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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
RGN 2208 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2208/2024 , avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1
, rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
DE GIRONIMO ANNALISA e SINIGAGLIA SILVANA , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione e scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Foggia.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti, appare sussistente la condizione dello scioglimento del matrimonio e dei previgenti provvedimenti relativi alle condizioni nonché e un lasso di tempo che rende giustificata la richiesta modifica per le sopravvenienze connaturate all'evolvere e all'età raggiunta dal figlio e dalle sopraggiunte necessità delle parti e considerato che il divorzio risulta essere stato effettivamente pronunciato con sentenza dal Tribunale di Foggia.
Le parti hanno concordato le modifiche delle condizioni di divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto degli accordi intervenuti a modifica delle precedenti condizioni vigenti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 27.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2208/2024 , avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su ricorso congiunto presentato da e Parte_1
, rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
DE GIRONIMO ANNALISA e SINIGAGLIA SILVANA , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione e scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Foggia.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti, appare sussistente la condizione dello scioglimento del matrimonio e dei previgenti provvedimenti relativi alle condizioni nonché e un lasso di tempo che rende giustificata la richiesta modifica per le sopravvenienze connaturate all'evolvere e all'età raggiunta dal figlio e dalle sopraggiunte necessità delle parti e considerato che il divorzio risulta essere stato effettivamente pronunciato con sentenza dal Tribunale di Foggia.
Le parti hanno concordato le modifiche delle condizioni di divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e si intendono qui per integralmente trascritte.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Prende atto degli accordi intervenuti a modifica delle precedenti condizioni vigenti tra le parti e dichiara efficaci le condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 27.11.2024 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro