TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2199/2024 R.G. e promossa
(avv.A.Bartoli) Parte_1
attore contro
(avv.L.D'Angeli) Controparte_1
convenuta e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : cessazione degli effetti civile del matrimonio
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti. motivazione
Il matrimonio è stato sciolto con sentenza parziale di questo Tribunale del 1.4.2025.
, nato nel corso del matrimonio, ha oggi 32 anni ed è economicamente autosufficiente. Per_1
Nessun provvedimento va quindi preso in ordine al suo affidamento e al suo mantenimento e di conseguenza nemmeno sull' assegnazione della casa coniugale ( in merito non vi è stata peraltro nessuna richiesta).
Si discute quindi esclusivamente dell'assegno divorzile.
L'assegno divorzile – contrariamente all'assegno di separazione - non ha la funzione di garantire il tenore di vita endoconiugale.
L'assegno divorzile ha infatti funzione assistenziale, a tutela dell'ex coniuge più debole che non ha sufficienti mezzi di sostentamento, ovvero compensativa perequativa, per indennizzare il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( vedere in questo senso Cass.civ.sez.un.18287/2018).
La Suprema Corte precisa peraltro che l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa- compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass.civ.n26520/2024).
Dunque ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass.civ.n.32354/2024).
Nel caso di specie è incontestato che il dipendente di , abbia lavorato nel corso Pt_1 CP_2 del matrimonio dal 1993 al 1998 a Messina, poi ad Ancona fino al 2003, di nuovo a Messina fino al 2005, a Bologna fino al 2009 ed infine ad Ancona, dove attualmente lavora.
E' inoltre provato – sul punto tutte le testimonianze sono risultate concordi – che la a parte CP_1 un periodo di 5/6 mesi in cui si trasferiva a Messina assieme al figlio per seguire il marito, abbia sempre continuato ad abitare, assieme al figlio, nell'abitazione famigliare di Ginestreto.
Non è inoltre contestato, in quanto affermato dallo stesso attore ( pagina 4 dell'atto introduttivo), che la abbia nel 1992 ceduto la propria attività di parrucchiera, inizialmente svolta nel corso CP_1
2 del matrimonio, per poi, una volta ritornata a Pesaro, lavorare sempre come dipendente part-time ( vedere sul punto anche gli estratti contributivi prodotti dall'attore come documento n.13).
E' indubbio, in questo contesto, che sia stata la quella dei due coniugi a provvedere in via CP_1 esclusiva, o comunque prevalente, alla cura della famiglia e del figlio.
E' inoltre certamente credibile – come afferma la convenuta - che le scelte siano state condivise dai due coniugi, tenuto conto : a) della durata temporale dei vari distaccamenti lavorativi del Pt_1 da cui si evince che i vari trasferimenti rientrassero in un progetto lavorativo;
b) della circostanza che un impegno lavorativo full time, come quello richiesto dallo svolgimento in proprio di una attività imprenditoriale, sarebbe risultato incompatibile con la necessità della di accudire, CP_1 praticamente da sola, casa e figlio.
E' evidente pertanto il sacrificio professionale e lavorativo che la abbia subito per CP_1 assecondare le condivise scelte famigliari e di contro il vantaggio che da queste scelte abbia ricavato la carriera lavorativa del ( i trasferimenti del erano collegati a progressioni Pt_1 Pt_1 di carriera e quindi retributive).
L'istruttoria di causa ha infine provato che : a) il attualmente percepisce – come dallo Pt_1 stesso ammesso nella comparsa conclusionale – una retribuzione mensile di circa 2 mila euro, percepisce inoltre canoni di locazione, per circa 500 euro dal mese, da un immobile di proprietà sito in Messina ed è comproprietario della ex casa famigliare, di cui ha la piena disponibilità dell'appartamento/mansarda sito al secondo piano dell'immobile; b) che il vive in un Pt_1 appartamento in locazione assieme alla nuova compagna, con cui ragionevolmente divide le relative spese di gestione;
c) che la risulta formalmente disoccupata, è proprietaria pro quota della CP_1 casa ex famigliare, di cui utilizza l'appartamento al primo piano, ed è proprietaria di altri due immobili, uno pro quota, ricevuti in eredità nel 2023 dal padre.
L'istruttoria ha inoltre provato che la di fatto lavori, non in regola e con una certa CP_1 continuità, come collaboratrice domestica e come parrucchiera.
In merito pienamente esaustive sono risultate le testimonianze di Parte_2 Tes_1 e .
[...] Testimone_2
, investigatore privato incaricato dall'attore, ha seguito per diversi giorni ed in Testimone_1 periodi diversi la la quale si recava regolarmente presso due distinte abitazioni private, CP_1 dove si fermava per alcune ore.
La regolarità della frequentazione, l'orario ( prima mattina) in cui si recava presso le stesse e la circostanza che si trattasse di abitazioni di persone con nessun rapporto con la fanno CP_1 ragionevolmente ritenere che la si recasse appunto in tali abitazioni per lavorare come CP_1 domestica.
Specifiche contestazioni o prove contrarie non sono state fornite dalla convenuta.
ha invece dichiarato di avere visto la lavorare come parrucchiera in un Testimone_2 CP_1 negozio di Villa Ceccolini.
Le dichiarazioni della trovano conferma nelle risultanze dell'investigazione eseguita per conto Tes_2 dell'attore da Parte_2
Anche in questa ipotesi non sono stati allegati oggettivi elementi contrari.
Deve dunque ritenersi provata sia la piena capacità lavorativa della sia l'attuale sua CP_1 percezione di un reddito lavorativo ulteriore rispetto a quello che formalmente risulta dalle dichiarazioni fiscali.Non appare decisiva la certificazione medica prodotta dalla sia perché CP_1
3 non è stata certificata una invalidità lavorativa assoluta sia perché comunque contrasta con l'attività lavorativa che di fatto la svolge con una certa continuità. CP_1
Non sono stati provati ulteriori redditi della CP_1
Risultano ininfluenti i movimenti finanziari avvenuti, prima della morte dello stesso , nei conti correnti di , padre della convenuta, atteso che, in mancanza di prova contraria, che Parte_3 non è stata fornita, deve ritenersi che le somme movimentate siano state utilizzate dallo stesso
. Parte_3
Analoghe considerazioni vanno svolte sulla capacità reddituale del figlio, non essendoci concreti elementi per ritenere che questi sia mantenuto dalla madre.
Appaiono quindi meramente esplorative le indagini finanziarie richieste sul punto dall'attore.
Risulta di conseguenza evidente : a) che vi sia comunque al momento uno squilibrio economico tra gli ex coniugi in favore dell'attore; b) che tale squilibrio sia riconducibile, almeno in parte all'organizzazione familiare durante la vita in comune ( Cass.civ.n.32354/2024 citata), nei termini sopra spiegati.
In questo contesto appare congruo riconoscere alla un assegno divorzile di € 300,00, tenuto CP_1 conto appunto della sua attuale capacità reddituale e lavorativa e della sua possibilità di mettere a reddito almeno parte del suo patrimonio immobiliare.
Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
Va da ultimo precisato che nessun nuovo documento è stato depositato dalla convenuta con la memoria di replica, come riconosciuto peraltro dallo stesso attore, e che deve ritersi irrituale e quindi inutilizzabile la memoria di replica integrativa depositata dalla convenuta, in quanto in violazione del contraddittorio processuale.
per questi motivi
pone a carico di a titolo di assegno divorzile e a decorrere dalla domanda, la Parte_1 somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dalla stessa;
Controparte_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro in data 16 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
4