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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Dora Alessia Limongelli, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8200 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, e vertente
TRA
, (P.I. n. ) in persona del Direttore Generale Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gugliemo Ara, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati in Frattamaggiore, via P.M. Vergara, (Palazzo ex
Inam)
OPPONENTE
E
(p.iva ), in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rapp. e dif, dall'avv. Arturo Umberto Meo ( ) ed CodiceFiscale_1 unitamente allo stesso elett.te domiciliati in Napoli alla Via Melisurgo, 4, presso il suo studio
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e da note sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2468/2023, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 215.038,39, oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria a titolo di residuo delle prestazioni rese e fatturate nell'anno
2013,2014,2015 in favore del . Controparte_1
L'opponente eccepiva l'insussistenza del credito dell'opposta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio.
1
E precisamente, l'opponente deduceva che relativamente all'anno 2013 la fattura n. 36/2013 atteneva a prestazioni rese nel mese di novembre 2013 oltre la data di esaurimento del tetto di spesa avvenuta in data 30.10.2013 come fissato con la delibera n. 930 del 3.10.2014 per cui alcun importo era liquidabile;
che relativamente all'anno 2014 le fatture n. 30/2014 e 32/2014 attenevano a prestazioni rese nei mesi di ottobre e novembre 2014 oltre la data di esaurimento del tetto di spesa avvenuta in data 8.10.2014; che relativamente all'anno 2015 le fatture n. 16p del 2.9.2015, 19p del 2.10.2015, 23 p del
4.11.2015 e 28p del 2.12.2015 atteneva a prestazioni rese nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2015 oltre la data di esaurimento del tetto di spesa avvenuta in data 31.7.2015 come fissato con la delibera n. 573 del
22.6.2015 per cui alcun importo era liquidabile;
infine che il saldo delle prestazioni rese negli anni 2013, 2014 e 2015 era stato liquidato secondo gli importi indicati nelle determine dirigenziali assunte dall' in Parte_1 ciascun anno al netto delle note di credito richieste per regressione tariffaria.
Si costituiva in giudizio parte opposta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. n. 2468/2023, concesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
28.07.2023, notificato a mezzo pec in data 31.07.2023, in quanto
l'opposizione, fra l'altro, non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2.- Rigettare l'opposizione proposta con l'atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.10.2023 e tutte le richieste in esso contenute, in quanto completamente infondate sia in fatto sia in diritto;
3.- per effetto del rigetto della opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con Part conseguente condanna della al pagamento della somma d di € 215.038,39 per le prestazioni sanitarie di Radiologia erogate dall'odierno opposto in regime di accreditamento negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, oltre gli interessi moratori ex dlgs 231/2002 e smi, così come già riconosciuti nel decreto ingiuntivo e previsti dal contratto ex art 8 quinquies del Dlgs
502/1992 sottoscritto tra le parti;
4.- Condannare l'opponente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
Eccepiva l'opposto a) l'assenza della comunicazione e trasmissione dei dati da parte dell' relativi al monitoraggio e al superamento del tetto Parte_1 di spesa b) la tardività del monitoraggio da parte dell' c) la Parte_1 Parte violazione del comma 3 dell'art. 5 del contratto, da parte dell' che non ha adottato alcuna deliberazione aziendale impositiva della RTU per ciascuna struttura appartenente a una data branca.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, di evidente natura documentale, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
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In via pregiudiziale, la presente controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice Ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett.c, del D. Lgs. 104/2010, essendo questi tipi di rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio e quindi qualora venga in contestazione il quantum dei corrispettivi in favore dei concessionari non è in discussione anche la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (cfr Cass.
SS.UU. 10149/2012 e conforme anche Cass. N. 28053/2018), per cui la giurisdizione del diritto di credito azionato dal Centro appartiene al Giudice
Ordinario. Infatti, la giurisprudenza di legittimità in materia sanitaria è ferma Parte nel ritenere che la controversia promossa nei confronti della per ottenere il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del SSN, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del
Giudice Ordinario se la pretesa riguarda le prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto. (Cass. 9251/2014, Cass. 1771/2011, Cass, 372/2021).
Ebbene, nel presente giudizio si agisce per il conseguimento del corrispettivo di una concessione di pubblico servizio senza censurare l'esercizio dei poteri autoritativi che spettano alla P.A. nell'ambito del rapporto concessorio in materia sanitaria: pertanto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria in forza della riserva prevista dal citato art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
Giova ancora preliminarmente ricordare che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto
2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n.
5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto
1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Venendo al merito della vicenda che qui ci occupa, non risultano contestati l'esistenza del rapporto di accreditamento né tantomeno l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui è stato ingiunto il pagamento.
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In ogni caso, il centro opposto ha assolto l'onere probatorio su di sé incombente mediante la produzione, unitamente al ricorso, della copia delle Parte fatture trasmesse all' e dei contratti stipulati per gli anni 2013, 2014 e
2015.
Ebbene, i richiamati contratti benché stipulati in corso d'anno e dopo che le prestazioni erano già state erogate in tutto o in parte, devono ritenersi senza dubbio efficaci e idonei a vincolare le parti.
Giova in proposito richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. C.App.
Napoli, sentt. nn. 877/2025, 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) che ha affermato che nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n.
502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti.
Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
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In definitiva dunque, la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
È stato, infatti, chiarito dalla richiamata giurisprudenza con motivazione condivisibile (da ultimo cfr. Corte appello di Napoli n 877/2025) che non appare condivisibile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), che ha ritenuto la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni. Ha infatti argomentato la Corte d'appello che “Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi. Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo
l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente” (…) “Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000). L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in
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relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti”.
Va dunque riconosciuta l'efficacia dei contratti oggetto di causa anche per le prestazioni anteriori alla stipula. Parte Con riferimento all'eccezione sollevata dalla di legittimità delle decurtazioni operate nella liquidazione del fatturato degli anni 2013,2014 e
2015 per essere state le prestazioni rese successivamente al superamento del tetto di spesa, giova anzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice
(Cass. 16/04/2021, n. 10182; Cass. 13/02/2018, n. 3403; Cass. Pt_1
20/01/2015, n. 826).
Ciò chiarito in ordine all'onere della prova, mette conto evidenziare che, nei contratti stipulati tra le parti, proprio al fine di garantire il rispetto dei tetti di Parte spesa è previsto a carico dell' l'obbligo di comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo.
La distribuzione degli oneri probatori non può, dunque, che rispecchiare il principio della vicinanza della prova e il contenuto delle clausole contrattuali Parte secondo cui all' spetta il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa
(artt. 5 e 6) per cui deve essere l'ente pubblico che, essendo in possesso dei dati generali delle prestazioni rese per la branca di interesse, risulta essere in grado di verificare eventuale superamento dei limiti di spesa.
D' altronde, il singolo centro accreditato, in mancanza delle comunicazioni preventive in ordine alla data di presumibile superamento del tetto di spesa non sarebbe stato in grado di verificare il raggiungimento dei limiti e sospendere le prestazioni a carico del SSN in caso del raggiungimento del limite.
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Ed invero, come emerge dai contratti sottoscritti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa (art 5), si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a Parte consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a Parte tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data Parte di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la Parte spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una Parte percentuale individuata, di volta in volta, dall' Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al consuntivo delle Part prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte Part dei Centri che operano in quella;
- al consuntivo delle prestazioni Part effettuate ai residenti di altre , da parte dei Centri che operano in quella Part;
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
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Part parte dei Centri che operano in quella;
Successivamente, confrontando i
Part suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro
Part che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla
Part
nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”. La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a Parte consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione della
Nel caso che qui ci occupa, con riferimento alle prestazioni rese nel mese di novembre 2013, deve rilevarsi per un verso che l'asl ha fornito la prova producendo in giudizio i tavoli tecnici e la delibera n. 930 del 3.10.2014 di monitoraggio conclusivo anno 2013 della fissazione del tetto di spesa al
30.10.2013, nonché idonea prova - mediante ricevute in formato eml delle pec del 16.10.2013 e 28.10.2013 - di avere effettuato al centro opposto le dovute comunicazioni riguardanti il superamento del tetto di spesa al 20.10.2013 e poi rettificato al 30.10.2013.
Pertanto, essendo avvenuta la comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa in data 28.10.2013 e dunque prima del detto superamento, non è dovuta alcuna remunerazione per le prestazioni rese successivamente alla scadenza versandosi nell'ipotesi sub b) dell'art 5 del contratto intercorso tra le parti. Part In tal senso, la giurisprudenza di merito ha osservato che “l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio. Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione econo-mica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabili-to in contratto
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(pacta sunt servanda) (Tribunale di Napoli, X sezione civile 3085 del
23.3.2023).
Ne consegue dunque che non è dovuta alcuna remunerazione per la fattura
36/2013 relativa a prestazioni rese oltre la data di superamento del tetto di spesa, mentre compete al centro opposto il saldo del 10% sulle restanti fatture azionate pari a € 7252,05, essendo rimaste le ulteriori doglianze dell'
[...]
e pagamento sfornite di supporto probatorio. Parte_3
Con riferimento all'anno 2014, l'opponente non ha invece assolto all'onere cui era tenuta non avendo fornito idonea prova del superamento dei limiti di spesa prefissati per la branca di Patologia Clinica o meglio della data di esaurimento del predetto tetto di spesa.
A riguardo, sono stati prodotti due verbali della riunione del Tavolo Tecnico della e la determina 2824/2015 “conguaglio anno 2014” e delibera Parte_4
949/2020 “ratifica monitoraggio 2014” dalle quali tuttavia non si evince la data di effettivo esaurimento del tetto di spesa. Parte Quindi, risulta prodotta in atti la nota dell' del 1291 del 14.10.2014 comunicata come da ricevuta eml il 15.10.2014 al centro opposto con la quale la data di prevedibile superamento del tetto di spesa veniva fissato al
20.10.2014.
Ciò posto, anche laddove l'opponente avesse dimostrato il superamento alla data del 8.10.2014 del tetto di spesa, quanto meno per le prestazioni rese fino al 20.10.2014 avrebbe dovuto dimostrare l'adozione di un provvedimento di regressione tariffaria.
Giova infatti ribadire che l'opponente avrebbe dovuto dare prova non solo di aver effettuato l'attività di monitoraggio prevista e di averne dato tempestiva comunicazione al centro opposto, ma anche di aver adottato un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria unica, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto in atti, in linea con la giurisprudenza amministrativa in materia (vedi, ex multis, Cons. Stato 17/09/2010, n. 6967). Il suddetto provvedimento non risulta adottato con riferimento ai corrispettivi di cui si discute. Alla luce di quanto precede, le riscontrate carenze in punto di allegazione e di prova devono indurre a reputare infondata l'eccezione sull'esaurimento del tetto di spesa, che non è quindi idonea a paralizzare il credito vantato dalla controparte.
Ne consegue che con riferimento all'anno 2014, compete al centro opposto il saldo del 10% sulle fatture per le prestazioni da luglio a settembre 2014 e il pagamento delle fatture per le prestazioni dei mesi di ottobre e novembre per un totale di € 40258,49.
Con riferimento alle prestazioni rese nell'anno 2015 (mesi da agosto a novembre), deve rilevarsi per un verso che l'asl ha fornito la prova - producendo in giudizio i tavoli tecnici e la delibera n. 573 del 22.6.2016 di monitoraggio conclusivo anno 2015 - della fissazione del tetto di spesa al
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31.7.2015 nonchè idonea prova - mediante ricevute in formato eml. delle pec del 17.7.2015 - di avere effettuato al centro opposto le dovute comunicazioni riguardanti la fissazione del tetto di spesa al 20.7.2015.
Pertanto, essendo avvenuta la comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa in data 17.7.2015 e dunque prima del detto superamento, non è dovuta alcuna remunerazione per le prestazioni rese successivamente alla scadenza versandosi nell'ipotesi sub b) dell'art 5 del contratto intercorso tra le parti.
In conclusione, per le considerazioni esposte, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato e l' va condannata al Parte_5 pagamento in favore del centro opposto di € 47.510,54, oltre interessi legali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze contrattualmente pattuite al soddisfo.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2468/2023;
• condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_5 pagamento, in favore del della somma di € Parte_6
47.510,54, oltre interessi legali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze contrattualmente pattuite al soddisfo;
• compensa le spese di lite.
Aversa, 11.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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