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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5267/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5267/2024 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SAGONE SAMUELE
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TRINGALE NU
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SAGONE SAMUELE , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. LONGO ANNA RITA
Per l'avv. TRINGALE NU , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. MUSUMARRA ANGELA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata prodotta la documentazione richiesta dopo l'introduzione del giudizio;
in punto di spese l'opponente richiede procedersi alla compensazione, mentre l'opposta chiede la condanna dell'opponente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5267/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in CORSO DELLE PROVINCE 154 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SAGONE
SAMUELE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via G. Controparte_1 P.IVA_2
Leopardi, n. 23 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TRINGALE NU giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale il e proponeva opposizione avverso il DI Controparte_2
n. 962/2024 emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 12.4.2024 ,con il quale ad istanza dell'opposto veniva ingiunto ad esso opponente la consegna della documentazione afferente il contratto di appalto intercorso tra le parti, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, articolando una serie di motivi
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del DI opposto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc veniva differita l'udienza per la comparizione delle parti al 20.11.2024
e contestualmente venivano assegnati alle parti i termini ex art. 171 ter cpc.
All'udienza del 20.11.2024 le parti davano atto a verbale dell'avvenuta consegna della documentazione di cui al DI opposto e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 22.1.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del DI opposto;
in punto di spese parte opponente ne chiedeva la compensazione , mentre la difesa del creditore opposto chiedeva la condanna dell'opponente.
Sulle conclusioni come precisate la causa veniva quindi posta in decisione.
Ciò posto va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto dell'intervenuta consegna della documentazione per la quale il creditore aveva chiesto ed ottenuto il DI oggetto della presente opposizione, non vi è alcun interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
pagina 3 di 5 In particolare con riferimento al giudizio di opposizione, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085 del 22/05/2008).
E ancora: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito
e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. n. 4531 del 10/04/2000).
Pacifico è quindi che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020), fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive pagina 4 di 5 posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent. 21.08.2020).
La conseguenza nel caso di specie è la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro entrambe le parti precisato in tal senso le proprie conclusioni e revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale e visto l'art. 2377 cc, , vanno a carico dell'opponente, posto che la consegna della documentazione è avvenuta solo nelle more dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e tenuto conto della infondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, e sono liquidate in dispositivo secondo parametri prossimi ai minimi
(attesa la semplicità della controversia) per le sole fasi di studio ed introduttiva secondo il valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5267/2024 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca il DI opposto
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5267/2024 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SAGONE SAMUELE
ATTORE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TRINGALE NU
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 9.50 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. SAGONE SAMUELE , Parte_1 oggi sostituito dall'avv. LONGO ANNA RITA
Per l'avv. TRINGALE NU , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. MUSUMARRA ANGELA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata prodotta la documentazione richiesta dopo l'introduzione del giudizio;
in punto di spese l'opponente richiede procedersi alla compensazione, mentre l'opposta chiede la condanna dell'opponente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5267/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in CORSO DELLE PROVINCE 154 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SAGONE
SAMUELE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via G. Controparte_1 P.IVA_2
Leopardi, n. 23 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. TRINGALE NU giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 22 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale il e proponeva opposizione avverso il DI Controparte_2
n. 962/2024 emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 12.4.2024 ,con il quale ad istanza dell'opposto veniva ingiunto ad esso opponente la consegna della documentazione afferente il contratto di appalto intercorso tra le parti, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, articolando una serie di motivi
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del DI opposto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc veniva differita l'udienza per la comparizione delle parti al 20.11.2024
e contestualmente venivano assegnati alle parti i termini ex art. 171 ter cpc.
All'udienza del 20.11.2024 le parti davano atto a verbale dell'avvenuta consegna della documentazione di cui al DI opposto e la causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 22.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Indi all'udienza del 22.1.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del DI opposto;
in punto di spese parte opponente ne chiedeva la compensazione , mentre la difesa del creditore opposto chiedeva la condanna dell'opponente.
Sulle conclusioni come precisate la causa veniva quindi posta in decisione.
Ciò posto va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, per effetto dell'intervenuta consegna della documentazione per la quale il creditore aveva chiesto ed ottenuto il DI oggetto della presente opposizione, non vi è alcun interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte ha reiteramente affermato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti
(Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1998, n. 4672; Cass. civ., sez.
III, 20 maggio 1998, n. 5029. In senso contrario, ovvero per la necessità dell'espressa e congiunta domanda delle parti in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere vds. Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390).
pagina 3 di 5 In particolare con riferimento al giudizio di opposizione, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cass. n. 13085 del 22/05/2008).
E ancora: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito
e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. n. 4531 del 10/04/2000).
Pacifico è quindi che la cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti, riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti e idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, facendo venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 18131/2020), fatta eccezione per la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale".
Infatti, “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21757/2021).
Peraltro, “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive pagina 4 di 5 posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Trib. Roma, Sez. lav., sent. 21.08.2020).
La conseguenza nel caso di specie è la cessazione della materia del contendere, avendo peraltro entrambe le parti precisato in tal senso le proprie conclusioni e revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale e visto l'art. 2377 cc, , vanno a carico dell'opponente, posto che la consegna della documentazione è avvenuta solo nelle more dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e tenuto conto della infondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'opposizione, e sono liquidate in dispositivo secondo parametri prossimi ai minimi
(attesa la semplicità della controversia) per le sole fasi di studio ed introduttiva secondo il valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5267/2024 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Revoca il DI opposto
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5