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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 808/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 3 dicembre 2025
All'udienza del 3/12/2025 alle ore 9.44 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
AL CC nell'interesse dell'opponente , l'avv. Matilde Bruzzese, per Parte_1 delega dell'avv. Annalisa De SI, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nessuno è presente per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato già costituita nell'interesse del . Controparte_1
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 808/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AL CC
- opponente -
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa De SI
- opposto –
e
1 (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
- opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3/12/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. del 23/06/2025
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420249013098945000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
3/06/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativamente al credito di €
1.911,05 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420090029497453000 (formalmente notificata in data 28/09/2009) concernente “Tribunale di Palmi - Ufficio Recupero Crediti
a titolo di Spese processuali, Recupero multe e ammende, Cassa depositi e prestiti - cassa ammende, risalente all'anno 2008”.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale presupposta ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge. Ha, altresì, dedotto che trattandosi di credito sorto nel 2008 e non avendo ricevuto validi atti interruttivi si è maturato il termine prescrizionale decennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
Il si è costituito eccependo l'incompetenza funzionale del Controparte_1 giudice civile adito in favore del giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'articolo 676
c.p.p. il quale, appunto, è competente a decidere in ordine all'estinzione della pena, anche quando l'estinzione consegue a prescrizione. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza del requisito dell'attualità dell'interesse ad agire in assenza di un concreto atto esecutivo. Nel merito ha dedotto deducendo che il credito in esame è conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 30/04/2003 con cui l'opponente è stato condannato ad € 100,00 per pena pecuniaria ammenda, € 1.000,00 cassa ammende, € 34,50 spese recuperabili in misura fissa, € 2.58 spese anticipate, €
11.50 ufficiale giudiziario di Palmi;
è stata iscritta la partita di credito n. 256/2008
Registro Mod. 3/SG Tribunale di Palmi, il ruolo esecutivo è stato trasmesso al CNC in data 16/02/2009. Infine ha segnalato che nessuna responsabilità, neanche processuale, può essergli attribuita per le fasi successive alla consegna del ruolo all'agente per la riscossione.
2 L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo che la cartella esattoriale n. 09420090029497453000 e stata notificata in data 28/09/2009 a mani proprie del destinatario e che successivamente sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 09420149004717205000 in data 11/07/2014 consegnata all'indirizzo di residenza a mani della madre convivente;
- intimazione di pagamento n. 09420189007730834000 in data 17/07/2019 consegnata all'indirizzo di residenza a mani di madre convivente e con successiva comunicazione informativa trasmessa mediante raccomandata.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249013098945000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
3/06/2025 relativamente al credito di € 1.911,05 già portato sulla cartella esattoriale n.
09420090029497453000.
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella esattoriale) con il plurimo effetto:
- dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale;
- della prescrizione decennale maturata dall'insorgenza del credito (2008), atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 3/06/2025, con la conseguente estinzione del credito ed illegittimità dell'intimazione opposta.
I – In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002
3 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere rigettata in relazione all'assorbente profilo del mancato decorso del termine prescrizionale, risultando così non necessario l'approfondimento afferente l'eccepita incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale.
II – Il credito oggetto di causa è costituito dalle spese di giustizia scaturite dalla sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Palmi in data 30/04/2003, divenuta irrevocabile in data 5/12/2005.
Il termine decennale di prescrizione decorre dalla definitività della sentenza dalla quale trae fonte (nel caso di specie dal 5/12/2005).
Sul diritto al recupero coattivo del credito non incide, peraltro, l'eventuale violazione del termine di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 227 ter TU spese di giustizia che ha non natura perentorio ed effetto decadenziale (Cass. n. 12614 del 10/05/2023: “In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”).
Si è detto che l'opponente ha lamentato l'omessa notificazione della cartella esattoriale portante il ruolo de quo.
La doglianza è infondata.
L'agente per la riscossione ha allegato in giudizio la documentazione attestante che la cartella esattoriale n. 09420090029497453000 è stata notificata in data 28/09/2009 a mani proprie del destinatario.
L'opponente non ha contestato la genuinità di tale documentazione, non ha disconosciuto la sua sottoscrizione e non ha proposto querela di falso per far valere processualmente l'eventuale falsità della notifica.
Dal che l'ovvia conclusione sulla rituale notificazione della cartella e sull'effetto interruttivo della prescrizione alla data del 28/09/2009.
4 L'agenza per la riscossione ha, altresì, dedotto di aver notificato i seguenti ulteriori atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 09420149004717205000 in data
11/07/2014 consegnata all'indirizzo di residenza a mani della madre convivente;
- intimazione di pagamento n. 09420189007730834000 in data
17/07/2019 consegnata all'indirizzo di residenza a mani di madre convivente e con successiva comunicazione informativa trasmessa mediante raccomandata.
Ai fini della decisione va osservato che quanto meno l'intimazione n.
09420189007730834000 (notificata in data 17/07/2019) deve ritenersi validamente notificata e così utile ad interrompere il corso della prescrizione ed impedire in ogni caso l'estinzione della posizione creditoria rispetto alla data della sua insorgenza.
Di tale notificazione l'opposta ha allegato la cartolina di raccomandata di consegna all'indirizzo di residenza del destinatario ove il plico è stato ricevuto dalla madre dichiaratasi convivente;
è stata, altresì, allegata la documentazione di consegna a
[...]
(con il relativo timbro) attestante l'inoltro della raccomandata informativa. CP_3
In atti non si rinviene anche la cartolina di ricevimento di tale raccomandata (il cui invio deve ritenersi comunque provato dall'attestazione di ) ma il dato non CP_3
è determinante per la ritualità della notificazione.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato – con orientamento condiviso dal giudicante – che “Nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale (invio della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario), non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché in tal caso operano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle specifiche previste dalla l. n. 890 del 1982. Inoltre va precisato che la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare (proponendo querela di falso)
l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o famigliare della persona che ha sottoscritto l'avviso” (Cass. n. 27946 del 29/10/2024).
Dunque, la predetta intimazione ha oggettivamente interrotto il termine prescrizionale.
Avuto riguardo alla data di insorgenza del credito (5/12/2005), alla data di notifica della cartella esattoriale (29/09/2009) ed alla data di notifica del predetto atto interruttivo
(17/07/2019) ed alla successiva data di notifica dell'intimazione opposta (3/06/2025) risulta oggettivo che il decennio necessario per la prescrizione non sia è consumato.
Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (€ 1.911,00), ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed alle fasi di studio e introduttiva (per entrambi gli opposti) ed anche decisoria per l'agente per la riscossione che ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e del così Controparte_1 provvede:
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
Riscossione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.070,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Annalisa
De SI dichiaratosi antistatario.
• Condanna alla refusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 650,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 3 dicembre 2025
All'udienza del 3/12/2025 alle ore 9.44 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
AL CC nell'interesse dell'opponente , l'avv. Matilde Bruzzese, per Parte_1 delega dell'avv. Annalisa De SI, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nessuno è presente per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato già costituita nell'interesse del . Controparte_1
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
R.G. n. 808/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AL CC
- opponente -
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa De SI
- opposto –
e
1 (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria
- opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3/12/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c. del 23/06/2025
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420249013098945000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
3/06/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973 relativamente al credito di €
1.911,05 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420090029497453000 (formalmente notificata in data 28/09/2009) concernente “Tribunale di Palmi - Ufficio Recupero Crediti
a titolo di Spese processuali, Recupero multe e ammende, Cassa depositi e prestiti - cassa ammende, risalente all'anno 2008”.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale presupposta ed ha eccepito la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento per il vizio proprio costituito, appunto, dall'omessa notifica degli atti presupposti con irregolarità della sequenza procedimentale imposta dalla legge. Ha, altresì, dedotto che trattandosi di credito sorto nel 2008 e non avendo ricevuto validi atti interruttivi si è maturato il termine prescrizionale decennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
Il si è costituito eccependo l'incompetenza funzionale del Controparte_1 giudice civile adito in favore del giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'articolo 676
c.p.p. il quale, appunto, è competente a decidere in ordine all'estinzione della pena, anche quando l'estinzione consegue a prescrizione. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza del requisito dell'attualità dell'interesse ad agire in assenza di un concreto atto esecutivo. Nel merito ha dedotto deducendo che il credito in esame è conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 30/04/2003 con cui l'opponente è stato condannato ad € 100,00 per pena pecuniaria ammenda, € 1.000,00 cassa ammende, € 34,50 spese recuperabili in misura fissa, € 2.58 spese anticipate, €
11.50 ufficiale giudiziario di Palmi;
è stata iscritta la partita di credito n. 256/2008
Registro Mod. 3/SG Tribunale di Palmi, il ruolo esecutivo è stato trasmesso al CNC in data 16/02/2009. Infine ha segnalato che nessuna responsabilità, neanche processuale, può essergli attribuita per le fasi successive alla consegna del ruolo all'agente per la riscossione.
2 L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo che la cartella esattoriale n. 09420090029497453000 e stata notificata in data 28/09/2009 a mani proprie del destinatario e che successivamente sono stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 09420149004717205000 in data 11/07/2014 consegnata all'indirizzo di residenza a mani della madre convivente;
- intimazione di pagamento n. 09420189007730834000 in data 17/07/2019 consegnata all'indirizzo di residenza a mani di madre convivente e con successiva comunicazione informativa trasmessa mediante raccomandata.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420249013098945000 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data
3/06/2025 relativamente al credito di € 1.911,05 già portato sulla cartella esattoriale n.
09420090029497453000.
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella esattoriale) con il plurimo effetto:
- dell'illegittimità in sé dell'intimazione di pagamento per l'irregolarità della sequenza procedurale;
- della prescrizione decennale maturata dall'insorgenza del credito (2008), atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 3/06/2025, con la conseguente estinzione del credito ed illegittimità dell'intimazione opposta.
I – In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002
3 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella fattispecie la domanda possa essere rigettata in relazione all'assorbente profilo del mancato decorso del termine prescrizionale, risultando così non necessario l'approfondimento afferente l'eccepita incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale.
II – Il credito oggetto di causa è costituito dalle spese di giustizia scaturite dalla sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Palmi in data 30/04/2003, divenuta irrevocabile in data 5/12/2005.
Il termine decennale di prescrizione decorre dalla definitività della sentenza dalla quale trae fonte (nel caso di specie dal 5/12/2005).
Sul diritto al recupero coattivo del credito non incide, peraltro, l'eventuale violazione del termine di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 227 ter TU spese di giustizia che ha non natura perentorio ed effetto decadenziale (Cass. n. 12614 del 10/05/2023: “In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria”).
Si è detto che l'opponente ha lamentato l'omessa notificazione della cartella esattoriale portante il ruolo de quo.
La doglianza è infondata.
L'agente per la riscossione ha allegato in giudizio la documentazione attestante che la cartella esattoriale n. 09420090029497453000 è stata notificata in data 28/09/2009 a mani proprie del destinatario.
L'opponente non ha contestato la genuinità di tale documentazione, non ha disconosciuto la sua sottoscrizione e non ha proposto querela di falso per far valere processualmente l'eventuale falsità della notifica.
Dal che l'ovvia conclusione sulla rituale notificazione della cartella e sull'effetto interruttivo della prescrizione alla data del 28/09/2009.
4 L'agenza per la riscossione ha, altresì, dedotto di aver notificato i seguenti ulteriori atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 09420149004717205000 in data
11/07/2014 consegnata all'indirizzo di residenza a mani della madre convivente;
- intimazione di pagamento n. 09420189007730834000 in data
17/07/2019 consegnata all'indirizzo di residenza a mani di madre convivente e con successiva comunicazione informativa trasmessa mediante raccomandata.
Ai fini della decisione va osservato che quanto meno l'intimazione n.
09420189007730834000 (notificata in data 17/07/2019) deve ritenersi validamente notificata e così utile ad interrompere il corso della prescrizione ed impedire in ogni caso l'estinzione della posizione creditoria rispetto alla data della sua insorgenza.
Di tale notificazione l'opposta ha allegato la cartolina di raccomandata di consegna all'indirizzo di residenza del destinatario ove il plico è stato ricevuto dalla madre dichiaratasi convivente;
è stata, altresì, allegata la documentazione di consegna a
[...]
(con il relativo timbro) attestante l'inoltro della raccomandata informativa. CP_3
In atti non si rinviene anche la cartolina di ricevimento di tale raccomandata (il cui invio deve ritenersi comunque provato dall'attestazione di ) ma il dato non CP_3
è determinante per la ritualità della notificazione.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato – con orientamento condiviso dal giudicante – che “Nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale (invio della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario), non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, poiché in tal caso operano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle specifiche previste dalla l. n. 890 del 1982. Inoltre va precisato che la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario perfeziona in ogni caso la notifica, essendo onere del destinatario dimostrare (proponendo querela di falso)
l'assoluta estraneità alla propria sfera personale o famigliare della persona che ha sottoscritto l'avviso” (Cass. n. 27946 del 29/10/2024).
Dunque, la predetta intimazione ha oggettivamente interrotto il termine prescrizionale.
Avuto riguardo alla data di insorgenza del credito (5/12/2005), alla data di notifica della cartella esattoriale (29/09/2009) ed alla data di notifica del predetto atto interruttivo
(17/07/2019) ed alla successiva data di notifica dell'intimazione opposta (3/06/2025) risulta oggettivo che il decennio necessario per la prescrizione non sia è consumato.
Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (€ 1.911,00), ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ed alle fasi di studio e introduttiva (per entrambi gli opposti) ed anche decisoria per l'agente per la riscossione che ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e del così Controparte_1 provvede:
• Rigetta l'opposizione.
• Condanna alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Parte_1
Riscossione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.070,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Annalisa
De SI dichiaratosi antistatario.
• Condanna alla refusione in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 650,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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