Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET TT TH de CO Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Rosario Villari che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Benedetto Gargani e Guido Maccarioni che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma 1348/2021 resa nel procedimento rg 47948/ 2016 - contratti bancari -
1
Con atto di citazione notificato il ventitré giugno 2016 e iscritto a ruolo ( r.g. 47948/2016 ) conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma in relazione: Controparte_1
a) al conto corrente 0410001755 ( poi divenuto 3729 0000 4100163 ) acceso il ventitré settembre 1998 con affidamento fino a € 206.583,00 aumentato dal primo gennaio
2005 a € 350.000,00;
a) al conto anticipi su documenti n. 04033 01 755 (poi divenuto 3729 0000 4033189) acceso il ventisette gennaio 1999.
Sosteneva, in base a perizia redatta da professionista di fiducia, l'addebito di competenze non pattuite in forma scritta per spese, interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute;
affermava inoltre che in alcuni trimestri era stato superato il tasso-soglia di usura.
Allegava di aver richiesto la documentazione con lettera del dieci aprile 2014 ma era stato inviato dall'istituto di credito solo il contratto originario ( stipulato con l'incorporata CP_3
) e non quelli successivi;
era seguita lettera ex art. 119 TUB del ventiquattro settembre
[...]
2015 reiterata il sei maggio 2016 senza riscontro.
Deduceva che all'esito dell'analisi contabile risultava al trenta settembre 2014 un saldo positivo anziché negativo chiedendo la ripetizione dell'indebito.
La convenuta si costituiva, eccepiva la decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto, la prescrizione delle rimesse solutorie, affermava la rilevanza dell'accordo transattivo del cinque novembre 2008 sosteneva l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale dopo aver espletato ctu con sentenza 1348/2021 rigettava l'eccezione relativa alla transazione ( in quanto non riguardava il conto anticipi e comunque riguardava solo
“l'accordo tra le parti per la modifica e rideterminazione del tasso debitore per apertura di credito” ) e l'eccezione di decadenza.
Riteneva fondata l'eccezione di prescrizione relativa al decennio anteriore alla convocazione per la mediazione e quindi prescritte le rimesse solutorie fino a tutto il secondo trimestre
2005; valutata l'assenza di usura originaria e sopravvenuta, escludeva la validità 2 dell'anatocismo fino all'espressa pattuizione di reciprocità e dal 2014 in poi, applicava tutte le condizioni espressamente pattuite.
Respingeva infine la domanda di ripetizione di indebito in quanto alle date del trenta settembre 2014 per il conto anticipi e alla data del trenta novembre 2014 per il conto corrente ( rispetto a cui era stata svolta la domanda ) i rapporti erano ancora in essere poiché la chiusura era avvenuta il successivo trentuno dicembre e comunque in quanto mancava il relativo estratto e il saldo contabile finale.
Così quindi disponeva : “In parziale accoglimento delle censure di parte attrice e tenuto conto, nel contempo, dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla
[...]
accerta e dichiara che A) alla data del 30.11.2014, il conto corrente n. Controparte_1
4100163 presentava un saldo di euro 682,47 a credito della società correntista e non, invece, il saldo debitore di euro 15.762,31 indicato dalla convenuta nell'estratto conto in atti;
B) alla data del 30.09.2014 il conto anticipi n. 4033189 presentava un saldo di euro 390,60, a credito della società attrice, e non il saldo debitore di euro 29,00 risultante dall'ultimo estratto conto versato in atti. Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda proposta dalla
Dispone l'integrale compensazione, Controparte_4 tra le parti, delle spese processuali. Pone in via definitiva a carico della
[...]
in ragione del 50%, ed a carico dell Controparte_4 Controparte_1
per il restante 50%, il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già
[...] liquidato con separato decreto”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_4 adita, contrariis reiectis, in via preliminare a) ordinare a , ex art. 210 Controparte_1 cpc, di esibire la documentazione già richiesta sia con l'atto di citazione che con la depositata memoria istruttoria 183, 6° comma, n.2 cpc e cioè: -copia estratto del conto corrente n.
0410001755(in seguito 3729 0000 4100163) per il periodo 23 settembre 1998-1gennaio
2003; -copia estratto del conto corrente n. 0403301755 (in seguito 3729 0000 4033189) per il periodo 27 gennaio 1999-1gennaio 2003; -copia dell'originario contratto (o lettera contratto) di apertura di credito concessa, contestualmente alla accensione del conto corrente del 23 settembre 1998 identificato al n. 0410001755(in seguito 3729 0000
4100163) e successive variazioni;
-copia dell'originario contratto (o lettera contratto) di apertura di credito concessa, concessa contestualmente alla accensione del 27 gennaio 1999
3 del conto per anticipo fatture su documenti n. 0403301755 (in seguito 3729 0000 4033189)
e successive variazioni. b) disporre la rinnovazione della consulenza tecnica per le ragioni meglio esplicitate con gli scritti difensivi già depositati in primo grado e rinnovati in questa sede;
nel merito -accertare e dichiarare per quanto dedotto in giudizio, la nullità e la inefficacia delle clausole in virtù delle quali la banca ha applicato ai rapporti de quo interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese, valute e tassi superiori al limite della soglia stabilita per legge, non oggetto di contratto scritto nonché la nullità e/o la inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle spese e delle commissioni di massimo scoperto e operata la necessaria ricostruzione dei conti, condannare
[...]
alla ripetizione in favore di dell'importo che verrà accertato oltre CP_1 CP_4 interessi a sensi del novellato art. 1284, 4 comma C.C. -Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” . Si opponeva alle istanze istruttorie.
La Corte all'esito dell'udienza del ventiquattro febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello sono tutti, tranne uno, ammissibili e in parte fondati.
Il primo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.
Con il primo motivo si sostiene l'erroneità della sentenza laddove è stata ritenuta l'assenza di prova di affidamento per la mancata produzione dei contratti e quindi la prescrizione delle rimesse, ritenute solutorie, antecedenti il terzo trimestre 2005 ossia oltre il decennio prima della messa in mora.
Con il terzo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto coperte da prescrizione le rimesse effettuate antecedentemente al terzo trimestre 2005 per interessi ultralegali non pattuiti ( in relazione al conto anticipi non sottoscritto dalla correntista ) nonché per interessi e cms maggiori rispetto al pattuito e anatocismo ( in relazione al conto corrente ). 4 I motivi sono fondati.
Sono stati prodotti: 1) per il conto 4100 gli estratti dal primo gennaio 2003 al trenta settembre 2014 e lettera di affidamento del ventinove dicembre 2004; 2) per il conto 4033 gli scalari dal primo gennaio 2003 al trenta settembre 2014 e lettera di affidamento del sette gennaio 2005.
Il periodo ritenuto coperto da prescrizione riguarda in buona sostanza il biennio 2003/2004 perché per il periodo precedente mancano estratti e scalari.
Occorre premettere che, come risulta dalle richieste ex art. 119 TUB nonché nella narrativa dell'atto di appello la correntista sostiene che l'affidamento sia stato pattuito in forma scritta.
Testualmente : “Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto che CP_4 entrambi i conti intrattenuti presso , sin dalla loro accensione (settembre 1998- Controparte_1 gennaio 1999) erano stati oggetto di specifici affidamenti e di aver ripetutamente richiesto a
, anche a sensi dell'art. 119 T.U.B., la copia degli iniziali affidamenti del conto Controparte_1 ordinario e del conto anticipi e l'elenco degli affidamenti concessi nel corso del rapporto e relative variazioni accordate….Considerata la mancata risposta alla richiesta ex art. 119 T.U.B. in corso di causa veniva chiesta l'esibizione ex art. 210 cpc degli originari contratti di affidamento sottoscritti all'atto dell'apertura dei conti….”.
La mancata produzione dei relativi documenti peraltro non comporta l'impossibilità per la correntista di provare l'affidamento utilizzando la prova per presunzioni.
Come infatti affermato condivisibilmente da Cass. 34997/2023 “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa”.
Nella motivazione la Corte di Cassazione precisa, testualmente : “poiché,…. la nullità opera
«soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la
5 controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso….. Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c…..”.
Nel caso di specie la correntista ha fornito prova sufficiente dell'esistenza dell'affidamento anche per gli anni 2003 e 2004.
Sono stati infatti prodotti : a) scalari e riepilogo delle competenze trimestrali in cui è indicato il tasso applicabile e le cms entro e fuori fido;
b) il conteggio delle CMS;
c) gli estratti conto che riportano l'ammontare degli affidamenti;
d) un saldo negativo costante per diverse decine di migliaia di euro;
e) certificazione storica della centrale rischi che già ad aprile 1999 attestava un affidamento di £400.000.000 ( pari a € 206.582,76 ); f) la lettera di affidamento del ventinove dicembre 2004 relativa al conto corrente dove è operato un chiaro richiamo all'esistenza già nel pregresso di una “ linea di credito già in essere per euro 206.582,76 aumentato a euro 350.000,00”; g) la lettera di affidamento del sette gennaio 2005, relativa al conto anticipi dove anche è indicato il regime pregresso prevedendo la “riduzione di analoga linea di credito già in essere per euro 154.937,07”; h) nello scalare del conto corrente ordinario è indicato che al diciannove dicembre 2002 il limite dell'affidamento era di € 206.583,00; i) nello scalare del conto anticipi n. 4033 al trentuno dicembre 2002 era indicato un affidamento di euro 258.229,00.
Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta ex art. 210 c.p.c. relativa alle lettere di affidamento sottoscritte contestualmente all'apertura dei conti nonché agli estratti conto dalla stipula dei contratti fino al quarto trimestre 2002 in quanto non precedute da istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB.
L'appellante afferma di aver effettuato richiesta ex art. 119 TUB producendo pec del dieci aprile 2014 nonché raccomandata pervenuta presso l'istituto di credito il venticinque settembre 2015 e pec del sei maggio 2016 oltre ad aver avanzato in giudizio domanda ex art. 210 c.p.c..
6 Il motivo è assorbito riguardo alle lettere di affidamento dall'accoglimento della domanda relativa al fido di fatto e comunque infondato anche per gli estratti conto poiché l'art. 210
c.p.c. non può sopperire all'assenza del diritto ad ottenere la documentazione;
nel caso di specie quindi la richiesta ex art. 119 TUB non copre documenti, anche contrattuali ( non essendovi alcuna indicazione normativa che li escluda ) antecedenti al decennio, documenti che di regola sono stati inviati al cliente e quindi nella disponibilità del medesimo.
Con il quarto motivo si censura la sentenza laddove non ha dato rilievo alla mancata sottoscrizione da parte della correntista del conto anticipi e ha comunque ritenuto coperte da prescrizione le rimesse effettuate antecedentemente al terzo trimestre 2005 per interessi ultralegali non pattuiti ( in relazione al conto anticipi non sottoscritto dalla correntista ) nonché per interessi e cms maggiori rispetto a quelle pattuite e anatocismo ( in relazione al conto corrente ).
Il motivo è parzialmente fondato.
Per quanto riguarda il conto anticipi è stata la stessa correntista a produrne una copia sottoscritta dall'istituto di credito in allegato all'atto di citazione ( doc. 2 ) e pertanto, come condivisibilmente affermato da Cass. 2666/2022, “La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione, e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto”.
Di conseguenza devono essere applicate le condizioni indicate nel contratto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti il rigetto dell'eccezione di prescrizione comporta la conseguente riforma della sentenza sul quantum accertato come indicato in prosieguo.
Con il quinto motivo si censura la sentenza laddove ha recepito le risultanze della ctu senza tenere conto delle critiche svolte in sede peritale e ribadite successivamente e riguardanti :
a) le modalità di calcolo in quanto il ctu non aveva inserito l'intero estratto conto con tutti i movimenti dare e avere, non aveva non aveva differenziato i numeri debitori “in fido” da quelli “extra fido, aveva applicato un tasso medio arbitrario senza appurare quale fosse quello effettivo;
b) l'erronea esclusione dell'usura originaria invece esistente per entrambi i contratti;
c) l'erroneo calcolo per anatocismo, cms, variazioni tassi d'interesse.
7 Il motivo è inammissibile.
Il Ctu ha puntualmente risposto alle note critiche e in particolare riguardo all'usura ha rilevato come entrambi i contratti prodotti, ex se, non prevedevano affidamenti;
del tutto correttamente pertanto il consulente ha ritenuto che il tasso ivi indicato riguardasse il caso di interessi a debito su conto corrente non affidato rispetto a cui nel caso di specie non risultava superato il tasso soglia. Il Tribunale ha ritenuto corrette le risultanze peritali così come articolate.
L'appellante non ha svolto alcuna censura alle puntuali risposte date dal ctu, implicitamente ritenute valide dal Tribunale e quindi non si è confrontato con le stesse limitandosi a riportare pedissequamente in sede di impugnazione le note critiche del consulente di parte.
Atteso quanto detto, sulla base dei conteggi del ctu, esclusa la prescrizione, il saldo del contratto 4100 alla data del trenta novembre 2014 era a credito della correntista per
€3.985,53 e il saldo del contratto 4033 alla data del trenta settembre 2014 era a credito della correntista per 948,74.
Per quanto riguarda le spese di lite la riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione per entrambi i gradi.
Le spese di CTU sono state correttamente poste al 50% a carico degli odierni appellanti in solido tra loro e per il restante 50% a carico di in considerazione Controparte_1 dell'esito complessivo della lite.
Per quanto riguarda le altre spese le stesse sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza sulla base dello scaglione tariffario relativo agli importi riconosciuti a favore della correntista ( valori medi ) senza fase istruttoria per il grado di appello in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che A) alla data del 30.11.2014, il conto corrente n. 4100163 presentava un saldo di euro 3.985,53 a credito della società correntista e non, invece, il saldo debitore di euro
15.762,31 indicato dalla convenuta nell'estratto conto in atti;
B) alla data del 30.09.2014 il conto anticipi n. 4033189 presentava un saldo di euro 948,74 a credito della società attrice,
e non il saldo debitore di euro 29,00 risultante dall'ultimo estratto conto versato in atti.
8 Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda proposta dalla Controparte_4
[...]
Condanna a pagare agli appellanti in solido le spese del primo grado Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.552,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna a pagare agli appellanti in solido le spese del secondo Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Conferma la statuizione di primo grado riguardo alle spese di ctu.
Roma, camera di consiglio del ventiquattro febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET TT TH de CO
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