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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo civile d'appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 2333/2023 R.G., pendente TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi elett.te dom.ti Parte_2 C.F._2 in Casoria (NA) alla Via Armando Diaz n°62 presso e nello studio dell'Avv. Sergio LUCIANO (c.f. ) che li rappresenta, assiste e CodiceFiscale_3 difende in virtù di procura speciale ex art. 83, terzo comma ultima parte, c.p.c. conferita su foglio separato allegato all'atto di appello (p.e.c.:
fax: 0817644166). Email_1 appellanti in riassunzione E
1. – GIÀ - nella sua Controparte_1 Controparte_2 nuova denominazione sociale in seguito all'atto di fusione per incorporazione di (“ ), Controparte_3 Controparte_3
(“ ) e Controparte_4 Controparte_4 Controparte_5 stipulato in data 31 dicembre 2013., in persona del dott. , Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaiana, cod.fisc.
, giusta procura in calce all'atto di costituzione e C.F._4 risposta in appello ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia 276 (telefax 081.2452721; pec;
Email_2 appellata
2. in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro-tempore, con sede in alla Via Ignazio Cardella CP_2
n°2, P. Iva pec P.IVA_1
1 Email_3 appellata contumace
3. (c.f. ; Parte_3 C.F._5 appellato contumace
4. (c. f. ; CP_8 C.F._6 appellata contumace
OGGETTO: appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Ordinanza n. 4710/2923 emessa dalla Suprema Corte il 07.12.2023 avverso la sentenza n. 1936/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 20.03.2018, depositata il 27.04.2018, adottata all'esito del gravame alla sentenza n. 282/2012 resa dal Tribunale di Napoli il 19.09.2012 depositata il 24.09.2012.
CONCLUSIONI: Per e : Parte_2 Parte_1
“accogliere l'appello incidentale applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema e, senza tener conto del rapporto dei Carabinieri di AT, in riforma della sentenza n°282/2012 emessa il 19.09.2012 dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, così provvedere: 1) rigettare l'appello principale nelle conclusioni di cui al secondo punto B) che vedono come responsabile esclusivo del sinistro l'appellante incidentale
[...]
e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere gli appelli Parte_2 incidentali accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa del conducente l'autovettura Seat Marbella tg. CH- 327220 di proprietà di;
CP_8
2) per l'effetto, condannare il responsabile civile e la CP_8 Controparte_9
(già in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, al
[...] Controparte_2 pagamento:
- a) in favore del solo : Parte_2 per le lesioni personali subite: della somma di €uro 516.457,00, di cui € 142.540,00 per il 28 % di danno biologico (età 23 anni: Tabella di pag. 52 valore punto CP_2
4214,66 €uro x coeff. 0,890); €uro 52.494,42 per danno morale, € 11.023,60 per inabilità temporanea totale (gg 280 x 39,37 €), € 5.510,40 per inabilità temporanea parziale (gg 280 x 19,68 €), oltre perdita di capacità lavorativa specifica e generica,
€ 220.000,00 per danno patrimoniale, per danno da vita di relazione, € 84.888,58 per danno estetico e per danno esistenziale o la diversa somma che sarà determinata facendo applicazione delle più recenti Tabelle in materia elaborate dal Tribunale di
2 Milano (Corte di Cassazione - III Sezione – Sent. n°12408 del 07.06.2011) con la massima personalizzazione, oltre a € 20.350,00 per riabilitazione protesica ed € 2.094,00 per spese mediche documentate e, su tutte le somme liquidate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
- b) in favore di : Parte_1 della somma di € 12.453,00 per i danni arrecati all'autovettura Fiat BA tg. BE-463-MM maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
3. condannare il responsabile civile e la (già CP_8 Controparte_9
in persona del l.r.p.t., in via solidale fra loro, all'ulteriore Controparte_2 risarcimento in favore di e del danno per Parte_1 Parte_2 ritardato pagamento e, su tutte le somme che saranno liquidate, degli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
4. con vittoria di spese e compenso professionale della fase di riassunzione, del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità oltre spese di c.t.u., spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Per l'appellata : Controparte_10
“1) rigettare il gravame dei sigg.ri e perché Parte_2 Pt_1 inammissibile ed infondato e confermare sia la sentenza 282/2012 del Tribunale di Napoli- Sez. Distaccata di Afragola che quella della Corte di Appello di Napoli n°1936/2018 del 20.03.2018 e ritenere che nulla è dovuto agli appellanti;
2) con vittoria di spese, e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. PRIMO GRADO: Con atto notificato il 04.04.2006 ed iscritto a ruolo al n. 143/2006 R.G. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Parte_3 distaccata di Afragola, i sig.ri e , nonché Parte_1 Parte_2
e le rispettive società di assicurazione, CP_8 Controparte_11
(per il primo) e (per la Controparte_12 seconda) al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite nel sinistro automobilistico verificatosi il 02.07.2000 in Paglieta (CH). A sostegno della richiesta premetteva che nel prefato giorno viaggiava in qualità di trasportato a bordo dell'autovettura Fiat BA targata BE-463- MM, (assicurata con la ), di proprietà di Controparte_7 Pt_2
3 , condotta da il quale, alle ore 11.00 circa, Pt_1 Parte_2 percorrendo la strada Comunale Piano la Barca in località Paglieta (CH), nel mentre effettuava il sorpasso dell'autovettura Seat Marbella tg. CH-327220 (assicurata con la ora ) di proprietà e Controparte_2 CP_10 condotta dalla SI.ra , a sua volta intenta ad effettuare una CP_8 improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra, finiva per impattare la Fiat BA con la sua parte sinistra facendola rovinare in un burrone unitamente ai due occupanti. Deduceva che, per effetto del sinistro, subiva un trauma cranio facciale con fratture multiple pluriframmentarie dei mascellari superiori, delle pareti mediali delle orbite etmoide ed ossa nasali, per la riduzione delle quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico, con postumi invalidanti stimati nella misura del 38%. Chiedeva che, dichiarata la responsabilità esclusiva o concorrente dei convenuti e , questi fossero condannati, in Parte_2 CP_8 solido o pro quota in uno ai rispettivi assicuratori, al risarcimento dei danni patiti che quantificava in euro 157.147,09, pari alla differenza tra il totale complessivo, stimato in euro 210.147,09 e la somma di euro 53.000 già pagata da e accettata in conto del preteso Controparte_7 maggior avere.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_1 Parte_2 introducendo domanda autonoma nei confronti di e della CP_8
(ora quale assicurazione della Controparte_2 Controparte_9
Seat Marbella tg. CH-327220 chiedendo che: a) venisse accertata la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in parola di (quale proprietaria e conducente dell'autoveicolo CP_8
Seat Marbella tg. CH-327220) e la condanna, in solido con la compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni causati all'autovettura Fiat BA tg. BE-463-MM (di proprietà di e condotta Parte_1 nell'occasione da ) quantificati nella misura di €uro Parte_2
12.453,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché per le gravissime lesioni personali dai medesimi patite e quantificate nella misura di € 516.457,00 o nella maggior somma, meglio specificata e quantificata in corso di causa o ritenuta giusta ed equa.
Si costituiva la (ora Controparte_2 Controparte_13
4 eccependo: a) la propria carenza di legittimazione passiva riguardo la domanda introdotta da ai sensi dell'articolo 141 decreto legislativo Parte_3
209/2005 (codice delle assicurazioni), dovendo la stessa essere proposta esclusivamente nei confronti dell'assicurato del vettore;
b) in subordine, la prescrizione del diritto;
c) comunque, l'infondatezza della domanda.
Si costituiva tempestivamente la contestando l'assunto Controparte_11 attoreo e chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, improcedibile, prescritta e comunque infondata.
Rimaneva contumace anche, e nonostante, la notifica delle CP_8 domande autonome introdotte dai sig. . Pt_2
La non si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale, CP_8 reso invece dalle altre parti in causa . Espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale sulle persone di e , la causa veniva Parte_3 Parte_1 Parte_2 riservata in decisione con termini 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica;
il procuratore della in allegato alla comparsa Controparte_2 conclusionale depositava il rapporto dei Carabinieri di AT (CH) relativo alla dinamica del sinistro per cui era causa.
Con sentenza n. 282/2012 del 19.09.2012, depositata il 24/09/12, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di rispetto alla causazione Parte_2 del sinistro;
2) rigetta le domande risarcitorie proposte da e Parte_3 Parte_1
; Parte_2
3) compensa le spese di lite reciprocamente sostenute tra Parte_3 [...]
e ; Pt_1 Parte_2
4) condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Parte_3 [...]
nonché il e al CP_7 Pt_3 Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese sostenute dalla Controparte_4
5) dispone la trasmissione degli atti al PM per il reato di falsa testimonianza a carico dei testi di parte attrice.
5 2. GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato il 02.04.2013 e iscritto a ruolo sub n.r.g. 1392/2013, interponeva appello avverso la prefata sentenza, Parte_3 censurandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1) omesso rilievo della decadenza dall'esibizione di prova documentale posta a fondamento della decisione,
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cpc in relazione agli articoli 2043 e 2054 Codice civile e all'articolo 154 CDS;
3) erronea interpretazione dell'articolo 2700 Codice civile;
4) erronea interpretazione dell'articolo 232 cpc. In subordine eccepiva l'errata: a) disapplicazione dell'articolo 2054 comma 2 c.c; b) quantificazione del danno;
c) applicazione e violazione dell'articolo 1227 c.c.; d) disciplina delle spese di lite. Chiedeva la riforma totale della sentenza appellata, con conseguente declaratoria della esclusiva responsabilità di nella causazione CP_8 del sinistro con sua condanna, in solido con la , al Controparte_4 risarcimento del danno nella residua misura rispetto a quella già incassata dalla . Controparte_7
In subordine, chiedeva la riforma parziale della sentenza de qua con declaratoria della concorrente responsabilità di entrambi i conducenti e loro condanna, in solido con le rispettive compagnie assicuratrici, al risarcimento del danno nella misura precisata. In ulteriore subordine, chiedeva che fosse:
- accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat BA tg BE 463MM con condanna del responsabile civile e della
[...]
al risarcimento di tutti i danni nella misura indicata;
Controparte_7
- vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in termini la eccependo Controparte_7 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo. Nel merito, aderiva alle doglianze di parte appellante limitatamente all'esclusione di responsabilità di , quale conducente la Seat CP_8
Marbella tg CH 327220. Chiedeva, in caso di accoglimento del gravame, la restituzione delle somme dalla medesima versate al terzo trasportato . Parte_3
6 Si costituiva la (ora ) chiedendo il Controparte_2 Controparte_13 rigetto del gravame.
Si costituivano e che proponevano appello Parte_1 Parte_2 incidentale adesivo, articolato su motivi sostanzialmente coincidenti con l'appello principale, fatta eccezione per la richiesta di declaratoria dell'esclusiva responsabilità di , quale conducente il veicolo Parte_2
Fiat BA tg BE 463MM, nonché di affermazione della riferibilità causale del sinistro a tale ultimo veicolo.
, ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_8
Rassegnate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
Con la sentenza numero 1936/2018 del 20.03.2018, depositata il 27.04.2018 la Corte di appello di Napoli così decideva:
“in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza appellata, a) ridetermina in euro 62.476,50, già decurtato del 50% ex articolo 1227 c.c., l'importo del risarcimento complessivamente spettante a in Parte_3 conseguenza del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna e Parte_1 la , in solido tra loro al pagamento in suo favore: Controparte_7
-) dell'importo di euro 9.476,50, pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già incassato, oltre interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (02.07.2000) sino alla data dell'incasso dell'acconto sull'importo totale di euro 62.476,50 e, dalla data d'incasso dell'acconto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'ulteriore importo di euro 9.476,50, da calcolarsi sui predetti importi, svalutati in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo (02.07.2000) ed ogni anno rivalutati secondo i medesimi indici;
oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
-) di euro 4.570,43 a titolo di rimborso spese mediche, oltre a interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. b) compensa le spese processuali reciprocamente sostenute nel doppio grado tra
e la;
Parte_1 Parte_2 Controparte_11
c) compensa le spese processuali reciprocamente sostenute nel doppio grado di giudizio tra e la;
Parte_3 Controparte_2
7 d) condanna la , e in solido, Controparte_11 Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese processuali sostenute nei loro confronti da Pt_3
che liquida, per il primo grado, in euro 4.500,00 per onorari ed euro
[...]
100,00 per esborsi e, per il secondo grado, in euro 5500, 00 per onorari ed euro 1.064,26 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie in misura del 15% oltre ulteriori accessori come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avvocato Di Micco;
e) condanna e in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di lite sostenute nei loro confronti dalla che liquida, per il Controparte_4 primo grado, in euro 3.700,00 e, per il secondo grado, in euro 4.800,00 per onorari oltre al rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
f) pone definitivamente a carico della le spese della CTU Controparte_7 medico legale espletata in primo grado, con onere di rimborso alle controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma uno quater dell'articolo 13 DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012, a carico degli appellanti incidentali soccombenti e del versamento di un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale a norma del comma uno bis”.
3. GIUDIZIO IN CASSAZIONE. Avverso la prefata sentenza e Parte_1 Parte_2 proponevano ricorso per Cassazione tempestivamente notificato a tutte le parti processuali, iscritto al R.G. n°17067/2019, fondato su due motivi di censura: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 184 (vecchia formulazione), dell'art. 153 e art. 231 c.p.c. e, in relazione all'art. 360 n. 3 del c.p.c. per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto processuale applicabili alla fattispecie;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione anche al dettato dell'art. 24 della Costituzione nonché violazione dell'art. 88 del c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 del c.p.c. per omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto processuale applicabili alla fattispecie.
In particolare, deducevano l'errata ricostruzione della dinamica dei fatti operata dai Giudici dell'appello laddove avevano confermato la sentenza di 8 primo grado che aveva posto a fondamento dell'impianto probatorio unicamente il rapporto dei Carabinieri di AT intervenuti sul luogo del sinistro, documento depositato tardivamente, con omessa valutazione degli ulteriori esiti dell'attività istruttoria svolta. Chiedevano accogliersi il ricorso di legittimità e la riforma della sentenza d'appello con esclusione della preponderanza, quale elemento di prova, del rapporto redatto dai Carabinieri di AT, e necessità di tener conto della sola prova testimoniale dei testi e nonché Testimone_1 Testimone_2 del mancato raccoglimento dell'interrogatorio formale deferito a CP_8
.
[...]
Con Ordinanza n°4710/2023 del 07.12.2022, depositata il 15.02.2023, la Corte Suprema di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo e cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che doveva provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, ed enunciava il seguente principio di diritto:
“per i documenti, a differenza che per le prove costituende, per le quali è richiesto il preventivo giudizio di ammissibilità e rilevanza ad opera del giudice, l'acquisizione al processo avviene semplicemente con la relativa produzione nel termine perentorio stabilito dalla legge (art. 152 cod. proc. civ.), concesso dal giudice se richiesto. La parte che produca il documento oltre il termine, dalla legge dichiarato espressamente perentorio incorre nella relativa decadenza, che può essere evitata solo con un provvedimento di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ..”. Orbene, poiché il documento contestato in sede di legittimità
“è stato prodotto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, la parte che aveva provveduto al deposito, in assenza di un'istanza di rimessione in termini, era ormai decaduta dalla relativa facoltà.”.
4. GIUDIZIO DI APPELLO IN RIASSUNZIONE. Con atto introdotto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., notificato a tutte le parti il 08/05/23 ed iscritto a ruolo il 15.05.2023 al n. 2333/2023 R.G.,
[...]
e riassumevano il giudizio nei confronti di Parte_2 Parte_1
nonché della ed Parte_3 CP_8 Controparte_11
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_9
- rigettare l'appello principale nelle conclusioni di cui al secondo punto B che vedono come responsabile esclusivo l'appellante incidentale Parte_2
9 - accogliere gli appelli incidentali accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa del conducente l'autovettura Seat Marbella tg. CH-327220 di proprietà di;
CP_8
- per l'effetto, condannare il responsabile civile e la CP_8 Controparte_9
(già in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, al
[...] Controparte_2 pagamento:
- in favore di per le lesioni personali subite, della somma di € Parte_2
516.457,00, di cui € 142.540,00 per il 28 % di danno biologico (età 23 anni: Tabella di pag. 52 valore punto 4214,66 € x coeff. 0,890 ), € 52.494,42 per danno CP_2 morale, € 11.023,60 per inabilità temporanea totale (gg 280 x 39,37 €), € 5.510,40 per inabilità temporanea parziale (gg 280 x 19,68 €), oltre perdita di capacità lavorativa specifica e generica, € 220.000,00 per danno patrimoniale, per danno da vita di relazione, € 84.888,58 per danno estetico e per danno esistenziale o la diversa somma che sarà determinata facendo applicazione delle più recenti Tabelle in materia elaborate dal Tribunale di Milano (Corte di Cassazione - III Sezione – Sent. n°12408 del 07.06.2011) con la massima personalizzazione, oltre ad € 20.350,00 per riabilitazione protesica ed € 2.094,00 per spese mediche documentate e, su tutte le somme liquidate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
- in favore di della somma di € 12.453,00 per i danni arrecati Parte_1 all'autovettura Fiat BA tg. BE-463-MM, maggiorata degli interessi legali rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
- condannare il responsabile civile e la (già CP_8 Controparte_9
in persona del l.r.p.t., in solido fra loro, all'ulteriore Controparte_2 risarcimento in favore di e del danno per Parte_1 Parte_2 ritardato pagamento e, su tutte le somme che saranno liquidate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo;
- vittoria di spese e compenso professionale della fase di riassunzione, del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità oltre spese di c.t.u., spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 23.09.2023 si costituiva unicamente la società , la quale CP_9 spiegava le sue difese affermando che: a) dalla riassunzione ex art 392 c.p.c. deriva l'onere per la Corte di Appello ad operare: da un lato una valutazione ex novo delle ragioni dell'originaria impugnazione proposta dai sig.ri finalizzata al compimento della c.d. Pt_2 fase rescissoria con l'adozione di una nuova sentenza;
dall'altro la preclusione processuale (come rilevata dalla Corte di Cassazione, che pone 10 gli appellanti nella condizione di giovarsi di dichiarazioni Pt_2 testimoniali rese in primo grado) non esclude di per sé la possibilità, per la Corte di Appello, di operare una valutazione antigiuridica della condotta tenuta da , tenuto conto che lo stesso procedeva ad alta Parte_2 velocità su un tratto di strada ove era vietata la manovra di sorpasso (linea continua) ed in prossimità di un'intersezione stradale;
b) la rilevanza dell'omesso uso della cintura di sicurezza quale comportamento colposo di entrambi i danneggiati ( e Parte_2
), con applicazione dell' art 1227 c.c.; Parte_3
c) la mancata prova sia del danno da perdita della capacità lavorativa generica del danno patrimoniale patito da . Parte_1
Gli appellanti venivano autorizzati al deposito dei fascicoli cartacei dei precedenti gradi di giudizio. All'udienza del 30.11.2023 la causa veniva rimessa in decisione con termini 352 c.p.c. ed all'esito, con ordinanza del 26.09.2024, era riservata in decisione.
MOTIVI DI APPELLO
Occorre precisare che il presente giudizio è proseguito solo tra i sig.ri
[...]
e da un lato e la Pt_1 Parte_2 Controparte_14 dall'altro, mentre le altre parti oggi non costituite sono rimaste ferme alle richieste e conclusioni del giudizio di appello (qui riassunto).
Ne segue che il Collegio è tenuto a pronunciarsi sugli appelli incidentali formulati da e finalizzati a far accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare l'esclusiva responsabilità di quale conducente della CP_8
Seat Marbella tg. CH 327220 nella causazione del sinistro de quo tenuto conto della pronuncia della Corte di cassazione che ha escluso l'utilizzabilità del verbale/rapporto di incidente redatto dai Carabinieri di AT, intervenuti sul luogo del sinistro, perché depositato tardivamente dalla e dalla nel giudizio innanzi al CP_2 Controparte_11
Tribunale di Napoli Sezione distacca di Afragola in violazione dei termini perentori fissati ex art 184 cpc, in vigore ratione temporis. Pertanto, onde accertare: la dinamica del sinistro, la responsabilità del medesimo (esclusiva o concorrente tra i conducenti dei veicoli coinvolti), la quantificazione del danno non patrimoniale patito da e di Parte_2 quello patrimoniale relativo alla Fiat BA tg BE 463MM patito dal proprietario , occorrerà fare riferimento esclusivamente alle Parte_1
11 dichiarazioni rese dai testi escussi, alle CTU mediche eseguite sulla persona di , alle fotografie allegate alla produzione di Parte_2 [...]
e ; al preventivo di spesa relativo ai danni subiti Pt_1 Parte_2 dalla Fiat BA nel sinistro per cui è causa. Dobbiamo ora analizzare singolarmente le anzidette fonti di prova pervenendo alle seguenti conclusioni: 1) quanto alle dichiarazioni dei testi: a) all'udienza dell'otto luglio 2009 ha dichiarato: di Testimone_1 ricordare l'incidente per cui e causa in quanto si trovava a bordo di un'auto che seguiva a breve distanza la Fiat BA ove viaggiava l'attore ( Pt_3
; la (Fiat) BA viaggiava a una velocità moderata;
all'improvviso la
[...]
Seat Marbella che la procedeva si spostò sulla sinistra senza azionare l'indicatore di direzione, forse per svoltare a sinistra, finendo per urtare la Fiat BA, in quel momento intenta a sorpassare la Seat Marbella la quale, che per effetto dell'urto (…) finì nel canalone posto sulla sinistra della strada per poi ribaltarsi, riportando ingenti danni alla parte meccanica ed alla carrozzeria;
che e Parte_3 riportarono gravi lesioni;
che furono trasportati d'urgenza Parte_2 all'ospedale di Lanciano;
b) il teste alla stessa udienza ha dichiarato: di aver assistito Testimone_3 all'incidente per cui e causa poiché si trovava alla guida dell'autoveicolo Desdra che seguiva la Fiat BA tg BE 463MM; che sia la che la Fiat BA Per_1 procedevano a moderata velocità; che la Seat Marbella tg CH 327220 improvvisamente si spostò sulla sinistra senza azionare l'indicatore di direzione andando a collidere con la la quale, per effetto dell'urto finì in un CP_15 burrone posto sulla sinistra della strada;
che in conseguenza dell'incidente gli occupanti della Fiat BA riportarono gravi lesioni e furono trasportati in ospedale;
che la Fiat BA riportò ingenti danni.
2) Quanto alla CTU svolta dall'ausiliario dott. sulla persona di Per_2 [...]
in primo grado è emerso che il danneggiato (a domanda Parte_2 dell'ausiliario) dichiarava che al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza. Ebbene, tenuto conto che non si è costituito nel giudizio Parte_3 in Cassazione né nel presente, il Collegio è chiamato a all'esame delle sole richieste riproposte in questa sede da e . Parte_1 Parte_2
Con riguardo a , secondo il CTU dott. , a seguito del Parte_2 Per_2 sinistro del 2 luglio 2000 ebbe a riportare un grave politrauma con frattura
12 complessa del mascellare superiore, bilateralmente trattata chirurgicamente, frattura occipitale destra, frattura acetabolo anche a sinistra, avulsione di tre elementi dentari e perdita ossea della zona mascellare superiore anteriore. (…) in sostanza si trattò di un grave trauma cranio facciale produttivo di complesse fratture del massiccio facciale della base cranica e dell'anca sinistra con complicanze che hanno determinato il continuo ricorso a trattamenti chirurgici. Tali lesioni appaiono ampiamente compatibili con la dinamica degli eventi (…) ne è recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto in quanto sono soddisfatti i criteri necessari per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza quantitativa e qualitativa della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici), (…) i traumi cranio facciali sono frequenti nell'incidenza con riguardo agli incidenti stradali che coinvolgono gli immobilisti, si verificano in genere con un meccanismo traumatico diretto per impatto contro un agente esterno (in genere parabrezza esterno, cruscotto, suolo o altro ostacolo se l'occupante viene sbalzato fuori). In una collisione con una dinamica come quella verificatosi nel caso in esame l'occupante o gli occupanti, senza dispositivi di contenzione, si comportano in maniera del tutto simile a quelle del veicolo in cui si trovano nel senso che non appena la collisione porta ad un arresto improvviso del veicolo l'occupante continua a muoversi in avanti con la stessa velocità iniziale finché qualche ostacolo (parabrezza esterno o cruscotto) non ne interrompe il movimento. (…) Tuttavia, appare opportuno sottolineare che l'uso della cintura di sicurezza che l'istante ha riferito di non aver avuto allacciata (come evincibile anche dalla dinamica del sinistro -il soggetto prima impattava contro il parabrezza e poi rimbalzava all'esterno dell'abitacolo dell'auto decappottabile- avrebbe potuto limitare le lesioni subite. Ha accertato il CTU che il signor a seguito del sinistro per cui è causa Pt_2 ha riportato un grave politrauma con fratture del mascellare della giunzione orbito malare destra, del processo zigomatico del frontale destro, della porzione anteriore del pavimento orbitario destro, del COMZ a sinistra, delle ossa proprie del naso, del processo dentoalveolare del mascellare superiore (trattate mediante interventi chirurgici) avulsione di tre elementi dentari con riabilitazione implanto-protesica disfunzione dell'ATM con limitazione dell'apertura della bocca nonché dei movimenti di protrusione e lateralità; stenosi cicatriziale del dotto nasolacrimale bilateralmente (trattata con interventi di dacriocistorinostomia), importante danno estetico, frattura dell'osso occipitale destro e dell'acetabolo sinistro”; (…) per l'effetto ha subito una malattia della durata complessiva di 85 giorni
13 ripartibili in 45 giorni di inabilità temporanea totale (corrispondente al periodo dei ricoveri ospedalieri per gli interventi chirurgici ed a quelli immediatamente successivi alle dimissioni); 20 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%; 20 giorni per l'invalidità totale parziale al 25%, quale sintesi ha scalare corrispondente al periodo necessario alla defervescenza dei sintomi fino alla stabilizzazione clinica. Tale periodo appare adeguato secondo criteri desunti dalla comune esperienza clinica, agli aspetti quali-quantitativi delle lesioni riportate (..). Ha conseguito un danno biologico quantificato complessivamente nella misura del 23% tenuto conto delle tabelle per danni alle persone vigenti;
non è stato pregiudicato l'espletamento della maggiore parte delle normali attività quotidiane e di qualsivoglia capacità lavorativa generica del soggetto. Quanto alle spese di riabilitazione protesica odontoiatrica da corrispondere ammontano ad € 20.350,00. Le spese sostenute e documentate ammontano ad € 2994,00 appaiono giustificate.
3) Quanto alla documentazione in atti (fotografie allegate alla produzione di non contestate dalle controparti costituite, perizia- Parte_1 valutazione di parte del veicolo Fiat BA tg BR463MM ai fini della quantificazione del danno patrimoniale), è possibile desumere che: il sinistro per cui è causa avvenne sulla strada Comunale Piano La Barca, in un tratto rettilineo, segnalato con striscia continua e con segnaletica verticale di pericolo “incrocio”, per colpa concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti, ripartita in ragione del 50% a carico di ciascuno di essi. Invero l'art. 2054, 2° comma c.c. contempla una presunzione di pari responsabilità destinata ad operare nel caso di scontro tra veicoli, tale intendendosi “qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (cfr. Cass. n. 281/15 e Cass. n. 3437/06), rispetto al quale si presume, fino a prova contraria (costituita dall'accertamento in concreto della dinamica dello scontro), il concorso paritario di ciascuno dei conducenti. In tale prospettiva la Suprema Corte ha affermato che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, a carico anche dell'altro conducente essendo egli tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (cfr. Cass. n. 23431/14, Cass. n. 12444/08 e Cass. n. 5671/00 e da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020).
14 Ne segue che “in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, da intendersi nel senso che “l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., qualora non sia possibile accertare in concreto le circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, tale da non consentire di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutazione di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, nessuna idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre)” (cfr. Cass. n. 18479/15). La presunzione di pari responsabilità sopra richiamata trova applicazione anche nel caso di specie considerate: a) la velocità sostenuta cui viaggiava l'autoveicolo Fiat BA, come desumibile dalla perdita di controllo del mezzo da parte del suo conducente tant'è che, a seguito dell'impatto con la Seat Marbella, finiva contro il muretto di recinzione della strada (visibile dalla terza fotografia allegata alla produzione di ) in parte Parte_1 demolendolo, si ribaltava, terminando la sua corsa nell'area sottostante la strada;
b) la manovra di sorpasso intrapresa dal conducente il veicolo Fiat BA su strada segnalata con striscia continua ed in prossimità di un incrocio (art 148 com. 12 cds), tra l'altro preannunciato dalla segnaletica verticale (pericolo - incrocio) come dalla quinta fotografia allegata alla produzione di;
Parte_1
c) la manovra di svolta a sinistra intrapresa dal conducente dell'autovettura Seat Marbella in violazione del dovere per chi la esegue di essere certi di non ostacolare il transito ai veicoli che sopraggiungono,
“ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Cass. Pen., Sent. n°48266 del 15.06.2017; Cass. Pen., Sent. n°15526 del 05.03.2020). Alla luce di quanto sopra argomentato dalla Corte di legittimità nessuna di
15 tali condotte colpose può dirsi eziologicamente prevalente rispetto alle altre con le quali ha concorso in egual misura alla determinazione del sinistro per cui è causa, non avendo fornito la prova da un lato di avere Parte_2 tenuto una condotta perfettamente conforme al codice della strada, dall'altro, che la responsabilità del sinistro fosse imputabile esclusivamente al conducente del veicolo antagonista ( ). CP_8
Passando ora alla liquidazione del danno all'uopo occorre tener conto del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato. Invero l'art. 1227, comma 1, c.c. impone il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne segue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più rileverà il comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, tale da pervenire perfino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, qualora quest'ultimo costituisca un'evenienza non ragionevole o non accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. civ. Ordinanza del 20 maggio 2024 n. 13921.) In tale prospettiva a causa del sinistro in parola ha Parte_2 riportato lesioni personali che hanno avuto una durata complessiva di 85 giorni ripartibili in 45 giorni di inabilità temporanea totale (corrispondente al periodo dei ricoveri ospedalieri per gli interventi chirurgici ed a quelli immediatamente successivi alle dimissioni); 20 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%; 20 giorni per l'invalidità totale parziale al 25%, quale sintesi a scalare corrispondente al periodo necessario alla defervescenza dei sintomi fino alla stabilizzazione clinica. Per l'Ausiliario
“tale periodo appare adeguato secondo criteri desunti dalla comune esperienza clinica, agli aspetti quali-quantitativi delle lesioni riportate (..)” ed ha conseguito un danno biologico secondo le tabelle di valutazione del danno alle persone vigenti in Italia che può essere quantificato complessivamente nella misura del 23%. Le lesioni non hanno avuto incidenza sulle normali attività quotidiane, né hanno inciso sulla capacità lavorativa generica del soggetto. Quanto alle spese di riabilitazione protesica odontoiatrica da corrispondere ammontano ad € 20.350,00. 16 Le spese sostenute e documentate, pari a € 2994,00, secondo il CTU appaiono giustificate e consistono in:
Ebbene, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 si perverrà secondo il seguente schema di calcolo: Età del danneggiato alla data del sinistro 23 anni Percentuale di invalidità permanente 23% Punto danno biologico € 4.169,39 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06 Punto danno non patrimoniale € 5.795,45 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25 Danno biologico risarcibile € 85.347,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 118.633,00 Invalidità temporanea totale € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75 Totale danno biologico temporaneo € 7.043,75 Totale generale: € 125.676,75
Procedendo ora a devalutare il danno calcolato all'attualità al momento del sinistro, secondo il seguente schema di calcolo, si avrà: Importo da Devalutare: € 125.676,75 Dal mese di: febbraio 2025 Al mese di: luglio 2000
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice febbraio 2025: 121,1
Indice luglio 2000: 112,3 Raccordo Indici: 1,471
Indice di Devalutazione: 0,631 Totale Devalutazione: € 46.435,42 Importo Devalutato: € 79.241,33 17 Ora calcolando gli interessi maturati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 79.241,33 Data Iniziale: 02/07/2000 Data Finale: 02/02/2025 indice alla Decorrenza: 111 Indice alla Scadenza: 121,1 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,604 Totale Rivalutazione: € 47.861,76 Capitale Rivalutato: € 127.103,09 Totale Colonna Giorni: 9158 Totale Interessi: € 47.189,33 Rivalutazione + Interessi: € 95.051,09 Pervenendo così al Capitale Rivalutato + Interessi: € 174.292,42
Tenuto conto che al momento del sinistro non indossava la Parte_2 cintura di sicurezza, tale importo andrà decurtato del 20% in applicazione dell'art 1227 com. 2 cc ottenendo così l'importo di € 139.433,94 = (€174.292,42 - € 34.858,484). Considerato inoltre che , al momento del sinistro era il Parte_2 conducente della Fiat BA tg BE 463MM, in applicazione dell'art 2054 cc, come sopra richiamato, il quantum debeatur al medesimo spettante va decurtato del 50%, sicché , quale proprietaria dell'autoveicolo CP_8
Seat Marbella tg CH 327220 (unitamente alla ) Controparte_14 vanno condannati in solido a corrispondere al medesimo € 69.716,97, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, nonché a titolo di ulteriori spese vive a sostenersi € 10.175,00 (50% di € 20.350,00 in ragione del concorso di colpa ex art 2054 com. 2 cc), oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Occorre ora considerare le spese mediche sostenute a seguito del sinistro pari ad € 2994,00, sostenute tra il 09/11/00 al 03/06/03, ritenute dal CTU congrue. Esse andranno rivalutate anno per anno dal 03/06/2003 (ultimo esborso) e maggiorate degli interessi legali secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 2.994,00 Data Iniziale: 03/06/2003
18 Data Finale: 28/02/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: giugno 2003 Scadenza Rivalutazione: febbraio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale ndice alla Decorrenza: 120,6 Indice alla Scadenza: 121,1 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,477 Totale Rivalutazione: € 1.428,14 Capitale Rivalutato: € 4.422,14 Totale Colonna Giorni: 7941 Totale Interessi: € 1.348,79 Rivalutazione + Interessi: € 2.776,93 Capitale Rivalutato + Interessi: € 5.770,93 Ebbene decurtato tale importo del 20%, per l'omesso uso delle cinture di sicurezza, si perviene alla cifra di € 4.616,744 che ridotta del 50% per il concorso di colpa nella causazione dell'evento ex art 2054 com. 2 cc da parte di esso quale conducente della Fiat BA tg BE 463 Parte_2
MM, dà luogo alla somma di € 2.308,372 con condanna di in CP_8 solido con la a corrisponderla a Controparte_14 [...]
. Parte_2
Il CTU non ha riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa sia generica che specifica.
Quanto al danno patrimoniale chiesto da quale Parte_1 proprietario della Fiat BA tg BE 463 MM la Corte di cassazione, con Ordinanza 17670 del 26.06.24 ha stabilito il principio di diritto secondo cui il preventivo di riparazione, se redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove, può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito. Nel caso in esame dalla perizia di parte (redatta da un perito assicurativo: studio tecnico ) si Persona_3 evince che il probabile valore di mercato dell'autoveicolo Fiat BA tg BE 463 MM (immatricolato il 27/12/1989) è stato azzerato dal sinistro (cfr. fotografie del veicolo danneggiato: che consentono di documentare visivamente l'entità del danno e di verificare la corrispondenza tra i danni e le voci indicate nel preventivo;
testimonianze comprovanti la veridicità dei 19 fatti e la gravità dei danni) con un danno concreto che è stato quantificato in
€ 12.453,00. Il preventivo non è stato oggetto di contestazione. Sul punto la Cassazione ha ritenuto che la parte è esonerata dall'onere di provare il fatto non contestato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c. atteso che “se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria e soggiace al principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello. (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624). Con riguardo al quantum debeatur, la Cassazione ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito. E' stato sottolineato che gli interessi “compensativi” (o risarcitori), sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione e ciò in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sempre che, beninteso, una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata. (cfr. da ultimo sentenza n. 10376 del 17 aprile 2024). Ciò posto in virtù del seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 12.453,00 20 Data Iniziale: 02/07/2000 Data Finale: 28/02/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Luglio 2000 Scadenza Rivalutazione: febbraio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 112,3 Indice alla Scadenza: 121,1 Raccordo Indici: 1,471 Coefficiente di Rivalutazione: 1,586 Totale Rivalutazione: € 7.297,46 Capitale Rivalutato: € 19.750,46 Totale Colonna Giorni: 9007 Totale Interessi: € 7.207,25 Rivalutazione + Interessi: € 14.504,71 Capitale Rivalutato + Interessi: € 26.957,71
Pertanto, in favore di va liquidato il danno patrimoniale Parte_1 patito che, ridotto del 50% in applicazione del concorso di colpa di cui all'art 2054 com. 2 cc, è determinato in € 13.478,855, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, quale quota parte che viene posta a carico di CP_8
e della in solido.
[...] Controparte_14
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono compensate in ragione del 50% e vanno poste per il residuo a carico di e della CP_8 [...]
in solido, che si liquidano come segue : Controparte_14
per il primo grado in 379,50 per spese vive nonché € 7.051,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il grado di appello, € 388,50 per spese vive nonché € 7.158,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il giudizio in cassazione in € 759,00 per spese vive nonché € 3.827,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il presente giudizio in riassunzione in ulteriori € 388,50 per spese vive nonché € 7.158,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Le spese della CTU espletata su , in ragione della metà di Parte_2 quanto liquidato dal Giudice di primo grado, sono poste a carico di CP_8
[...
[...] e l' , in solido tra loro,. Pt_4 Controparte_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello in intestazione in persona dei Giudici in premessa indicati, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione introdotto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
282/12 del Tribunale di Napoli pronunciata il 24/09/12, così provvede: a) in accoglimento dell'appello incidentale introdotto da Parte_2 condanna e la , in solido tra loro, CP_8 Controparte_16
a risarcire il danno dal medesimo patito a seguito del sinistro per cui è causa liquidato, tenuto conto del mancato uso delle cinture di sicurezza e del concorso di colpa al 50% del medesimo, quale conducente dell'autoveicolo la Fiat BA tg BE 463MM:
- in ragione di € 69.716,97, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- in ragione di € 10.175,00 a titolo di ulteriori spese vive a sostenersi (pari al 50% di € 20.350,00 applicato il concorso di colpa), oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- in ragione di € 2.308,372 (previa decurtazione del 20% per mancato uso delle cinture di sicurezza, nonché del 50% per concorso di colpa) a titolo di spese mediche vive oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
b) in accoglimento dell'appello incidentale introdotto da Parte_1 condanna e la in solido tra loro CP_8 Controparte_16
a risarcire il danno patrimoniale dal medesimo patito e determinato, in applicazione del concorso di colpa di cui all'art 2054 com. 2 cc, in € 13.478,855, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
c) condanna e la in solido tra loro CP_8 Controparte_16 rifondere le spese di lite sopportate da che, previa Parte_2 compensazione in ragione del 50%, sono liquidate:
per il primo grado in 379,50 per spese vive nonché € 7.051,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il grado di appello, € 388,50 per spese vive nonché € 7.158,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il giudizio in cassazione in € 759,00 per spese vive nonché € 3.827,50
per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il presente giudizio in riassunzione in ulteriori € 388,50 per spese
22 vive nonché € 7.158,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
d) pone le spese della CTU espletata su a carico di Parte_2 CP_8
e l' , in solido tra loro, in ragione della metà di
[...] Controparte_9 quanto liquidato dal Giudice di primo grado. Così deciso nella camera di consiglio, in 03/03/25 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Dr. Alessandro Cocchiara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dei Funzionari UPP dott.ssa Sara Galletta e dott.ssa Persona_4
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