CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. FA NI Presidente rel.
Dott.ssa IA Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1040/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, MI Maddalena Parte_1
ed MI NA, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale Controparte_1
dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 8362/2023, pubblicata il 2 novembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza della pretesa della ricorrente, in virtù di quanto su esposto nel presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità degli ordini di servizio n. 22 del 21.08.2019, n. 31717 del
06.09.2019 e prot. n. 0001739 del 01/06/2021 per i motivi esposti in ricorso, per l'effetto revocare e/o disapplicare gli stessi e accertare e dichiarare l'illegittimità per tutti i motivi esposti in ricorso, di tutti gli altri atti illegittimi indicati in ricorso posti in essere dall'Amministrazione resistente nei confronti della ricorrente e il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno contrattuale non patrimoniale (comprensivo del danno biologico), per violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c., dell' artt.52 del dl.gs 165/2001, dell'art. 2094 c.c., dell'art. 1175
c.c. , dell'art. 1375 c.c. e dell' art. 97, 2 e 41 della Cost.;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a risarcire la Dr.ssa del Parte_1
danno non patrimoniale (danno biologico, oltre il danno da dequalificazione professionale, danno alla personalità morale, danno all'integrità morale, all'immagine professionale ed esistenziale) dalla stessa subito, quale effetto diretto e conseguente alla violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c., dell' artt.52 del dl.gs 165/2001, dell'art. 2094 c.c., dell'art. 1175 c.c. , dell'art. 1375 c.c. e dell' art. 97, 2 e 41 della Cost, per i motivi di cui al presente ricorso, da quantificarsi in via equitativa da parte del giudicante, il tutto con vittoria di spese e competenze oltre il 15,00% di rimborso spese forfettarie su diritti e onorari, rimborso del contributo unificato versato in primo grado, oltre oneri di legge della presente procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari;
- il tutto con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario 15% e Cap 4% di entrambi gradi di giudizio con distrazione.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello dichiarare inammissibile ovvero rigettare il gravame avversario, per le ragioni sopra esposte.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 13 luglio 2022, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma Parte_1
allegando quanto segue:
- è dipendente del (ex a tempo Controparte_1 Controparte_2
indeterminato, inquadrata in III Area F2 con la qualifica di funzionario archeologo ed attualmente presta servizio presso il Parco Archeologico dell'Appia Antica (d'ora in poi, per brevità, solo
Parco);
- la ricorrente, a seguito dell'emissione degli ordini di servizio dell'11 ottobre 2018, prot n. 2553 e n. 10 del 27 novembre 2018, aveva ottenuto dalla Direttrice del Parco p.t. gli incarichi della responsabilità del complesso monumentale di e e la responsabilità Persona_1 Persona_2
dei complessi monumentali di Capo di BO, Santa IA NO e Villa dei Quintili, inoltre con o.d.s. n. 24 del 30 novembre 2018 la responsabilità della vigilanza per l'esercizio della tutela archeologica sul Parco, infine con ordine di servizio n. 9 del 29 novembre 2018 la responsabilità dell' Parco;
Controparte_3
2 - con ordine di servizio n. 22 del 21 agosto 2019, il Direttore del Parco LI – nelle more subentrato - attribuiva alla ricorrente unicamente la responsabilità del complesso archeologico di
Capo di BO, con conseguente revoca implicita dei precedenti incarichi;
- con ordine di servizio n. 23 del 21 agosto 2019 il medesimo Direttore del Parco attribuiva alla la supervisione dello studio dei reperti archeologici del complesso dei Quintili;
Pt_1
- con ordine di servizio n. 31717 del 6 settembre 2019 il Direttore del Parco annullava l'ordine di servizio n. 23 del 21 agosto 2019, sottraendo così alla ricorrente anche la supervisione dello studio dei reperti archeologici del complesso dei Quintili;
- la ricorrente, con nota del 9 settembre 2019, inviata a mezzo pec, contestava l'illegittimità dei predetti ordini di servizio, che determinavano un demansionamento della ricorrente;
difatti, con gli ordini di servizio n. 22 del 21 agosto 2019 e n. 23 del 21 agosto 2019 le erano state sottratte la maggior parte, in termini quantitativi e di crescita professionale, degli incarichi che la stessa aveva, verificandosi così un sostanziale depauperamento del suo patrimonio professionale, determinando un demansionamento della stessa e la conseguente privazione dei titoli necessari alla progressione di carriera;
- il demansionamento, giustificato dal Direttore del Parco con una riorganizzazione, risultava ancora più evidente dal raffronto dei predetti ordini di servizio, all'esito dei quali le era stata lasciata soltanto la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO, con quelli relativi agli altri funzionari tecnici cui erano stati attribuiti ampi territori, in aggiunta agli incarichi di responsabili di sede e nomine a RUP o a varie responsabilità;
- successivamente all'emissione dei predetti ordini di servizio, che demansionavano la ricorrente, il
Direttore del Parco continuava a svuotare di fatto anche le mansioni inerenti la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO;
- in data 22.03.2020, con mail indirizzata al Direttore del Parco e ad una pluralità di soggetti, il funzionario archeologo , nel comunicare la segnalazione di un “falso” allarme scattato nel Pt_2
sito di , nel quale la ricorrente era stata nominata RUP, accusava quest'ultima della Persona_1 mancanza di manutenzione all'impianto e che ad una segnalazione a lei indirizzata dell'11 marzo relativa a due sensori che “andavano in allarme”, non era seguito alcun riscontro;
- di tali comportamenti da parte, in particolare, del , ma anche di altri colleghi, l'istante Pt_2
aveva notiziato, con mail del 19 febbraio 2020, il LI che non aveva dato alcun riscontro alla comunicazione;
- perdurando tali comportamenti, la ricorrente aveva inviato, in data 22 marzo 2020, una mail al
LI, con cui, invano, gli aveva chiesto, a tutela della propria salute psico fisica, un intervento per far cessare l'atteggiamento diffamatorio posto in essere in special modo dal;
Pt_2
3 - in data 28 luglio 2020 la ricorrente aveva inviato una mail al LI, evidenziando di essere venuta a conoscenza che erano stati effettuati degli interventi sul patrimonio archeologico di Capo di BO, senza essere avvisata, quale responsabile;
- il LI non aveva riscontrato la predetta nota, né adottato alcun provvedimento in merito, delegittimando e svuotando di fatto il ruolo della ricorrente di responsabile del complesso archeologico di Capo di BO;
- in data 1° dicembre 2020 la ricorrente si era recata presso l'ufficio del LI per chiedere chiarimenti in merito allo svuotamento di fatto delle proprie mansioni di responsabile di Capo di
BO e, nell'occasione, il Direttore aveva posto in essere una condotta verbalmente violenta nei suoi confronti, coinvolgendo nella scomposta reazione anche due dipendenti;
- la ricorrente aveva quindi inviato, invano, in data 2 dicembre 2020 una mail al LI, contestando il grave atteggiamento denigratorio posto in essere nei propri confronti;
- in data 7 febbraio 2020 l'Associazione aveva indirizzato al Direttore del Parco, e Parte_3
per conoscenza alla ricorrente, quale funzionario responsabile del procedimento già realizzatosi nel corso dell'anno precedente, la richiesta di riproposizione della manifestazione “Norcitalia”, richiamando la positiva collaborazione che si era giovata “della competenza e della disponibilità della dr.ssa ”; Pt_1
- il Direttore, senza alcuna motivazione, aveva assegnato la gestione della predetta pratica ai funzionari e;
la ricorrente aveva quindi richiesto delucidazioni in merito alla Pt_4 Pt_5
sottrazione della pratica, senza però ottenere alcun riscontro;
- in data 29 settembre 2020 la ricorrente, nonostante avesse la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO, apprendeva solo dai social che presso il sito predetto si era tenuta, in data 26 settembre, la tavola rotonda “Misurare la Terra” nell'ambito delle Giornate Europee del
Patrimonio 2020;
- in data 21 maggio 2020 il LI aveva richiesto alla ricorrente di compilare dei moduli amministrativi del Progetto DTC RSI RM3, senza che l'iter della predetta pratica le fosse stata assegnata;
aveva riscontrato la predetta mail manifestando la propria disponibilità, ma al contempo evidenziando che, non avendo seguito l'iter della pratica, la compilazione manuale dei moduli, che non rientrava nelle proprie mansioni, rendeva faticoso l'espletamento del proprio lavoro;
- con nota del 9 settembre 2020 la ricorrente era incaricata di coadiuvare il Direttore nella redazione del dossier scientifico e del piano di gestione per la candidatura della Via Appia Regina Viarum nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO e partecipare alle riunioni operative;
- la ricorrente, non avendo avuto convocazioni oltre alla prima, tenutasi il giorno 14 settembre
2020, chiedeva informazioni in merito al Direttore il quale la informava che non ve ne erano state
4 altre;
invece, apprendeva successivamente che, in assenza di revoca o di avocazione dell'incarico in parola, all'incontro tenutosi in data 16 dicembre 2021 il LI aveva preso parte “coadiuvato dai funzionari responsabili dell'Ufficio Valorizzazione della via Appia da Roma a Brindisi, dr. Per_3
e arch. ”;
[...] Persona_4
- il giorno 16 settembre 2020, nel corso di una riunione indetta dal Direttore avente ad oggetto:
“Situazione contabile e finanziaria alla luce delle recenti comunicazioni del superiore Ministero”, la ricorrente era oggetto di violenta aggressione verbale da parte del senza che il capo di Pt_2
intervenisse a porre fine a tali azioni;
CP_4
- la ricorrente, allora responsabile del sito che ospitava l'incontro, dopo essere stata arbitrariamente accusata di inadempimenti nell'ambito del suo incarico di RUP per la manutenzione di alcuni impianti tecnologici presso alcuni siti archeologici, veniva fatta oggetto del tentativo di un pubblico processo e sottoposta a un crescendo di urla, accuse, insulti e messa alla porta da parte del;
Pt_2
- il 17 giugno 2020 la ricorrente trasmetteva, invano, nell'immediatezza dei fatti al Direttore una nota contenente sconcerto e disagio per i fatti occorsi e per il comportamento tenuto anche dallo stesso dirigente;
- in data 22 settembre 2020 veniva trasmesso dalla segreteria di Direzione a tutti i partecipanti alla riunione un verbale gravemente omissivo dei fatti occorsi, cui la ricorrente dava riscontro chiedendo l'emendamento e l'integrazione dello stesso perché era stato omesso qualunque riferimento all'ampia e prolungata aggressione ai suoi danni;
- con mail del 27 gennaio 2021 la ricorrente, facendo seguito a precedente presentazione verbale di organizzazione di eventi culturali nella sede di Capo di BO di cui era responsabile, trasmetteva al
Direttore formulazione e bozza di locandina delle proprie proposte ricevendone apprezzamento;
- in data 27 aprile 2021, tre mesi dopo, la ricorrente aveva appreso, solo attraverso l'o.d.g. del tavolo di contrattazione che veniva convocato per il Piano di Valorizzazione 2021, che il programma culturale proposto e sul quale aveva continuato a lavorare, non era ricompreso in detto
Piano e nemmeno in quello dell'anno successivo;
- in data 31 maggio 2021 il LI aveva attuato un ulteriore demansionamento nei suoi confronti, avocando a sé la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO, e lasciandole la sola responsabilità delle unità archeologiche ipogee (cd e ), che non CP_5 CP_6
costituiscono complessi autonomi e non costituiscono titoli per la progressione di carriera;
- in data 27 maggio 2022 il LI aveva emanato un ordine di servizio con cui aveva attribuito alla ricorrente la responsabilità dell'Area dell'ampliamento di cui alla L.R. 7/2018, art. 7 e allegato B2, denominata “Falcognana – Divino Amore”, entro i confini del Comune di Roma;
5 - alla ricorrente, a causa del suddetto demansionamento, e del conseguente stress psico fisico subito per il suindicato contesto lavorativo, veniva diagnosticata la patologia del disturbo da stress post traumatico, così come certificato da consulenza di parte del 21 maggio 2022.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva sulla violazione, da parte dell'amministrazione convenuta, dell'art 52 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 2087 c.c., del d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 2094
c.c., dell'art. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 97, 2° comma e 41 della Costituzione.
Deduceva, quindi, sul suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le diverse articolazioni.
1.1.Si costituiva il deducendo sull'infondatezza del ricorso introduttivo, Controparte_1
cointestando tutte le allegazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla . Pt_1
2. Il processo era istruito con i soli documenti prodotti dalle parti.
All'esito il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi gravata, respingeva il ricorso compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Il giudice a quo, dopo aver puntualmente richiamato le allegazioni delle parti, così motivava la decisione: <Ora le allegazioni delle parti sopra riportate e supportate dalla documentazione allegata sopra citata, comprese le ragioni organizzative, di efficienza e buon andamento dell'amministrazione che hanno indotto il direttore pro tempore del Parco ad emanare gli ordini di servizio contestati al fine di una più corretta gestione delle attività e delle risorse umane assegnate all'ufficio di cui aveva la responsabilità, hanno reso superflua la prova testimoniale richiesta in ordine agli episodi dedotti in ricorso a pag. 5 dell'1/12/20 e pag. 7 del 16/09/20 aventi ad oggetto asserite aggressioni verbali poste in essere dal direttore del Parco e dal dr. nei confronti Pt_2
della ricorrente, atteso che le allegazioni e le risultanze documentali evidenziate, unitamente alla ulteriore copiosa documentazione allegata agli atti difensivi delle parti relativa anche alle numerose comunicazioni e-mail intercorse tra la ricorrente ed altri soggetti operanti nell'ambito dell'ente Parco ed unitamente alla considerazione delle attività comunque svolte dalla ricorrente nel periodo contestato relative alla responsabilità dell' Parco Controparte_3
Archeologico dell'Appia Antica, alla responsabilità, in virtù dell'ordine di servizio dell'1/06/21, del sito denominato “Villa Grande e Villa Piccola” per i quali la ricorrente è stata successivamente nominata Responsabile Unico del procedimento per un intervento previsto nel programma “Caput Mundi – Next Generation EU in Rome M1C3 – 35”, all'incarico relativo all'adeguamento del PTPR e di referente per l'implementazione UCCR-MIC Lazio, Unità di Crisi
– Coordinamento regionale MIC per il Lazio ed alla responsabilità dell'area dell'ampliamento di
6 cui alla L.R. n. 7/18 art. 7 e allegato B2 denominata “Falcognana – Divino Amore”, non sono idonee a supportare probatoriamente la lamentata “sottrazione pressoché integrale” ( pag. 12 del ricorso) delle funzioni della ricorrente nel periodo dedotto in ricorso (2018-2022) con la conseguente sottoutilizzazione della sua professionalità e depauperamento del suo patrimonio professionale (pag. 2 del ricorso), essendo peraltro non contestato tra le parti che le diverse funzioni svolte dalla stessa anche a seguito degli ordini di servizio dei quali ha lamentato
l'illegittimità rientrino nell'ambito dell'inquadramento formalmente posseduto di funzionario archeologo secondo il criterio di equivalenza formale delle mansioni riferito alla classificazione prevista dal contratto collettivo come previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/01 sopra citato.
Inoltre deve rilevarsi una carenza di specifica allegazione in ricorso in ordine alle ragioni per le quali dalla lamentata sottrazione di funzioni e dalla conseguente lamentata sottoutilizzazione della professionalità della ricorrente e depauperamento del suo patrimonio professionale sia causalmente derivato un danno alla professionalità ed all'immagine professionale della stessa nell'ambito professionale di riferimento, danno i cui connotati fattuali non sono stati specificati in ricorso e la cui specificazione si rende ancor più necessaria proprio in conseguenza dell'accertata equivalenza formale delle mansioni residue o assegnate alla ricorrente in conseguenza degli ordini di servizio di cui ha lamentato l'illegittimità e la cui sussistenza non può ritenersi in re ipsa neanche nell'ipotesi in cui fosse stata accertato il lamentato demansionamento. E tale specifica allegazione si rende necessaria anche in quanto il cd. danno alla professionalità può assumere rilievo sia sotto il profilo di danno patrimoniale che sotto il profilo di danno non patrimoniale. La carenza allegativa, peraltro, incide anche sul conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio ricadente su parte ricorrente.
A tal proposito si condividono i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 6572/2006 che, aderendo alla prospettiva della irrisarcibilità del cd. danno - evento, salvo che in tema di danno da reato ex art. 185 c.p., configura anche il c.d. danno da demansionamento (in tutte le sue possibili voci ed esplicazioni) in termini di cd. danno - conseguenza, debitamente da allegare e provare da parte di chi ne invoca il risarcimento. Infatti, diversamente opinando, si darebbe di fatto ingresso nel nostro sistema ai c.d. punitive damages, in contrasto con la funzione propria del risarcimento che è quella di ristorare danni empiricamente verificatisi e, dunque, effettivamente subiti dal danneggiato in connessione causale con un comportamento inadempiente o illecito del danneggiante.
Pertanto, accanto alla lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di protezione alla stregua delle coordinate positive del sistema giuridico (c.d. danno evento), è onere dell'attore, per poter accedere alla tutela risarcitoria, allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli,
7 patrimoniali e non, che da quella lesione ingiusta (sine iure, cioè non facultizzata o imposta da alcuna norma dell'ordinamento giuridico) eziologicamente derivate siano nella sfera patrimoniale
e/o personale del danneggiato (c.d. danno - conseguenza).
In materia di responsabilità contrattuale, la risarcibilità delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito contrattuale, ossia del danno - conseguenza, trova conferma nell'art. 1223 c.c. che, disciplinando la causalità giuridica, sancisce il risarcimento delle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento (id est, del danno evento di cui si occupa l'art. 1218 c.c. nell'ottica della causalità naturale tra il comportamento del debitore e la violazione dell'obbligo ex contractu).
Pertanto, in applicazione di tali principi, ove accertato il danno - evento sub specie di violazione dell'obbligo gravante sul datore, occorrerebbe esaminare le conseguenze pregiudizievoli che da tale inadempimento siano derivate nella sfera patrimoniale, e non, della ricorrente. …>>.
Dopo aver riportato, quindi, ampi stralci della sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n.
6572/2006, concernente il risarcimento del danno da demansionamento, il Tribunale di Roma conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di due motivi Parte_1
d'impugnazione, cui resiste il . Controparte_1
3.1. Con il primo motivo d'appello censura l'errata decisione del giudice di Parte_1
prime cure per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Si duole della valutazione effettuata dal Tribunale di Roma di genericità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale articolati nel ricorso introduttivo, evidenziando che la genericità investe solamente il capitolo di prova totalmente privo di riferimenti spazio – temporali, mentre la rilevanza emergerebbe evidente dalla circostanza che si tratta di un processo di dequalificazione/demansionamento.
3.2. Con il secondo motivo d'appello impugna la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma lamentando l'omessa o apparente motivazione, l'errata valutazione delle prove documentali e la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 2108 c.c.
Osserva che il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda con una motivazione apparente e illogica e con una ricostruzione erronea in punto di fatto e di diritto.
Si duole che la sentenza impugnata sarebbe viziata, in quanto affetta da manifesta illogicità ed erroneità della motivazione, oltre a porsi in violazione dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, dell'art
2087, dell'art 116 c.c. e dell'art 2108 c.c.
8 Evidenzia che il Tribunale di Roma ha motivato il rigetto esclusivamente riportando in sentenza ogni fatto dedotto dalla ricorrente e le deduzioni di parte avversa, contenute nella memoria di costituzione, e facendo proprie quest'ultime, e ritenendo non condivisibili le deduzioni della ricorrente, senza motivare l'iter logico e giuridico che avrebbe determinato il proprio convincimento.
Rappresenta che nel ricorso introduttivo aveva dedotto il sostanziale depauperamento del proprio patrimonio professionale, che non risultava giustificato dalla riorganizzazione dedotta dal Ministero appellato.
Deduce che, all'interno dell'ufficio, operava un gruppo mobbizzante che gestiva compiti, mansioni e rispetto degli incarichi assegnati, con il beneplacito del Direttore LI.
Deduce che l'intento di demansionare l'appellante risulta evidente dalla revoca dell'incarico del sito di Capo di BO, motivata dalla circostanza che le funzioni ed attività non potessero essere garantite da un singolo funzionario, cui è seguita l'avocazione della responsabilità del sito al
Direttore LI e, poi, successivamente, assegnata ad un altro singolo funzionario, . Persona_4
Censura la sentenza che ha affermato che la ricorrente “oltre a conservare il prestigioso incarico di responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Parco Archeologico dell'Appia Antica, ha ottenuto sotto la direzione dell'Arch. LI l'incarico di seguire l'adeguamento del PTPR e di referente per l'implementazione MIC per il Parte_6
Lazio”.
Riguardo all'incarico di responsabile dell'Ufficio Affari Generali, deduce che era stato, di fatto, ampiamente svuotato perché vi era stato un susseguirsi di attività gestite direttamente dal Direttore
o da altri funzionari dallo stesso individuati.
Deduce, poi, che l'ordinamento nel suo complesso appresta al patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e artistico un'accentuata tutela contro le azioni dannose, prevedendo poteri-doveri di tutela di grande importanza e complessità, delle quali è responsabile il funzionario quale preposto di fatto.
Lamenta, al riguardo, che il Direttore LI l'abbia di fatto esclusa dalle proprie mansioni, come risultante dai vari episodi riportati nel ricorso introduttivo.
Evidenzia che tale situazione di sottile e continua “dequalificazione” della ricorrente da parte del
Direttore e dei colleghi sarebbe confermata dall'episodio accaduto il 16 settembre 2020, per provare il quale la ricorrente aveva richiesto ammissione della prova testimoniale che il giudice di primo grado non aveva ammesso ritenendola irrilevante e generica.
9 Richiama, quindi, gli episodi di demansionamento/dequalificazione e di esclusione dalle proprie mansioni annoverati nel ricorso introduttivo che lamenta non essere stati correttamente valutati dal giudice a quo.
Lamenta, poi, che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto, nell'impugnata sentenza, che non era contestato tra le parti “che le diverse funzioni svolte dalla stessa anche a seguito degli ordini di servizio dei quali ha lamentato l'illegittimità rientrino nell'ambito dell'inquadramento formalmente posseduto di funzionario archeologo secondo il criterio di equivalenza formale delle mansioni riferito alla classificazione prevista dal contratto collettivo come previsto dall'art. 52 del
d.lgs. n. 165/01 sopra citato”.
Evidenzia, al riguardo, che il Tribunale di Roma non avrebbe considerato che la ricorrente subiva un continuo deupaperamento dei propri incarichi e che, anche se formalmente le restavano attribuiti degli incarichi, gli stessi di fatto erano completamente svuotati delle relative mansioni.
Da ultimo, si duole che il giudice a quo abbia completamente ignorato che alla ricorrente, a causa del suddetto demansionamento, e del conseguente stress psico fisico subito per il su indicato contesto lavorativo, veniva diagnosticata la patologia del disturbo da stress post traumatico.
4. I motivi d'appello, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.
4.1. Va, in primo luogo, rammentato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità riguardo all'equivalenza delle mansioni prevista nel pubblico impiego dall'articolo 52 del d.lgs. 165/2001.
Afferma, in proposito la Suprema Corte che <In tema di impiego contrattualizzato, l'art. 52 del
d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, sicché deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, come interpretata nel senso anzidetto, la quale, nel perseguire
l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane e del superamento dell'eccessiva parcellizzazione del sistema di classificazione previgente, non contrasta con il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, né con il diritto a un lavoro
"liberamente intrapreso" contemplato dalla Carta sociale europea, da intendersi come divieto di lavoro coattivo o forzato>> (Cass. 26084/2024).
In senso conforme si è pronunciata anche la precedente ordinanza n. 1665/2024 con cui la Suprema
Corte ha affermato che <l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai
10 contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.>> (principio affermato in un giudizio in cui la Suprema
Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva statuito l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del CCNL 2006-2009 del Comparto . CP_7
Tale essendo il quadro giurisprudenziale uniforme e consolidato riguardo all'equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego, e non essendo contestato – come rilevato dal giudice a quo e come confermato anche nell'atto d'appello – che le mansioni assegnate alla , anche dopo i Pt_1
contestati ordini di servizio, rientrassero nella astratta classificazione prevista dal CCNL per il funzionario di III Area, appaiono del tutto prive di rilievo le doglianze relative al depauperamento della professionalità che avrebbe subito l'odierna appellante, essendo peraltro precluso al giudice di sindacare l'equivalenza sostanziale della mansione assegnata, qualora quest'ultima rientri nella astratta classificazione del CCNL.
4.2. L'appellante, però, lamenta anche che, al di là della persistente attribuzione di mansioni formalmente rientranti nella propria qualifica, queste ultime erano di fatto svuotate.
Anche tale affermazione non trova il necessario supporto probatorio.
Con l'ordine di servizio prot. n. 2553 del 11 ottobre 2018 l'allora Direttore del Parco ( Parte_7
assegnava alla , “nelle more di una più ampia ed organica riorganizzazione di incarichi, Pt_1 funzioni ed attribuzione dei carichi di lavoro di tutto il personale”, la responsabilità del complesso monumentale di . Persona_1
Con il successivo o.d.s. n. 10 del 29 novembre 2018 il citato Direttore attribuiva alla , ad Pt_1 integrazione dell'o.d.s. n. 2553, la responsabilità dei complessi monumentali di Capo di BO,
Santa IA NO e Villa dei Quintili.
Con l'o.d.s. n. 24 del 30 novembre 2018 il medesimo Direttore assegnava alla , su sua Pt_1 richiesta, la responsabilità della vigilanza per l'esercizio della tutela archeologica dell'ambito del
Parco.
Come correttamente dedotto dal , i provvedimenti del Direttore – che aveva Controparte_1
concentrato tutti gli incarichi professionali tra la ed altro funzionario – potevano essere Pt_1
giustificati finché permaneva la carenza di funzionari in organico, ma dal marzo 2018, data in cui erano entrati in servizio altri funzionari architetti, la sperequazione nella distribuzione degli incarichi, oltremodo evidente, aveva provocato profondo malessere nei nuovi assunti che avevano
11 anche coinvolto i sindacati nelle loro rivendicazioni (circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante).
D'altronde, i provvedimenti di assegnazione alla erano stati effettuati “nelle more di una Pt_1
più ampia ed organica riorganizzazione di incarichi, funzioni ed attribuzione dei carichi di lavoro di tutto il personale”, sicché opportunamente il nuovo Direttore LI, subentrato al precedente, ha immediatamente proceduto, con l'o.d.s. n. 22 del 21 agosto 2019, ad una redistribuzione degli incarichi, “ravvisata la necessità di una riassegnazione degli incarichi di responsabilità sui siti e complessi archeologici afferenti al Parco, al fine di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro
e delle responsabilità fra i Funzionari Archeologi”.
Peraltro, con tale o.d.s. è stata mantenuta alla la responsabilità del complesso archeologico Pt_1
di Capo di BO, sicuramente rientrante nelle mansioni in astratto previste dalla contrattazione collettiva come afferenti alla qualifica del funzionario, oltre alla responsabilità dell'Ufficio affari generali, sicché nessun rilievo può essere mosso alla condotta contrattuale del appellato. CP_1
4.3. L'odierna appellante deduce, poi, a riprova dell'asserito svuotamento delle mansioni, quanto segue.
a) Il Direttore LI, su richiesta della , altra funzionaria, aveva acconsentito a concedere Pt_5
un supporto logistico ad una equipe olandese presso S. IA NO, nel sito di competenza della
, senza avvisare o chiedere un parere alla ricorrente che era il funzionario responsabile, Pt_1
sminuendone così il ruolo e le funzioni, anche innanzi agli altri funzionari.
In realtà, dagli atti (doc. 6 allegato alla memoria di costituzione di primo grado del ) si CP_1
evince che gli accordi sul supporto logistico che la Sopraintendenza, oggi Parco Archeologico, forniva all'equipe olandese erano molto risalenti nel tempo ed il supporto suddetto si limitava al deposito di pochi attrezzi (solitamente collocati nella garitta) e nell'utilizzo dei servizi igienici di un sito peraltro aperto al pubblico. Pertanto, in continuità con quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, la aveva inviato la richiesta di supporto logistico, inoltrata dalla equipe olandese, Pt_5
al Direttore che lo aveva autorizzato.
Dalla chiara descrizione dei fatti, emerge evidente che non sussista alcuno svuotamento delle mansioni esercitate dalla come funzionario archeologo responsabile del sito. Pt_1
Come si evince chiaramente dalla doglianza, l'odierna appellante lamenta che la sua figura sia stata sminuita di fronte agli altri funzionari, ma tale ridimensionamento in realtà è inesistente, tenuto conto dell'entità del supporto logistico richiesto dall'equipe – non interferente con le mansioni svolte dalla quale responsabile archeologico del sito – e della prassi costantemente seguita Pt_1
al riguardo nelle precedenti occasioni.
12 b) In data 22 marzo 2020, a mezzo mail indirizzata al Direttore LI, e ad una pluralità di soggetti, il funzionario , nel comunicare la segnalazione di un “falso” allarme scattato nel Pt_2
sito di , nel quale la era nominata RUP, accusava quest'ultima della Persona_1 Pt_1 mancanza di manutenzione all'impianto e che ad una segnalazione a lei dell'11 marzo che due sensori “andavano in allarme”, non era seguito alcun riscontro.
In realtà, dalle comunicazioni intercorse (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo) si evince che fin dal 6 novembre 2019 si erano verificati malfunzionamenti nell'impianto di allarme, per cui gli elettricisti avevano provveduto ad escludere un sensore, sena tuttavia poter provvedere a riparare il guasto per la cui soluzione sarebbe dovuta intervenire apposita ditta di manutenzione, e parimenti non erano stati in grado di risolvere il problema dell'apparato telefonico.
Già in data 8 novembre la , quale RUP, ed il quale direttore dei lavori, erano Pt_1 CP_8
stati messi al corrente della situazione nel sito di e, in data 14 novembre 2019, Persona_1
avevano ricevuto una comunicazione da parte del che lamentava la mancata indicazione Pt_2
delle attività manutentive poste in essere nel sito ove, dal 18 ottobre, si susseguivano quasi quotidianamente segnalazioni di guasti e richieste di interventi.
Ulteriore segnalazione era stata fatta dal alla ed al il 18 novembre 2019, Pt_2 Pt_1 CP_8
giornata in cui si era verificata un'emergenza nel sito per cui avrebbe dovuto comunicare con il corpo di guardia, comunicazione che, però, era stata resa impossibile dal persistente mancato funzionamento della linea telefonica.
Le comunicazioni al RUP ed al DL si susseguono, numerose, con la richiesta di provvedere alla riparazione dei guasti senza sostanziale risposta da parte di questi ultimi (una sola risposta, da parte della , in data 17 gennaio 2020, in cui si dà atto che il guasto alla linea telefonica persiste, Pt_1
mentre per le telecamere afferma non essere stato rilevato alcun malfunzionamento, circostanza tuttavia smentita dalla successiva comunicazione del 18 febbraio 2020 del che segnala che Pt_2
il monitor delle telecamere di sorveglianza risulta completamente privo di segnale).
E' evidente, quindi, che la comunicazione inviata il 22 marzo al Direttore LI e ad altri soggetti non è stata motivata dall'intento di svuotare le competenze della e ridimensionarne la Pt_1
figura professionale, bensì dalla necessità di porre termine ad una serie di malfunzionamenti dell'impianto di allarme e dell'impianto telefonico del sito di che erano Persona_1 direttamente imputabili alla che, quale RUP del contratto di manutenzione, nell'arco di Pt_1
numerosi mesi non aveva provveduto a porre riparo ai guasti, nonostante le numerose segnalazioni ricevute, né aveva provveduto a dare informazione al diretto responsabile del sito circa le attività poste in essere.
13 c) In data 28 luglio 2020 la ricorrente inviava una mail al Direttore LI, rimasta senza riscontro, con cui evidenziava di essere venuta a conoscenza che erano stati effettuati, da parte della funzionaria , degli interventi sul patrimonio archeologico di Capo di BO, senza essere Parte_8
avvisata, quale responsabile, in assenza di prescritta sorveglianza archeologica, di progetto, né di richiesta o informazione.
Al riguardo, come allegato dal appellato nella memoria di risposta, si evidenzia che si CP_1
trattava di interventi relativi a “Lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza, diserbo e pulizia delle aree archeologiche del Parco Archeologico dell'Appia Antica” affidati a , Parte_9
unico funzionario restauratore in dotazione al Parco.
Peraltro, in data 23 giugno 2020 il Direttore dei lavori, , aveva preventivamente Parte_10 avvisato la dell'inizio dei lavori;
quest'ultima, qualora fossero esistite situazioni ostative Pt_1
alla realizzazione del programmato intervento, avrebbe dovuto comunicarle ai responsabili dell'attuazione del contratto ed al Direttore.
In questo modo avrebbe esercitato la responsabilità connessa alla posizione di funzionario archeologo, ma evidentemente, nel caso di specie, non sussistevano situazioni ostative alla realizzazione dell'intervento, nulla avendo allegato in proposito la ricorrente.
Anche tale vicenda, quindi, è lungi dall'evidenziare il lamentato svuotamento di mansioni.
d) In data 7 febbraio 2020 l' , indirizzava al Direttore del Parco, e per Parte_11
conoscenza alla ricorrente, quale funzionario responsabile del procedimento già realizzatosi nel corso dell'anno precedente, la richiesta di riproposizione dell'evento “Norcitalia” richiamando la positiva collaborazione, giovatasi in precedenza “della competenza e della disponibilità della dr.ssa . Il Direttore, tuttavia, assegnava la gestione della predetta pratica ai funzionari Pt_1
e . Pt_4 Pt_5
Da tale vicenda, come dalle precedenti, non è possibile evincere alcuno svuotamento delle mansioni, essendo evidente che il potere di assegnazione del procedimento era in capo al Direttore che ha ritenuto di attribuirlo alle suindicate funzionarie.
e) In data 29 settembre 2020 la ricorrente, nonostante avesse la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO, apprendeva solo dai social che presso il sito di cui aveva la responsabilità si era tenuta, in data 26 settembre 2020, la tavola rotonda “Misurare la Terra” nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, senza che fosse invitata a partecipare all'evento.
Anche tale doglianza è del tutto inidonea ad evidenziare uno svuotamento di mansioni, atteso che l'organizzazione della tavola rotonda è estranea alle mansioni del funzionario archeologo.
14 f) In data 21 maggio 2020 il Direttore LI chiedeva alla di compilare dei moduli Pt_1 amministrativi del Progetto DTC RSI RM3, senza che l'iter della predetta pratica le fosse stato assegnato;
l'odierna appellante riscontrava la richiesta manifestando la propria disponibilità, ma al contempo evidenziando che, non avendo seguito l'iter della pratica, la compilazione manuale dei moduli, che non rientrava nelle proprie mansioni, rendeva faticoso l'espletamento del proprio lavoro.
Evidenzia che la compilazione manuale di moduli amministrativi, senza alcuna assegnazione dell'iter della pratica del progetto, non rientra nei compiti di un funzionario archeologo, ma rientra nelle mansioni dell'assistente amministrativo di area II.
Anche tale doglianza è infondata.
In disparte il fatto che la ricorrente nemmeno chiarisce se abbia effettivamente proceduto alla compilazione dei suddetti moduli, in ogni caso rileva la considerazione che una singola richiesta di collaborazione per un adempimento di carattere amministrativo non è sufficiente, da sola, ad integrare un demansionamento, atteso che l'attività di gran lunga prevalente svolta dalla è Pt_1
riconducibile a quella del funzionario di area III.
g) La ricorrente era stata incaricata di coadiuvare il Direttore LI nella redazione del dossier scientifico e del piano di gestione per la candidatura della Via Appia Regina Viarum nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO e partecipare alle riunioni operative.
Non avendo avuto convocazioni oltre alla prima, tenutasi il giorno 14 settembre 2020, chiedeva informazioni in merito al Direttore il quale la informava che non ve ne erano state altre;
invece, apprendeva successivamente che, in assenza di revoca o di avocazione dell'incarico in parola, all'incontro tenutosi in data 16 dicembre 2021 il Direttore LI aveva preso parte “coadiuvato dai funzionari responsabili dell'Ufficio Valorizzazione della via Appia da Roma a Brindisi, dr.
e arch. ”. Persona_3 Persona_4
Anche tale doglianza è del tutto infondata per dimostrare lo svuotamento delle mansioni.
In realtà, da quanto dedotto dalla stessa ricorrente si evince l'affidamento di un incarico sicuramente rientrante nelle mansioni della propria qualifica, consistente nella redazione del dossier scientifico e del piano di gestione per la candidatura della Via Appia nel patrimonio mondiale
UNESCO.
A tale attività la ricorrente ha partecipato;
che, poi, alla successiva riunione del 16 dicembre 2021 il
Direttore abbia preferito che partecipassero i soggetti responsabili dell'ufficio valorizzazione della
Via Appia non implica uno svuotamento dell'incarico o una diminuzione della sua figura professionale.
15 h) Con mail del 27 gennaio 2021 la ricorrente, facendo seguito ad una precedente presentazione verbale di organizzazione di eventi culturali nella sede di Capo di BO, aveva trasmesso al
Direttore la formulazione ed una bozza di locandina delle proprie proposte ricevendone apprezzamento;
in data 27 aprile 2021 , ovvero tre mesi dopo, tuttavia, aveva appreso, solo attraverso l'o.d.g. del tavolo di contrattazione che veniva convocato per il Piano di Valorizzazione
2021, che il programma culturale proposto e sul quale aveva continuato a lavorare, non era ricompreso in detto Piano e neanche era stato inserito nell'anno successivo.
Anche tale doglianza non ha alcun rilievo ai fini dell'affermato svuotamento delle mansioni.
Infatti, è evidente che la scelta dei progetti da inserire nel Piano di valorizzazione competeva al
Direttore che, nell'esercizio delle sue facoltà, ha ritenuto di non comprendervi le proposte della
. Pt_1
Ma ciò non riguarda affatto l'esercizio delle mansioni relative all'incarico di responsabile del sito di Capo di BO, così come delle altre relative all'incarico di responsabile dell'Ufficio affari generali del Parco e di incaricata di seguire l'adeguamento del PTPR e di referente per l'implementazione UCCR-MIC Lazio, Unita di Crisi – Coordinamento regionale MIC per il Lazio.
i)In data 31.05.2021 il LI aveva attuato un ulteriore demansionamento, avendo avocato a sé la responsabilità del complesso archeologico di Capo di BO, e lasciando alla ricorrente la sola responsabilità delle unità archeologiche ipogee (cd e ), che non CP_5 CP_6
costituiscono complessi autonomi e non costituiscono titoli per la progressione di carriera.
Relativamente a tale provvedimento, appare del tutto logica la spiegazione fornitane dall'amministrazione appellata che ha evidenziato che la decisione del Direttore di avocare a sé la responsabilità del sito di Capo di BO nasceva dalla fondamentale ragione che nel sito in esame hanno sede l'ufficio di Direzione, l'ufficio di segreteria, l'ufficio del personale e l'ufficio amministrativo, sicché è evidente la necessità di una gestione coordinata ed accentrata.
Peraltro, il appellato ha anche evidenziato alcuni disservizi verificatisi nel periodo in cui CP_1
la rivestiva il ruolo di responsabile di Capo di BO quali, ad esempio: a) l'opposizione allo Pt_1
sfalcio delle aree (doc. 10 allegato alla memoria difensiva); b) la minaccia di denuncia – querela nei confronti della dipendente che, per agevolare la pulizia dei filtri dei Controparte_9 condizionatori dell'aria, aveva aperto personalmente e poi provveduto alla chiusura delle stanze del direttore, degli assistenti, dell'ufficio amministrativo e dell'archivio Cederna;
c) l'opposizione all'installazione delle tende alle finestre degli uffici siti in Capo di BO, senza le quali, come evidenziato dall'arch. , non sarebbe stato possibile un utilizzo continuato di Controparte_10 postazioni di lavoro;
a seguito dell'attacco effettuato dalla alla quest'ultima Pt_1 CP_10 presentava in data 18 novembre 2019 le sue dimissioni dall'incarico.
16 5. E' evidente, quindi, l'inesistenza di qualsivoglia ipotesi di svuotamento delle mansioni dell'appellante : quest'ultima, a seguito dell'ordine di servizio n. 22 del 21 agosto 2019, ha Pt_1 infatti conservato la responsabilità del sito di Capo di BO, oltre all'incarico di RUP del contratto di manutenzione degli impianti e macchinari di tutti i siti del Parco (all. 16 alla memoria difensiva di primo grado del ), all'incarico di responsabile dell'Ufficio affari generali del Parco e di CP_1
incaricata di seguire l'adeguamento del PTPR e di referente per l'implementazione UCCR-MIC
Lazio, Unita di Crisi – Coordinamento regionale MIC per il Lazio.
Peraltro, a seguito della revoca della responsabilità archeologica del sito di Capo di BO, la ha ricevuto l'incarico – sicuramente prestigioso – di responsabile del sito di e Pt_1 CP_5
che, come evidenziato dal appellato, rappresentano aree di notevole CP_6 CP_1
interesse archeologico. Si tratta, infatti, di complessi di grande rilevanza, la cui gestione richiede elevate competenze, per i quali la ricorrente è stata nominata, con determina direttoriale n. 75 del
19 luglio 2022, Responsabile Unico del Procedimento per un intervento previsto nel programma
“Caput Mundi – Next Generation EU in Rome M1C3 – 35” (finanziamento di € 1.000.000,00) e denominato: “ e sotto S. Sebastiano: restauro degli ambienti ipogei ed CP_5 CP_6 interventi per l'apertura al pubblico”.
Inoltre, in data 27 maggio 2022, il Direttore emanava ordine di servizio con cui attribuiva alla ricorrente la responsabilità dell'Area dell'ampliamento di cui alla L.R. 7/2018, art. 7 e allegato B2, denominata “Falcognana – Divino Amore”, entro i confini del Comune di Roma.
In realtà, le affermate attività di svuotamento delle mansioni si riducono a personali e soggettive valutazioni della ricorrente afferenti la diminuzione della propria figura professionale agli occhi dei colleghi, originate da una forse eccessiva rigidità e litigiosità della nei rapporti personali Pt_1
con gli altri funzionari del Parco.
In effetti, dalle allegazioni dell'odierna appellante non emerge alcuna concreta attività di sottrazione delle competenze operata dal Direttore del Parco, né dagli altri funzionari archeologi.
6. Infondata è anche l'allegazione dell'esistenza di attività mobbizzante.
Dall'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti emerge evidente che, all'interno dell'ufficio del Parco, regnava una forte tensione all'interno del personale, in particolare tra la ed alcuni funzionari archeologi ed architetti e con il Direttore. Pt_1
Tuttavia, dai predetti documenti non emerge per nulla l'intento di questi ultimi di emarginare la dal contesto lavorativo, umiliandola con la privazione delle funzioni e con il Pt_1
maltrattamento.
17 Piuttosto, emerge che la , di tale contesto di tensione, faceva parte e ne era stata la causa Pt_1
scatenante.
Ciò, in primo luogo, perché – nonostante l'ingresso in servizio dei nuovi funzionari archeologi dal marzo 2018 – aveva mantenuto fino all'agosto 2019 l'accentramento della gran parte degli incarichi, ed anche a seguito del provvedimento del 21 agosto 2019 con cui il LI aveva provveduto alla redistribuzione degli stessi, aveva cercato di mantenere la situazione quo ante contestando il predetto provvedimento in data 9 settembre 2019 a mezzo dei propri legali.
Tale situazione, che all'evidenza costituisce l'origine del contrasto esistente all'interno dell'ufficio,
è stata alimentata dalla mediante un costante atteggiamento di ostracismo nei confronti dei Pt_1
colleghi.
Dalle numerose comunicazioni intercorse, prodotte in atti, emerge un continuo atteggiamento di superiore distacco della nei confronti degli altri dipendenti del Parco, cui costantemente si Pt_1
rapportava minacciando querele, azioni giudiziarie, apostrofando di incompetenza, mancata conoscenza delle norme, degli obblighi inerenti ai rapporti d'ufficio, ecc.
Inoltre, come già in precedenza osservato, l'odierna appellante non si peritava di rispondere alle numerose richieste di interventi per la manutenzione degli impianti ed attrezzature dei siti del
Parco.
Interpretava, poi, la responsabilità del funzionario archeologo come una sorta di possesso del sito, di talché qualsiasi attività – come la pulizia dei condizionatori dell'aria od il montaggio delle tende, il supporto logistico all'equipe olandese, lo sfalcio dell'erba e via dicendo – avrebbe dovuto ricevere il suo preventivo nulla osta e, a fronte delle legittime contestazioni da parte dei soggetti incaricati dell'adempimento, minacciava querele ed azioni giudiziarie.
Tale essendo la situazione chiaramente emergente dagli atti, appare evidente che anche gli episodi di maltrattamento riferiti dalla – asseritamente avvenuti nel corso della riunione del 16 Pt_1
settembre 2020 ad opera del funzionario ed in data 1° dicembre 2020 ad opera del Pt_2
Direttore LI nel corso di un colloquio personale intervenuto tra i due – non sono idonei ad evidenziare un intento mobbizzante, piuttosto si collocano in detto contesto di tensione nei rapporti personali, esistente all'interno dell'ufficio, di cui la ricorrente era sicuramente parte attiva.
La mancanza del dedotto demansionamento e del mobbing escludono, quindi, qualsiasi rilevanza all'affermato disturbo da stress post traumatico per il quale, come correttamente dedotto dal giudice
a quo, manca qualsiasi prova del nesso causale con la condotta tenuta dall'amministrazione nel rapporto di lavoro.
7. L'appello deve, quindi, essere respinto.
18 Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della a rimborsare all'amministrazione Pt_1
appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo , ai sensi del
DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare al appellato le spese di lite del presente giudizio CP_1
d'appello che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del
15%, ed oneri accessori se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
FA NI
19