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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 420/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, Sig. con sede legale in Caltanissetta Parte_2
Via Carlo Pisacane n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Colasberna presso il cui studio in Caltanissetta è elettivamente domiciliata.
-ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO nata il [...] ad [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Catuara, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1164/2022 del 21.12.2022 per chiederne la revoca in ragione di dei seguenti plurimi motivi svolti in via preliminare: 1) “nullità del ricorso notificato per errata identificazione dell'unico foro competente pattuito tra le parti” per essere stato previsto, dall'art. 8 del contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti, quale unico foro competente quello di Caltanissetta;
2) “nullità del ricorso notificato per difetto di competenza per materia” per l'allegata competenza del Tribunale di Caltanisetta in funzione di Giudice del Lavoro sulla base della asserita natura non autonoma occasionale del rapporto di lavoro inter partes bensì quella di una collaborazione esterna coordinata e continuativa e non consistente nella realizzazione di attività professionale;
3) nullità del ricorso notificato per violazione dell'art. 413 c.p.c., per non essere stato incoato il giudizio innanzi il Tribunale di Caltanissetta competente per territorio dove si è svolta l'attività di collaborazione professionale continuata dell'Avv.
Mongiovì; 4) “Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza territoriale del tribunale adito” a tal uopo allegando che “nel procedimento per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, trova applicazione il foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in virtù del principio di prossimità del giudice. La residenza del consumatore/debitore è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al tempo della conclusione del contratto.”
Nel merito ha inoltre eccepito: a) la nullità e/o inefficacia del D.I. “per eccessività della somma ingiunta. Insussistenza delle pretese creditorie.” A sostegno di detto motivo di opposizione ha premesso che: - “il con contratto di collaborazione autonoma professionale del 01/03/2020 … la affidava Parte_3
alla Dott.ssa sia l'incarico di Direttore delle attività del Centro di Persona_1
Prima Accoglienza per migranti di Pian del Lago di Caltanissetta e sia l'incarico di controllo delle attività rese all'interno del Centro di Permanenza per i AT. All'art. 7 di tale contratto veniva previsto un compenso omnicomprensivo, per i due incarichi conferiti, di € 3.000,00 (€ 1.500,00 per l'incarico di Direttore delle attività del Centro di Prima Accoglienza ed € 1.500,00 per l'incarico di controllo delle attività rese all'interno del Centro , oltre I.V.A. e cassa previdenza e Parte_4 un rimborso spese;
- che il Centro, a seguito della ricezione in data 27.04.2020 della comunicazione da parte della della immediata cessazione Controparte_2 delle attività del Centro per AT (per brevità CPR) sino a data da destinarsi, rimarrà chiuso sino al mese di Maggio dell'anno 2021 e ciò quindi per ben 12 mesi, durante i quali l'Avv. Mongiovì ha continuato ad emettere fatture per 3.000,00 € mensili e non, come si ci aspettava, per la sola attività svolta in seno al Centro di Prima
Accoglienza, corrispondendo quindi la società la somma di € 18.000,00, Parte_1 nonostante non sia stata svolta alcuna attività inerentemente il CPR, divenendo quindi la società cooperativa , creditrice di tale somma nei confronti dell'Avv. Parte_1
” Indi ha allegato l'erroneità della somma ingiunta e la Persona_1
conseguente nullità e/o inefficacia parziale per la somma eccedente quella dovuta. La nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'eccessività della somma ingiunta è stata eccepita anche in riferimento alla responsabilità dell'avv. Mongiovì quale Direttore del centro per i rimpatri in ordine alla riscontrata mancanza nella cassaforte collocata all'interno degli uffici della somma di € 12.950,00 depositata da un utente presso il centro di accoglienza – come da comunicazione del 17.06.2022 del predetto avvocato Mongiovì – , secondo l'allegazione dell'opponente, che ha Pt_5
rappresentato di avere già in parte risarcito l'ospite, rientrava tra le responsabilità del direttore del centro la responsabilità degli effetti e dei risparmi degli stranieri. b) “
Inammissibilità, nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c.” per l'eccepita carenza dei presupposti della prova scritta e della liquidità del credito.
L'avv. nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Persona_1
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione istruita con produzioni documentali, è infondata e va rigettata per quanto di seguito osservato.
Fondatamente l'opposta ha contestato l'applicazione, nella fattispecie, della clausola di giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 9 del contratto di collaborazione intercorso tra le parti in causa poiché le fatture sulla scorta delle quali è stato chiesto il D.I. sono state emesse in relazione all'attività prestata per la Cooperativa successivamente al 27.03.2022 quando il contratto di collaborazione autonoma e professionale era in regime di proroga implicita. Infatti, il contratto, che era stato sottoscritto in data
01/03/2020 con una durata prevista fino al fino al 28/02/2021( cfr. art. 5 del contratto) in data 01/03/2021, veniva prorogato fino al 27/03/2022, mentre il rapporto di collaborazione venne prorogato fino al mese di Agosto 2022 tacitamente. Invero, la proroga implicita di efficacia di un contratto non può di per sé estendere o limitare la giurisdizione in assenza di una chiara pattuizione di esclusività perché è una continuazione del rapporto contrattuale ma non incide sulla competenza del giudice,
"in tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali non attribuisce carattere di esclusività al foro convenzionale".
(Cassazione civile, Sentenza n. 37159 del 29 novembre 2021). In sintesi, la proroga implicita non è di per sé sufficiente per escludere altri fori competenti, poiché
l'eccezione alla competenza generale può avvenire solo in presenza di una specifica clausola di giurisdizione esclusiva o di una norma di legge che la renda inderogabile.
Parimenti è stata eccepita infondatamente l'incompetenza per materia del giudice adito in ragione dell'insussistenza del relativo presupposto ovvero di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata rispettivamente rientranti nella previsione di cui all'art. 413, n. 1 e n. 3, c.p.c., attesa la esplicita previsione contrattuale di cui all'art. 1 del contratto di “collaborazione autonoma professionale” stipulato tra le parti che all'art. 1 prevede che oggetto del contratto è la “prestazione di attività libero professionale” e dell'art. 2 a tenore del quale si tratta di “prestazioni di lavoro non subordinato, ancorchè rese con carattere di continuità. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Cooperativa e non sono riferibili, ad alcun effetto di legge -neppure implicito- alle vigenti disposizioni in materia previdenziale e assistenziale dettate in materia di rapporto di lavoro subordinato”.
Né, peraltro, poteva essere previsto diversamente dovendo essere rese le prestazioni dall'avv. Mongiovì nell'esercizio della sua attività libero professionale di avvocato che
è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28274/2024 ha ribadito il principio di diritto, già stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
18/2022, circa l'incompatibilità della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato che “… … … è alla base della irrinunciabilità delle garanzie di autonomia
e indipendenza dell'avvocato, a tutela sia del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente sia del ruolo al medesimo spettante per la tutela dei diritti fondamentali e, in ultima analisi, per la garanzia dello stato di diritto nel suo complesso.” La suprema Corte ha inoltre ritenuto infondata la questione di costituzionalità riguardante l'inapplicabilità dell'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione ad appositi albi,perché “… … … l'opzione legislativa, di escludere a tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare manifestamente irragionevole in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche elusive dello sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio”. Conclusivamente, le prestazioni dell'avv. Mongiovì in favore della società sono state rese Parte_1 nell'esercizio della sua attività libero-professionale per la remunerazione delle quali ha emesso fattura. Del tutto inconferente poi il riferimento al foro del consumatore atteso che la disciplina consumeristica non può trovare applicazione al caso di specie non rivestendo l'opponente il ruolo di consumatore. Da quanto fin qui rilevato emerge l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente. Quanto alle eccezioni di merito si rileva che a tenore dell'art. 7 del contratto di collaborazione autonoma professionale “ per le prestazioni da rendere, valutate in via preventiva e in misura forfettaria, è attribuito alla collaboratrice un compenso omnicomprensivo mensile di € 3.000,00 oltre al rimborso carburante fino ad un massimo di euro 150 mensili“. E' stato cioè previsto un compenso determinato in via preventiva, forfettario ed unitario in relazione agli incarichi di Direttore delle attività del Centro di prima accoglienza e di controllo delle attività relative al Centro di Permanenza AT, tanto è vero che la stessa società opponente ha pagato le relative fatture. In ordine alla eccepita responsabilità dell'avv. Mongiovì per la mancanza, all'interno della cassaforte sita all'interno degli uffici (direzione) della somma di € 12.950,00, somma depositata da un utente presente presso il Centro di accoglienza, si osserva che dal documentato e comunicato alla possesso delle chiavi della cassaforte da parte di più Parte_1
persone consegue che nel difetto della prova della personale responsabilità dell'opposta nessuna decurtazione può essere chiesta. In relazione alla eccepita mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo ossia per mancanza di prova scritta e illiquidità del credito, si rileva, a contrario, che il D.I. è stato emesso sulla base delle fatture emesse, del contratto di collaborazione professionale, nonché del riconoscimento del debito di cui al verbale relativo al tavolo tecnico del 10.08.2022 tra la , in persona del Legale rappresentante Parte_1
, i lavoratori autonomi in servizio presso il C.A.R.A. Parte_2 Per_1
e altri, nonché il Vice Prefetto Vicario dott. e il Vice Prefetto,
[...] Per_2
verbale nel quale si dà atto dell'impegno assunto dal legale rappresentante della a versare i compensi dovuti fino al luglio 2022 “non appena verrà eseguito Parte_1
il pagamento da parte della … La ditta si impegna a concludere la procedura CP_2 in corso nel più breve tempo possibile.” L'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 1164/2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 420/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
”, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, Sig. con sede legale in Caltanissetta Parte_2
Via Carlo Pisacane n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Colasberna presso il cui studio in Caltanissetta è elettivamente domiciliata.
-ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO nata il [...] ad [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Catuara, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
-CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
1164/2022 del 21.12.2022 per chiederne la revoca in ragione di dei seguenti plurimi motivi svolti in via preliminare: 1) “nullità del ricorso notificato per errata identificazione dell'unico foro competente pattuito tra le parti” per essere stato previsto, dall'art. 8 del contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti, quale unico foro competente quello di Caltanissetta;
2) “nullità del ricorso notificato per difetto di competenza per materia” per l'allegata competenza del Tribunale di Caltanisetta in funzione di Giudice del Lavoro sulla base della asserita natura non autonoma occasionale del rapporto di lavoro inter partes bensì quella di una collaborazione esterna coordinata e continuativa e non consistente nella realizzazione di attività professionale;
3) nullità del ricorso notificato per violazione dell'art. 413 c.p.c., per non essere stato incoato il giudizio innanzi il Tribunale di Caltanissetta competente per territorio dove si è svolta l'attività di collaborazione professionale continuata dell'Avv.
Mongiovì; 4) “Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza territoriale del tribunale adito” a tal uopo allegando che “nel procedimento per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, trova applicazione il foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in virtù del principio di prossimità del giudice. La residenza del consumatore/debitore è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al tempo della conclusione del contratto.”
Nel merito ha inoltre eccepito: a) la nullità e/o inefficacia del D.I. “per eccessività della somma ingiunta. Insussistenza delle pretese creditorie.” A sostegno di detto motivo di opposizione ha premesso che: - “il con contratto di collaborazione autonoma professionale del 01/03/2020 … la affidava Parte_3
alla Dott.ssa sia l'incarico di Direttore delle attività del Centro di Persona_1
Prima Accoglienza per migranti di Pian del Lago di Caltanissetta e sia l'incarico di controllo delle attività rese all'interno del Centro di Permanenza per i AT. All'art. 7 di tale contratto veniva previsto un compenso omnicomprensivo, per i due incarichi conferiti, di € 3.000,00 (€ 1.500,00 per l'incarico di Direttore delle attività del Centro di Prima Accoglienza ed € 1.500,00 per l'incarico di controllo delle attività rese all'interno del Centro , oltre I.V.A. e cassa previdenza e Parte_4 un rimborso spese;
- che il Centro, a seguito della ricezione in data 27.04.2020 della comunicazione da parte della della immediata cessazione Controparte_2 delle attività del Centro per AT (per brevità CPR) sino a data da destinarsi, rimarrà chiuso sino al mese di Maggio dell'anno 2021 e ciò quindi per ben 12 mesi, durante i quali l'Avv. Mongiovì ha continuato ad emettere fatture per 3.000,00 € mensili e non, come si ci aspettava, per la sola attività svolta in seno al Centro di Prima
Accoglienza, corrispondendo quindi la società la somma di € 18.000,00, Parte_1 nonostante non sia stata svolta alcuna attività inerentemente il CPR, divenendo quindi la società cooperativa , creditrice di tale somma nei confronti dell'Avv. Parte_1
” Indi ha allegato l'erroneità della somma ingiunta e la Persona_1
conseguente nullità e/o inefficacia parziale per la somma eccedente quella dovuta. La nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'eccessività della somma ingiunta è stata eccepita anche in riferimento alla responsabilità dell'avv. Mongiovì quale Direttore del centro per i rimpatri in ordine alla riscontrata mancanza nella cassaforte collocata all'interno degli uffici della somma di € 12.950,00 depositata da un utente presso il centro di accoglienza – come da comunicazione del 17.06.2022 del predetto avvocato Mongiovì – , secondo l'allegazione dell'opponente, che ha Pt_5
rappresentato di avere già in parte risarcito l'ospite, rientrava tra le responsabilità del direttore del centro la responsabilità degli effetti e dei risparmi degli stranieri. b) “
Inammissibilità, nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c.” per l'eccepita carenza dei presupposti della prova scritta e della liquidità del credito.
L'avv. nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto Persona_1
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto.
Orbene, l'opposizione istruita con produzioni documentali, è infondata e va rigettata per quanto di seguito osservato.
Fondatamente l'opposta ha contestato l'applicazione, nella fattispecie, della clausola di giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 9 del contratto di collaborazione intercorso tra le parti in causa poiché le fatture sulla scorta delle quali è stato chiesto il D.I. sono state emesse in relazione all'attività prestata per la Cooperativa successivamente al 27.03.2022 quando il contratto di collaborazione autonoma e professionale era in regime di proroga implicita. Infatti, il contratto, che era stato sottoscritto in data
01/03/2020 con una durata prevista fino al fino al 28/02/2021( cfr. art. 5 del contratto) in data 01/03/2021, veniva prorogato fino al 27/03/2022, mentre il rapporto di collaborazione venne prorogato fino al mese di Agosto 2022 tacitamente. Invero, la proroga implicita di efficacia di un contratto non può di per sé estendere o limitare la giurisdizione in assenza di una chiara pattuizione di esclusività perché è una continuazione del rapporto contrattuale ma non incide sulla competenza del giudice,
"in tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali non attribuisce carattere di esclusività al foro convenzionale".
(Cassazione civile, Sentenza n. 37159 del 29 novembre 2021). In sintesi, la proroga implicita non è di per sé sufficiente per escludere altri fori competenti, poiché
l'eccezione alla competenza generale può avvenire solo in presenza di una specifica clausola di giurisdizione esclusiva o di una norma di legge che la renda inderogabile.
Parimenti è stata eccepita infondatamente l'incompetenza per materia del giudice adito in ragione dell'insussistenza del relativo presupposto ovvero di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata rispettivamente rientranti nella previsione di cui all'art. 413, n. 1 e n. 3, c.p.c., attesa la esplicita previsione contrattuale di cui all'art. 1 del contratto di “collaborazione autonoma professionale” stipulato tra le parti che all'art. 1 prevede che oggetto del contratto è la “prestazione di attività libero professionale” e dell'art. 2 a tenore del quale si tratta di “prestazioni di lavoro non subordinato, ancorchè rese con carattere di continuità. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Cooperativa e non sono riferibili, ad alcun effetto di legge -neppure implicito- alle vigenti disposizioni in materia previdenziale e assistenziale dettate in materia di rapporto di lavoro subordinato”.
Né, peraltro, poteva essere previsto diversamente dovendo essere rese le prestazioni dall'avv. Mongiovì nell'esercizio della sua attività libero professionale di avvocato che
è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28274/2024 ha ribadito il principio di diritto, già stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
18/2022, circa l'incompatibilità della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato che “… … … è alla base della irrinunciabilità delle garanzie di autonomia
e indipendenza dell'avvocato, a tutela sia del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente sia del ruolo al medesimo spettante per la tutela dei diritti fondamentali e, in ultima analisi, per la garanzia dello stato di diritto nel suo complesso.” La suprema Corte ha inoltre ritenuto infondata la questione di costituzionalità riguardante l'inapplicabilità dell'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione coordinata le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione ad appositi albi,perché “… … … l'opzione legislativa, di escludere a tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare manifestamente irragionevole in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche elusive dello sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio”. Conclusivamente, le prestazioni dell'avv. Mongiovì in favore della società sono state rese Parte_1 nell'esercizio della sua attività libero-professionale per la remunerazione delle quali ha emesso fattura. Del tutto inconferente poi il riferimento al foro del consumatore atteso che la disciplina consumeristica non può trovare applicazione al caso di specie non rivestendo l'opponente il ruolo di consumatore. Da quanto fin qui rilevato emerge l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente. Quanto alle eccezioni di merito si rileva che a tenore dell'art. 7 del contratto di collaborazione autonoma professionale “ per le prestazioni da rendere, valutate in via preventiva e in misura forfettaria, è attribuito alla collaboratrice un compenso omnicomprensivo mensile di € 3.000,00 oltre al rimborso carburante fino ad un massimo di euro 150 mensili“. E' stato cioè previsto un compenso determinato in via preventiva, forfettario ed unitario in relazione agli incarichi di Direttore delle attività del Centro di prima accoglienza e di controllo delle attività relative al Centro di Permanenza AT, tanto è vero che la stessa società opponente ha pagato le relative fatture. In ordine alla eccepita responsabilità dell'avv. Mongiovì per la mancanza, all'interno della cassaforte sita all'interno degli uffici (direzione) della somma di € 12.950,00, somma depositata da un utente presente presso il Centro di accoglienza, si osserva che dal documentato e comunicato alla possesso delle chiavi della cassaforte da parte di più Parte_1
persone consegue che nel difetto della prova della personale responsabilità dell'opposta nessuna decurtazione può essere chiesta. In relazione alla eccepita mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo ossia per mancanza di prova scritta e illiquidità del credito, si rileva, a contrario, che il D.I. è stato emesso sulla base delle fatture emesse, del contratto di collaborazione professionale, nonché del riconoscimento del debito di cui al verbale relativo al tavolo tecnico del 10.08.2022 tra la , in persona del Legale rappresentante Parte_1
, i lavoratori autonomi in servizio presso il C.A.R.A. Parte_2 Per_1
e altri, nonché il Vice Prefetto Vicario dott. e il Vice Prefetto,
[...] Per_2
verbale nel quale si dà atto dell'impegno assunto dal legale rappresentante della a versare i compensi dovuti fino al luglio 2022 “non appena verrà eseguito Parte_1
il pagamento da parte della … La ditta si impegna a concludere la procedura CP_2 in corso nel più breve tempo possibile.” L'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 1164/2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò