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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9855 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosami Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 25 marzo 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Anna Maria Colombo, giusta C.F._1 procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Abogado Maria Elisabetta Picco e dall'Avv. Jessica Vedovato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E nato il [...] e nato il [...] rappresentati dalla CP_2 Persona_1
Curatrice Speciale Avv.to Alice Talpini nominata con provvedimento in atti del 22.05.2024 e costituitasi nell'interesse dei minori con memoria del 20.06.2024
ATTI COMUNICATI AL PM
1 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CON L'ADESIONE INTEGRALE DELLA CURATRICE SPECIALE:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per_
2. disporre l'affido condiviso sei minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente CP_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario ordinario: - a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena con pernottamento dei minori insieme al padre presso l'abitazione dei nonni paterni;
- due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza paterna fino alle ore 20.30 dopo cena;
tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza materna fino alle ore 20.30 dopo cena;
4. disporre le seguenti modalità di regolamentazione dei periodi di sospensione scolastica: a) durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 12 giugno al 12 agosto di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli e il relativo periodo di vacanza;
b) i minori, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorreranno il giorno di
Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In ogni caso i figli minori trascorreranno un periodo di sette giorni (un anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) con uno dei genitori in modo alternato anno per anno, così come anche per le vacanze pasquali i figli trascorreranno un periodo di tre giorni consecutivi con uno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza; c) il criterio dell'alternanza varrà per altre festività e relativi
“ponti” scolastici.
5. dare atto che in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni;
6. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono, via Kennedy n. 16/F alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno;
7. disporre che il padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori versi la somma mensile pari a €
375,00, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT;
8. disporre che i genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese extra assegno dei minori come da Protocollo del Tribunale di Milano:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA' Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido superesclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali
2 scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
3 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani -guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
9. confermare che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito della madre;
10. dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a portare sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro;
11. dare atto che ciascuno dei coniugi procederà alla estinzione dei finanziamenti contratti a proprio nome;
12. dare atto che nessun assegno mensile e comunque nessuna somma, a qualsiasi titolo, viene riconosciuta reciprocamente nei confronti dei coniugi;
13. dare atto che ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
14. dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 marzo 2024 parte attrice , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 3.08.2008 in Marocco, a NC (atto poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008) con CP_1 dalla cui unione sono nati i figli (il 5.09.2013) e (l'11.11.2017), chiedeva pronunciarsi CP_2 Per_1 la separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con prevalente collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre con i tempi e le modalità indicate, l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono via Kennedy 16/F, porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegni unici interamente percepiti.
In data 7 maggio 2024 la ricorrente, lamentando che il marito avrebbe prospettato di vendere la casa familiare avanzava richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti ex ar.t 473 bis 15 c.p.c. che venisse disposto in via d'urgenza il collocamento dei minori presso di sé e assegnata a sé la casa familiare.
Con provvedimento del 8.5.2024 il Giudice rigettava l'istanza.
La stessa veniva reiterata con istanza del 20.05.2024 con cui anche si faceva riferimento a condotte violente poste in essere dal marito oggetto anche di denuncia che veniva allegata.
Il Giudice con provvedimento del 22.05.2024 rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili;
riscontrando però un rischio di pregiudizio per la minore nominava a sua tutela la Curatrice Speciale
Avv.Alice Talpini.
La Curatrice Speciale si costitutiva con comparsa del 20 giugno 2024.
Con comparsa del 18.07.2024 si costituiva in giudizio che, previa adesione alla CP_1 domanda di separazione avanzata dalla moglie, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento paritetico a settimane alternate;
mantenimento diretto da parte dei genitori e partecipazione di entrambi al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 21.11.2024 la Curatrice Speciale rappresentava che la situazione era notevolmente migliorata e che i genitori si erano accordati in punto di frequentazioni padre figli ed anche relativamente ai profili economici. Nell'interesse dei minori chiedeva che venisse disposta un'indagine psicosociale sul nucleo familiare con mantenimento allo stato dell'affidamento condiviso e del prevalente collocamento materno.
Venivano sentite le parti che aderivano alla proposta della Curatrice Speciale e all'esito il Giudice si riserva.
Il Giudice delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con loro prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di Cuggiono via Kennedy 16/F; assegnava alla madre la casa familiare, regolamentava
5 l'esercizio della frequentazione paterna in conformità agli accordi delle parti;
sull'accordo delle parti poneva a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad euro 375,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Incaricava altresì i Servizi Sociali di Cuggiono ed i Servizi Specialistici di effettuare un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare, nonché un approfondimento sulle competenze genitoriali delle parti, sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'eventuale esistenza di ludopatia in capo al convenuto.
In data 1 aprile 2025 perveniva la relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti in attesa del completamento degli accertamenti dei Servizi
Sociali chiedevano concordemente un rinvio con la conferma dei provvedimenti già assunti;
il
Giudice rinviava all'udienza del 12.11.2025 che sostitutiva con il deposito di note scritte.
Il 20 ottobre 2025 perveniva relazione di aggiornamento del Servizio Sociale.
Le parti con le rispettive note in sostituzione d'udienza davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
La Curatrice Speciale aderiva ritenendo l'accordo raggiunto dai genitori corrispondente all'interesse dei minori.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Giudice Delegato, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale
e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Sussiste parimenti la giurisdizione di questo Tribunale anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto i minori risiedono abitualmente in Italia.
Quanto invece al mantenimento sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 lett.
d) del regolamento UE 4/2009.
È poi applicabile la legge italiana in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del resistente creditore.
La domanda di separazione
6 Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
3.08.2008 in Marocco, a NC (atto poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 5.09.2013) e (l'11.11.2017), entrambi minorenni. CP_2 Per_1
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato l'[...] e nato il [...] minorenni. Per_1 CP_2
I genitori hanno formulato conclusioni congiunte cui ha prestato piena adesione anche la Curatrice
Speciale.
L'indagine psicosociale effettuata dai servizi sociali sul nucleo familiare non ha evidenziato particolari elementi di criticità.
La madre è il genitore che rappresenta il principale punto di riferimento per i minori e che in via prevalente esercita le funzioni di cura e accudimento nei loro confronti.
Il padre è comunque figura presente e partecipe nella vita dei figli che vede e frequenta secondo i tempi concordati dai genitori.
I Servizi Sociali con l'ultima relazione hanno dato atto di un miglioramento complessivo del clima relazionale tra i genitori che sono in grado di mantenere una collaborazione adeguata e funzionale alla gestione degli interessi dei figli.
Anche per quel che concerne e non sono stati riportati elementi di particolare Per_1 CP_2 preoccupazione. Entrambi sono infatti adeguatamente seguiti, valorizzati nelle loro capacità e molto ben inseriti nei rispettivi contesti scolastici e sociali di riferimento. (v. relazione del 25.10.2025
Servizi Sociali di Cuggiono).
Può essere pertanto disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre in Cuggiono via Kennedy 16/F ove i minori manterranno la residenza anagrafica e regolamentazione della frequentazione paterna come da conclusioni congiuntamente precisate cui la
Curatrice Speciale ha prestato piena adesione.
7 L'assegnazione della casa coniugale
Va disposta, come richiesto dalle parti, l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono via
Kennedy 16/F alla madre quale genitore collocatario prevalente dei figli minori.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Il Tribunale, considerate le esigenze di vita e formazione del minore, nonché la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, così come risultante dagli atti e documenti di causa, ritiene di recepire integralmente il contenuto delle condizioni economiche pattuite, oggetto di conclusioni congiunte.
Si provvede come in dispositivo.
Le spese di lite e della Curatrice Speciale
Le spese di lite devono essere compensate per intero stante l'accordo raggiunto.
Le spese della Curatrice Speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidiate con separato decreto, dovranno invece essere rifuse allo Stato dai genitori nella misura del
50% ciascuno, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SOPRA RIPORTATE
CON ADESIONE DELLA CURATRICE SPECIALE, così decide;
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 3.08.2008 in Marocco a NC (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008)
2. DISPONE l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato l'[...]) a CP_2 Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
3. DISPONE sull'accordo delle parti che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena con pernottamento dei minori insieme al padre presso l'abitazione dei nonni paterni;
8 - due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza paterna fino alle ore 20.30 dopo cena;
tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza materna fino alle ore 20.30 dopo cena;
4. DISPONE sull'accordo delle parti le seguenti modalità di regolamentazione dei periodi di sospensione scolastica: a) durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 12 giugno al 12 agosto di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli e il relativo periodo di vacanza;
b) i minori, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In ogni caso i figli minori trascorreranno un periodo di sette giorni (un anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) con uno dei genitori in modo alternato anno per anno, così come anche per le vacanze pasquali i figli trascorreranno un periodo di tre giorni consecutivi con uno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza; c) il criterio dell'alternanza varrà per altre festività e relativi “ponti” scolastici.
5. PRENDE ATTO dell'accordo delle parti secondo cui in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni.
6. CONFERMA sull'accordo delle parti l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono, via
Kennedy n. 16/F alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno.
7. DISPONE sull'accordo delle parti che il padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori versi la somma mensile pari a € 375,00, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT;
8. DISPORRE sull'accordo delle parti che i genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese extra assegno dei minori come da Protocollo del Tribunale di Milano:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA'
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido super esclusivo.
In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro
9 è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre
-scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani -guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
9. CONFERMA sull'accordo delle parti che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito della madre;
10. DA' ATTO che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a portare sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro;
11. PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi procederà alla estinzione dei finanziamenti contratti a proprio nome;
12. PRENDE ATTO sull'accordo delle parti che nessun assegno mensile e comunque nessuna somma,
a qualsiasi titolo, viene riconosciuta reciprocamente nei confronti dei coniugi
11 13. PRENDE ATTO dell'accordo per cui ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
14. COMPENSA anche sull'accordo delle parti le spese di lite con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva.
15. LE SPESE della Curatrice Speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidiate con separato decreto, dovranno essere rifuse allo Stato dai genitori nella misura del
50% ciascuno, in via solidale.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stresa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e alla Curatrice
Speciale.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL.EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LA RI SM
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosami Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 25 marzo 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Anna Maria Colombo, giusta C.F._1 procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nato a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Abogado Maria Elisabetta Picco e dall'Avv. Jessica Vedovato, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E nato il [...] e nato il [...] rappresentati dalla CP_2 Persona_1
Curatrice Speciale Avv.to Alice Talpini nominata con provvedimento in atti del 22.05.2024 e costituitasi nell'interesse dei minori con memoria del 20.06.2024
ATTI COMUNICATI AL PM
1 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CON L'ADESIONE INTEGRALE DELLA CURATRICE SPECIALE:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per_
2. disporre l'affido condiviso sei minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente CP_2 presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario ordinario: - a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena con pernottamento dei minori insieme al padre presso l'abitazione dei nonni paterni;
- due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza paterna fino alle ore 20.30 dopo cena;
tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza materna fino alle ore 20.30 dopo cena;
4. disporre le seguenti modalità di regolamentazione dei periodi di sospensione scolastica: a) durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 12 giugno al 12 agosto di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli e il relativo periodo di vacanza;
b) i minori, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorreranno il giorno di
Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In ogni caso i figli minori trascorreranno un periodo di sette giorni (un anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) con uno dei genitori in modo alternato anno per anno, così come anche per le vacanze pasquali i figli trascorreranno un periodo di tre giorni consecutivi con uno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza; c) il criterio dell'alternanza varrà per altre festività e relativi
“ponti” scolastici.
5. dare atto che in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni;
6. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono, via Kennedy n. 16/F alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno;
7. disporre che il padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori versi la somma mensile pari a €
375,00, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT;
8. disporre che i genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese extra assegno dei minori come da Protocollo del Tribunale di Milano:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA' Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido superesclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali
2 scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
3 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani -guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
9. confermare che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito della madre;
10. dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a portare sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro;
11. dare atto che ciascuno dei coniugi procederà alla estinzione dei finanziamenti contratti a proprio nome;
12. dare atto che nessun assegno mensile e comunque nessuna somma, a qualsiasi titolo, viene riconosciuta reciprocamente nei confronti dei coniugi;
13. dare atto che ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
14. dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 marzo 2024 parte attrice , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 3.08.2008 in Marocco, a NC (atto poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008) con CP_1 dalla cui unione sono nati i figli (il 5.09.2013) e (l'11.11.2017), chiedeva pronunciarsi CP_2 Per_1 la separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso dei figli minori con prevalente collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre con i tempi e le modalità indicate, l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono via Kennedy 16/F, porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegni unici interamente percepiti.
In data 7 maggio 2024 la ricorrente, lamentando che il marito avrebbe prospettato di vendere la casa familiare avanzava richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti ex ar.t 473 bis 15 c.p.c. che venisse disposto in via d'urgenza il collocamento dei minori presso di sé e assegnata a sé la casa familiare.
Con provvedimento del 8.5.2024 il Giudice rigettava l'istanza.
La stessa veniva reiterata con istanza del 20.05.2024 con cui anche si faceva riferimento a condotte violente poste in essere dal marito oggetto anche di denuncia che veniva allegata.
Il Giudice con provvedimento del 22.05.2024 rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili;
riscontrando però un rischio di pregiudizio per la minore nominava a sua tutela la Curatrice Speciale
Avv.Alice Talpini.
La Curatrice Speciale si costitutiva con comparsa del 20 giugno 2024.
Con comparsa del 18.07.2024 si costituiva in giudizio che, previa adesione alla CP_1 domanda di separazione avanzata dalla moglie, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento paritetico a settimane alternate;
mantenimento diretto da parte dei genitori e partecipazione di entrambi al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 21.11.2024 la Curatrice Speciale rappresentava che la situazione era notevolmente migliorata e che i genitori si erano accordati in punto di frequentazioni padre figli ed anche relativamente ai profili economici. Nell'interesse dei minori chiedeva che venisse disposta un'indagine psicosociale sul nucleo familiare con mantenimento allo stato dell'affidamento condiviso e del prevalente collocamento materno.
Venivano sentite le parti che aderivano alla proposta della Curatrice Speciale e all'esito il Giudice si riserva.
Il Giudice delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. disponeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con loro prevalente collocamento presso la madre nella casa familiare di Cuggiono via Kennedy 16/F; assegnava alla madre la casa familiare, regolamentava
5 l'esercizio della frequentazione paterna in conformità agli accordi delle parti;
sull'accordo delle parti poneva a carico del padre un contributo al mantenimento della prole pari ad euro 375,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Incaricava altresì i Servizi Sociali di Cuggiono ed i Servizi Specialistici di effettuare un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare, nonché un approfondimento sulle competenze genitoriali delle parti, sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'eventuale esistenza di ludopatia in capo al convenuto.
In data 1 aprile 2025 perveniva la relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti in attesa del completamento degli accertamenti dei Servizi
Sociali chiedevano concordemente un rinvio con la conferma dei provvedimenti già assunti;
il
Giudice rinviava all'udienza del 12.11.2025 che sostitutiva con il deposito di note scritte.
Il 20 ottobre 2025 perveniva relazione di aggiornamento del Servizio Sociale.
Le parti con le rispettive note in sostituzione d'udienza davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
La Curatrice Speciale aderiva ritenendo l'accordo raggiunto dai genitori corrispondente all'interesse dei minori.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Giudice Delegato, preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiedono entrambi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale
e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Sussiste parimenti la giurisdizione di questo Tribunale anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto i minori risiedono abitualmente in Italia.
Quanto invece al mantenimento sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3 lett.
d) del regolamento UE 4/2009.
È poi applicabile la legge italiana in punto di contributo al mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del regolamento CE 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 23.10.2007, in quanto legge dello Stato di residenza abituale del resistente creditore.
La domanda di separazione
6 Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
3.08.2008 in Marocco, a NC (atto poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 5.09.2013) e (l'11.11.2017), entrambi minorenni. CP_2 Per_1
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c..
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato l'[...] e nato il [...] minorenni. Per_1 CP_2
I genitori hanno formulato conclusioni congiunte cui ha prestato piena adesione anche la Curatrice
Speciale.
L'indagine psicosociale effettuata dai servizi sociali sul nucleo familiare non ha evidenziato particolari elementi di criticità.
La madre è il genitore che rappresenta il principale punto di riferimento per i minori e che in via prevalente esercita le funzioni di cura e accudimento nei loro confronti.
Il padre è comunque figura presente e partecipe nella vita dei figli che vede e frequenta secondo i tempi concordati dai genitori.
I Servizi Sociali con l'ultima relazione hanno dato atto di un miglioramento complessivo del clima relazionale tra i genitori che sono in grado di mantenere una collaborazione adeguata e funzionale alla gestione degli interessi dei figli.
Anche per quel che concerne e non sono stati riportati elementi di particolare Per_1 CP_2 preoccupazione. Entrambi sono infatti adeguatamente seguiti, valorizzati nelle loro capacità e molto ben inseriti nei rispettivi contesti scolastici e sociali di riferimento. (v. relazione del 25.10.2025
Servizi Sociali di Cuggiono).
Può essere pertanto disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre in Cuggiono via Kennedy 16/F ove i minori manterranno la residenza anagrafica e regolamentazione della frequentazione paterna come da conclusioni congiuntamente precisate cui la
Curatrice Speciale ha prestato piena adesione.
7 L'assegnazione della casa coniugale
Va disposta, come richiesto dalle parti, l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono via
Kennedy 16/F alla madre quale genitore collocatario prevalente dei figli minori.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Il Tribunale, considerate le esigenze di vita e formazione del minore, nonché la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, così come risultante dagli atti e documenti di causa, ritiene di recepire integralmente il contenuto delle condizioni economiche pattuite, oggetto di conclusioni congiunte.
Si provvede come in dispositivo.
Le spese di lite e della Curatrice Speciale
Le spese di lite devono essere compensate per intero stante l'accordo raggiunto.
Le spese della Curatrice Speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidiate con separato decreto, dovranno invece essere rifuse allo Stato dai genitori nella misura del
50% ciascuno, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI SOPRA RIPORTATE
CON ADESIONE DELLA CURATRICE SPECIALE, così decide;
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 3.08.2008 in Marocco a NC (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stresa, atto n. 3, parte 2 serie C anno 2008)
2. DISPONE l'affido condiviso dei minori (nato il [...]) e (nato l'[...]) a CP_2 Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
3. DISPONE sull'accordo delle parti che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dopo cena con pernottamento dei minori insieme al padre presso l'abitazione dei nonni paterni;
8 - due pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza paterna fino alle ore 20.30 dopo cena;
tre pomeriggi infrasettimanali nella settimana che termina con weekend di spettanza materna fino alle ore 20.30 dopo cena;
4. DISPONE sull'accordo delle parti le seguenti modalità di regolamentazione dei periodi di sospensione scolastica: a) durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 12 giugno al 12 agosto di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15 marzo di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con i figli e il relativo periodo di vacanza;
b) i minori, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In ogni caso i figli minori trascorreranno un periodo di sette giorni (un anno dal 24 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio) con uno dei genitori in modo alternato anno per anno, così come anche per le vacanze pasquali i figli trascorreranno un periodo di tre giorni consecutivi con uno dei due genitori secondo il principio dell'alternanza; c) il criterio dell'alternanza varrà per altre festività e relativi “ponti” scolastici.
5. PRENDE ATTO dell'accordo delle parti secondo cui in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni.
6. CONFERMA sull'accordo delle parti l'assegnazione della casa familiare sita in Cuggiono, via
Kennedy n. 16/F alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno.
7. DISPONE sull'accordo delle parti che il padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori versi la somma mensile pari a € 375,00, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT;
8. DISPORRE sull'accordo delle parti che i genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese extra assegno dei minori come da Protocollo del Tribunale di Milano:
LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA'
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido super esclusivo.
In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro
9 è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre
-scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
10 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida
(corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani -guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
9. CONFERMA sull'accordo delle parti che l'Assegno Unico sarà integralmente percepito della madre;
10. DA' ATTO che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a portare sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro;
11. PRENDE ATTO che ciascuno dei coniugi procederà alla estinzione dei finanziamenti contratti a proprio nome;
12. PRENDE ATTO sull'accordo delle parti che nessun assegno mensile e comunque nessuna somma,
a qualsiasi titolo, viene riconosciuta reciprocamente nei confronti dei coniugi
11 13. PRENDE ATTO dell'accordo per cui ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
14. COMPENSA anche sull'accordo delle parti le spese di lite con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva.
15. LE SPESE della Curatrice Speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che saranno liquidiate con separato decreto, dovranno essere rifuse allo Stato dai genitori nella misura del
50% ciascuno, in via solidale.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stresa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e alla Curatrice
Speciale.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL.EST.
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LA RI SM
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