Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3682/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 07/05/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
[...]
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. GIOSA LAURA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AULICINO ANTONIO, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3682/2021
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3682/2021 r.g.a.c. in data 20.12.2021, introdotta con atto di citazione notificato in pari data;
TRA
1
titolare della ditta individuale (p.iva Parte_1
) con sede legale in Albano di Lucania (PZ) alla S.P. 13 km 4 + 0,5, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Potenza alla Via XXV Aprile n. 20 presso lo studio dell'Avv. GIOSA LAURA da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
Controparte_2
p. iva , con sede legale in Vaglio Basilicata (Pz), alla C/da
[...] P.IVA_2
Cannitelli, n° 19, in persona del legale rapp.te p.t. nonché amministratore unico,
Sig. , rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Aulicino, nel Controparte_3
cui studio in Tramutola (Pz), alla Via G. Da Marsico n° 3, elettivamente domicilia, giusta procura alle liti resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 412 del 23.06.2021 del Giudice di
Pace di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio origina dal ricorso monitorio avanzato da Parte_1
, odierno appellante, nei confronti della società
[...] Controparte_4
per il pagamento di una fornitura di foraggi per animali per
[...]
complessivi € 3.003,43, giusta fattura elettronica n. 35/B del 16.12.2019.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2020, la società, oggi appellata, proponeva opposizione lamentando l'insussistenza del credito ingiunto, chiedendo accertarsi la risoluzione dell'accordo per vizi della cosa venduta.
Il giudice di pace, in accoglimento della spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che il creditore non avesse sufficientemente provato l'esistenza del credito ingiunto, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
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Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
lamentando:
- L'errata valutazione delle istanze istruttorie, avendo il giudice ritenuto non sufficiente la fattura ai fini della prova del credito nel giudizio di opposizione, non considerando gli ulteriori documenti depositati a fondamento della pretesa (bolle di consegna della merce, sottoscritte dall'opponente e mai contestate);
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1559 cod. civ.; difetto di motivazione.
Costituitasi in giudizio, la società appellata, richiamate le difese svolte e reiterate le istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure, concludeva per la correttezza della sentenza impugnata e per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, ritenute inammissibili le richieste di prova reiterate dall'appellata, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
*****
1. Sulla prova del credito oggetto della domanda avanzata con ricorso monitorio dal . Parte_1
La sentenza impugnata è manifestamente errata nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito ingiunto, richiamando la giurisprudenza concernente l'inidoneità delle fatture – isolatamente considerate – a costituire prova del credito nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione.
Nel caso in esame, infatti, il creditore opposto aveva dato ampia prova dell'esistenza del credito mediante la produzione, non solo della fattura elettronica, ma anche dei documenti di trasporto comprovanti l'effettiva consegna della merce, affatto contestati dall'opponente-appellata.
Anzi, la consegna della merce è circostanza confermata da quest'ultima trattandosi di presupposto logico della sua domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta
(l'opponente, infatti, chiedeva dichiararsi “la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della parte ricorrente, a seguito della vendita di beni
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privi delle qualità promesse”, cfr. conclusioni dell'atto di citazione in opposizione).
2. Sull'assorbita domanda di risoluzione.
Il giudice di primo grado, ritenendo non provato il credito, ha accolto l'opposizione senza esaminare la domanda di risoluzione avanzata – in via riconvenzionale – dall'opponente.
Quest'ultima, sebbene non espressamente riproposta dall'appellata (che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata), si ritiene comunque non rinunciata, ex art. 346 cod. proc. civ., alla luce del tenore complessivo delle difese svolte, con particolare riguardo alla reiterazione delle istanze istruttorie tese proprio a dimostrare la fondatezza della spiegata domanda di risoluzione.
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
L'appellata ha chiesto la risoluzione del contratto – per paralizzare l'avversa pretesa di pagamento – deducendo la difformità della merce consegnata rispetto a quella pattuita giacché caratterizzata da un indice nutritivo di alimentazione inferiore rispetto a quello stabilito dalle parti (12% invece che 18%), articolando sul punto prova per testi non ammessa dal giudice di primo grado.
Ebbene, la genericità della contestazione non può che portare al rigetto della domanda.
L'opponente, infatti, ha genericamente denunciato la difformità della merce ricevuta allegando delle analisi di laboratorio effettuate, per suo conto, dall'associazione allevatori della Basilicata, di cui non è possibile accertare la riferibilità alla merce consegnata dal , né d'altronde è provato che le parti Pt_1
avessero pattuito un preciso indice nutritivo (circostanza sulla quale non sarebbe stato comunque ammissibile il capitolo di prova articolato “Vero che il Pt_1
garantiva e prometteva all'opponente che la farina di cereali a quest'ultimo venduta possedeva un indice nutritivo di alimentazione pari ad almeno il 18%” stante la sua assoluta genericità).
Parimenti inammissibili devono ritenersi gli ulteriori capi di prova articolati dall'opponente, non sufficientemente circostanziati.
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Pertanto, ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, inammissibile la prova per testi articolata su circostanze assolutamente generiche (e comunque da sole non idonee a dimostrare l'esistenza di vizi/difformità tali da determinare la risoluzione del contratto e dunque la non debenza dell'intero corrispettivo preteso
– considerando che la merce è stata consegnata alla società appellata e da questa mai restituita), la domanda non può che essere rigettata per carenza di prova.
Sul punto è bene ricordare che l'onere della prova circa le difformità lamentate grava, pur sempre, sul compratore sia che questi eccepisca l'esistenza di vizi, ex art. 1490 cod. civ., che l'assenza di qualità promesse, ex art. 1497 cod. civ., come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore
e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (in termini,
Cassazione civile sez. II, 29/05/2023, n.14895; si veda anche Cassazione civile sez. II, 26/09/2024, n.25747 sull'onere della prova nelle azioni edilizie di cui all'art. 1492 cod. civ.).
A medesime conclusioni si giunge sussumendo la fattispecie nella diversa categoria contrattuale della somministrazione, richiamata dall'appellata, in ordine alla quale l'art. 1564 cod. civ., in tema di risoluzione, stabilisce che “In caso
d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”.
Perché il contratto in oggetto possa risolversi per inadempimento, dunque, devono verificarsi due condizioni: 1) la notevole importanza dell'inadempimento, che ha un quid in più rispetto alla non scarsa importanza di cui all' art. 1455 cod. civ.; 2)
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l'inadempimento deve essere tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, il che non equivale ad insolvenza, ma ad un fondato timore in ordine alla possibilità di una precisa e puntuale esecuzione delle prestazioni future.
La risoluzione, dunque, non potrebbe essere nemmeno dichiarata in applicazione della disciplina sulla somministrazione, né di quella generale in materia di risoluzione, non avendo l'appellata fornito elementi sufficienti da cui desumere la notevole importanza dell'inadempimento e nemmeno della sua non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ.
Invero, trattandosi di condizione dell'azione di risoluzione, il relativo onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., non può che gravare sulla parte che agisce per la caducazione del contratto, a meno che la non scarsa importanza sia in re ipsa, circostanza affatto riscontrata nel caso in esame (nel quale la parte lamenta l'inesatto adempimento della prestazione per la consegna di merce caratterizzata da un indice nutritivo diverso rispetto a quello pattuito).
3. Sulle spese.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in base alle tariffe ratione temporis vigenti (D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, per il grado di appello) in favore dell'Avv. Giosa Laura, dichiaratosi antistatario, in via intermedia tra i parametri minimi e medi, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta (per cui si ritiene di escludere, sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, la liquidazione della fase istruttoria, non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 412/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 412/2021, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
[...
[...] [...]
[...] avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Giudice di Pace di Potenza in data 21-
22.08.2020, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in € 500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge, per il giudizio di primo grado;
nonché delle spese del presente grado di appello che si liquidano complessivamente in euro
1.000,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore Avv. Laura Giosa, per dichiarato anticipo.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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