Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 1852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Ottavi 9, Parte_1
presso lo studio dell'Avv Massimiliano Scaringella che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier 27, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv Claudia Cannizzaro che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di nuovo difensore,
APPELLATO
E
OGGETTO: Appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale
di Roma n 4988/2023, pubblicata il 28/3/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva gravata, il Tribunale di Roma, adito dal ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP
dalla contratto con il nel 1985. Il primo Giudice ha Parte_1 CP
respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, facendo leva sulle risultanze del certificato anagrafico e non ritenendo superata la presunzione alle stesse correlata circa la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza di fatto, anche considerato l'esito della notifica effettuata ex art 140 cpc presso l'indirizzo di residenza in Roma, Largo Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione n 6.
Con ricorso depositato il 5/4/2023, la ha proposto appello avverso Parte_1
la suddetta decisione, insistendo sulla competenza del Tribunale di Velletri
e adducendo che con il si erano separati in forza di accordo di CP
negoziazione assistita e successivo nulla osta della Procura della Repubblica di Velletri e che non vi erano elementi tali da far ritenere che l'esponente,
nel breve lasso di tempo trascorso dalla separazione, avesse ritenuto di trasferire la residenza effettiva a Roma.
Il a chiesto la reiezione dell'averso appello, adducendo che CP
. controparte 1) nel costituirsi ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'aumento dell'assegno da euro 1500 ad euro
2500, 2) non è comparsa nell'udienza presidenziale, risultando indisposta come da certificato medico prodotto dal difensore, 3) solo verbalmente ha dichiarato al Giudice che viveva non in Roma, Largo Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione n 6, ma presso la ex casa coniugale di Marino, 3) nella memoria integrativa e in vista della sentenza sullo status, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, 4) a seguito della notifica in Roma dove l'ufficiale giudiziario ha rilevato la sua momentanea assenza, depositando all'ufficio postale il plico, ha provveduto al ritiro il 20/4/22, 5) dichiara negli scritti difensivi di essere residente in [...], 6) il tutto fa ritenere che ella stia solo tentando di differire la pronuncia sullo status,
. il deducente ha proposto, con mail del 16/6/2023, una transazione avente ad oggetto l'aumento dell'assegno ad euro 2500 a fronte dell'avversa rinuncia all'appello, rimanendo in attesa di conoscere la volontà della
Parte_1
Ha chiesto alla Corte di dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'appello proposto e comunque il rigetto dello stesso nel merito, con la condanna di controparte ex art 96 cpc.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 con la trattazione scritta, sono stati assegnati i termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 29/11/2024, la ha insistito per l'accoglimento Parte_1
dell'appello.
Con note del 10/12/2024, il ha reiterato le conclusioni già CP
formulate.
Premessa la ricostruzione delle vicende processuali e delle contrapposte posizioni, va osservato che . con l'accordo di negoziazione assistita in data 23/12/2020 le parti hanno convenuto, oltre che sulla spettanza alla moglie di un assegno di euro 1500
mensili, sul fatto che i) la casa coniugale, sita in Marino e dalla quale il i era allontanato un anno e mezzo prima, appartiene, quanto all'int CP
1, al al 100% e, quanto all'int 2, alla figlia per il 95% e alla CP
per il 5%, ii) i figli erano già all'epoca entrambi autonomi Parte_1
economicamente e quindi nulla v'era da statuire in merito alla casa coniugale,
. nell'udienza del 25/10/2022 cui la causa è stata rinviata per consentire la comparizione delle parti, vista l'assenza della costei, assente, ha Parte_1
rappresentato per il tramite del suo procuratore di essere dimorante nella casa coniugale di Marino con la figlia affermazione cui è non Per_1
seguita contestazione,
. la notifica è stata effettuata ex art 140 cpc presso la residenza anagrafica e l'appellante ha ritirato il plico presso l'ufficio postale.
E' proprio sulla notifica e sul suo esito che occorre far leva, dovendosi rilevare che
. l'ufficiale giudiziario ha reperito sul luogo precisi riferimenti all'odierna appellante, tanto dar conto nella relata dell'assenza temporanea della stessa,
. la temporaneità dell'assenza è confermata dal fatto che la non Parte_1
ha fatto passare molto tempo, provvedendo al ritiro del plico presso l'ufficio postale a distanza di qualche giorno dal deposito in cassetta,
. da tanto discende che vi è corrispondenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva, a nulla peraltro rilevando a) che la procedura di separazione consensuale si sia svolta dinanzi al Tribunale di Velletri, ciò che era giustificato dall'ubicazione dell'ultima residenza comune, pacificamente coincidente con la casa familiare di Marino, b) l'
[…] assetto anagrafico dall'avvenuta separazione risalente a pochi mesi prima>, visto che piuttosto non v'erano ragioni per far pensare che la restasse in Marino, avuto riguardo alla raggiunta autonomia Parte_1
economica dei figli e considerata la titolarità dell'immobile in capo al ed alla figlia (fatta eccezione per il 5% di uno dei 2 interni). CP
Va respinta la domanda di condanna ex art 96 cpc, considerata la posteriorità
della mail, dal inviata il 16/6/2023, rispetto alla proposizione CP
dell'appello, introdotto con ricorso depositato il 5/4/2023.
Le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello,
. dichiara compensate le spese del grado,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12/12/2024.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori