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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Laura Gaggiotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE LAURA del foro di Como ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio degli avvocati Luigi Secchi Controparte_1 C.F._4
e Daniele Secchi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
e contro
(C.F. ), CP_2 C.F._5
(C.F. ), _3 C.F._6
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
(C.F. ), CP_5 C.F._8
(C.F. ), CP_6 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. GARBAGNATI MARIANNA del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per gli attori:
Nel merito ed in via principale Rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione formulata dai convenuto , _3
, , e in quanto improcedibile nonché del tutto CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto , come da prove documentali prodotte agli atti.
pagina 1 di 5 Condannare i convenuti , , , e al _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 pagamento delle spese e competenze di causa per la fase relativa al giudizio di usucapione.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)Vero che la quota dell'imposta IMU versate dal 2012 ad oggi, della signora e poi dei Parte_4 suoi eredi , e , come da modelli F24 che le si rammostrano, è Parte_1 Parte_3 Parte_2 calcolata sull'intero complesso immobiliare sito in Cimnago (MB) V. San Michele del Carso n. 43 / V. Vicolo Giuliani n. 1?
-si indica a teste: e , sito in Desio (MB) V. Isonzo n. 2)vero che il cancello Tes_1 Testimone_2 carraio posto all'entrata della proprietà sita in Cimnago (MB) V. Vicolo Giuliani n. 1 è collegato-allacciato al contatore intestato alla signora ? Parte_4
Si indica a teste:
, residente in [...] P.zza Statuto n. 4d Tes_3 CP
3) vero che la dall'anno 2002 al 2019 si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino posto nella proprietà e su incarico della signora ? Parte_4 Parte_5 Parte_4
4)vero che la signora per il lavoro di manutenzione dell'area verde era solita ricambiare Parte_4 con donazioni di prodotti alimentari?
Si indica a teste:
, residente in [...] V. Grigna n. 6 Testimone_4
5) vero che da sempre ed in particolare durante gli anni 90 sino agli anni 2000 la signora Parte_4 accedeva al proprio negozio di alimentari (retro banco) , passando dal cortile e dal forno , per prelevare alimenti necessari alla stessa?
6)vero che durante gli anni 90 sino agli anni 2000 la signora si recava nel proprio negozio Parte_4 di alimentari per prelevare la merenda che mi offriva nei pomeriggi al termine della scuola?
7)Vero che la signora negli anni 2000 nei mesi di giugno luglio, rimaneva nel giardino Parte_4 antistante la propria abitazione dove si dedicava alla piantumazione dei geranei rossi posizionati in vasi posti sul muro di delimitazione;
8)vero che la signora nel luglio 2018 utilizzava i boxes per il deposito della propria auto Parte_4
Fiat Panda di colore bianco, della barca di 3 metri con motore color marrone legno, delle basi di divani e vari campioni di tessuto e di pelle per la produzione di divani?
9)vero che la signora quotidianamente dagli anni 90 al 2018 accedeva all'immobile vicino Parte_4 alla propria abitazione / negozio ubicato nella proprietà comune per prelevare gli alimenti necessari giornalmente e per condividere con la sorella nei lavori la gestione comune della loro proprietà ? Pt_5 CP_
10)vero che il cane OI ES di nome , della signora negli anni 2000-2008 Parte_4 veniva stivato nel box adibito a serraglio , ricompreso nella proprietà sita in Cimnago (MB) V. San Michele del Carso n. 43/Vicolo Giuliani n. 1?
Si indicano a teste:
residente in [...] V. Rugabella n. 67 Testimone_5
residente in [...] V. Rugabella n. 3 Testimone_6
In ogni caso:
Disporre, con la sentenza che deciderà in merito alla domanda di usucapione proposta dai convenuti _3
, , , e la remissione della causa sul ruolo per il
[...] CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 giudizio divisione.
Per Controparte_1
Nel merito ed in via principale Rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione formulata dai convenuti sig.ri , _3
, , e in quanto improcedibile nonchè infondata in CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 fatto ed in diritto.
Condannare i convenuti sig.ri , , , e al _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 pagamento delle spese e competenze di causa per la fase relativa al giudizio di usucapione.
pagina 2 di 5 In via strettamente subordinata ed istruttoria
Previa ammissione dei capitoli di prova 1-2-3-4-6-7-8-10-11 articolati nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. n. 2 del 13.09.2022, rimettere parti e causa sul ruolo per l'assunzione delle stesse.
In ogni caso
Disporre, con la sentenza che decide in merito alla domanda di usucapione proposta dai convenuti sig.ri
, , , e la remissione della causa sul _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 ruolo per il giudizio di divisione.
Per i convenuti e _3 CP_4
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ad opera dei convenuti (C.F. CP_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._5 _3 C.F._6 Controparte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._7 CP_5 C.F._10 CP_6
), tutti quali eredi della fu , anche per sommatoria del possesso con C.F._9 Parte_5 la loro dante causa, delle unità immobiliari catastalmente identificate con i seguenti dati: Foglio 13,
Mappale 8:
-sub 702 abitazione T, 1-2 S1, Cat. A3 classe 4 vani 9, sita in Via San Michele del Carso N. 43 (scala interna sub 712);
-sub 703 negozio T, cat C1, classe 2, mq 88, sito in Via San Michele del Carso n. 45;
-sub 704 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1;
-sub 705 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1;
-sub 706 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1, oltre a metà dell'area verde/cortiva antistante l'edificio c.d. principale ut supra catastalmente censita al Mappale 9, e meglio descritti nell'allegata planimetria prodotta sub doc.1 in atti evidenziata in verde, che, per l'effetto devono riconoscersi quali proprietari esclusivi dei beni ut supra, essendo il possesso da loro esercitato da tempo immemore in modo non violento né clandestino e non avendo lo stesso subito interruzioni naturali e/o civili, con ogni conseguente declaratoria anche rispetto alle domande avversarie.
-In ogni caso, accertare che la fu ebbe a sostenere spese in via esclusiva per gli Parte_5 ampliamenti e ristrutturazione dei beni ut supra negli anni '60 e negli anni 2000, per complessivi € 150.000,00 e/o per quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che, in ogni caso, ebbe ad apportare migliorie ed addizioni tali da determinare un incremento di valore patrimoniale al compendio oggetto di domanda di usucapione.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi di di scioglimento della comunione con i convenuti Controparte_9
, , , ed sul Controparte_1 CP_2 CP_5 CP_4 _3 CP_6 compendio immobiliare sito in Lentate sul Seveso costituito da vari fabbricati e da un terreno.
si è costituito aderendo alla domanda di scioglimento della comunione. Controparte_1
Gli altri convenuti, costituendosi hanno chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuta usucapione da parte loro e della dante causa ( su alcuni beni facenti parte del Parte_5 compendio in comunione.
Stante la natura pregiudiziale della domanda di usucapione rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, veniva svolta istruttoria su tale domanda mediante l'assunzione di vari testi e rimessa la causa in decisione sul punto.
Premesso che ai fini dell'usucapione di una porzione di bene immobile in comproprietà non basta l'uso esclusivo di un bene, ma occorre la dimostrazione della volontà di possedere uti dominus e non uti condominus il bene attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, colui che agisce in giudizio per far valere l'intervenuta usucapione deve fornire una prova rigorosa del dominio esclusivo esercitato, tanto più in fattispecie in cui i comproprietari sono legati da vincoli di parentela, ove è frequente che il possesso esclusivo di alcuno avvenga per tolleranza e accondiscendenza degli altri.
Con riferimento ad una fattispecie simile a quella del presente giudizio è intervenuta una recente pronuncia della S.C. che ha stabilito che ai fini dell'usucapione non è sufficiente il possesso delle chiavi e l'uso esclusivo del bene, ma occorre una manifestazione inequivoca della volontà di possedere uti dominus che si estrinsechi attraverso una comunicazione chiara agli altri comproprietari, anche con modalità informali, affinchè sia possibile superare la normale tolleranza derivante dai rapporti di parentela (Cass. 3493/24).
Alla luce di tale condivisibile principio va esaminata la fattispecie concreta.
Nel caso in esame, non vi è prova di tale chiara ed inequivoca manifestazione di volontà. Anzi, è dirimente in senso contrario la richiesta depositata il 19.08.02 presso il Comune di Lentate sul
Seveso dalle sorelle e allora comproprietarie dei beni di cui viene chiesto lo Pt_5 Parte_4 scioglimento della comunione nel presente giudizio, di concessione edilizia per il recupero del sottotetto. In tale richiesta le originarie comproprietarie dei beni si qualificano espressamente come proprietarie dei beni. I convenuti hanno eccepito l'irrilevanza di tale prova documentale, in quanto alla data della domanda di concessione edilizia, secondo il loro assunto, era già maturato da tempo il termine per l'usucapione del bene oggetto di domanda riconvenzionale, ma se così fosse stato, la parte divenuta unica proprietaria del bene, oltre ad attivarsi per far accertare il diritto nel frattempo acquistato, si sarebbe quantomeno qualificata come tale.
In ogni caso, le prove testimoniali assunte, con riferimento al ventennio precedente al 2002, non forniscono la prova di una chiara manifestazione della volontà di di escludere la sorella dal Parte_5 Pt_4 compossesso dei beni. Anche a non voler tenere in considerazione le deposizioni dei testi indicati dal convenuto (il figlio e la moglie ) che Controparte_1 Testimone_7 Testimone_8 hanno descritto un legame stretto tra le sorelle e una situazione di libero accesso per e i Parte_4 suoi familiari alle porzioni in uso alla sorella le dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti hanno sì Pt_5 confermato l'utilizzo del locale adibito a panificio e dei locali sovrastanti da parte di che Parte_5 aveva altresì il possesso delle chiavi, senza però escludere che anche la sorella vi potesse accedere e Pt_4 potesse avere una copia delle chiavi ( CFR dichiarazioni teste , teste . Tes_9 Testimone_10
pagina 4 di 5 Manca quindi la prova di una chiara manifestazione di volontà di di escludere la sorella dal Parte_5 compossesso dei beni, tanto più in una situazione in cui, come usualmente accadeva in tempi passati, le parti si concedevano reciprocamente di usufruire di determinati spazi all'interno di una area comune. Conclusivamente, va escluso l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti di una parte dei beni in comunione.
Decisa la questione pregiudiziale, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere allo scioglimento della comunione.
Il regolamento delle spese di lite va riservato al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , , ed così provvede: CP_2 CP_5 Controparte_4 _3 CP_6
I. Rigetta la domanda di usucapione proposta dai convenuti , , CP_2 CP_5
ed Controparte_4 _3 CP_6
II. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
III. Riserva al definitivo le spese di lite.
Così deciso in Monza in data 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Laura Gaggiotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE LAURA del foro di Como ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. , con il patrocinio degli avvocati Luigi Secchi Controparte_1 C.F._4
e Daniele Secchi del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
e contro
(C.F. ), CP_2 C.F._5
(C.F. ), _3 C.F._6
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
(C.F. ), CP_5 C.F._8
(C.F. ), CP_6 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. GARBAGNATI MARIANNA del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per gli attori:
Nel merito ed in via principale Rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione formulata dai convenuto , _3
, , e in quanto improcedibile nonché del tutto CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 infondata in fatto ed in diritto , come da prove documentali prodotte agli atti.
pagina 1 di 5 Condannare i convenuti , , , e al _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 pagamento delle spese e competenze di causa per la fase relativa al giudizio di usucapione.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)Vero che la quota dell'imposta IMU versate dal 2012 ad oggi, della signora e poi dei Parte_4 suoi eredi , e , come da modelli F24 che le si rammostrano, è Parte_1 Parte_3 Parte_2 calcolata sull'intero complesso immobiliare sito in Cimnago (MB) V. San Michele del Carso n. 43 / V. Vicolo Giuliani n. 1?
-si indica a teste: e , sito in Desio (MB) V. Isonzo n. 2)vero che il cancello Tes_1 Testimone_2 carraio posto all'entrata della proprietà sita in Cimnago (MB) V. Vicolo Giuliani n. 1 è collegato-allacciato al contatore intestato alla signora ? Parte_4
Si indica a teste:
, residente in [...] P.zza Statuto n. 4d Tes_3 CP
3) vero che la dall'anno 2002 al 2019 si è occupato della manutenzione ordinaria e straordinaria del giardino posto nella proprietà e su incarico della signora ? Parte_4 Parte_5 Parte_4
4)vero che la signora per il lavoro di manutenzione dell'area verde era solita ricambiare Parte_4 con donazioni di prodotti alimentari?
Si indica a teste:
, residente in [...] V. Grigna n. 6 Testimone_4
5) vero che da sempre ed in particolare durante gli anni 90 sino agli anni 2000 la signora Parte_4 accedeva al proprio negozio di alimentari (retro banco) , passando dal cortile e dal forno , per prelevare alimenti necessari alla stessa?
6)vero che durante gli anni 90 sino agli anni 2000 la signora si recava nel proprio negozio Parte_4 di alimentari per prelevare la merenda che mi offriva nei pomeriggi al termine della scuola?
7)Vero che la signora negli anni 2000 nei mesi di giugno luglio, rimaneva nel giardino Parte_4 antistante la propria abitazione dove si dedicava alla piantumazione dei geranei rossi posizionati in vasi posti sul muro di delimitazione;
8)vero che la signora nel luglio 2018 utilizzava i boxes per il deposito della propria auto Parte_4
Fiat Panda di colore bianco, della barca di 3 metri con motore color marrone legno, delle basi di divani e vari campioni di tessuto e di pelle per la produzione di divani?
9)vero che la signora quotidianamente dagli anni 90 al 2018 accedeva all'immobile vicino Parte_4 alla propria abitazione / negozio ubicato nella proprietà comune per prelevare gli alimenti necessari giornalmente e per condividere con la sorella nei lavori la gestione comune della loro proprietà ? Pt_5 CP_
10)vero che il cane OI ES di nome , della signora negli anni 2000-2008 Parte_4 veniva stivato nel box adibito a serraglio , ricompreso nella proprietà sita in Cimnago (MB) V. San Michele del Carso n. 43/Vicolo Giuliani n. 1?
Si indicano a teste:
residente in [...] V. Rugabella n. 67 Testimone_5
residente in [...] V. Rugabella n. 3 Testimone_6
In ogni caso:
Disporre, con la sentenza che deciderà in merito alla domanda di usucapione proposta dai convenuti _3
, , , e la remissione della causa sul ruolo per il
[...] CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 giudizio divisione.
Per Controparte_1
Nel merito ed in via principale Rigettare la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione formulata dai convenuti sig.ri , _3
, , e in quanto improcedibile nonchè infondata in CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 fatto ed in diritto.
Condannare i convenuti sig.ri , , , e al _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 pagamento delle spese e competenze di causa per la fase relativa al giudizio di usucapione.
pagina 2 di 5 In via strettamente subordinata ed istruttoria
Previa ammissione dei capitoli di prova 1-2-3-4-6-7-8-10-11 articolati nella memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. n. 2 del 13.09.2022, rimettere parti e causa sul ruolo per l'assunzione delle stesse.
In ogni caso
Disporre, con la sentenza che decide in merito alla domanda di usucapione proposta dai convenuti sig.ri
, , , e la remissione della causa sul _3 CP_2 CP_5 CP_6 Controparte_4 ruolo per il giudizio di divisione.
Per i convenuti e _3 CP_4
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione ad opera dei convenuti (C.F. CP_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._5 _3 C.F._6 Controparte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._7 CP_5 C.F._10 CP_6
), tutti quali eredi della fu , anche per sommatoria del possesso con C.F._9 Parte_5 la loro dante causa, delle unità immobiliari catastalmente identificate con i seguenti dati: Foglio 13,
Mappale 8:
-sub 702 abitazione T, 1-2 S1, Cat. A3 classe 4 vani 9, sita in Via San Michele del Carso N. 43 (scala interna sub 712);
-sub 703 negozio T, cat C1, classe 2, mq 88, sito in Via San Michele del Carso n. 45;
-sub 704 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1;
-sub 705 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1;
-sub 706 deposito T cat. C2 classe 4, mq 19, sito in Vicolo Giuliani n. 1, oltre a metà dell'area verde/cortiva antistante l'edificio c.d. principale ut supra catastalmente censita al Mappale 9, e meglio descritti nell'allegata planimetria prodotta sub doc.1 in atti evidenziata in verde, che, per l'effetto devono riconoscersi quali proprietari esclusivi dei beni ut supra, essendo il possesso da loro esercitato da tempo immemore in modo non violento né clandestino e non avendo lo stesso subito interruzioni naturali e/o civili, con ogni conseguente declaratoria anche rispetto alle domande avversarie.
-In ogni caso, accertare che la fu ebbe a sostenere spese in via esclusiva per gli Parte_5 ampliamenti e ristrutturazione dei beni ut supra negli anni '60 e negli anni 2000, per complessivi € 150.000,00 e/o per quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che, in ogni caso, ebbe ad apportare migliorie ed addizioni tali da determinare un incremento di valore patrimoniale al compendio oggetto di domanda di usucapione.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di eredi di di scioglimento della comunione con i convenuti Controparte_9
, , , ed sul Controparte_1 CP_2 CP_5 CP_4 _3 CP_6 compendio immobiliare sito in Lentate sul Seveso costituito da vari fabbricati e da un terreno.
si è costituito aderendo alla domanda di scioglimento della comunione. Controparte_1
Gli altri convenuti, costituendosi hanno chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuta usucapione da parte loro e della dante causa ( su alcuni beni facenti parte del Parte_5 compendio in comunione.
Stante la natura pregiudiziale della domanda di usucapione rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, veniva svolta istruttoria su tale domanda mediante l'assunzione di vari testi e rimessa la causa in decisione sul punto.
Premesso che ai fini dell'usucapione di una porzione di bene immobile in comproprietà non basta l'uso esclusivo di un bene, ma occorre la dimostrazione della volontà di possedere uti dominus e non uti condominus il bene attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, colui che agisce in giudizio per far valere l'intervenuta usucapione deve fornire una prova rigorosa del dominio esclusivo esercitato, tanto più in fattispecie in cui i comproprietari sono legati da vincoli di parentela, ove è frequente che il possesso esclusivo di alcuno avvenga per tolleranza e accondiscendenza degli altri.
Con riferimento ad una fattispecie simile a quella del presente giudizio è intervenuta una recente pronuncia della S.C. che ha stabilito che ai fini dell'usucapione non è sufficiente il possesso delle chiavi e l'uso esclusivo del bene, ma occorre una manifestazione inequivoca della volontà di possedere uti dominus che si estrinsechi attraverso una comunicazione chiara agli altri comproprietari, anche con modalità informali, affinchè sia possibile superare la normale tolleranza derivante dai rapporti di parentela (Cass. 3493/24).
Alla luce di tale condivisibile principio va esaminata la fattispecie concreta.
Nel caso in esame, non vi è prova di tale chiara ed inequivoca manifestazione di volontà. Anzi, è dirimente in senso contrario la richiesta depositata il 19.08.02 presso il Comune di Lentate sul
Seveso dalle sorelle e allora comproprietarie dei beni di cui viene chiesto lo Pt_5 Parte_4 scioglimento della comunione nel presente giudizio, di concessione edilizia per il recupero del sottotetto. In tale richiesta le originarie comproprietarie dei beni si qualificano espressamente come proprietarie dei beni. I convenuti hanno eccepito l'irrilevanza di tale prova documentale, in quanto alla data della domanda di concessione edilizia, secondo il loro assunto, era già maturato da tempo il termine per l'usucapione del bene oggetto di domanda riconvenzionale, ma se così fosse stato, la parte divenuta unica proprietaria del bene, oltre ad attivarsi per far accertare il diritto nel frattempo acquistato, si sarebbe quantomeno qualificata come tale.
In ogni caso, le prove testimoniali assunte, con riferimento al ventennio precedente al 2002, non forniscono la prova di una chiara manifestazione della volontà di di escludere la sorella dal Parte_5 Pt_4 compossesso dei beni. Anche a non voler tenere in considerazione le deposizioni dei testi indicati dal convenuto (il figlio e la moglie ) che Controparte_1 Testimone_7 Testimone_8 hanno descritto un legame stretto tra le sorelle e una situazione di libero accesso per e i Parte_4 suoi familiari alle porzioni in uso alla sorella le dichiarazioni dei testi indicati dai convenuti hanno sì Pt_5 confermato l'utilizzo del locale adibito a panificio e dei locali sovrastanti da parte di che Parte_5 aveva altresì il possesso delle chiavi, senza però escludere che anche la sorella vi potesse accedere e Pt_4 potesse avere una copia delle chiavi ( CFR dichiarazioni teste , teste . Tes_9 Testimone_10
pagina 4 di 5 Manca quindi la prova di una chiara manifestazione di volontà di di escludere la sorella dal Parte_5 compossesso dei beni, tanto più in una situazione in cui, come usualmente accadeva in tempi passati, le parti si concedevano reciprocamente di usufruire di determinati spazi all'interno di una area comune. Conclusivamente, va escluso l'acquisto per usucapione da parte dei convenuti di una parte dei beni in comunione.
Decisa la questione pregiudiziale, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere allo scioglimento della comunione.
Il regolamento delle spese di lite va riservato al giudizio definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , , ed così provvede: CP_2 CP_5 Controparte_4 _3 CP_6
I. Rigetta la domanda di usucapione proposta dai convenuti , , CP_2 CP_5
ed Controparte_4 _3 CP_6
II. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
III. Riserva al definitivo le spese di lite.
Così deciso in Monza in data 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gaggiotti
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