TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VA Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2398/2021 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ; Parte_5 C.F._5
(C.F. ; Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CELESTE ANGELO
ATTORE/I - OPPONENTI contro
(C.F. ), e per essa la mandataria – , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. GALLO PAOLO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.770/2021 - R.G. n.1695/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 9/5/2021 in forma provvisoriamente esecutiva e notificato il successivo 19/5/2021, con il quale è stato ingiunto agli opponenti, nella loro qualità di fideiussori di solidalmente, il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di €.150.000,00 oltre interessi e spese.
Citazione in opposizione notificata il 25.6.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
In via preliminare, dichiarare la nullità del d.i. opposto per carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e quindi per difetto di legittimazione ad agire, per tutto quanto dedotto ed eccepito sub. n.1 della premessa. In ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione per tutto quanto dedotto ed eccepito al punto n.2 della premessa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. opposto statuendo che nulla devono i garanti alla banca opposta. In subordine, ritenere e dichiarare l'opposta decaduta ex pagina 1 di 4 art.1957 c.c. per tutto quanto dedotto ed eccepito al punto n.3 della premessa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. opposto statuendo che nulla devono i garanti alla banca opposta. Nel merito, in accoglimento della svolta opposizione, annullare e/o revocare il d.i. opposto stante l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, risultando il credito monitorio in via di pagamento con il ricavato dalla vendita nella procedura esecutiva in danno della debitrice principale
Parte opposta: rigettale l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, con ordinanza del 26.11.2021, è stato dichiarato estinto il processo limitatamente agli opponenti e per rinuncia al giudizio degli stessi, Parte_5 Parte_6 accettata dalla controparte, in ragione di intervenuta conciliazione della controversia, come da istanza delle parti del 26.11.2021, in atti.
Per gli altri opponenti l'opposizione non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di mutuo agrario del 30.6.2008 in notaio Per_
, rep n. 12853 – racc n. 3633, con il quale , poi incorporata in Controparte_4
, ha concesso un finanziamento di € 650.000,00 in favore della società CP_4 [...]
in seno a detto contratto di mutuo gli opponenti prestavano specifica garanzia Parte_7 fideiussoria solidale.
Nel ricorso monitorio parte opposta si dichiara cessionaria del credito da parte della cedente CP_4
in ragione di operazione di cartolarizzazione, di cui è stato dato avviso nella GU parte II n. 93 del
[...]
8.8.2017; e precisa inoltre che, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di rimborso delle rate da parte della debitrice principale, la posizione è stata classificata a sofferenza in data 1.6.2016; che è stata promossa procedura esecutiva nei confronti del debitore principale, proc esec imm. 144/2018 RG, nella quale è stato azionato anche il precedente contratto di mutuo agrario del 21.9.2006, rep 10701 – racc n.
2472, per un credito di € 380.359,85; dalla vendita degli immobili, sui quali era iscritta ipoteca volontaria di primo grado in forza del mutuo del 2006, è stata ricavata la somma di € 401.300,00, da cui detrarre le spese di esecuzione, per cui il credito derivante dal contratto del 30.6.2008 resta del tutto insoddisfatto;
tanto premesso e precisato, nel ricorso monitorio dichiara di volere agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori, limitando la pretesa al minore importo di € 150.000,00 (rispetto al credito vantato di oltre € 700.000,00).
Gli opponenti, in primo luogo, deducono la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La doglianza non è fondata;
la prova del contratto di cessione, così come dell'inclusione del credito contestato nella cessione, emerge non solo dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante criteri precisi di individuazione dei crediti ceduti entro i quali trova collocazione il credito litigioso (tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà di quest'ultima derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate), ma anche dal possesso dei titoli azionati, ovvero il contratto del 30.6.2008 (ed i successivi contratti attuativi di somministrazione rateale) e dalla circostanza - pacifica, e che anzi la stessa parte opponente deduce a fondamento dell'opposizione - dell'avvenuto pagamento del debito in seno alla procedura esecutiva incoata in danno della debitrice principale, procedura promossa proprio da parte opposta, evidentemente munita di valido titolo esecutivo in ragione della sussistente vicenda traslativa del credito.
Parte attrice lamenta la nullità assoluta del negozio di fideiussione sottoscritto dagli opponenti pagina 2 di 4 contestualmente alla stipula -e a garanzia- del mutuo fondiario, in conseguenza alla conformità del tenore lessicale delle clausole ivi inserite a quelle presenti nello schema ABI del 2002, modello le cui clausole di reviviscenza, di deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c,. e di sopravvivenza, sono state qualificate illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005 per contrasto con la normativa Antitrust.
La Banca d'Italia, con il sopra citato provvedimento, emesso nella qualità di Autorità Garante per la libera concorrenza del mercato creditizio, ha ritenuto illecito perché in contrasto con la legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di negozi di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenendolo frutto di un'intesa bancaria conclusa a monte e preclusiva del diritto del singolo contraente -nei cd contratti a valle- di poter scegliere tra prodotti in concorrenza e dunque diversificati nelle proposte e condizioni contrattuali.
Per concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, “in materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett a) della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust), come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus….Diversamente, per le fideiussioni specifiche, va detto che esse sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. Ne consegue che in merito a queste ultime non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005” (T. Verona, sent. N. 1059/2020; T. Bergamo, sent. N. 1378/2020; T. Torino, sent. N. 3949/2021; T. Napoli, sent. N. 4969/2021; T. Pavia, sent. N. 1124/2020).
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass 26847/2024).
Deve pertanto dichiararsi la validità della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. all'interno del contratto di mutuo in questione (“I fideiussori dichiarano di derogare espressamente alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del codice civile: … dispensando inoltre il Banco dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo”), con conseguente legittimo esercizio della garanzia fideiussoria nei confronti degli opponenti.
Va inoltre rigettata l'eccezione di duplicazione del titolo esecutivo, perché il contratto di mutuo fondiario (al cui interno è contenuta la fideiussione) costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore principale, che ha ricevuto l'erogazione della somma;
in ogni caso si osserva che l'esistenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (nel caso specifico il contratto di mutuo fondiario), non fa venire meno l'interesse del creditore ad ottenere un titolo giudiziale che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla ipoteca legata al finanziamento. Lo ha chiarito anche la Corte di Cassazione nella pronuncia n.21768 del 28/08/2019
“[..] si è ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di
pagina 3 di 4 possibile opposizione da parte del debitore (Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184- 01).”. Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse della società cessionaria ad ottenere un titolo esecutivo giudiziale ulteriore rispetto a quello di cui già dispone, proprio in ragione della circostanza che il primo conferisce una tutela ulteriore al credito di cui si chiede tutela. L'eccezione di illegittima duplicazione dei titoli deve dunque essere disattesa.
Non può infine accogliersi l'eccezione di totale estinzione del credito in conseguenza dell'assegnazione delle somme della procedura esecutiva n.144/2018.
Emerge dagli atti, e costituisce oggetto di espressa ammissione, come sopra visto, della creditrice opposta, che l'importo assegnato in forza della procedura esecutiva ammonta ad €.401.300,00, da cui detrarre le spese di esecuzione;
che detto importo deriva però dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca di primo grado della creditrice in forza del diverso e precedente contratto di mutuo agrario del
21.09.2006.
Per quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara non esservi più luogo a provvedere sull'opposizione di e ON VA Parte_5 per avvenuta estinzione del processo;
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.770/2021 - R.G. n.1695/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a versare a e per essa a le spese di
[...] Controparte_1 CP_5 lite che liquida nell'importo di €. 12.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 26/05/2025.
Il Giudice
dott. VA Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VA Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2398/2021 promossa da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ; Parte_5 C.F._5
(C.F. ; Parte_6 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CELESTE ANGELO
ATTORE/I - OPPONENTI contro
(C.F. ), e per essa la mandataria – , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. GALLO PAOLO
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.770/2021 - R.G. n.1695/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 9/5/2021 in forma provvisoriamente esecutiva e notificato il successivo 19/5/2021, con il quale è stato ingiunto agli opponenti, nella loro qualità di fideiussori di solidalmente, il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di €.150.000,00 oltre interessi e spese.
Citazione in opposizione notificata il 25.6.2021.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
In via preliminare, dichiarare la nullità del d.i. opposto per carenza di titolarità del credito in capo all'opposta e quindi per difetto di legittimazione ad agire, per tutto quanto dedotto ed eccepito sub. n.1 della premessa. In ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione per tutto quanto dedotto ed eccepito al punto n.2 della premessa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. opposto statuendo che nulla devono i garanti alla banca opposta. In subordine, ritenere e dichiarare l'opposta decaduta ex pagina 1 di 4 art.1957 c.c. per tutto quanto dedotto ed eccepito al punto n.3 della premessa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il d.i. opposto statuendo che nulla devono i garanti alla banca opposta. Nel merito, in accoglimento della svolta opposizione, annullare e/o revocare il d.i. opposto stante l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, risultando il credito monitorio in via di pagamento con il ricavato dalla vendita nella procedura esecutiva in danno della debitrice principale
Parte opposta: rigettale l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, con ordinanza del 26.11.2021, è stato dichiarato estinto il processo limitatamente agli opponenti e per rinuncia al giudizio degli stessi, Parte_5 Parte_6 accettata dalla controparte, in ragione di intervenuta conciliazione della controversia, come da istanza delle parti del 26.11.2021, in atti.
Per gli altri opponenti l'opposizione non può trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di mutuo agrario del 30.6.2008 in notaio Per_
, rep n. 12853 – racc n. 3633, con il quale , poi incorporata in Controparte_4
, ha concesso un finanziamento di € 650.000,00 in favore della società CP_4 [...]
in seno a detto contratto di mutuo gli opponenti prestavano specifica garanzia Parte_7 fideiussoria solidale.
Nel ricorso monitorio parte opposta si dichiara cessionaria del credito da parte della cedente CP_4
in ragione di operazione di cartolarizzazione, di cui è stato dato avviso nella GU parte II n. 93 del
[...]
8.8.2017; e precisa inoltre che, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di rimborso delle rate da parte della debitrice principale, la posizione è stata classificata a sofferenza in data 1.6.2016; che è stata promossa procedura esecutiva nei confronti del debitore principale, proc esec imm. 144/2018 RG, nella quale è stato azionato anche il precedente contratto di mutuo agrario del 21.9.2006, rep 10701 – racc n.
2472, per un credito di € 380.359,85; dalla vendita degli immobili, sui quali era iscritta ipoteca volontaria di primo grado in forza del mutuo del 2006, è stata ricavata la somma di € 401.300,00, da cui detrarre le spese di esecuzione, per cui il credito derivante dal contratto del 30.6.2008 resta del tutto insoddisfatto;
tanto premesso e precisato, nel ricorso monitorio dichiara di volere agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori, limitando la pretesa al minore importo di € 150.000,00 (rispetto al credito vantato di oltre € 700.000,00).
Gli opponenti, in primo luogo, deducono la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
La doglianza non è fondata;
la prova del contratto di cessione, così come dell'inclusione del credito contestato nella cessione, emerge non solo dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante criteri precisi di individuazione dei crediti ceduti entro i quali trova collocazione il credito litigioso (tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà di quest'ultima derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate), ma anche dal possesso dei titoli azionati, ovvero il contratto del 30.6.2008 (ed i successivi contratti attuativi di somministrazione rateale) e dalla circostanza - pacifica, e che anzi la stessa parte opponente deduce a fondamento dell'opposizione - dell'avvenuto pagamento del debito in seno alla procedura esecutiva incoata in danno della debitrice principale, procedura promossa proprio da parte opposta, evidentemente munita di valido titolo esecutivo in ragione della sussistente vicenda traslativa del credito.
Parte attrice lamenta la nullità assoluta del negozio di fideiussione sottoscritto dagli opponenti pagina 2 di 4 contestualmente alla stipula -e a garanzia- del mutuo fondiario, in conseguenza alla conformità del tenore lessicale delle clausole ivi inserite a quelle presenti nello schema ABI del 2002, modello le cui clausole di reviviscenza, di deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c,. e di sopravvivenza, sono state qualificate illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005 per contrasto con la normativa Antitrust.
La Banca d'Italia, con il sopra citato provvedimento, emesso nella qualità di Autorità Garante per la libera concorrenza del mercato creditizio, ha ritenuto illecito perché in contrasto con la legge n. 287/1990, l'utilizzo da parte degli Istituti di credito di negozi di fideiussione riproduttivi dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, ritenendolo frutto di un'intesa bancaria conclusa a monte e preclusiva del diritto del singolo contraente -nei cd contratti a valle- di poter scegliere tra prodotti in concorrenza e dunque diversificati nelle proposte e condizioni contrattuali.
Per concorde giurisprudenza di merito e di legittimità, “in materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett a) della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust), come risulta dalla lettera del dictum della Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus….Diversamente, per le fideiussioni specifiche, va detto che esse sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto di finanziamento per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratta di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita. Ne consegue che in merito a queste ultime non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005” (T. Verona, sent. N. 1059/2020; T. Bergamo, sent. N. 1378/2020; T. Torino, sent. N. 3949/2021; T. Napoli, sent. N. 4969/2021; T. Pavia, sent. N. 1124/2020).
In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass 26847/2024).
Deve pertanto dichiararsi la validità della clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. all'interno del contratto di mutuo in questione (“I fideiussori dichiarano di derogare espressamente alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del codice civile: … dispensando inoltre il Banco dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo”), con conseguente legittimo esercizio della garanzia fideiussoria nei confronti degli opponenti.
Va inoltre rigettata l'eccezione di duplicazione del titolo esecutivo, perché il contratto di mutuo fondiario (al cui interno è contenuta la fideiussione) costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore principale, che ha ricevuto l'erogazione della somma;
in ogni caso si osserva che l'esistenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (nel caso specifico il contratto di mutuo fondiario), non fa venire meno l'interesse del creditore ad ottenere un titolo giudiziale che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla ipoteca legata al finanziamento. Lo ha chiarito anche la Corte di Cassazione nella pronuncia n.21768 del 28/08/2019
“[..] si è ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di
pagina 3 di 4 possibile opposizione da parte del debitore (Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184- 01).”. Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse della società cessionaria ad ottenere un titolo esecutivo giudiziale ulteriore rispetto a quello di cui già dispone, proprio in ragione della circostanza che il primo conferisce una tutela ulteriore al credito di cui si chiede tutela. L'eccezione di illegittima duplicazione dei titoli deve dunque essere disattesa.
Non può infine accogliersi l'eccezione di totale estinzione del credito in conseguenza dell'assegnazione delle somme della procedura esecutiva n.144/2018.
Emerge dagli atti, e costituisce oggetto di espressa ammissione, come sopra visto, della creditrice opposta, che l'importo assegnato in forza della procedura esecutiva ammonta ad €.401.300,00, da cui detrarre le spese di esecuzione;
che detto importo deriva però dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca di primo grado della creditrice in forza del diverso e precedente contratto di mutuo agrario del
21.09.2006.
Per quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara non esservi più luogo a provvedere sull'opposizione di e ON VA Parte_5 per avvenuta estinzione del processo;
rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.770/2021 - R.G. n.1695/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a versare a e per essa a le spese di
[...] Controparte_1 CP_5 lite che liquida nell'importo di €. 12.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 26/05/2025.
Il Giudice
dott. VA Giampiccolo
pagina 4 di 4