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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15834 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16864/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa VI BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16864/2025 promossa da:
, (cf.; ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1 AC (Senegal) e residente in [...] ad Orte Scalo (VT), in proprio ed in qualità di affidataria, per conto e nell'interesse della minore
[...]
, nata il [...] a [...], rappresentate e Persona_1 difese dall'Abogado Alioune Ndiaye (CF: ), Avvocato C.F._2 stabilito presso il Foro di Milano che agisce d'intesa con l'Avv. Alvaro Lazzaroni;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...]
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 domiciliato ex lege in Via dei Portoghesi 12, Roma;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 07/04/2025 la ricorrente ha agito in proprio e, in qualità di affidataria, nell'interesse della minore Persona_1 chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l' a aveva rigettato l'istanza di visto per motivi familiari Controparte_3 CP_1 in favore della nipote, chiedendone il relativo rilascio o in subordine di ordinare all'amministrazione il riesame della domanda. Esponeva che in data 02/01/2024 aveva ottenuto dalla Prefettura di Viterbo il nulla osta al ricongiungimento familiare con la minore nata il Persona_1 10.01.2009 a IK (Senegal) e a lei affidata in forza di una pronuncia del Tribunal de Gran de Instance de Dakar;
che l' resistente, senza alcun CP_3 preavviso, aveva però rigettato la richiesta di visto in quanto la minore non risultava essere la figlia bensì la nipote della sig.ra e la sentenza di affido fornita non Pt_1 era valida ai fini del ricongiungimento;
che il provvedimento era illegittimo in quanto adottato in violazione dell'art.29 co.2 D.lgs. 286/98, il quale dispone che ai fini del ricongiungimento “I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”; che l' aveva altresì omesso di prendere in CP_3 considerazione il superiore interesse della minore, come prescritto dall'art. 28 co.3 D.lgs. 286/98, non considerando che quest'ultima sin dall'età di cinque anni era cresciuta nel nucleo familiare della zia, nella città di , centro ovest del Per_2 Senegal, in cui viveva ed era stata iscritta a Collegio PIE XII^ per tutto il ciclo dalle Elementari alle Medie, mentre i genitori erano stabiliti a Diamniadio alle porte della capitale del paese;
che, a tutt'oggi, era l'odierna ricorrente a provvedere al mantenimento e a tutte le esigenze basilari della minore affidata, soprattutto con l'assunzione di una badante convivente che coadiuvava quotidianamente la madre della ricorrente e nonna della minore per le faccende domestiche nonché per la cura ed i bisogni di quest'ultima; che con la scomparsa della madre della ricorrente nel 2020, aveva deciso di ricongiungersi alla minore al fine di assicurarle un sano sviluppo psico-fisico; che in ogni caso l'autorità diplomatica non aveva il potere di verifica dei presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare. Parte resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la decisione assunta dal Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar con cui il sig.
avrebbe delegato la “potestà paterna” a favore della sorella non CP_4 era riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano;
che, i provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia, tra i quali rientrano gli atti di affidamento, adozione o sottoposizione a tutela dei minori, hanno effetto nell'ordinamento italiano a condizione che siano emessi da un'Autorità competente in base alla legislazione locale e siano conformi ai principi di ordine pubblico italiano, da verificare sulla base della Legge 184/1983, con riguardo ai casi di affidamento ed adozione nonché ai sensi degli artt. 343-389 c.c. per quanto concerne l'istituto della tutela;
che nel caso in esame la ricorrente non aveva presentato la documentazione necessaria e, in particolare, il provvedimento del Tribunale senegalese idoneo a produrre effetti anche nel nostro ordinamento, pertanto l'operato dell' doveva ritenersi CP_3 corretto.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art.29 co.2 D.Lgs. 286/1998 estende la disciplina del ricongiungimento familiare ai minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, equiparandoli ai figli naturali. In forza di tale norma l'odierna ricorrente aveva avanzato richiesta di ricongiungimento con la minore nata il [...] a Persona_1
IK (Senegal), della quale era stata nominata affidataria con provvedimento del Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar del 01/12/2022 (v. all. 4 e 5 al ricorso). L'Ambasciata in sede di procedimento amministrativo e il costituito nel CP_1 presente giudizio nulla hanno eccepito in ordine alla validità della documentazione prodotta al fine di provare il legame intercorrente tra l'istante e la minore, contestando invece che la sua sottoposizione alla tutela della ricorrente, in forza della quale si richiedeva il ricongiungimento familiare, fosse avvenuta in assenza dei presupposti richiesti dalla legislazione italiana e non potesse pertanto produrre effetti nel nostro ordinamento. Quanto eccepito dall'Amministrazione resistente non può però essere condiviso. Il Codice della Famiglia senegalese all'art.277 stabilisce che la “potestà paterna” appartiene congiuntamente al padre e alla madre e in costanza di matrimonio viene esercitata dal padre in qualità di capo famiglia;
all'art.289 e ss. contempla l'istituto della “delega della potestà paterna”, prevedendo che il padre o la madre del minore possano delegare ad una persona adulta, dotata della piena capacità civile, la propria
“potestà paterna”. Gli effetti della delega sono sanciti dall'art.291 il quale prevede che “Il delegato alla potestà paterna ha sul minore i diritti e doveri di cui è stato investito. Nel caso in cui il delegato si faccia carico di tutti gli oneri connessi alla potestà paterna, è civilmente responsabile, in solido con i genitori, dei danni cagionati dal minore alle condizioni stabilite dagli articoli 143 e 144 del Codice delle Obbligazioni Civili e Commerciali. Il minore non è privato di nessuno dei diritti relativi al rapporto di filiazione e mantiene in particolare il suo nome e i suoi diritti successori”. (Droit de la famille - Ministère de la Justice du Sénégal). Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il provvedimento con il quale il Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar aveva accolto la richiesta del sig.
di delegare la “potestà paterna” sulla figlia CP_5 Persona_3 alla sig.ra , ritenendo sussistente l'interesse della minore e Parte_1 investendo l'odierna ricorrente “di tutti i diritti collegati alla potestà paterna ai sensi dell'art. 289 del Codice di Famiglia” (v. all. 4 e 5). Ciò detto devono essere richiamati alcuni importanti arresti della giurisprudenza di legittimità che, riferendosi ad istituti di “guardianship” di altri paesi, in certa misura assimilabili a quello in esame, hanno delineato principi rilevanti con riferimento al caso di specie. In particolare la Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare più volte il tema della rilevanza, ai fini del ricongiungimento, della kafalah convenzionale, istituto di affidamento familiare proprio di alcuni ordinamenti giuridici ispirati all'insegnamento del Corano;
in tali occasioni la Suprema Corte ha rilevato che la
“non ha quale presupposto una situazione di abbandono del minore bensì Pt_2 di semplice difficoltà o inadeguatezza dell'ambiente familiare originario, sicché non cancella il rapporto di filiazione, ma si propone di assicurare al minore l'opportunità di vivere in una situazione più favorevole alla sua crescita. Pertanto, la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in ed il CP_1 ricongiungimento con l'affidatario, anche se cittadino italiano, che non può essere esclusa in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della “kafalah” negoziale, deve essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore” (Cass., sent. n. 1843/2015). Ancora, nella medesima pronuncia si legge: “La “kafalah” convenzionale, […] è un istituto di protezione familiare - inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori - che prescinde dallo stato di abbandono del minore, si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza e presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. Tale istituto, quindi, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola ” giudiziale la quale, diversamente da Pt_2 quella convenzionale, presuppone la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare” (cfr. anche Cass. n.25310/2020). La Suprema Corte è poi recentemente tornata sul tema, ribadendo che “Con riferimento all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, per elusione della disciplina dell'adozione internazionale, la stessa è comunque da escludere quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre direttamente effetti giuridici nel nostro ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento amministrativo interno di ricongiungimento” (Cass. ord. n. 6909/2022). Ebbene, si ritiene che le condizioni sopra enunciate dalla giurisprudenza di legittimità ricorrano nel caso in esame in quanto sussiste il rapporto di tutela, attestato dalla sentenza del Tribunale Distrettuale di Dakar in atti, e l'interesse superiore della minore, del quale si è dato atto nel provvedimento medesimo;
la ricorrente ha inoltre prodotto in giudizio documentazione finalizzata ad attestare la relazione intercorrente con l'affidata e l'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e cura, fornendo copie delle rimesse di denaro, degli acquisti di vestiario e materiale scolastico e di fotografie che la ritraggono con la nipote(v. all. 8 e 9). Posto dunque che, come evidenziato dalla Cassazione, il provvedimento straniero in esame non è destinato a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento in ordine all'adozione o all'affidamento dei minori, ma rileva solo ai fini della sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento con la sig.ra , il ricorso Parte_1 deve essere accolto.
Considerato che
l'accoglimento della domanda di visto si fonda sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- accoglie il ricorso e ordina all' a di rilasciare il visto per Controparte_3 CP_1 ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] Persona_1
a IK (Senegal);
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
LA GIUDICE
VI BA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa VI BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16864/2025 promossa da:
, (cf.; ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1 AC (Senegal) e residente in [...] ad Orte Scalo (VT), in proprio ed in qualità di affidataria, per conto e nell'interesse della minore
[...]
, nata il [...] a [...], rappresentate e Persona_1 difese dall'Abogado Alioune Ndiaye (CF: ), Avvocato C.F._2 stabilito presso il Foro di Milano che agisce d'intesa con l'Avv. Alvaro Lazzaroni;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del
[...]
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 domiciliato ex lege in Via dei Portoghesi 12, Roma;
- resistente -
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 07/04/2025 la ricorrente ha agito in proprio e, in qualità di affidataria, nell'interesse della minore Persona_1 chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l' a aveva rigettato l'istanza di visto per motivi familiari Controparte_3 CP_1 in favore della nipote, chiedendone il relativo rilascio o in subordine di ordinare all'amministrazione il riesame della domanda. Esponeva che in data 02/01/2024 aveva ottenuto dalla Prefettura di Viterbo il nulla osta al ricongiungimento familiare con la minore nata il Persona_1 10.01.2009 a IK (Senegal) e a lei affidata in forza di una pronuncia del Tribunal de Gran de Instance de Dakar;
che l' resistente, senza alcun CP_3 preavviso, aveva però rigettato la richiesta di visto in quanto la minore non risultava essere la figlia bensì la nipote della sig.ra e la sentenza di affido fornita non Pt_1 era valida ai fini del ricongiungimento;
che il provvedimento era illegittimo in quanto adottato in violazione dell'art.29 co.2 D.lgs. 286/98, il quale dispone che ai fini del ricongiungimento “I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”; che l' aveva altresì omesso di prendere in CP_3 considerazione il superiore interesse della minore, come prescritto dall'art. 28 co.3 D.lgs. 286/98, non considerando che quest'ultima sin dall'età di cinque anni era cresciuta nel nucleo familiare della zia, nella città di , centro ovest del Per_2 Senegal, in cui viveva ed era stata iscritta a Collegio PIE XII^ per tutto il ciclo dalle Elementari alle Medie, mentre i genitori erano stabiliti a Diamniadio alle porte della capitale del paese;
che, a tutt'oggi, era l'odierna ricorrente a provvedere al mantenimento e a tutte le esigenze basilari della minore affidata, soprattutto con l'assunzione di una badante convivente che coadiuvava quotidianamente la madre della ricorrente e nonna della minore per le faccende domestiche nonché per la cura ed i bisogni di quest'ultima; che con la scomparsa della madre della ricorrente nel 2020, aveva deciso di ricongiungersi alla minore al fine di assicurarle un sano sviluppo psico-fisico; che in ogni caso l'autorità diplomatica non aveva il potere di verifica dei presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare. Parte resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la decisione assunta dal Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar con cui il sig.
avrebbe delegato la “potestà paterna” a favore della sorella non CP_4 era riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano;
che, i provvedimenti stranieri relativi ai rapporti di famiglia, tra i quali rientrano gli atti di affidamento, adozione o sottoposizione a tutela dei minori, hanno effetto nell'ordinamento italiano a condizione che siano emessi da un'Autorità competente in base alla legislazione locale e siano conformi ai principi di ordine pubblico italiano, da verificare sulla base della Legge 184/1983, con riguardo ai casi di affidamento ed adozione nonché ai sensi degli artt. 343-389 c.c. per quanto concerne l'istituto della tutela;
che nel caso in esame la ricorrente non aveva presentato la documentazione necessaria e, in particolare, il provvedimento del Tribunale senegalese idoneo a produrre effetti anche nel nostro ordinamento, pertanto l'operato dell' doveva ritenersi CP_3 corretto.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art.29 co.2 D.Lgs. 286/1998 estende la disciplina del ricongiungimento familiare ai minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, equiparandoli ai figli naturali. In forza di tale norma l'odierna ricorrente aveva avanzato richiesta di ricongiungimento con la minore nata il [...] a Persona_1
IK (Senegal), della quale era stata nominata affidataria con provvedimento del Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar del 01/12/2022 (v. all. 4 e 5 al ricorso). L'Ambasciata in sede di procedimento amministrativo e il costituito nel CP_1 presente giudizio nulla hanno eccepito in ordine alla validità della documentazione prodotta al fine di provare il legame intercorrente tra l'istante e la minore, contestando invece che la sua sottoposizione alla tutela della ricorrente, in forza della quale si richiedeva il ricongiungimento familiare, fosse avvenuta in assenza dei presupposti richiesti dalla legislazione italiana e non potesse pertanto produrre effetti nel nostro ordinamento. Quanto eccepito dall'Amministrazione resistente non può però essere condiviso. Il Codice della Famiglia senegalese all'art.277 stabilisce che la “potestà paterna” appartiene congiuntamente al padre e alla madre e in costanza di matrimonio viene esercitata dal padre in qualità di capo famiglia;
all'art.289 e ss. contempla l'istituto della “delega della potestà paterna”, prevedendo che il padre o la madre del minore possano delegare ad una persona adulta, dotata della piena capacità civile, la propria
“potestà paterna”. Gli effetti della delega sono sanciti dall'art.291 il quale prevede che “Il delegato alla potestà paterna ha sul minore i diritti e doveri di cui è stato investito. Nel caso in cui il delegato si faccia carico di tutti gli oneri connessi alla potestà paterna, è civilmente responsabile, in solido con i genitori, dei danni cagionati dal minore alle condizioni stabilite dagli articoli 143 e 144 del Codice delle Obbligazioni Civili e Commerciali. Il minore non è privato di nessuno dei diritti relativi al rapporto di filiazione e mantiene in particolare il suo nome e i suoi diritti successori”. (Droit de la famille - Ministère de la Justice du Sénégal). Nel caso di specie parte ricorrente ha depositato il provvedimento con il quale il Tribunale Distrettuale Superiore di Dakar aveva accolto la richiesta del sig.
di delegare la “potestà paterna” sulla figlia CP_5 Persona_3 alla sig.ra , ritenendo sussistente l'interesse della minore e Parte_1 investendo l'odierna ricorrente “di tutti i diritti collegati alla potestà paterna ai sensi dell'art. 289 del Codice di Famiglia” (v. all. 4 e 5). Ciò detto devono essere richiamati alcuni importanti arresti della giurisprudenza di legittimità che, riferendosi ad istituti di “guardianship” di altri paesi, in certa misura assimilabili a quello in esame, hanno delineato principi rilevanti con riferimento al caso di specie. In particolare la Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare più volte il tema della rilevanza, ai fini del ricongiungimento, della kafalah convenzionale, istituto di affidamento familiare proprio di alcuni ordinamenti giuridici ispirati all'insegnamento del Corano;
in tali occasioni la Suprema Corte ha rilevato che la
“non ha quale presupposto una situazione di abbandono del minore bensì Pt_2 di semplice difficoltà o inadeguatezza dell'ambiente familiare originario, sicché non cancella il rapporto di filiazione, ma si propone di assicurare al minore l'opportunità di vivere in una situazione più favorevole alla sua crescita. Pertanto, la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in ed il CP_1 ricongiungimento con l'affidatario, anche se cittadino italiano, che non può essere esclusa in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della “kafalah” negoziale, deve essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore” (Cass., sent. n. 1843/2015). Ancora, nella medesima pronuncia si legge: “La “kafalah” convenzionale, […] è un istituto di protezione familiare - inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori - che prescinde dallo stato di abbandono del minore, si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza e presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. Tale istituto, quindi, in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola ” giudiziale la quale, diversamente da Pt_2 quella convenzionale, presuppone la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare” (cfr. anche Cass. n.25310/2020). La Suprema Corte è poi recentemente tornata sul tema, ribadendo che “Con riferimento all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, per elusione della disciplina dell'adozione internazionale, la stessa è comunque da escludere quando il provvedimento straniero è destinato non a produrre direttamente effetti giuridici nel nostro ordinamento, ma a costituire presupposto di fatto di un provvedimento amministrativo interno di ricongiungimento” (Cass. ord. n. 6909/2022). Ebbene, si ritiene che le condizioni sopra enunciate dalla giurisprudenza di legittimità ricorrano nel caso in esame in quanto sussiste il rapporto di tutela, attestato dalla sentenza del Tribunale Distrettuale di Dakar in atti, e l'interesse superiore della minore, del quale si è dato atto nel provvedimento medesimo;
la ricorrente ha inoltre prodotto in giudizio documentazione finalizzata ad attestare la relazione intercorrente con l'affidata e l'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e cura, fornendo copie delle rimesse di denaro, degli acquisti di vestiario e materiale scolastico e di fotografie che la ritraggono con la nipote(v. all. 8 e 9). Posto dunque che, come evidenziato dalla Cassazione, il provvedimento straniero in esame non è destinato a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento in ordine all'adozione o all'affidamento dei minori, ma rileva solo ai fini della sussistenza dei presupposti per il ricongiungimento con la sig.ra , il ricorso Parte_1 deve essere accolto.
Considerato che
l'accoglimento della domanda di visto si fonda sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- accoglie il ricorso e ordina all' a di rilasciare il visto per Controparte_3 CP_1 ricongiungimento familiare in favore di nata il [...] Persona_1
a IK (Senegal);
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
LA GIUDICE
VI BA