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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 2943/2015 R.G tra
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), nato Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
a Siracusa il 20/2/1975 (c.f. ), , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
31/12/1970 (c.f. ), , nato a [...] l'[...] (c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5
), tutti elettivamente domiciliati in SIRACUSA, Via Malta 23, CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. RANDAZZO IVAN ( ), giusta procura in C.F._6 atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ), con sede in SIRACUSA, VIA S. Controparte_1 P.IVA_1
CATALDO 4, in persona del legale rappresentante p.t., ivi elettivamente domiciliata in VIA
ITALIA N.7, presso lo studio dell'Avv. LO CARMINE GIUSEPPE ( ), che C.F._7 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ON C.F._8 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliate CP_3 C.F._9 in Siracusa, via Malta 23, presso lo studio degli avvocati Paola Catinella e Stefania Salvo, assistite e difese dall'Avv. RANDAZZO IVAN ( ), giusta procura in atti;
C.F._6
INTERVENIENTI
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo All'udienza del 27.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.06.2015 ed iscritto al n. 2943/15 R.G.,
[...]
, , e , adivano l'intestato Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale chiedendo la condanna della società cooperativa edilizia ”, al pagamento CP_1 delle somme da essa indebitamente percepite, in quanto superiori a quelle stabilite nei rispettivi atti pubblici di assegnazione, e segnatamente: € 23.710,86; € 23.509,00; € Pt_1 Pt_2 Pt_3
21.878,08; € 11.945,92; € 23.496,45, nonché la restituzione della quota di Pt_4 Pt_5 iscrizione pari ad € 516,45 a fronte del recesso dalla compagine sociale, come previsto dallo
Statuto.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettevano di essere soci della cooperativa convenuta e prenotatari ciascuno di una unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio di venti villette bifamiliari, per un totale di quaranta unità abitative, da realizzarsi in Siracusa, c.da
Pizzuta, via Natale Bonajuto 4, e che il preventivo di spesa, approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa, ammontava a complessivi € 5.732.671,58, dei quali € 3.305.324,15 da coprirsi con finanziamento pubblico ed € 2.427.347,43 da coprirsi con mezzi propri dei soci, con una quota pro capite di € 60.683,68. Precisavano che, nel corso della costruzione degli immobili, gli amministratori della cooperativa, sostenendo che la somma predetta non fosse sufficiente a coprire tutti i costi, chiesero ai soci versamenti aggiuntivi e più precisamente la somma di euro € 81.336,46
a € 75.721,77 a , € 72.913,67 a € 65.228,10 a € 81.122,05 aTornello. Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
Deducevano pure di aver appreso dal contratto di assegnazione degli immobili, che il costo dei medesimi era pari ad € 140.258,70 di cui € 57.625,60 versate dal socio assegnatario ed € 82.633,25 mediante accollo pro quota del mutuo acceso dalla cooperativa.
Con atto di intervento volontario del 26.10.2015, intervenivano in giudizio e ON
, le quali, premettendo di essere anch'esse socie della cooperativa convenuta, Controparte_3 prenotatarie delle unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso edilizio, chiedevano la condanna della società cooperativa edilizia ” alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite da quest'ultima, rispettivamente pari ad € 23.509,00 relativamente alla signora
[...]
ed € 23.489,50 per , somme indebitamente percepite poiché CP_2 Controparte_3 superiori a quelle stabilite nei rispettivi atti pubblici, nonché la restituzione delle quote di iscrizione alla società.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 24.10.2015, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale Controparte_4 rappresentante p.t., eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale ordinario di
Siracusa, ritenendo la competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale delle imprese di
Catania, rientrando la controversia nel libro V, Titolo VI del codice civile ai sensi del D.L. n.1/2012 convertito dalla L 27/2012 art 3.
Subordinatamente la cooperativa resistente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti CP_4 pretesi dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2949 c.c., in quanto dalle date di recesso dei soci (13.07.2005
e 14.07.2005) alle lettere di messa in mora (datate 30.01.2012 e 22.05.2014) erano trascorsi ben oltre cinque anni previsti dalla norma. Nel merito, la cooperativa chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, sostenendo che le imputazioni dei pagamenti effettuati da soci erano riferibili non solo alla costruzione degli alloggi, ma anche a spese di gestione della cooperativa che, come stabilito dall'Assemblea dei soci del 28.12.1998, non potevano essere restituite. Affermava, inoltre, che i soci erano ben consapevoli che i costi di costruzione sono stati superiori a quelli previsti in contratto di appalto, avendo gli stessi ricorrenti commissionato, con richiesta verbale, alla ditta appaltatrice lavori extra capitolato. Chiedeva, infine, la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I ricorrenti e le intervenienti volontarie, con note autorizzate depositate il 11.03.2016, in riscontro all'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente, dichiaravano di riunciare al capo di domanda avente ad oggetto il rimborso delle quote di iscrizione pari ad euro 516,45 ciascuno e di ridurre la domanda di restituzione delle somme eccedenti il costo di costruzione sottraendo agli importi determinati negli atti introduttivi le “quote di gestione”, epurando, così, la domanda dalle questione relative ai rapporti societari, che avrebbero determinato la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa.
Con ordinanza del 01.04.2019, il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale Ordinario di
Siracusa, rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla resistente e, alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate, che necessitavano di un'istruzione non sommaria, disponeva il passaggio dal rito speciale di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. al rito ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e l'interrogatorio formale dei ricorrenti.
Indi, all'udienza del 30.09.2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cooperativa convenuta, atteso che il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. si applica ai diritti che derivano da rapporti sociali, ma la fattispecie in esame rientra nel diverso ambito dell'indebito oggettivo, conseguentemente si applica il termine di prescrizione decennale..
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
Occorre, anzitutto, rilevare che i versamenti allegati dagli attori e dagli intervenienti non sono contestati nel loro ammontare dalla cooperativa convenuta, che, tuttavia, sostiene una diversa imputazione, riferendola a maggiori costi per lavori consistenti in asserite modifiche interne ed esterne agli alloggi e lavori extracapitolato che sarebbero stati voluti dai soci, ma non ha fornito prova alcuna delle circostanze addotte.
In diritto, la Corte di Cassazione distingue nei rapporti tra le cooperative edilizie e i soci, quelli attinenti all'attività sociale (al rapporto associativo), comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione e quelli relativi alla peculiarità dello scopo perseguito (al rapporto di scambio), comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via e configurando per essi un vero e proprio diritto di credito tra il socio e la cooperativa, credito che dopo lo scioglimento del rapporto sociale, si atteggia a diritto alla restituzione delle somme anticipate (anche in caso di disavanzo della cooperativa) che si somma al diritto di liquidazione della quota con riguardo a quanto versato a titolo di conferimento (Cass. 16304/09; 11015/2013;
13641/13).
Orbene, le somme versate dagli attori, in eccedenza rispetto ai costi di costruzione risultanti dagli atti pubblici di assegnazione degli alloggi dei 13-14.07.2005 a rogito del notaio di Persona_1
Siracusa (che prevalgono sulle anteriori scritture private di prenotazione), essendo attinenti al rapporto di scambio inerente lo scopo perseguito dalla cooperativa (l'assegnazione dell'appartamento), devono essere interamente restituite si soci per le parti che superano il corrispettivo convenuto, in assenza di conferma negli atti pubblici di cui sopra, o di allegazione di una diversa causale che li giustifichi e che ne rende, infine, indebita la percezione da parte dell'odierna convenuta.
Ed infatti, occorre rilevare che l'indebito oggettivo è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i versamenti dovuti al momento della solutio rimangano, successivamente, privi di causa per fatto sopravvenuto (in questo senso, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 9504 del 17.04.2018; Cass. Civ.,
Sez. Unite, 15 novembre 2000, n. 11798; Cass. Civ., Sez. II, 18 luglio 2001, n. 9786).
Nel caso in esame, risulta documentata l'imputabilità a ciascuno degli attori di versamenti complessivi così suddivisi: € 81.336,46; € 75.721,77; € 72.913,67; € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
65.228,10; € 81.122,05; € 81.134,60; € 81.115,10. Pt_5 ON Controparte_3 È stato dimostrato, tramite allegazione del contratto di assegnazione degli immobili, che il costo di costruzione dei medesimi era risultato pari ad € 140.258,70 dei quali € 57.625,60 versate dal socio assegnatario ed € 82.633,25 mediante accollo pro quota del mutuo acceso dalla cooperativa.
Ne consegue che ciascun attore ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a tali costi e segnatamente: € 23.400,86; € 21.791,86; € 17.258,08; € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
9.380,92; € 18.766,45; € 23.509,00; € 22.508,05, Pt_5 ON Controparte_3 avendo gli stessi attori rinunciato alla restituzione dei costi di gestione ed alla quota di iscrizione.
La circostanza dei pagamenti in esubero risulta, peraltro, confermata dalle difese della stessa convenuta, la quale giustifica le maggiori somme in virtù di presunti lavori extracapitolato
“commissionati dai soci su semplice richiesta verbale”, di cui, tuttavia, non vi è prova.
Occorre, peraltro, rilevare che, in sede di interrogatorio formale, tutti gli attori hanno negato l'esistenza di tali lavori.
Orbene, a fronte delle documentate corresponsioni di somme in esubero rispetto al prezzo indicato nei rogiti notarili di assegnazione, occorre precisare come da un canto la cooperativa non ha dimostrato la diversa imputazione delle somme riscosse e dall' altro non è stata nemmanco dimostrata la sussistenza di elementi giustificativi del trattenimento di tali somme.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella casa in epigrafe così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di prescrizione di parte convenuta;
2. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di
[...]
€ 23.400,86; di € 21.791,86; € 17.258,08; Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 9.380,92; € 18.766,45; € Controparte_5 Parte_5 ON
23.509,00; € 22.508,05, oltre interessi legali dalla domanda sino al Controparte_3 soddisfo;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento, in favore di parte attrice, e degli intervenuti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida sulla base dei valori medi di cui al DM 55/2014 e dell'aumento previsto dall'art 4 comma 2 del medesimo decreto per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, in complessive € 27.580,00, oltre iva e cpa come per legge .
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 05/09/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 2943/2015 R.G tra
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), nato Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
a Siracusa il 20/2/1975 (c.f. ), , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
31/12/1970 (c.f. ), , nato a [...] l'[...] (c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5
), tutti elettivamente domiciliati in SIRACUSA, Via Malta 23, CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi dall'Avv. RANDAZZO IVAN ( ), giusta procura in C.F._6 atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ), con sede in SIRACUSA, VIA S. Controparte_1 P.IVA_1
CATALDO 4, in persona del legale rappresentante p.t., ivi elettivamente domiciliata in VIA
ITALIA N.7, presso lo studio dell'Avv. LO CARMINE GIUSEPPE ( ), che C.F._7 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ON C.F._8 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente domiciliate CP_3 C.F._9 in Siracusa, via Malta 23, presso lo studio degli avvocati Paola Catinella e Stefania Salvo, assistite e difese dall'Avv. RANDAZZO IVAN ( ), giusta procura in atti;
C.F._6
INTERVENIENTI
Avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo All'udienza del 27.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.06.2015 ed iscritto al n. 2943/15 R.G.,
[...]
, , e , adivano l'intestato Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale chiedendo la condanna della società cooperativa edilizia ”, al pagamento CP_1 delle somme da essa indebitamente percepite, in quanto superiori a quelle stabilite nei rispettivi atti pubblici di assegnazione, e segnatamente: € 23.710,86; € 23.509,00; € Pt_1 Pt_2 Pt_3
21.878,08; € 11.945,92; € 23.496,45, nonché la restituzione della quota di Pt_4 Pt_5 iscrizione pari ad € 516,45 a fronte del recesso dalla compagine sociale, come previsto dallo
Statuto.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti premettevano di essere soci della cooperativa convenuta e prenotatari ciascuno di una unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio di venti villette bifamiliari, per un totale di quaranta unità abitative, da realizzarsi in Siracusa, c.da
Pizzuta, via Natale Bonajuto 4, e che il preventivo di spesa, approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa, ammontava a complessivi € 5.732.671,58, dei quali € 3.305.324,15 da coprirsi con finanziamento pubblico ed € 2.427.347,43 da coprirsi con mezzi propri dei soci, con una quota pro capite di € 60.683,68. Precisavano che, nel corso della costruzione degli immobili, gli amministratori della cooperativa, sostenendo che la somma predetta non fosse sufficiente a coprire tutti i costi, chiesero ai soci versamenti aggiuntivi e più precisamente la somma di euro € 81.336,46
a € 75.721,77 a , € 72.913,67 a € 65.228,10 a € 81.122,05 aTornello. Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
Deducevano pure di aver appreso dal contratto di assegnazione degli immobili, che il costo dei medesimi era pari ad € 140.258,70 di cui € 57.625,60 versate dal socio assegnatario ed € 82.633,25 mediante accollo pro quota del mutuo acceso dalla cooperativa.
Con atto di intervento volontario del 26.10.2015, intervenivano in giudizio e ON
, le quali, premettendo di essere anch'esse socie della cooperativa convenuta, Controparte_3 prenotatarie delle unità immobiliari facenti parte del medesimo complesso edilizio, chiedevano la condanna della società cooperativa edilizia ” alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite da quest'ultima, rispettivamente pari ad € 23.509,00 relativamente alla signora
[...]
ed € 23.489,50 per , somme indebitamente percepite poiché CP_2 Controparte_3 superiori a quelle stabilite nei rispettivi atti pubblici, nonché la restituzione delle quote di iscrizione alla società.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 24.10.2015, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale Controparte_4 rappresentante p.t., eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale ordinario di
Siracusa, ritenendo la competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale delle imprese di
Catania, rientrando la controversia nel libro V, Titolo VI del codice civile ai sensi del D.L. n.1/2012 convertito dalla L 27/2012 art 3.
Subordinatamente la cooperativa resistente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti CP_4 pretesi dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 2949 c.c., in quanto dalle date di recesso dei soci (13.07.2005
e 14.07.2005) alle lettere di messa in mora (datate 30.01.2012 e 22.05.2014) erano trascorsi ben oltre cinque anni previsti dalla norma. Nel merito, la cooperativa chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, sostenendo che le imputazioni dei pagamenti effettuati da soci erano riferibili non solo alla costruzione degli alloggi, ma anche a spese di gestione della cooperativa che, come stabilito dall'Assemblea dei soci del 28.12.1998, non potevano essere restituite. Affermava, inoltre, che i soci erano ben consapevoli che i costi di costruzione sono stati superiori a quelli previsti in contratto di appalto, avendo gli stessi ricorrenti commissionato, con richiesta verbale, alla ditta appaltatrice lavori extra capitolato. Chiedeva, infine, la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I ricorrenti e le intervenienti volontarie, con note autorizzate depositate il 11.03.2016, in riscontro all'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente, dichiaravano di riunciare al capo di domanda avente ad oggetto il rimborso delle quote di iscrizione pari ad euro 516,45 ciascuno e di ridurre la domanda di restituzione delle somme eccedenti il costo di costruzione sottraendo agli importi determinati negli atti introduttivi le “quote di gestione”, epurando, così, la domanda dalle questione relative ai rapporti societari, che avrebbero determinato la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa.
Con ordinanza del 01.04.2019, il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale Ordinario di
Siracusa, rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla resistente e, alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate, che necessitavano di un'istruzione non sommaria, disponeva il passaggio dal rito speciale di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. al rito ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti e l'interrogatorio formale dei ricorrenti.
Indi, all'udienza del 30.09.2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cooperativa convenuta, atteso che il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. si applica ai diritti che derivano da rapporti sociali, ma la fattispecie in esame rientra nel diverso ambito dell'indebito oggettivo, conseguentemente si applica il termine di prescrizione decennale..
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
Occorre, anzitutto, rilevare che i versamenti allegati dagli attori e dagli intervenienti non sono contestati nel loro ammontare dalla cooperativa convenuta, che, tuttavia, sostiene una diversa imputazione, riferendola a maggiori costi per lavori consistenti in asserite modifiche interne ed esterne agli alloggi e lavori extracapitolato che sarebbero stati voluti dai soci, ma non ha fornito prova alcuna delle circostanze addotte.
In diritto, la Corte di Cassazione distingue nei rapporti tra le cooperative edilizie e i soci, quelli attinenti all'attività sociale (al rapporto associativo), comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione e quelli relativi alla peculiarità dello scopo perseguito (al rapporto di scambio), comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via e configurando per essi un vero e proprio diritto di credito tra il socio e la cooperativa, credito che dopo lo scioglimento del rapporto sociale, si atteggia a diritto alla restituzione delle somme anticipate (anche in caso di disavanzo della cooperativa) che si somma al diritto di liquidazione della quota con riguardo a quanto versato a titolo di conferimento (Cass. 16304/09; 11015/2013;
13641/13).
Orbene, le somme versate dagli attori, in eccedenza rispetto ai costi di costruzione risultanti dagli atti pubblici di assegnazione degli alloggi dei 13-14.07.2005 a rogito del notaio di Persona_1
Siracusa (che prevalgono sulle anteriori scritture private di prenotazione), essendo attinenti al rapporto di scambio inerente lo scopo perseguito dalla cooperativa (l'assegnazione dell'appartamento), devono essere interamente restituite si soci per le parti che superano il corrispettivo convenuto, in assenza di conferma negli atti pubblici di cui sopra, o di allegazione di una diversa causale che li giustifichi e che ne rende, infine, indebita la percezione da parte dell'odierna convenuta.
Ed infatti, occorre rilevare che l'indebito oggettivo è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i versamenti dovuti al momento della solutio rimangano, successivamente, privi di causa per fatto sopravvenuto (in questo senso, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 9504 del 17.04.2018; Cass. Civ.,
Sez. Unite, 15 novembre 2000, n. 11798; Cass. Civ., Sez. II, 18 luglio 2001, n. 9786).
Nel caso in esame, risulta documentata l'imputabilità a ciascuno degli attori di versamenti complessivi così suddivisi: € 81.336,46; € 75.721,77; € 72.913,67; € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
65.228,10; € 81.122,05; € 81.134,60; € 81.115,10. Pt_5 ON Controparte_3 È stato dimostrato, tramite allegazione del contratto di assegnazione degli immobili, che il costo di costruzione dei medesimi era risultato pari ad € 140.258,70 dei quali € 57.625,60 versate dal socio assegnatario ed € 82.633,25 mediante accollo pro quota del mutuo acceso dalla cooperativa.
Ne consegue che ciascun attore ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a tali costi e segnatamente: € 23.400,86; € 21.791,86; € 17.258,08; € Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
9.380,92; € 18.766,45; € 23.509,00; € 22.508,05, Pt_5 ON Controparte_3 avendo gli stessi attori rinunciato alla restituzione dei costi di gestione ed alla quota di iscrizione.
La circostanza dei pagamenti in esubero risulta, peraltro, confermata dalle difese della stessa convenuta, la quale giustifica le maggiori somme in virtù di presunti lavori extracapitolato
“commissionati dai soci su semplice richiesta verbale”, di cui, tuttavia, non vi è prova.
Occorre, peraltro, rilevare che, in sede di interrogatorio formale, tutti gli attori hanno negato l'esistenza di tali lavori.
Orbene, a fronte delle documentate corresponsioni di somme in esubero rispetto al prezzo indicato nei rogiti notarili di assegnazione, occorre precisare come da un canto la cooperativa non ha dimostrato la diversa imputazione delle somme riscosse e dall' altro non è stata nemmanco dimostrata la sussistenza di elementi giustificativi del trattenimento di tali somme.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, nella casa in epigrafe così provvede:
1. Rigetta l'eccezione di prescrizione di parte convenuta;
2. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di
[...]
€ 23.400,86; di € 21.791,86; € 17.258,08; Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 9.380,92; € 18.766,45; € Controparte_5 Parte_5 ON
23.509,00; € 22.508,05, oltre interessi legali dalla domanda sino al Controparte_3 soddisfo;
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento, in favore di parte attrice, e degli intervenuti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida sulla base dei valori medi di cui al DM 55/2014 e dell'aumento previsto dall'art 4 comma 2 del medesimo decreto per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, in complessive € 27.580,00, oltre iva e cpa come per legge .
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 05/09/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli