Articolo 45 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1098
Articolo 44Articolo 46
Versione
14 febbraio 1970
Art. 45.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1968 (articolo 41)......... L. 209.749.836
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 43).......... " 44.424.934
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Residui passivi al 31 dicembre 1968... L. 254.174.770
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970