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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 7005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7005 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36249/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36249/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI CARLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO ( ), dell'avv. MEARINI MARCO ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso i difensori
ATTRICE contro
QUALE EREDE DI QUALE TITOLARE Controparte_1 Persona_1 DELL'OMONIMO STUDIO (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato C.F._4 in PIAZZA CAVOUR 10 ROMA presso il difensore
CONVENUTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5 MALOSSI GIAN LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA ROMEO ROMEI, 35 00136 ROMA presso il difensore
CONVENUTO
contro pagina 1 di 12 C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI RENATO, elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI 1 20145 MILANO presso il difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 15.6.2021 conviene in giudizio quale Parte_1 Persona_1 titolare dell'omonimo Studio di Odontoiatria Restaurativa e Massimiliano Marchetti, esponendo in sintesi che:
- nel 2013 si era rivolta allo studio del Dott. sito in Roma, poiché negli anni dell'adolescenza CP_1 aveva fatto incapsulare il proprio incisivo laterale superiore sinistro con una protesi in resina ed intendeva sottoporsi ad un intervento migliorativo;
- in occasione della prima visita del 25.11.2013, nonostante desiderasse un intervento conservativo, il Dott. le proponeva di estrarre il dente per installare un impianto, ma l'intervento di CP_3 posizionamento dello stesso non veniva eseguito a regola d'arte;
- si rivelavano altresì vani gli interventi correttivi e il Dott. confermando che l'impianto era CP_1 avvenuto in modo errato, invitava la paziente a rivolgersi al Dott. con studio in Persona_2 Bologna il quale, dopo avere asportato l'impianto già installato, ne innestava uno nuovo con l'apposizione di un dente provvisorio mai più sostituito;
- la responsabilità dei convenuti per non aver correttamente realizzato l'impianto è stata accertata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente instaurato.
Conclude chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche da mancato consenso informato, sulla base della responsabilità contrattuale dello Studio di Odontoiatria Restaurativa, in persona del titolare Dott. e della responsabilità CP_1 extracontrattuale del Dott. il quale effettuò l'intervento di implantologia, nonché la CP_3 declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione degli importi versati per le prestazioni professionali erroneamente eseguite.
Si costituisce in giudizio formulando eccezione di improcedibilità del giudizio, Persona_1 poiché tardivamente introdotto oltre il termine di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017. Sempre in via preliminare, il convenuto evidenzia l'incertezza nell'individuazione della parte attrice, stante la diversità tra il codice fiscale indicato nell'atto introduttivo e quello indicato nella documentazione allegata in giudizio. Nel merito, allega la propria estraneità alle cure prestate a favore dell'attrice, eseguite dal Dott. formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva. Contesta la CP_3 quantificazione dei danni con specifico riferimento alle domande di restituzione e rimborso, a fronte del mancato pagamento degli onorari ai professionisti convenuti e al recupero di parte delle spese dedotte in citazione tramite in relazione alle quali formula istanza di esibizione ex art. 210 CP_5 c.p.c. e chiede condannarsi l'attrice ex art. 96 c.p.c.. Da ultimo, il convenuto chiede di chiamare in causa al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della Controparte_4 domanda attorea.
Si costituisce il quale formula in via preliminare eccezione di prescrizione ex Controparte_3 art. 2947 c.c. a fronte del titolo di responsabilità dedotto ex art. 2043 c.c., essendo decorso oltre un quinquennio tra le prestazioni contestate e il primo atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'atto di citazione, posto che i procedimenti di mediazione e di consulenza tecnica preventiva sono stati avviati nei confronti del solo Dott. Nel merito, evidenzia l'incongruenza del doppio codice fiscale CP_1
pagina 3 di 12 dell'attrice e contesta le voci risarcitorie allegate in citazione, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituisce in giudizio associandosi Controparte_4 alle difese dell'assicurato; rileva, inoltre, l'inoperatività della polizza azionata, nonché i limiti di copertura della stessa.
All'udienza del 21.5.2024 il giudizio è stato interrotto a causa dell'intervenuto decesso del Dott. e la difesa di parte attrice ha depositato, in data 25.6.2024, ricorso in riassunzione. Persona_1 Nel giudizio riassunto si costituiscono il Dott. in qualità di Controparte_3 Controparte_1 erede del padre e insistendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_4
***
Preliminarmente si rileva che il presente giudizio è stato ritualmente preceduto dalla procedura di mediazione, che ha reso procedibili le domande di parte attrice, con conseguente assorbimento dell'eccezione preliminare sollevata con riferimento al mancato rispetto del termine previsto dalla L. 24/17 per l'introduzione del giudizio a seguito dell'espletamento dell'ATP.
Ancora preliminarmente si osserva che l'attrice risulta essere nata a [...] il [...]; è in possesso sia del codice fiscale , sia del codice fiscale;
la stessa ha C.F._1 C.F._6 tempestivamente allegato che le è stato attribuito un secondo codice fiscale a seguito del matrimonio contratto con un cittadino inglese;
ha inoltre prodotto la patente di guida inglese con l'indicazione
“Mrs. . La cartella clinica di cui al doc. 4 risulta inoltre intestata a , come anche le CP_6 Parte_2 ricevute emesse dal Dott. una delle quali cita espressamente l'estrazione dell'impianto in Per_2 reg. 22, oggetto di valutazione in questa sede. L'attrice risulta pertanto correttamente individuata.
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L'attrice allega, in sede di atto introduttivo del giudizio, di essersi inizialmente rivolta allo
[...]
in persona dell'omonimo titolare”, di Controparte_7 avere contattato personalmente il titolare dello studio e di essere invece poi stata seguita dal Dott.
Tale ricostruzione non è stata specificamente contestata sul piano fattuale. Ne deriva che CP_3 non vi è stato alcun contatto iniziale con quest'ultimo, il quale si è poi materialmente occupato del trattamento. Il rapporto instaurato con il Dott. è quindi di natura extracontrattuale, così come CP_3 la responsabilità che dall'esecuzione errata dall'intervento deriva. Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno è quindi quinquennale. Tenuto conto che non vi sono stati tempestivi atti interruttivi della prescrizione, posto che l'ATP non è stato avviato direttamente nei suoi confronti, è maturata la prescrizione. L'attrice ha rinunciato agli atti nei confronti del Dott. con la CP_3 compensazione delle spese processuali;
la rinuncia in questi termini non è però stata accettata dal convenuto.
***
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nell'ambito del quale è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
pagina 4 di 12 - l'attrice si è rivolta allo studio del Dott. richiedendo la ricostruzione della corona CP_1 dell'elemento 22, già trattata molti anni prima, che non la appagava sotto un profilo estetico;
- durante la prima fase di cura - svoltasi tra novembre e dicembre 2013 - fu estratto l'elemento 22 e fu posizionato un impianto a carico immediato con corona in resina provvisoria. Nella seduta del 21.1.2014 fu programmato un controllo ad un mese per confezionare un nuovo provvisorio;
tale visita, tuttavia, non risulta essere stata effettuata;
- le cure a carico dell'elemento 22 ripresero il 2.7.2014, quando venne rilevata una nuova impronta per confezionare un provvisorio sull'elemento 22, che fu quindi posizionato in data 21.7.2014;
- alla luce della documentazione clinica disponibile, l'inquadramento diagnostico pre-chirurgico può ritenersi completo ed aderente alle raccomandazioni cliniche aggiornate e pubblicate nel 2014 dal Ministero della Salute;
- circa l'opportunità di procedere all'estrazione dell'elemento 22, considerata l'età della paziente all'epoca delle cure e quanto emerge dai radiogrammi effettuati, la scelta di estrarre tale elemento e provvedere alla sua sostituzione mediante impianto non è criticabile;
- secondo quanto riferito dall'attrice, la corona protesica realizzata presso lo studio del Dott. CP_1 non risultava idonea sotto un profilo estetico, poiché di dimensioni eccessive rispetto agli altri elementi dentari;
- nel luglio 2014 la paziente fu quindi inviata al Dott. per risolvere il problema;
Per_2
- dalla documentazione radiografica e fotografica realizzata dal suddetto professionista, si rileva un non corretto posizionamento della vite implantare in posizione 22 come eseguito presso lo studio del Dott.
tale non corretto posizionamento della vite implantare ha condizionato negativamente la CP_1 realizzazione della corona protesica, che non risulta armonizzata con il resto della dentizione;
- in definitiva, ferma l'aderenza del piano di cure impostato rispetto alle raccomandazioni del Ministero della Salute, ad essere risultata carente è stata la realizzazione tecnica del programma terapeutico - carenza che ricade sull'operatore che lo realizza concretamente (nel caso di specie, il Dott. - CP_3 per un non corretto posizionamento della vite implantare, che ha condizionato negativamente la possibilità di posizionare una corona protesica esteticamente adeguata;
- la possibilità che un impianto dentale non sia realizzato correttamente è insita nella pratica odontoiatrica;
- si tratta quindi di un evento prevedibile che, nel caso in oggetto, avrebbe anche potuto essere prevenibile applicando una corretta tecnica implantare;
- la non corretta realizzazione della terapia implanto-protesica sull'elemento 22 ha comportato problemi di natura esclusivamente estetica, sanati dalle cure del Dott. prestate successivamente. Per_2
Non si ritengono dirimenti le osservazioni svolte dai convenuti secondo cui i consulenti avrebbero disatteso le indicazioni del Giudice in punto di documentazione utilizzabile per la stesura della perizia, atteso che dagli atti del procedimento per ATP risulta che i CTU abbiano chiesto indicazioni al giudice su come procedere, data la mancata collaborazione da parte del Dott. i CTU si sono in Per_2 particolare limitati ad avanzare richiesta di documentazione allo studio del predetto professionista,
pagina 5 di 12 richiesta che tuttavia è rimasta priva di riscontro, senza che la perizia sia stata integrata con documenti extra giudizio (di cui, del resto, non vi è menzione tra gli allegati alla CTU).
***
Non si è reso necessario un periodo di cure prolungato rispetto a quello atteso in casi consimili, non essendo dunque possibile riconoscere alcun periodo di inabilità temporanea biologica quale diretta conseguenza degli interventi eseguiti presso lo studio del Dott. Il periodo durante il quale CP_1 l'attrice è stata portatrice di una corona protesica non perfettamente confezionata ad un singolo elemento dentario è stato, infatti, caratterizzato al più da disagio soggettivo, ma non da ripercussioni negative sullo svolgimento delle ordinarie occupazioni.
Per l'emenda della non corretta terapia implanto-protesica si è reso però necessario un secondo ciclo di cure presso lo studio del Dott. Tale periodo di cura è qualificabile come inabilità biologica Per_2 temporanea, così frazionato: 13 giorni in forma parziale al 50% (pari a € 365,17) per le sedute odontoiatriche;
30 giorni in forma parziale mediamente decorsi al 25% (pari a € 421,35) ed ulteriori 30 giorni mediamente decorsi al 10% (pari a € 168,54), quale periodo complessivo di convalescenza post- trattamenti.
All'esito della visita consulenziale parte attrice presentava gli esiti di un trattamento implanto-protesico in corrispondenza del secondo incisivo superiore di sinistra (posizione 22) qualificabile come eccellente dal punto di vista del risultato estetico e funzionale ottenuto. Considerata la condizione antecedente ai fatti oggetto del presente giudizio, le occorse alterazioni anatomo-funzionali a carico del singolo elemento dentario risultano del tutto esigue e al più percentualizzabili in termini di diminuzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto in misura dello 0,25%, pari a € 173,41, tenuto conto dell'età della paziente al momento del trattamento (66 anni).
Si richiama in proposito l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 2926/67, Cass. 2433/00 e 14073/02), secondo il quale “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. 16620/2013).
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno svolta dall'attrice, si osserva quanto segue. Non vi sono indicazioni in sede di atto introduttivo del giudizio, né documentazione successivamente prodotta, che evidenzino l'esistenza di particolari pregiudizi, diversi da quelli già inclusi nella valutazione emergente dalle tabelle e caratterizzanti in modo specifico la posizione dell'attrice; tali non possono considerarsi l'insorgenza delle complicazioni insite in ogni operazione che richiede una sedazione o l'imbarazzo nel doversi rapportare con i propri clienti con il viso tumefatto.
pagina 6 di 12 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Al contrario,
“le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, così come non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale “le conseguenze della menomazione che, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico- relazionali", sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione” (Cass. n. 28988/2019).
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). E ciò considerando che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari attori, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
La somma complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico ammonta dunque ad € 1.125,57, già rivalutata in moneta attuale.
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Con riferimento al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di informazione si rileva che risulta agli atti l'avvenuto rilascio in sede di visita preliminare di un modulo di raccolta dati e consensi contenente la dichiarazione dell'attrice di essere stata informata sul piano di trattamento da eseguire e dei possibili rischi derivanti da quest'ultimo (all. 3 fascicolo Dott. con apposizione della CP_1 relativa sottoscrizione da parte della predetta.
In via generale, in base al consolidato orientamento di legittimità, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili per la violazione dei citati obblighi informativi, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità possono essere di duplice natura: quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32 Cost (cfr. tra le varie Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28985 e Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).
Nel caso di specie, in base alle allegazioni contenute nell'atto di citazione, la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla parte sia a sostegno della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione in sé, sia a sostegno del risarcimento del danno alla salute.
pagina 7 di 12 Con riferimento al danno alla salute, ci si richiama alle valutazioni già espresse per ristorare il pregiudizio all'integrità psicofisica della paziente connesso all'inesatta esecuzione della prestazione.
Occorre rilevare che negli atti difensivi depositati da parte attrice risulta tempestivamente allegato che la stessa, ove correttamente ed esaustivamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento, sottolineando il fatto che, essendo residente a [...], non si è rivolta allo studio del Dott. sito in Roma, per CP_1 farsi installare un impianto - operazione che avrebbe potuto far realizzare da uno studio più vicino -, ma proprio perché intendeva mantenere il proprio dente e far realizzare un intervento conservativo.
Secondo tale prospettazione, il dissenso dell'attrice è dunque correlato alla sostituzione dell'elemento 22. L'attestazione di essere a conoscenza dei rischi derivanti dai trattamenti – risultante dal modulo di cui al doc. 3 prodotto dalla convenuta – è troppo generica per consentire di ritenere assolto CP_1 l'onere di informazione gravante sul medico. Nulla è infatti esplicitato in merito ai rischi derivanti dal trattamento proposto e alle relative alternative, né risulta diversamente dimostrato.
L'attrice ha pertanto dimostrato la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, da imputarsi allo
, sulla cui carta intestata è stato richiamato, sia pure genericamente, il consenso Controparte_8 prestato.
La liquidazione del danno avviene sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, tenendo conto della minima entità complessiva dei fatti oggetto di discussione.
Si ritiene pertanto equo liquidare l'importo di € 500,00, già liquidato in moneta attuale.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, si ritiene di dover quantificare il danno non patrimoniale complessivamente valutato nell'importo di € 1.625,57, somma già rivalutata in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 26.11.2013) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Deve essere successivamente valutata la sussistenza ed entità del danno patrimoniale. Si rileva in proposito quanto segue.
In merito alle spese relative ai trattamenti correttivi, l'importo complessivamente risultante dal doc. 10, proveniente dal Dott. ammonta ad € 5.760,00. Per_2
Si tratta di interventi correttivi che il CTU ha definito come necessari e causalmente connessi al danno da malpractice odontoiatrica, in relazione alla non corretta terapia implanto-protesica.
pagina 8 di 12 I CTU mettono tuttavia in rilievo che le tariffe del predetto professionista sono superiori alla media del mercato, trattandosi di uno dei massimi esperti di parodontologia. In particolare, i medesimi trattamenti avrebbero potuto essere eseguiti ai seguenti importi: rimozione della fixture 350,00 €; visita odontoiatrica 200,00 €; accertamenti radiografici e foto 250,00 €; inserimento di materiale biocompatibile e riempimento di sostanza 1.700,00 €; inserimento di fixture 1.300,00 €; mascherina chirurgica 200,00 €; protesi provvisoria su impianto 800,00 € (per un importo totale di € 4.800,00). Ferma restando la libertà di scelta da parte dell'attrice in ordine al professionista cui rivolgersi, le conseguenze economiche della propria autonoma decisione on possono ricadere in termini risarcitori sugli altri soggetti del processo. La somma risarcibile deve essere pertanto limitata nella misura media ordinariamente richiesta per il medesimo tipo di trattamento, pari a € 4.800,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze (docc.
6-9 attrice) al saldo.
Non risultano dirimenti le osservazioni svolte dal convenuto Dott. sulla scorta della CP_1 dichiarazione rilasciata dal F.A.S.I., in ottemperanza alla richiesta ex art. 210 c.p.c., in ordine alla circostanza che la mancata erogazione dei rimborsi spettanti all'attrice (compresi i compensi del Dott.
sia stata conseguenza diretta del ritardo nella presentazione della richiesta, imputabile al Per_2 comportamento dell'attrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la percezione di indennizzi da parte del danneggiato può, in astratto, rilevare ai fini della compensatio lucri cum damno ovvero della surrogazione dell'ente che abbia corrisposto l'indennità; ciò non esime, tuttavia, il convenuto dall'onere di allegare e provare che (i) il rimborso sarebbe stato ottenuto con certezza in caso di tempestiva domanda, (ii) il ritardo è dipeso esclusivamente dalla condotta dell'attrice e (iii) tale ritardo costituisce causa efficiente ed esclusiva dell'assenza dell'erogazione (cfr. Cass., Sez. III, n. 4309/2019; Cass. Sez. Un., 12565/2018; Cass. civ. n. 992/2014; Cass. Sez. III, n. 13401/2005).
Per le ragioni esposte, in assenza di documentazione probatoria idonea a dimostrare la certezza dell'erogazione in caso di tempestiva richiesta e il nesso causale esclusivo tra ritardo e mancato rimborso, la domanda risarcitoria dell'attrice per le spese mediche sostenute va accolta nei termini sopra esposti.
Nessuna prova è stata fornita in merito alle spese di viaggio e di pernottamento indicate nell'atto di citazione.
Va inoltre riconosciuto all'attrice il diritto al parziale rimborso della spesa sostenuta per la valutazione di responsabilità professionale sanitaria, richiesta al Dott. al fine di vagliare l'opportunità di CP_9 proporre il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. Con riferimento a quanto rilevato dai convenuti, si osserva come la somma liquidabile sia pari ad € 250,00. Ciò in quanto l'importo risulta indicato nella fattura n. 262/16 e al suo pagamento si fa riferimento nella successiva fattura 317/16, che indica l'importo da corrispondere a saldo della prestazione professionale;
non risulta invece l'attestazione del pagamento dell'importo indicato nella predetta seconda fattura. Gli interessi sono dovuti dalla data della prima fattura.
Il danno patrimoniale ammonta dunque complessivamente ad € 5.050,00.
***
pagina 9 di 12 Secondo la prospettazione dell'attrice, non contestata sul punto dai convenuti, la predetta “verso la fine dell'anno 2013, si rivolgeva allo in Controparte_7 persona dell'omonimo titolare, sito in Roma”, in quanto “esperto nella restaurazione conservativa ed estetica dei denti naturali”, contattandolo telefonicamente presso il suo studio per spiegargli il tipo di intervento desiderato.
Tra l'attrice e la struttura sanitaria – tale deve essere considerato lo studio dentistico, rispetto al quale sono irrilevanti la sua configurazione giuridica quale ditta individuale e il suo esercizio in forma individuale (circostanza peraltro smentita dall'esecuzione dell'intervento da pate del Dott. - CP_3 si è pertanto formato un rapporto contrattuale avente ad oggetto le prestazioni sanitarie per cui è causa, rispetto al quale non sono dirimenti le osservazioni del Dott. – convenuto in qualità di titolare CP_1 dell'omonimo studio - riguardo la mancanza di censure in merito alla propria condotta. L'attrice è stata visitata presso lo studio di odontoiatria del Dott. ma curata da diverso professionista. La CP_1 giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
In altri termini, ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assume particolare rilevo che il contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti ovvero di collaboratori esterni poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi.
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In sede di atto introduttivo del giudizio l'attrice ha dedotto di essersi rivolta per le cure, nel novembre 2013, allo in persona dell'omonimo titolare. Controparte_7 Nel medesimo atto ha evidenziato il proprio diritto alla restituzione di quanto versato al convenuto, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo. Ha ritualmente concluso chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto.
Tenendo conto dell'insieme della prestazione odontoiatrica complessivamente prestata, l'inadempimento concretamente imputabile alla struttura, anche in relazione all'operato del medico che pagina 10 di 12 con essa ha collaborato, non è tale da integrare il presupposto della gravità, così come ritenuto necessario ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La stessa valutazione operata dal CTU - che indica come contenute le conseguenze dell'operato dei sanitari, consistenti in un disagio estetico temporaneo, senza limitazioni nelle ordinarie attività, con conseguente necessità di un secondo ciclo di cure che ha comportato una inabilità temporanea frazionata, ma non postumi permanenti rilevanti (nei termini del solo 0,25% di invalidità) - conferma il dato, avendo accertato la correttezza del piano terapeutico (in quanto conforme alle linee guida ministeriali) e un difetto esclusivamente tecnico-esecutivo (scorretto posizionamento della vite), con effetti meramente estetici e non anche funzionali, emendabili grazie ad un intervento correttivo.
La domanda non può pertanto essere accolta, stante la sostanziale tenuta del piano terapeutico e l'assenza di danni permanenti significativi che non consentono di qualificare come grave l'inadempimento.
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Deve essere successivamente esaminata la posizione di chiamata in Controparte_4 manleva dal convenuto Dott. in forza di polizza r.c. professionale allegata da quest'ultimo CP_1 sub doc.
4. eccepisce l'inoperatività della polizza, atteso che la fattispecie di cui al Controparte_4 presente giudizio riguarda un'ipotesi per la quale è espressamente prevista una esclusione di garanzia.
L'art.
1.2 lett. g) della polizza prevede, infatti, che “L'assicurazione vale per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio della professione, compreso il Rischio derivante dall'esecuzione di interventi odontoiatrici, ortodontici e parodontici. Si intendono esclusi gli interventi di implantologia e le responsabilità attribuibili direttamente all'operato dell' che eventualmente collabora con l'Assicurato”. CP_10
È stata accertata l'esecuzione di un intervento di implantologia, con conseguente esclusione dell'operatività della polizza. Non è stata resa operante l'estensione a tale tipo di attività professionale, prevista dall'art. 7 IM delle condizioni contrattuali.
La domanda di manleva deve pertanto essere rigettata.
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Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU relative al presente giudizio e a quello per ATP tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali è avvenuto il riconoscimento;
- del rigetto della domanda di manleva del Dott. nei confronti di CP_1 Controparte_4
[...]
- del riconoscimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Dott. CP_3
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
pagina 11 di 12 Sono assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , al pagamento in favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 1.625,57, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 26.11.2013 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1 5.050,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
4) Rigetta la domanda di manleva di nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 quale titolare dello studio omonimo di , nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_4
5) Pone le spese della CTU esperita nel corso del procedimento di ATP N. 28492/2017 R.G. definitivamente a carico di nella sua qualità di erede di quale Controparte_1 Persona_1 titolare dello studio omonimo di . Controparte_2
6) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_2 procedimento e di quello per ATP N. 28492/2017 R.G. in favore di complessivamente Parte_1 liquidate in € 409,50 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
7) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2
che liquida in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario delle Controparte_4 spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_3 liquida in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36249/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI CARLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO ( ), dell'avv. MEARINI MARCO ( ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY, 8 20121 MILANO presso i difensori
ATTRICE contro
QUALE EREDE DI QUALE TITOLARE Controparte_1 Persona_1 DELL'OMONIMO STUDIO (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato C.F._4 in PIAZZA CAVOUR 10 ROMA presso il difensore
CONVENUTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5 MALOSSI GIAN LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA ROMEO ROMEI, 35 00136 ROMA presso il difensore
CONVENUTO
contro pagina 1 di 12 C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FEDELI RENATO, elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI 1 20145 MILANO presso il difensore
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 15.6.2021 conviene in giudizio quale Parte_1 Persona_1 titolare dell'omonimo Studio di Odontoiatria Restaurativa e Massimiliano Marchetti, esponendo in sintesi che:
- nel 2013 si era rivolta allo studio del Dott. sito in Roma, poiché negli anni dell'adolescenza CP_1 aveva fatto incapsulare il proprio incisivo laterale superiore sinistro con una protesi in resina ed intendeva sottoporsi ad un intervento migliorativo;
- in occasione della prima visita del 25.11.2013, nonostante desiderasse un intervento conservativo, il Dott. le proponeva di estrarre il dente per installare un impianto, ma l'intervento di CP_3 posizionamento dello stesso non veniva eseguito a regola d'arte;
- si rivelavano altresì vani gli interventi correttivi e il Dott. confermando che l'impianto era CP_1 avvenuto in modo errato, invitava la paziente a rivolgersi al Dott. con studio in Persona_2 Bologna il quale, dopo avere asportato l'impianto già installato, ne innestava uno nuovo con l'apposizione di un dente provvisorio mai più sostituito;
- la responsabilità dei convenuti per non aver correttamente realizzato l'impianto è stata accertata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. precedentemente instaurato.
Conclude chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche da mancato consenso informato, sulla base della responsabilità contrattuale dello Studio di Odontoiatria Restaurativa, in persona del titolare Dott. e della responsabilità CP_1 extracontrattuale del Dott. il quale effettuò l'intervento di implantologia, nonché la CP_3 declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione degli importi versati per le prestazioni professionali erroneamente eseguite.
Si costituisce in giudizio formulando eccezione di improcedibilità del giudizio, Persona_1 poiché tardivamente introdotto oltre il termine di cui all'art. 8 comma 3 L. 24/2017. Sempre in via preliminare, il convenuto evidenzia l'incertezza nell'individuazione della parte attrice, stante la diversità tra il codice fiscale indicato nell'atto introduttivo e quello indicato nella documentazione allegata in giudizio. Nel merito, allega la propria estraneità alle cure prestate a favore dell'attrice, eseguite dal Dott. formulando eccezione di carenza di legittimazione passiva. Contesta la CP_3 quantificazione dei danni con specifico riferimento alle domande di restituzione e rimborso, a fronte del mancato pagamento degli onorari ai professionisti convenuti e al recupero di parte delle spese dedotte in citazione tramite in relazione alle quali formula istanza di esibizione ex art. 210 CP_5 c.p.c. e chiede condannarsi l'attrice ex art. 96 c.p.c.. Da ultimo, il convenuto chiede di chiamare in causa al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della Controparte_4 domanda attorea.
Si costituisce il quale formula in via preliminare eccezione di prescrizione ex Controparte_3 art. 2947 c.c. a fronte del titolo di responsabilità dedotto ex art. 2043 c.c., essendo decorso oltre un quinquennio tra le prestazioni contestate e il primo atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'atto di citazione, posto che i procedimenti di mediazione e di consulenza tecnica preventiva sono stati avviati nei confronti del solo Dott. Nel merito, evidenzia l'incongruenza del doppio codice fiscale CP_1
pagina 3 di 12 dell'attrice e contesta le voci risarcitorie allegate in citazione, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituisce in giudizio associandosi Controparte_4 alle difese dell'assicurato; rileva, inoltre, l'inoperatività della polizza azionata, nonché i limiti di copertura della stessa.
All'udienza del 21.5.2024 il giudizio è stato interrotto a causa dell'intervenuto decesso del Dott. e la difesa di parte attrice ha depositato, in data 25.6.2024, ricorso in riassunzione. Persona_1 Nel giudizio riassunto si costituiscono il Dott. in qualità di Controparte_3 Controparte_1 erede del padre e insistendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_4
***
Preliminarmente si rileva che il presente giudizio è stato ritualmente preceduto dalla procedura di mediazione, che ha reso procedibili le domande di parte attrice, con conseguente assorbimento dell'eccezione preliminare sollevata con riferimento al mancato rispetto del termine previsto dalla L. 24/17 per l'introduzione del giudizio a seguito dell'espletamento dell'ATP.
Ancora preliminarmente si osserva che l'attrice risulta essere nata a [...] il [...]; è in possesso sia del codice fiscale , sia del codice fiscale;
la stessa ha C.F._1 C.F._6 tempestivamente allegato che le è stato attribuito un secondo codice fiscale a seguito del matrimonio contratto con un cittadino inglese;
ha inoltre prodotto la patente di guida inglese con l'indicazione
“Mrs. . La cartella clinica di cui al doc. 4 risulta inoltre intestata a , come anche le CP_6 Parte_2 ricevute emesse dal Dott. una delle quali cita espressamente l'estrazione dell'impianto in Per_2 reg. 22, oggetto di valutazione in questa sede. L'attrice risulta pertanto correttamente individuata.
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L'attrice allega, in sede di atto introduttivo del giudizio, di essersi inizialmente rivolta allo
[...]
in persona dell'omonimo titolare”, di Controparte_7 avere contattato personalmente il titolare dello studio e di essere invece poi stata seguita dal Dott.
Tale ricostruzione non è stata specificamente contestata sul piano fattuale. Ne deriva che CP_3 non vi è stato alcun contatto iniziale con quest'ultimo, il quale si è poi materialmente occupato del trattamento. Il rapporto instaurato con il Dott. è quindi di natura extracontrattuale, così come CP_3 la responsabilità che dall'esecuzione errata dall'intervento deriva. Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno è quindi quinquennale. Tenuto conto che non vi sono stati tempestivi atti interruttivi della prescrizione, posto che l'ATP non è stato avviato direttamente nei suoi confronti, è maturata la prescrizione. L'attrice ha rinunciato agli atti nei confronti del Dott. con la CP_3 compensazione delle spese processuali;
la rinuncia in questi termini non è però stata accettata dal convenuto.
***
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, nell'ambito del quale è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
pagina 4 di 12 - l'attrice si è rivolta allo studio del Dott. richiedendo la ricostruzione della corona CP_1 dell'elemento 22, già trattata molti anni prima, che non la appagava sotto un profilo estetico;
- durante la prima fase di cura - svoltasi tra novembre e dicembre 2013 - fu estratto l'elemento 22 e fu posizionato un impianto a carico immediato con corona in resina provvisoria. Nella seduta del 21.1.2014 fu programmato un controllo ad un mese per confezionare un nuovo provvisorio;
tale visita, tuttavia, non risulta essere stata effettuata;
- le cure a carico dell'elemento 22 ripresero il 2.7.2014, quando venne rilevata una nuova impronta per confezionare un provvisorio sull'elemento 22, che fu quindi posizionato in data 21.7.2014;
- alla luce della documentazione clinica disponibile, l'inquadramento diagnostico pre-chirurgico può ritenersi completo ed aderente alle raccomandazioni cliniche aggiornate e pubblicate nel 2014 dal Ministero della Salute;
- circa l'opportunità di procedere all'estrazione dell'elemento 22, considerata l'età della paziente all'epoca delle cure e quanto emerge dai radiogrammi effettuati, la scelta di estrarre tale elemento e provvedere alla sua sostituzione mediante impianto non è criticabile;
- secondo quanto riferito dall'attrice, la corona protesica realizzata presso lo studio del Dott. CP_1 non risultava idonea sotto un profilo estetico, poiché di dimensioni eccessive rispetto agli altri elementi dentari;
- nel luglio 2014 la paziente fu quindi inviata al Dott. per risolvere il problema;
Per_2
- dalla documentazione radiografica e fotografica realizzata dal suddetto professionista, si rileva un non corretto posizionamento della vite implantare in posizione 22 come eseguito presso lo studio del Dott.
tale non corretto posizionamento della vite implantare ha condizionato negativamente la CP_1 realizzazione della corona protesica, che non risulta armonizzata con il resto della dentizione;
- in definitiva, ferma l'aderenza del piano di cure impostato rispetto alle raccomandazioni del Ministero della Salute, ad essere risultata carente è stata la realizzazione tecnica del programma terapeutico - carenza che ricade sull'operatore che lo realizza concretamente (nel caso di specie, il Dott. - CP_3 per un non corretto posizionamento della vite implantare, che ha condizionato negativamente la possibilità di posizionare una corona protesica esteticamente adeguata;
- la possibilità che un impianto dentale non sia realizzato correttamente è insita nella pratica odontoiatrica;
- si tratta quindi di un evento prevedibile che, nel caso in oggetto, avrebbe anche potuto essere prevenibile applicando una corretta tecnica implantare;
- la non corretta realizzazione della terapia implanto-protesica sull'elemento 22 ha comportato problemi di natura esclusivamente estetica, sanati dalle cure del Dott. prestate successivamente. Per_2
Non si ritengono dirimenti le osservazioni svolte dai convenuti secondo cui i consulenti avrebbero disatteso le indicazioni del Giudice in punto di documentazione utilizzabile per la stesura della perizia, atteso che dagli atti del procedimento per ATP risulta che i CTU abbiano chiesto indicazioni al giudice su come procedere, data la mancata collaborazione da parte del Dott. i CTU si sono in Per_2 particolare limitati ad avanzare richiesta di documentazione allo studio del predetto professionista,
pagina 5 di 12 richiesta che tuttavia è rimasta priva di riscontro, senza che la perizia sia stata integrata con documenti extra giudizio (di cui, del resto, non vi è menzione tra gli allegati alla CTU).
***
Non si è reso necessario un periodo di cure prolungato rispetto a quello atteso in casi consimili, non essendo dunque possibile riconoscere alcun periodo di inabilità temporanea biologica quale diretta conseguenza degli interventi eseguiti presso lo studio del Dott. Il periodo durante il quale CP_1 l'attrice è stata portatrice di una corona protesica non perfettamente confezionata ad un singolo elemento dentario è stato, infatti, caratterizzato al più da disagio soggettivo, ma non da ripercussioni negative sullo svolgimento delle ordinarie occupazioni.
Per l'emenda della non corretta terapia implanto-protesica si è reso però necessario un secondo ciclo di cure presso lo studio del Dott. Tale periodo di cura è qualificabile come inabilità biologica Per_2 temporanea, così frazionato: 13 giorni in forma parziale al 50% (pari a € 365,17) per le sedute odontoiatriche;
30 giorni in forma parziale mediamente decorsi al 25% (pari a € 421,35) ed ulteriori 30 giorni mediamente decorsi al 10% (pari a € 168,54), quale periodo complessivo di convalescenza post- trattamenti.
All'esito della visita consulenziale parte attrice presentava gli esiti di un trattamento implanto-protesico in corrispondenza del secondo incisivo superiore di sinistra (posizione 22) qualificabile come eccellente dal punto di vista del risultato estetico e funzionale ottenuto. Considerata la condizione antecedente ai fatti oggetto del presente giudizio, le occorse alterazioni anatomo-funzionali a carico del singolo elemento dentario risultano del tutto esigue e al più percentualizzabili in termini di diminuzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto in misura dello 0,25%, pari a € 173,41, tenuto conto dell'età della paziente al momento del trattamento (66 anni).
Si richiama in proposito l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 2926/67, Cass. 2433/00 e 14073/02), secondo il quale “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. 16620/2013).
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno svolta dall'attrice, si osserva quanto segue. Non vi sono indicazioni in sede di atto introduttivo del giudizio, né documentazione successivamente prodotta, che evidenzino l'esistenza di particolari pregiudizi, diversi da quelli già inclusi nella valutazione emergente dalle tabelle e caratterizzanti in modo specifico la posizione dell'attrice; tali non possono considerarsi l'insorgenza delle complicazioni insite in ogni operazione che richiede una sedazione o l'imbarazzo nel doversi rapportare con i propri clienti con il viso tumefatto.
pagina 6 di 12 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Al contrario,
“le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, così come non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale “le conseguenze della menomazione che, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico- relazionali", sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione” (Cass. n. 28988/2019).
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). E ciò considerando che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari attori, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
La somma complessivamente liquidabile a titolo di danno biologico ammonta dunque ad € 1.125,57, già rivalutata in moneta attuale.
***
Con riferimento al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di informazione si rileva che risulta agli atti l'avvenuto rilascio in sede di visita preliminare di un modulo di raccolta dati e consensi contenente la dichiarazione dell'attrice di essere stata informata sul piano di trattamento da eseguire e dei possibili rischi derivanti da quest'ultimo (all. 3 fascicolo Dott. con apposizione della CP_1 relativa sottoscrizione da parte della predetta.
In via generale, in base al consolidato orientamento di legittimità, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili per la violazione dei citati obblighi informativi, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità possono essere di duplice natura: quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32 Cost (cfr. tra le varie Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28985 e Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).
Nel caso di specie, in base alle allegazioni contenute nell'atto di citazione, la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla parte sia a sostegno della domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione in sé, sia a sostegno del risarcimento del danno alla salute.
pagina 7 di 12 Con riferimento al danno alla salute, ci si richiama alle valutazioni già espresse per ristorare il pregiudizio all'integrità psicofisica della paziente connesso all'inesatta esecuzione della prestazione.
Occorre rilevare che negli atti difensivi depositati da parte attrice risulta tempestivamente allegato che la stessa, ove correttamente ed esaustivamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento, sottolineando il fatto che, essendo residente a [...], non si è rivolta allo studio del Dott. sito in Roma, per CP_1 farsi installare un impianto - operazione che avrebbe potuto far realizzare da uno studio più vicino -, ma proprio perché intendeva mantenere il proprio dente e far realizzare un intervento conservativo.
Secondo tale prospettazione, il dissenso dell'attrice è dunque correlato alla sostituzione dell'elemento 22. L'attestazione di essere a conoscenza dei rischi derivanti dai trattamenti – risultante dal modulo di cui al doc. 3 prodotto dalla convenuta – è troppo generica per consentire di ritenere assolto CP_1 l'onere di informazione gravante sul medico. Nulla è infatti esplicitato in merito ai rischi derivanti dal trattamento proposto e alle relative alternative, né risulta diversamente dimostrato.
L'attrice ha pertanto dimostrato la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, da imputarsi allo
, sulla cui carta intestata è stato richiamato, sia pure genericamente, il consenso Controparte_8 prestato.
La liquidazione del danno avviene sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, tenendo conto della minima entità complessiva dei fatti oggetto di discussione.
Si ritiene pertanto equo liquidare l'importo di € 500,00, già liquidato in moneta attuale.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, si ritiene di dover quantificare il danno non patrimoniale complessivamente valutato nell'importo di € 1.625,57, somma già rivalutata in moneta attuale.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 26.11.2013) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Deve essere successivamente valutata la sussistenza ed entità del danno patrimoniale. Si rileva in proposito quanto segue.
In merito alle spese relative ai trattamenti correttivi, l'importo complessivamente risultante dal doc. 10, proveniente dal Dott. ammonta ad € 5.760,00. Per_2
Si tratta di interventi correttivi che il CTU ha definito come necessari e causalmente connessi al danno da malpractice odontoiatrica, in relazione alla non corretta terapia implanto-protesica.
pagina 8 di 12 I CTU mettono tuttavia in rilievo che le tariffe del predetto professionista sono superiori alla media del mercato, trattandosi di uno dei massimi esperti di parodontologia. In particolare, i medesimi trattamenti avrebbero potuto essere eseguiti ai seguenti importi: rimozione della fixture 350,00 €; visita odontoiatrica 200,00 €; accertamenti radiografici e foto 250,00 €; inserimento di materiale biocompatibile e riempimento di sostanza 1.700,00 €; inserimento di fixture 1.300,00 €; mascherina chirurgica 200,00 €; protesi provvisoria su impianto 800,00 € (per un importo totale di € 4.800,00). Ferma restando la libertà di scelta da parte dell'attrice in ordine al professionista cui rivolgersi, le conseguenze economiche della propria autonoma decisione on possono ricadere in termini risarcitori sugli altri soggetti del processo. La somma risarcibile deve essere pertanto limitata nella misura media ordinariamente richiesta per il medesimo tipo di trattamento, pari a € 4.800,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze (docc.
6-9 attrice) al saldo.
Non risultano dirimenti le osservazioni svolte dal convenuto Dott. sulla scorta della CP_1 dichiarazione rilasciata dal F.A.S.I., in ottemperanza alla richiesta ex art. 210 c.p.c., in ordine alla circostanza che la mancata erogazione dei rimborsi spettanti all'attrice (compresi i compensi del Dott.
sia stata conseguenza diretta del ritardo nella presentazione della richiesta, imputabile al Per_2 comportamento dell'attrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la percezione di indennizzi da parte del danneggiato può, in astratto, rilevare ai fini della compensatio lucri cum damno ovvero della surrogazione dell'ente che abbia corrisposto l'indennità; ciò non esime, tuttavia, il convenuto dall'onere di allegare e provare che (i) il rimborso sarebbe stato ottenuto con certezza in caso di tempestiva domanda, (ii) il ritardo è dipeso esclusivamente dalla condotta dell'attrice e (iii) tale ritardo costituisce causa efficiente ed esclusiva dell'assenza dell'erogazione (cfr. Cass., Sez. III, n. 4309/2019; Cass. Sez. Un., 12565/2018; Cass. civ. n. 992/2014; Cass. Sez. III, n. 13401/2005).
Per le ragioni esposte, in assenza di documentazione probatoria idonea a dimostrare la certezza dell'erogazione in caso di tempestiva richiesta e il nesso causale esclusivo tra ritardo e mancato rimborso, la domanda risarcitoria dell'attrice per le spese mediche sostenute va accolta nei termini sopra esposti.
Nessuna prova è stata fornita in merito alle spese di viaggio e di pernottamento indicate nell'atto di citazione.
Va inoltre riconosciuto all'attrice il diritto al parziale rimborso della spesa sostenuta per la valutazione di responsabilità professionale sanitaria, richiesta al Dott. al fine di vagliare l'opportunità di CP_9 proporre il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.. Con riferimento a quanto rilevato dai convenuti, si osserva come la somma liquidabile sia pari ad € 250,00. Ciò in quanto l'importo risulta indicato nella fattura n. 262/16 e al suo pagamento si fa riferimento nella successiva fattura 317/16, che indica l'importo da corrispondere a saldo della prestazione professionale;
non risulta invece l'attestazione del pagamento dell'importo indicato nella predetta seconda fattura. Gli interessi sono dovuti dalla data della prima fattura.
Il danno patrimoniale ammonta dunque complessivamente ad € 5.050,00.
***
pagina 9 di 12 Secondo la prospettazione dell'attrice, non contestata sul punto dai convenuti, la predetta “verso la fine dell'anno 2013, si rivolgeva allo in Controparte_7 persona dell'omonimo titolare, sito in Roma”, in quanto “esperto nella restaurazione conservativa ed estetica dei denti naturali”, contattandolo telefonicamente presso il suo studio per spiegargli il tipo di intervento desiderato.
Tra l'attrice e la struttura sanitaria – tale deve essere considerato lo studio dentistico, rispetto al quale sono irrilevanti la sua configurazione giuridica quale ditta individuale e il suo esercizio in forma individuale (circostanza peraltro smentita dall'esecuzione dell'intervento da pate del Dott. - CP_3 si è pertanto formato un rapporto contrattuale avente ad oggetto le prestazioni sanitarie per cui è causa, rispetto al quale non sono dirimenti le osservazioni del Dott. – convenuto in qualità di titolare CP_1 dell'omonimo studio - riguardo la mancanza di censure in merito alla propria condotta. L'attrice è stata visitata presso lo studio di odontoiatria del Dott. ma curata da diverso professionista. La CP_1 giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007).
In altri termini, ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assume particolare rilevo che il contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti ovvero di collaboratori esterni poiché, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi.
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In sede di atto introduttivo del giudizio l'attrice ha dedotto di essersi rivolta per le cure, nel novembre 2013, allo in persona dell'omonimo titolare. Controparte_7 Nel medesimo atto ha evidenziato il proprio diritto alla restituzione di quanto versato al convenuto, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo. Ha ritualmente concluso chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto.
Tenendo conto dell'insieme della prestazione odontoiatrica complessivamente prestata, l'inadempimento concretamente imputabile alla struttura, anche in relazione all'operato del medico che pagina 10 di 12 con essa ha collaborato, non è tale da integrare il presupposto della gravità, così come ritenuto necessario ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La stessa valutazione operata dal CTU - che indica come contenute le conseguenze dell'operato dei sanitari, consistenti in un disagio estetico temporaneo, senza limitazioni nelle ordinarie attività, con conseguente necessità di un secondo ciclo di cure che ha comportato una inabilità temporanea frazionata, ma non postumi permanenti rilevanti (nei termini del solo 0,25% di invalidità) - conferma il dato, avendo accertato la correttezza del piano terapeutico (in quanto conforme alle linee guida ministeriali) e un difetto esclusivamente tecnico-esecutivo (scorretto posizionamento della vite), con effetti meramente estetici e non anche funzionali, emendabili grazie ad un intervento correttivo.
La domanda non può pertanto essere accolta, stante la sostanziale tenuta del piano terapeutico e l'assenza di danni permanenti significativi che non consentono di qualificare come grave l'inadempimento.
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Deve essere successivamente esaminata la posizione di chiamata in Controparte_4 manleva dal convenuto Dott. in forza di polizza r.c. professionale allegata da quest'ultimo CP_1 sub doc.
4. eccepisce l'inoperatività della polizza, atteso che la fattispecie di cui al Controparte_4 presente giudizio riguarda un'ipotesi per la quale è espressamente prevista una esclusione di garanzia.
L'art.
1.2 lett. g) della polizza prevede, infatti, che “L'assicurazione vale per i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio della professione, compreso il Rischio derivante dall'esecuzione di interventi odontoiatrici, ortodontici e parodontici. Si intendono esclusi gli interventi di implantologia e le responsabilità attribuibili direttamente all'operato dell' che eventualmente collabora con l'Assicurato”. CP_10
È stata accertata l'esecuzione di un intervento di implantologia, con conseguente esclusione dell'operatività della polizza. Non è stata resa operante l'estensione a tale tipo di attività professionale, prevista dall'art. 7 IM delle condizioni contrattuali.
La domanda di manleva deve pertanto essere rigettata.
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Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU relative al presente giudizio e a quello per ATP tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali è avvenuto il riconoscimento;
- del rigetto della domanda di manleva del Dott. nei confronti di CP_1 Controparte_4
[...]
- del riconoscimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Dott. CP_3
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
pagina 11 di 12 Sono assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , al pagamento in favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 1.625,57, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 26.11.2013 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1 5.050,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
4) Rigetta la domanda di manleva di nella sua qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 quale titolare dello studio omonimo di , nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_4
5) Pone le spese della CTU esperita nel corso del procedimento di ATP N. 28492/2017 R.G. definitivamente a carico di nella sua qualità di erede di quale Controparte_1 Persona_1 titolare dello studio omonimo di . Controparte_2
6) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , alla rifusione delle spese processuali del presente Controparte_2 procedimento e di quello per ATP N. 28492/2017 R.G. in favore di complessivamente Parte_1 liquidate in € 409,50 per spese, € 7.414,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
7) Condanna nella sua qualità di erede di quale titolare dello Controparte_1 Persona_1 studio omonimo di , alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2
che liquida in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario delle Controparte_4 spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
8) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_3 liquida in complessivi € 7.414,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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