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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2263/2025
TRA
, nato il [...] a [...], CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, via Rosmini n. 17, presso lo studio dell'avv.
GI d'PO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa Serena
CI e dal dott. Gaetano Bonofiglio, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna
13,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 06.05.2025, il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo di: ““In via Controparte_1 preliminare e d'urgenza ex art. 700 cpc: 1) Dichiarare l'illegittimità del decreto emesso dall' , Controparte_2 Controparte_1 [...]
, , a firma del Controparte_3 Controparte_4 dirigente, prof. , Ufficiale U. 0020555 del 09/12/2024, con il quale è Controparte_5 stata comminata la sanzione disciplinare al ricorrente della “Destituzione”, in applicazione dell'art. 498 del D.Lgs. 297/94; 2) Per l'effetto, e conseguentemente, ordinare la reintegra con efficacia ex tunc del ricorrente nelle GPS della Provincia di Cosenza;
3) Condannare il
, in persona del pro tempore, nonché l' Controparte_1 CP_6 [...] , in persona Controparte_7 del Dirigente, prof. , al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e Controparte_5 quantificabili nella mancata percezione delle somme spettantigli in dipendenza del rapporto di lavoro che avrebbe potuto svolgere quale docente, dal giorno della destituzione e fino alla reintegra, nonché di ulteriore somma da quantificare per danno esistenziale e di immagine, tenuto conto dell'ampiezza di diffusione del provvedimento impugnato.
Nel merito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e richiesta: 1) Dichiarare
l'illegittimità del decreto emesso dall' Controparte_2 [...]
, , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, a firma del dirigente, prof. , Ufficiale U. Controparte_4 Controparte_5
0020555 del 09/12/2024, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare al ricorrente della “Destituzione”, in applicazione dell'art. 498 del D.Lgs. 297/94; 2) Per l'effetto, e conseguentemente, ordinare la reintegra con efficacia ex tunc del ricorrente nelle GPS della
Provincia di Cosenza;
3) Condannare il , in persona Controparte_1 del pro tempore, nonché l' CP_6 Controparte_7
, in persona del Dirigente, prof. , al
[...] Controparte_5 risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e quantificabili nella mancata percezione delle somme spettantigli in dipendenza del rapporto di lavoro che avrebbe potuto svolgere quale docente, dal giorno della destituzione e fino alla reintegra, nonché di ulteriore somma da quantificare per danno esistenziale e di immagine, tenuto conto dell'ampiezza di diffusione del provvedimento impugnato;
4) Condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
Il Giudizio, a seguito di ordinanza di incompetenza, veniva tempestivamente riassunto innanzi all'intestato Tribunale e veniva assegnato allo scrivente all'esito dell'adozione del decreto di variazione tabellare n.17 300/I del 03.06.25.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente contestava il provvedimento notificato in data 9.12.2024 con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione (ex art. 498, primo comma, lettere a), b) e f) del D.Lgs. n. 297/94).
In particolare, sotto il profilo formale, contestava la legittimità della riapertura del procedimento disciplinare prima della conclusione del processo penale a suo carico, che attualmente lo vede condannato solo in primo grado. Nel merito, contestava la valutazione operata in ordine alla gravità dei fatti sanzionati, poiché,
a suo dire, i comportamenti tenuti erano da ritenersi integranti fattispecie sanzionabili con misure di natura conservativa e non espulsiva.
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava con varie argomentazioni le CP_1 domande avanzate dal ricorrente.
Nello specifico, evidenziava la correttezza formale del procedimento seguito e la legittimità delle valutazioni operate in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente.
All'udienza fissata per la discussione le parti hanno chiesto la decisione omettendo la loro presenza in Tribunale e riportandosi ai propri scritti difensivi e pertanto, concesso termine per note, la controversia viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le considerazioni che seguono.
1. Sulla ricostruzione dei fatti di causa.
Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che non vi è contestazione circa l'effettivo verificarsi dei fatti così come descritti nei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare ed in quello successivo di destituzione.
Parte ricorrente, infatti, limita la propria doglianza, nel merito, alla correttezza del procedimento di sussunzione tra le condotte poste in essere dal ricorrente e le fattispecie previste dalle norme disciplinari previste.
Pertanto, può dirsi che i fatti oggetto della presente controversia sono concordemente quelli riguardanti la condotta posta in essere dal il quale ha invito messaggi di Parte_1 testo alla propria alunna in via ripetitiva e costante.
Quello che differisce, come detto, è la valutazione dei predetti messaggi e della condotta generale posta in essere dal ricorrente operata dalle parti.
Per il ricorrente, “i messaggi inoltrati e scambiati tra il ricorrente e la studentessa, lungi dall'aver integrato comportamenti molesti a carattere sessuale nei confronti della studentessa, sono stati tuttalpiù fastidiosi, giammai minacciosi e/o allarmanti. Si trattava di monologhi con cui il ricorrente raccontava alla studentessa le proprie giornate”, con conseguente necessità di applicazione di una sanzione conservativa e non espulsiva. Per il Ministero resistente, invece “è sufficiente leggere gli innumerevoli messaggi inviati dal ricorrente all'alunna per verificarne la natura molesta (sono innumerevoli, mandati Pt_2 ogni giorno dalle cinque del mattino fino anche alle ventitré, sebbene la ragazza non rispondesse quasi mai, appalesando così in maniera inequivoca il suo disagio e la volontà di non essere contatta) e il carattere sessuale: in plurime occasioni ci sono apprezzamenti fisici ed è appalesato il desiderio di avere contatti fisici e una relazione sia sentimentale che sessuale…”. Da ciò fa derivare la correttezza della sanzione espulsiva comminata al ricorrente.
Chiarito ciò con riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento, si passa a questo punto alla esposizione dei motivi che fondano la decisione odierna.
2. Sulla correttezza formale del procedimento sanzionatorio.
Innanzitutto, deve evidenziarsi l'infondatezza della contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla illegittimità della riapertura del procedimento disciplinare dopo la sospensione dello stesso per pendenza del giudizio penale innanzi al Tribunale di Parma.
Come correttamente evidenziato dal resistente, infatti, non esiste più la cd CP_1 pregiudiziale penale con riferimento ai procedimenti disciplinari e, pertanto, un procedimento disciplinare può essere definito anche in assenza di definizione di un procedimento penale riguardante i medesimi fatti, attenendo i due procedimenti ad ambiti diversi.
In ogni caso, l'art. 55 ter del d. lgs. 165/01, dopo aver circoscritto le ipotesi in cui il procedimento disciplinare può essere sospeso per la contemporanea pendenza di quello penale, precisa che “il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”.
Nel caso in esame il deposito della sentenza n. 636/2024 da parte del GIP del Tribunale di
Parma, che ha condannato il ricorrente per il resto di cui all'art. 612 bis, commi 1,2 e 3 c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione.
Non vi è alcun dubbio che il deposito di un provvedimento giurisdizionale, ancorchè non definitivo, possa essere posto a fondamento della riapertura di un procedimento disciplinare, anche perché così espressamente prevede la disposizione appena sopra richiamata.
Del tutto legittimo, pertanto, il procedimento seguito dal resistente, che ha CP_1 dapprima sospeso il procedimento disciplinare, salvo poi riaprirlo all'esito della definizione del giudizio di primo grado che riguardava il ricorrente per i medesimi fatti. Così come del tutto correttamente il procedimento è passato, per ragioni di competenza, dagli uffici di Parma a quelli di Cosenza.
3. Sulla correttezza della sanzione applicata dal resistente. CP_1
Con riferimento al merito della vicenda, va evidenziato che, come precedentemente già esposto, vi è assoluta concordia in merito alla effettiva sussistenza dei fatti per come contestati.
Parte ricorrente contesta la valutazione di gravità operata dall'amministrazione, ritenendo che i comportamenti posti in essere possano essere valutati in termini maggiormente comprensivi, con conseguente applicazione di sanzione meramente conservativa, mentre il CP_1 evidenzia l'estrema gravità dei fatti contestati e la conseguente necessità di recidere il rapporto di lavoro in essere.
Ebbene, dalla disamina del compendio probatorio in atti questo Giudice ritiene di convenire con la testi del , che reputa estremamente gravi le condotte poste in essere dal CP_1 ricorrente, tali da giustificare l'applicazione della sanzione espulsiva effettivamente comminata.
Ad onta di quanto evidenziato dal ricorrente, infatti, il resistente ha correttamente CP_1 effettuato l'operazione di sussunzione delle condotte rispetto alle fattispecie illecite, ritenendo integrate quelle previste dall'art. 498, primo comma, lettere a), b), f) e g) del D.lgs. 297/94, come integrato dall'art. 29, co. 3, del CCNL 2016-18 Comparto istruzione e ricerca.
Alla luce della documentazione raccolta in giudizio deve evidenziarsi come risultano integrati gli illeciti per i quali è prevista la sanzione della destituzione: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
f) per gravi abusi di autorità; g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'invio quotidiano di numerosissimi messaggi – in via del tutto privata – dal docente all'alunno, e riguardanti questione personali e private costituiscano un atto in grave contrasto con i doveri previsti per la funzione docente.
Del pari è innegabile che la studentessa abbia subito un grave pregiudizio, così come confermato dalla stessa in sede di audizione. Le condotte poste in essere integrano anche l'illecito di abuso di autorità, poiché sfruttano la posizione di docente per un proprio interesse nei confronti di un soggetto “debole” del rapporto. Infine, deve evidenziarsi come le condotte poste in essere, caratterizzate da commenti e considerazioni di carattere sessuale, configurano senza dubbio quelle molestie a carattere sessuale che non possono che comportare la definitiva conclusione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente. CP_1
D'altronde, è lo stesso per come evidenziato anche dalla sentenza del Tribunale di Pt_1
Parma, ad aver ammesso di aver arrecato un danno alla studentessa, confermando gli addebiti ma sostenendo di non avere nessun intento malizioso.
Ma dalla disamina dei messaggi inviati, è assolutamente comprovato un atteggiamento persecutorio, a sfondo sessuale, rivolto alla propria studentessa: per tutti si vedano i seguenti messaggi: “Provo per te già qualcosa;
il tempo svelerà di cosa si tratta […] Io con te ho fatto una SCELTA conscia […] devo dirti che oggi vestivi molto bene, Mi è piaciuto Parte_3 il tuo pantalone e come lo portavi Complimenti per come sei bella” – 25.202.2023, dalle h.
19:55; “ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare. Ma in realtà voglio solo stare vicino a TE […] E tutti i miei sensi sono attentissimi a te” – 26.02.2023, dalle h. 21:46; “A me NON interessa NESSUN altro che te […] non mi interessa nessuna altra DONNA nell'Universo. Mi interessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tu […] A me non serve sesso da chiunque. Io lo ottengo dalla mia donna. Decidiamo noi quando farlo, come farlo e quante volte farlo” – 27.02.2023 dalle h. 19:31; “Senti a me TU piaci . E sono Pt_4 Parte_3 Co pure serio per questa cosa con . Ci vorrà un po' di tempo perché TU diventi maggiorenne.
Dopo non dobbiamo essere più così attenti” – 01.03.2023, h. 15:24).
Si consideri inoltre il contenuto dei messaggi inviati dal ricorrente alla propria studentessa, che testimoniano la consapevolezza di stare agendo illecitamente: “I minorenni possono avere rapporti sessuali […] Un maggiorenne può avere un rapporto consensuale con una persona di 14 anni […] Un maggiorenne può sempre avere rapporti consensuali consenzienti con una persona che ha compiuto 16 anni […] quindi non sto infrangendo alcuna tegola”).
Dall'esame dei messaggi di testo prodotti in atti, tenuto conto del contenuto dei verbali di dichiarazioni rese anche nel procedimento penale, non possono che ritenersi integrate le condotte contestate dal , con conseguente rigetto del ricorso e conferma della CP_1 sanzione applicata.
4. Conclusioni e spese di lite.
Dalle suesposte argomentazioni deriva l'infondatezza del promosso ricorso, che pertanto deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della particolarità della questione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite
Castrovillari, 13-10-2025
Il Giudice
Dott. NO NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. NO NE ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2263/2025
TRA
, nato il [...] a [...], CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, via Rosmini n. 17, presso lo studio dell'avv.
GI d'PO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa Serena
CI e dal dott. Gaetano Bonofiglio, funzionari in servizio presso l'USR Calabria, A.T. di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna
13,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 06.05.2025, il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo di: ““In via Controparte_1 preliminare e d'urgenza ex art. 700 cpc: 1) Dichiarare l'illegittimità del decreto emesso dall' , Controparte_2 Controparte_1 [...]
, , a firma del Controparte_3 Controparte_4 dirigente, prof. , Ufficiale U. 0020555 del 09/12/2024, con il quale è Controparte_5 stata comminata la sanzione disciplinare al ricorrente della “Destituzione”, in applicazione dell'art. 498 del D.Lgs. 297/94; 2) Per l'effetto, e conseguentemente, ordinare la reintegra con efficacia ex tunc del ricorrente nelle GPS della Provincia di Cosenza;
3) Condannare il
, in persona del pro tempore, nonché l' Controparte_1 CP_6 [...] , in persona Controparte_7 del Dirigente, prof. , al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e Controparte_5 quantificabili nella mancata percezione delle somme spettantigli in dipendenza del rapporto di lavoro che avrebbe potuto svolgere quale docente, dal giorno della destituzione e fino alla reintegra, nonché di ulteriore somma da quantificare per danno esistenziale e di immagine, tenuto conto dell'ampiezza di diffusione del provvedimento impugnato.
Nel merito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e richiesta: 1) Dichiarare
l'illegittimità del decreto emesso dall' Controparte_2 [...]
, , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, a firma del dirigente, prof. , Ufficiale U. Controparte_4 Controparte_5
0020555 del 09/12/2024, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare al ricorrente della “Destituzione”, in applicazione dell'art. 498 del D.Lgs. 297/94; 2) Per l'effetto, e conseguentemente, ordinare la reintegra con efficacia ex tunc del ricorrente nelle GPS della
Provincia di Cosenza;
3) Condannare il , in persona Controparte_1 del pro tempore, nonché l' CP_6 Controparte_7
, in persona del Dirigente, prof. , al
[...] Controparte_5 risarcimento dei danni subiti dal ricorrente e quantificabili nella mancata percezione delle somme spettantigli in dipendenza del rapporto di lavoro che avrebbe potuto svolgere quale docente, dal giorno della destituzione e fino alla reintegra, nonché di ulteriore somma da quantificare per danno esistenziale e di immagine, tenuto conto dell'ampiezza di diffusione del provvedimento impugnato;
4) Condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
Il Giudizio, a seguito di ordinanza di incompetenza, veniva tempestivamente riassunto innanzi all'intestato Tribunale e veniva assegnato allo scrivente all'esito dell'adozione del decreto di variazione tabellare n.17 300/I del 03.06.25.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente contestava il provvedimento notificato in data 9.12.2024 con il quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione (ex art. 498, primo comma, lettere a), b) e f) del D.Lgs. n. 297/94).
In particolare, sotto il profilo formale, contestava la legittimità della riapertura del procedimento disciplinare prima della conclusione del processo penale a suo carico, che attualmente lo vede condannato solo in primo grado. Nel merito, contestava la valutazione operata in ordine alla gravità dei fatti sanzionati, poiché,
a suo dire, i comportamenti tenuti erano da ritenersi integranti fattispecie sanzionabili con misure di natura conservativa e non espulsiva.
Si costituiva in giudizio il resistente, che contestava con varie argomentazioni le CP_1 domande avanzate dal ricorrente.
Nello specifico, evidenziava la correttezza formale del procedimento seguito e la legittimità delle valutazioni operate in ordine alla gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente.
All'udienza fissata per la discussione le parti hanno chiesto la decisione omettendo la loro presenza in Tribunale e riportandosi ai propri scritti difensivi e pertanto, concesso termine per note, la controversia viene decisa in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le considerazioni che seguono.
1. Sulla ricostruzione dei fatti di causa.
Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che non vi è contestazione circa l'effettivo verificarsi dei fatti così come descritti nei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare ed in quello successivo di destituzione.
Parte ricorrente, infatti, limita la propria doglianza, nel merito, alla correttezza del procedimento di sussunzione tra le condotte poste in essere dal ricorrente e le fattispecie previste dalle norme disciplinari previste.
Pertanto, può dirsi che i fatti oggetto della presente controversia sono concordemente quelli riguardanti la condotta posta in essere dal il quale ha invito messaggi di Parte_1 testo alla propria alunna in via ripetitiva e costante.
Quello che differisce, come detto, è la valutazione dei predetti messaggi e della condotta generale posta in essere dal ricorrente operata dalle parti.
Per il ricorrente, “i messaggi inoltrati e scambiati tra il ricorrente e la studentessa, lungi dall'aver integrato comportamenti molesti a carattere sessuale nei confronti della studentessa, sono stati tuttalpiù fastidiosi, giammai minacciosi e/o allarmanti. Si trattava di monologhi con cui il ricorrente raccontava alla studentessa le proprie giornate”, con conseguente necessità di applicazione di una sanzione conservativa e non espulsiva. Per il Ministero resistente, invece “è sufficiente leggere gli innumerevoli messaggi inviati dal ricorrente all'alunna per verificarne la natura molesta (sono innumerevoli, mandati Pt_2 ogni giorno dalle cinque del mattino fino anche alle ventitré, sebbene la ragazza non rispondesse quasi mai, appalesando così in maniera inequivoca il suo disagio e la volontà di non essere contatta) e il carattere sessuale: in plurime occasioni ci sono apprezzamenti fisici ed è appalesato il desiderio di avere contatti fisici e una relazione sia sentimentale che sessuale…”. Da ciò fa derivare la correttezza della sanzione espulsiva comminata al ricorrente.
Chiarito ciò con riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento, si passa a questo punto alla esposizione dei motivi che fondano la decisione odierna.
2. Sulla correttezza formale del procedimento sanzionatorio.
Innanzitutto, deve evidenziarsi l'infondatezza della contestazione mossa dal ricorrente in ordine alla illegittimità della riapertura del procedimento disciplinare dopo la sospensione dello stesso per pendenza del giudizio penale innanzi al Tribunale di Parma.
Come correttamente evidenziato dal resistente, infatti, non esiste più la cd CP_1 pregiudiziale penale con riferimento ai procedimenti disciplinari e, pertanto, un procedimento disciplinare può essere definito anche in assenza di definizione di un procedimento penale riguardante i medesimi fatti, attenendo i due procedimenti ad ambiti diversi.
In ogni caso, l'art. 55 ter del d. lgs. 165/01, dopo aver circoscritto le ipotesi in cui il procedimento disciplinare può essere sospeso per la contemporanea pendenza di quello penale, precisa che “il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo”.
Nel caso in esame il deposito della sentenza n. 636/2024 da parte del GIP del Tribunale di
Parma, che ha condannato il ricorrente per il resto di cui all'art. 612 bis, commi 1,2 e 3 c.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione.
Non vi è alcun dubbio che il deposito di un provvedimento giurisdizionale, ancorchè non definitivo, possa essere posto a fondamento della riapertura di un procedimento disciplinare, anche perché così espressamente prevede la disposizione appena sopra richiamata.
Del tutto legittimo, pertanto, il procedimento seguito dal resistente, che ha CP_1 dapprima sospeso il procedimento disciplinare, salvo poi riaprirlo all'esito della definizione del giudizio di primo grado che riguardava il ricorrente per i medesimi fatti. Così come del tutto correttamente il procedimento è passato, per ragioni di competenza, dagli uffici di Parma a quelli di Cosenza.
3. Sulla correttezza della sanzione applicata dal resistente. CP_1
Con riferimento al merito della vicenda, va evidenziato che, come precedentemente già esposto, vi è assoluta concordia in merito alla effettiva sussistenza dei fatti per come contestati.
Parte ricorrente contesta la valutazione di gravità operata dall'amministrazione, ritenendo che i comportamenti posti in essere possano essere valutati in termini maggiormente comprensivi, con conseguente applicazione di sanzione meramente conservativa, mentre il CP_1 evidenzia l'estrema gravità dei fatti contestati e la conseguente necessità di recidere il rapporto di lavoro in essere.
Ebbene, dalla disamina del compendio probatorio in atti questo Giudice ritiene di convenire con la testi del , che reputa estremamente gravi le condotte poste in essere dal CP_1 ricorrente, tali da giustificare l'applicazione della sanzione espulsiva effettivamente comminata.
Ad onta di quanto evidenziato dal ricorrente, infatti, il resistente ha correttamente CP_1 effettuato l'operazione di sussunzione delle condotte rispetto alle fattispecie illecite, ritenendo integrate quelle previste dall'art. 498, primo comma, lettere a), b), f) e g) del D.lgs. 297/94, come integrato dall'art. 29, co. 3, del CCNL 2016-18 Comparto istruzione e ricerca.
Alla luce della documentazione raccolta in giudizio deve evidenziarsi come risultano integrati gli illeciti per i quali è prevista la sanzione della destituzione: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
f) per gravi abusi di autorità; g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione.
Non vi è dubbio, infatti, che l'invio quotidiano di numerosissimi messaggi – in via del tutto privata – dal docente all'alunno, e riguardanti questione personali e private costituiscano un atto in grave contrasto con i doveri previsti per la funzione docente.
Del pari è innegabile che la studentessa abbia subito un grave pregiudizio, così come confermato dalla stessa in sede di audizione. Le condotte poste in essere integrano anche l'illecito di abuso di autorità, poiché sfruttano la posizione di docente per un proprio interesse nei confronti di un soggetto “debole” del rapporto. Infine, deve evidenziarsi come le condotte poste in essere, caratterizzate da commenti e considerazioni di carattere sessuale, configurano senza dubbio quelle molestie a carattere sessuale che non possono che comportare la definitiva conclusione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il resistente. CP_1
D'altronde, è lo stesso per come evidenziato anche dalla sentenza del Tribunale di Pt_1
Parma, ad aver ammesso di aver arrecato un danno alla studentessa, confermando gli addebiti ma sostenendo di non avere nessun intento malizioso.
Ma dalla disamina dei messaggi inviati, è assolutamente comprovato un atteggiamento persecutorio, a sfondo sessuale, rivolto alla propria studentessa: per tutti si vedano i seguenti messaggi: “Provo per te già qualcosa;
il tempo svelerà di cosa si tratta […] Io con te ho fatto una SCELTA conscia […] devo dirti che oggi vestivi molto bene, Mi è piaciuto Parte_3 il tuo pantalone e come lo portavi Complimenti per come sei bella” – 25.202.2023, dalle h.
19:55; “ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare. Ma in realtà voglio solo stare vicino a TE […] E tutti i miei sensi sono attentissimi a te” – 26.02.2023, dalle h. 21:46; “A me NON interessa NESSUN altro che te […] non mi interessa nessuna altra DONNA nell'Universo. Mi interessi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tu […] A me non serve sesso da chiunque. Io lo ottengo dalla mia donna. Decidiamo noi quando farlo, come farlo e quante volte farlo” – 27.02.2023 dalle h. 19:31; “Senti a me TU piaci . E sono Pt_4 Parte_3 Co pure serio per questa cosa con . Ci vorrà un po' di tempo perché TU diventi maggiorenne.
Dopo non dobbiamo essere più così attenti” – 01.03.2023, h. 15:24).
Si consideri inoltre il contenuto dei messaggi inviati dal ricorrente alla propria studentessa, che testimoniano la consapevolezza di stare agendo illecitamente: “I minorenni possono avere rapporti sessuali […] Un maggiorenne può avere un rapporto consensuale con una persona di 14 anni […] Un maggiorenne può sempre avere rapporti consensuali consenzienti con una persona che ha compiuto 16 anni […] quindi non sto infrangendo alcuna tegola”).
Dall'esame dei messaggi di testo prodotti in atti, tenuto conto del contenuto dei verbali di dichiarazioni rese anche nel procedimento penale, non possono che ritenersi integrate le condotte contestate dal , con conseguente rigetto del ricorso e conferma della CP_1 sanzione applicata.
4. Conclusioni e spese di lite.
Dalle suesposte argomentazioni deriva l'infondatezza del promosso ricorso, che pertanto deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della particolarità della questione possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite
Castrovillari, 13-10-2025
Il Giudice
Dott. NO NE