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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 46 / 2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore dott. Ernesta Tarantino Consigliere dott. Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra
rappr. e dif. dall'avv. COTUGNO PIERLUIGI Parte_1
-Appellante-
e
nonché Controparte_1
Controparte_2
-Appellati-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 1222/2023 del 30.6.2023 il Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe ha rigettato il ricorso proposto dal avverso l'atto di pignoramento presso terzi Pt_1 notificato il 5.4.2023 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 014 – 200800504644700
– 01420090090125223000 e 142007001717757200 relativa a contributi della CP_1 in relazione al periodo dal 2002 al 2007.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 18.1.2024.
e non si sono costituite. Controparte_2 CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27.3.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 29/04/2025 allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 1.2.2024 e comunicato ritualmente;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 27.3.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
2 Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
3. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18/01/2024 da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
nonché dell'
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n.1222/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 30.6.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 29/04/2025
Il Presidente relat.
Dott. Pietro Mastrorilli
3
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. Pietro Mastrorilli Presidente relatore dott. Ernesta Tarantino Consigliere dott. Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra
rappr. e dif. dall'avv. COTUGNO PIERLUIGI Parte_1
-Appellante-
e
nonché Controparte_1
Controparte_2
-Appellati-
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza n. 1222/2023 del 30.6.2023 il Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe ha rigettato il ricorso proposto dal avverso l'atto di pignoramento presso terzi Pt_1 notificato il 5.4.2023 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 014 – 200800504644700
– 01420090090125223000 e 142007001717757200 relativa a contributi della CP_1 in relazione al periodo dal 2002 al 2007.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato il 18.1.2024.
e non si sono costituite. Controparte_2 CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27.3.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza del 29/04/2025 allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
2. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che parte appellata non è costituita e non vi è prova del fatto che l'appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 1.2.2024 e comunicato ritualmente;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 27.3.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
2 Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ.” (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
3. Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
4. Deve, tuttavia, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18/01/2024 da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
nonché dell'
[...] Controparte_2 avverso la sentenza n.1222/2023 resa dal Tribunale di Trani in data 30.6.2023, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 29/04/2025
Il Presidente relat.
Dott. Pietro Mastrorilli
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