Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione prima civile
DECRETO L. n. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. r.g. 575 dell'anno 2025, avente ad oggetto convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal
Parte_1
nei confronti di
CP_1
nato a [...] il giorno 8 ottobre 1992, C.U.I. CP_2 difeso dall'avv. FAVA MARIA GIULIA , di fiducia, del Foro di Palermo, con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza odierna, ha emesso il seguente
DECRETO vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6
c. 2 del d. Lgs. n. 142/2015 dal Questore di Palermo, in data 13 marzo 2025, nei confronti dello straniero sopra indicato, al quale è stato notificato in pari data, alle ore 13.50; rilevato che sono stati rispettati, nel caso di specie, i termini previsti dall'articolo 14, commi
3 e 4, del D.lgs. n. 286/98; rilevato altresì che il trattenuto, in data 13 marzo 2025, ha presentato domanda di protezione internazionale, ciò che radica la competenza di questa Corte di Appello;
visto il parere favorevole alla convalida del trattenimento espresso dal Procuratore Generale;
rilevato nel merito che il trattenuto ha dichiarato di aver fatto ingresso nel territorio dello
Stato a settembre 2023 a Lampedusa e di essere stato mandato in un centro aperto a
L'AQUILA “forse come richiedente asilo”; di essersi trasferito, dopo circa un meso, a
Palermo, dove uno zio gli aveva offerto un alloggio e un lavoro;
che tuttavia ad un controllo presso il ove era impiegato era stato trovato irregolare;
Parte_2
osservato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14 comma 1bis del d.lgs. 286 del 1998 così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 18409 del 28 giugno 2023); osservato altresì che il Questore, in luogo del trattenimento, può disporre una misura alternativa al trattenimento ove l'espulsione non sia stata disposta ai sensi dell'art. 9, c. 10, e dell'art. 13, c. 1 e 2, lettera c), T.U. o ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144
e nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; rilevato che nel caso in esame il cittadino straniero non è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, bensì di una mera fotocopia, cosicché non può essere disposta alcuna misura alternativa;
rilevato altresì che il trattenuto, pur essendo entrato nel T.N. nel 2023, ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale soltanto all'ingresso al C.P.R. il 13 marzo 2025, a seguito del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo il giorno 12 marzo 2025; osservato che dalle circostanze di fatto sopra richiamate è senz'altro possibile inferire in questa sede la natura strumentale della domanda, presumibilmente presentata al solo scopo di paralizzare l'esecuzione del provvedimento di espulsione già emesso nei suoi confronti e portato a conoscenza dell'interessato; osservato ancora che dalla documentazione sanitaria in atti non emerge una condizione patologica incompatibile con il trattenimento atteso che, come risulta dal certificato dell'Ospedale Civico del 13 marzo u.s., il trattenuto, visitato il 5 marzo u.s., era stato rinviato per uno screening per infezione tubercolare e per IST, accertamenti che, in quanto prescritti, potranno essere eseguiti anche in costanza di trattenimento;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la convalida del provvedimento impugnato,
P.Q.M.
convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Palermo, in data 13 marzo 2025 nei confronti di nato a [...] il giorno 8 ottobre 1992, CP_1
C.U.I. 06REPU4.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 14 marzo 2025
Il Consigliere
Donatella Draetta