Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15834
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Sentenza 12 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, in composizione monocratica, ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina straniera, agendo in proprio e quale affidataria di una minore, avverso il diniego del visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata. La ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento, sostenendo che l'Amministrazione avesse erroneamente negato il visto, qualificando la minore come nipote anziché figlia e ritenendo invalida la sentenza di affido senegalese. Si deduceva la violazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, che equipara ai figli i minori affidati ai fini del ricongiungimento, e l'omessa considerazione del superiore interesse della minore, cresciuta da anni nel nucleo familiare della zia, la ricorrente, che provvedeva al suo mantenimento. La ricorrente contestava altresì il potere dell'autorità diplomatica di verificare i presupposti per l'autorizzazione al ricongiungimento. L'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, argomentando che la delega della "potestà paterna" da parte del padre della minore a favore della sorella non fosse riconosciuta dall'ordinamento italiano e che i provvedimenti stranieri in materia di famiglia necessitassero di conformità all'ordine pubblico italiano e di documentazione idonea a produrre effetti nel nostro ordinamento, requisiti che la ricorrente non avrebbe soddisfatto.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa della ricorrente. Il Giudice ha richiamato l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, che estende la disciplina del ricongiungimento familiare ai minori affidati, equiparandoli ai figli. È stato accertato che la ricorrente era stata nominata affidataria della minore con provvedimento del Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar, il quale aveva delegato la "potestà paterna" ai sensi del Codice della Famiglia senegalese. Il Tribunale ha valorizzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, in casi analoghi riguardanti istituti di "guardianship" e "kafalah" di altri ordinamenti, ha affermato che tali provvedimenti, pur non producendo effetti giuridici diretti nel nostro ordinamento in termini di adozione o affidamento, sono rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento familiare, purché finalizzati all'interesse superiore del minore e non contrastanti con l'ordine pubblico italiano. Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la relazione di tutela, attestata dal provvedimento senegalese, e l'interesse della minore, unitamente alla documentazione prodotta dalla ricorrente a comprova del mantenimento e della cura. Pertanto, l'Amministrazione è stata ordinata a rilasciare il visto per ricongiungimento familiare. Le spese di lite sono state integralmente compensate, sussistendo giusti motivi in ragione dell'accoglimento della domanda fondato su principi giurisprudenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15834
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 15834
    Data del deposito : 12 novembre 2025

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