CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
ON ET, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4683/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2008 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7536/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da Rag. Nominativo_2,
contro
Agenzia delle Entrate SI e Società_1 SpA in liquidazione avverso PREAV.FERMO.AMM 295802025000, notificato il 10/05/2025, di euro 10.277,21 per TARSU/TIA 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione.
Agenzia delle entrate-SI deduceva la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto, che nessuna responsabilità può esserle imputata in ordine ad omissioni, decadenze, irregolarità o possibili ritardi che attengono eventualmente agli adempimenti spettanti all'ente impositore
(quali la formazione dei ruoli) ovvero precedenti alla trasmissione degli atti da parte di quest'ultimo.
Società_1 SpA in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto dalla documentazione versata in atti dall'Agente della SI si desume infondata la censura avanzata di mancata notifica e, quindi, va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente a tale motivo;
i termini di prescrizione, poi, di una cartella non impugnata decorrono ex novo dalla avvenuta notifica e non sono decorsi allo stato attuale.
La mancata opposizione della cartella nei termini prescritti preclude la possibilità di far valere la prescrizione già maturata in relazione ai crediti oggetto del ruolo, ma non impedisce di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 per eccepire la prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo.
Il pignoramento è un atto esecutivo che segue l'intimazione di pagamento. Se l'intimazione è diventata definitiva, il pignoramento si basa su una pretesa ormai incontestabile. Le uniche eccezioni che si possono sollevare contro il pignoramento sono quelle relative a vizi propri dell'atto di pignoramento stesso (ad esempio, un errore nel calcolo dell'importo pignorato o un vizio di notifica del pignoramento), ma non quelle che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti (le cartelle o l'intimazione di pagamento) che sono ormai diventati definitivi.
Il sistema tributario prevede un preciso ordine di impugnazione degli atti. L'intimazione di pagamento non
è un semplice promemoria, ma un atto dotato di piena dignità impugnatoria. Se il contribuente decide di non contestarla, pur avendone la possibilità e i motivi (come l'eccezione di prescrizione), accetta implicitamente la validità e l'esigibilità del credito in essa contenuto, rendendo poi vane eventuali contestazioni successive sull'esistenza o la prescrizione del debito stesso.
Pertanto tutte le censure proposte sono infondate e smentite dalla produzione avversaria ed il ricorso va rigettato, Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate SI.
Così deciso in Messina, lì 16/12/2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
ON ET, EL
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4683/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2008 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500010068 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7536/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da Rag. Nominativo_2,
contro
Agenzia delle Entrate SI e Società_1 SpA in liquidazione avverso PREAV.FERMO.AMM 295802025000, notificato il 10/05/2025, di euro 10.277,21 per TARSU/TIA 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione.
Agenzia delle entrate-SI deduceva la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto, che nessuna responsabilità può esserle imputata in ordine ad omissioni, decadenze, irregolarità o possibili ritardi che attengono eventualmente agli adempimenti spettanti all'ente impositore
(quali la formazione dei ruoli) ovvero precedenti alla trasmissione degli atti da parte di quest'ultimo.
Società_1 SpA in liquidazione non costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto dalla documentazione versata in atti dall'Agente della SI si desume infondata la censura avanzata di mancata notifica e, quindi, va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente a tale motivo;
i termini di prescrizione, poi, di una cartella non impugnata decorrono ex novo dalla avvenuta notifica e non sono decorsi allo stato attuale.
La mancata opposizione della cartella nei termini prescritti preclude la possibilità di far valere la prescrizione già maturata in relazione ai crediti oggetto del ruolo, ma non impedisce di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 per eccepire la prescrizione sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo.
Il pignoramento è un atto esecutivo che segue l'intimazione di pagamento. Se l'intimazione è diventata definitiva, il pignoramento si basa su una pretesa ormai incontestabile. Le uniche eccezioni che si possono sollevare contro il pignoramento sono quelle relative a vizi propri dell'atto di pignoramento stesso (ad esempio, un errore nel calcolo dell'importo pignorato o un vizio di notifica del pignoramento), ma non quelle che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti (le cartelle o l'intimazione di pagamento) che sono ormai diventati definitivi.
Il sistema tributario prevede un preciso ordine di impugnazione degli atti. L'intimazione di pagamento non
è un semplice promemoria, ma un atto dotato di piena dignità impugnatoria. Se il contribuente decide di non contestarla, pur avendone la possibilità e i motivi (come l'eccezione di prescrizione), accetta implicitamente la validità e l'esigibilità del credito in essa contenuto, rendendo poi vane eventuali contestazioni successive sull'esistenza o la prescrizione del debito stesso.
Pertanto tutte le censure proposte sono infondate e smentite dalla produzione avversaria ed il ricorso va rigettato, Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate SI.
Così deciso in Messina, lì 16/12/2025