Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952.
Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.