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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 1269/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
CANTALE e dell'avv. GIUSEPPE INVERNI
RICORRENTE
contro
CF ) CP P.IVA_1
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 18/03/2025:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie e ha concluso, nel Parte_1 merito, come da ricorso introduttivo (con detrazione dell'acconto medio tempore versato), chiedendo, pertanto: «condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP
SI.ra , con sede in Prato 59100 (PO), Via Rimini n. 37, (C.F.: ), al Parte_2 P.IVA_1 pagamento della somma di €. 1.643,81 in favore di ovvero di quella diversa somma Parte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 , ha chiesto, a seguito della definizione Parte_1 del procedimento la condanna di al pagamento del compenso dovuto per l'attività CP professionale prestata nel procedimento RG 145/2021 avente ad oggetto già pendente avanti al Tribunale di Prato.
pagina 1 di 3 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto di aver svolto le proprie prestazioni professionali, emettendo un progetto di notula, rimasto insaldato.
Non costituendosi in giudizio la convenuta, con ordinanza data a verbale il 1.10.24, rilevata la nullità del ricorso introduttivo, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione.
All'udienza del 21.1.25 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto un acconto di € 800,00, accettato in conto del maggior avere.
Con ordinanza riservata del 23 gennaio 2025 è stata dichiarata la contumacia della convenuti;
indi la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e. fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1.1. Deve premettersi che la domanda — vertendosi in materia di compensi professionali di avvocati per prestazioni giudiziali civili — rientra nell'ambito di applicazione del procedimento ex art. 14 d.lgs.
150/2011 ed art. 28 l. 794/1942, onde il procedimento è trattato in unico grado innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
1.2. Nel merito, deve osservarsi che la parte ricorrente chiede il compenso per attività svolta in procedimento in materia di lavoro (che contrapponeva la a , nell'ambito del CP Parte_3 quale il professionista ha redatto la memoria costitutiva, ed è comparso, tramite sostituti, alle udienze del
2 marzo 2022 e del 4 maggio 2022, in cui il procedimento è stato estinto per conciliazione delle parti.
La notula è stata emessa per € 1.643,81 netti, così determinati: fase di studio € 868,00, fase introduttiva
€ 370,00, fase di conciliazione € 300,00 oltre CPA, iva, e detrazione della ritenuta d'acconto.
Premesso che alla presente liquidazione, trattandosi di attività esaurita antecedentemente all'entrata in vigore del DM 147/2022, trova applicazione il DM 55/2014 come previgente, deve osservarsi che il valore della domanda era pari ad € 23.989,33. Il compenso richiesto è senz'altro congruo: esso, infatti, è stato determinato nei minimi per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 delle cause in materia di lavoro per le fasi di studio e introduttiva, mentre per la conciliazione è stato richiesta un compenso di € 300,00 e, pertanto, ampiamente inferiore e a quello determinato ex art. 4, co. 6, DM cit., ai sensi del quale
«nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta», disposizione che, in quanto “premiante” per il professionista rispetto al raggiungimento di una soluzione conciliativa, deve essere interpretata nel senso che il compenso sia determinato in misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto;
in ogni caso, il compenso è inferiore al quarto del valore medio della fase decisionale, onde, anche a voler diversamente interpretare la disposizione, dovrebbe ritenersi comunque congruo. Da ultimo, concorre alla valutazione di congruità della richiesta il rilievo che non è stato domandato il rimborso delle spese generali al 15%.
Dalla somma di € 1.643,81 deve, peraltro, detrarsi l'acconto di € 800,00 che la parte ricorrente ha pagina 2 di 3 ammesso aver ricevuto in corso di causa.
Sulla somma di € 843,81, al cui pagamento l'intimata deve essere condannata, non sono dovuti interessi, in difetto di domanda.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della trattazione nelle forme del rito semplificato di cognizione, dell'istruttoria scritta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di della somma CP Parte_1 di € 843,81 a titolo di residuo compenso per l'attività prestata nel procedimento RG 145/2021 lav. del Tribunale di Prato;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP Parte_1 liquidano in € 125,00 per spese, € 1.276,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 1269/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
CANTALE e dell'avv. GIUSEPPE INVERNI
RICORRENTE
contro
CF ) CP P.IVA_1
INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 18/03/2025:
Il procuratore di ha insistito nelle istanze istruttorie e ha concluso, nel Parte_1 merito, come da ricorso introduttivo (con detrazione dell'acconto medio tempore versato), chiedendo, pertanto: «condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP
SI.ra , con sede in Prato 59100 (PO), Via Rimini n. 37, (C.F.: ), al Parte_2 P.IVA_1 pagamento della somma di €. 1.643,81 in favore di ovvero di quella diversa somma Parte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2024 , ha chiesto, a seguito della definizione Parte_1 del procedimento la condanna di al pagamento del compenso dovuto per l'attività CP professionale prestata nel procedimento RG 145/2021 avente ad oggetto già pendente avanti al Tribunale di Prato.
pagina 1 di 3 A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto di aver svolto le proprie prestazioni professionali, emettendo un progetto di notula, rimasto insaldato.
Non costituendosi in giudizio la convenuta, con ordinanza data a verbale il 1.10.24, rilevata la nullità del ricorso introduttivo, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione.
All'udienza del 21.1.25 il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto un acconto di € 800,00, accettato in conto del maggior avere.
Con ordinanza riservata del 23 gennaio 2025 è stata dichiarata la contumacia della convenuti;
indi la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e. fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1.1. Deve premettersi che la domanda — vertendosi in materia di compensi professionali di avvocati per prestazioni giudiziali civili — rientra nell'ambito di applicazione del procedimento ex art. 14 d.lgs.
150/2011 ed art. 28 l. 794/1942, onde il procedimento è trattato in unico grado innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
1.2. Nel merito, deve osservarsi che la parte ricorrente chiede il compenso per attività svolta in procedimento in materia di lavoro (che contrapponeva la a , nell'ambito del CP Parte_3 quale il professionista ha redatto la memoria costitutiva, ed è comparso, tramite sostituti, alle udienze del
2 marzo 2022 e del 4 maggio 2022, in cui il procedimento è stato estinto per conciliazione delle parti.
La notula è stata emessa per € 1.643,81 netti, così determinati: fase di studio € 868,00, fase introduttiva
€ 370,00, fase di conciliazione € 300,00 oltre CPA, iva, e detrazione della ritenuta d'acconto.
Premesso che alla presente liquidazione, trattandosi di attività esaurita antecedentemente all'entrata in vigore del DM 147/2022, trova applicazione il DM 55/2014 come previgente, deve osservarsi che il valore della domanda era pari ad € 23.989,33. Il compenso richiesto è senz'altro congruo: esso, infatti, è stato determinato nei minimi per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 delle cause in materia di lavoro per le fasi di studio e introduttiva, mentre per la conciliazione è stato richiesta un compenso di € 300,00 e, pertanto, ampiamente inferiore e a quello determinato ex art. 4, co. 6, DM cit., ai sensi del quale
«nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta», disposizione che, in quanto “premiante” per il professionista rispetto al raggiungimento di una soluzione conciliativa, deve essere interpretata nel senso che il compenso sia determinato in misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto;
in ogni caso, il compenso è inferiore al quarto del valore medio della fase decisionale, onde, anche a voler diversamente interpretare la disposizione, dovrebbe ritenersi comunque congruo. Da ultimo, concorre alla valutazione di congruità della richiesta il rilievo che non è stato domandato il rimborso delle spese generali al 15%.
Dalla somma di € 1.643,81 deve, peraltro, detrarsi l'acconto di € 800,00 che la parte ricorrente ha pagina 2 di 3 ammesso aver ricevuto in corso di causa.
Sulla somma di € 843,81, al cui pagamento l'intimata deve essere condannata, non sono dovuti interessi, in difetto di domanda.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, della trattazione nelle forme del rito semplificato di cognizione, dell'istruttoria scritta della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di della somma CP Parte_1 di € 843,81 a titolo di residuo compenso per l'attività prestata nel procedimento RG 145/2021 lav. del Tribunale di Prato;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP Parte_1 liquidano in € 125,00 per spese, € 1.276,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 3 di 3