Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 886/2021 RG vertente
TRA
in persona del Curatore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giovanni Iacomini del foro di Lucca ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Maggio, n. 30, presso l'avv. Claudio Gattini;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Castaldo e dall'avv. Carlo Brotini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santa Croce sull'Arno via
Antonio Gramsci, n. 12; APPELLATA
E
1
Contr quale assicuratrice di rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vasco
Cariello del foro di Pisa;
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
Parte quale assicuratrice di rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Paltrinieri
del foro di Milano;
APPELLATA
All'udienza del 5.11.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per il appellante: < Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma totale della
sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, Dott.ssa Eleonora Polidori, n. 409/2021 in data
06.04.2021.2021 e notificata il 08 aprile 2021 voglia: in rito: - dichiarare inefficace il
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in quanto inopponibile alla Curatela del Fall.to
per non essere divenuto definitivo e munito di formula di esecutorietà Parte_1
prima del fallimento;
- dichiarare inoltre improcedibile o inammissibile l'azione di merito
Cont coltivata in sede di opposizione da parte di per ottenere la condanna della curatela
al pagamento dell'importo oggetto di causa a favore della società appellata per violazione
dell'art. 93 ess L.F.. nel merito: accertare la corresponsabilità della società
[...]
nella genesi dell'incendio oggetto di causa e condannarla di conseguenza Controparte_1
al pagamento a favore della curatela dell'importo di Euro 500.000,00 - in denegata ipotesi
ove non fossero accolte le assorbenti eccezioni in rito - anche con compensazione
dell'importo che fosse determinato a carico della società appellante. Il tutto maggiorato da
interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo. Con condanna di parte
appellata alla restituzione – in tutto o in parte - in favore della appellante Parte_2
che quest'ultima dovesse eventualmente corrispondere per compulsum o in via
[...]
esecutiva per effetto della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione;
il tutto oltre
2 accessori di legge come e se dovuti. Riformare la sentenza di primo grado anche in
relazione alle spese di lite, determinando la vittoria di spese, competenze e onorari di
entrambi i giudizi a carico della o, in ipotesi, compensando le spese Controparte_1
di primo grado>>.
Contr Per : << Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria
istanza ed eccezione disattesa, rigettare le domande dell'appellante perché infondate in
Part fatto ed in diritto e, di conseguenza, respingere l'impugnazione proposta dalla soc.
in quanto la sentenza impugnata non appare meritevole di censura per quanto attiene sia
Part la reiezione della domanda riconvenzionale svolta dalla soc. sia riguardo la condanna
alle spese del giudizio di primo grado. In ipotesi e salvo gravame - ritenuta priva di
fondamento la eccezione di inoperatività della garanzia formulata (a pag. 9 della comparsa
di costituzione in primo grado) dalla (Codice Fiscale Controparte_2
) - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda P.IVA_1
dell'appellante, dichiarare la stessa , tenuta a garantire la Controparte_2
soc. in forza della polizza prodotta (Doc.ti 36, 37 e 38) e, quindi, a Controparte_1
tenerla indenne nei limiti del massimale da qualunque pregiudizio derivante dalla
domanda avversaria;
per l'effetto, condannare la stessa al Controparte_2
pagamento delle somme delle quali l'esponente fosse tenuto a corrispondere all'appellante;
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese (anche generali nella misura del 15%)
oltre IVA e C.P.A.>>.
Per <Voglia l'adita Corte: 1)nel merito, in tesi, respingere ogni CP_2
richiesta avanzata dall'attrice appellante e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza,
con vittoria di spese di primo e secondo grado di giudizio. 2)in denegata ipotesi, in caso
di condanna della a seguito di accoglimento dell'impugnazione Controparte_1
avversaria, accogliere tutte le richieste, difese ed eccezioni di inoperatività e delimitazione
di operatività della copertura assicurativa invocata dalla nei confronti Controparte_1
della per come espressamente esposte, richieste, specificate e rassegnate ai punti CP_2
3 da 1) a 7) -1,2,3,4,5,6,7- della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado -
tempestivamente versata in atti- e per comodità espositiva alla S.V. qui di seguito
integralmente e pedissequamente richiamate e trascritte. Nella denegata ipotesi di riforma
della sentenza e di condanna della 1) accertare e dichiarare Controparte_1
l'intervenuta decadenza del diritto all'indennizzo dell'assicurato in forza del CP_1
disposto dell'art. 1910 2° comma C.C., avendo lo stesso omesso di dar avviso
all'assicuratore oggi comparente della presenza di altre assicurazioni per il medesimo
rischio; respingere conseguentemente, nella denegata ipotesi di condanna del medesimo,
ogni richiesta di manleva a carico della comparente. 2)senza che ciò importi rinuncia
all'eccezione sub. 1), accertare e dichiarare l'inoperatività, nella specie, dell'azionato
contratto di assicurazione con riferimento alla polizza n° 1/456/122/41, escludendo il
medesimo, per espressa dizione e condizione sottoscritta a pag. 4 della stessa “...i danni
subiti dagli impianti e/o macchinari progettati, collaudati, o di cui l' ha svolto Parte_3
la direzione dei lavori, nonché, i danni subiti dai prodotti fabbricati dai macchinari
suddetti”, ed essendo provato in atti che l'assicurato ha appunto svolto attività di
direzione lavori rispetto ai macchinari da cui parte avversa sostiene essersi prodotto
l'incendio. Respingere conseguentemente, nella denegata ipotesi di condanna della
ogni richiesta di manleva a carico della comparente. 3)senza che ciò importi Parte_4
rinuncia alle eccezioni sub. 1 e 2, accertare e dichiarare l'insussistenza del vincolo di
manleva per tutti i danni derivanti dalla manca rispondenza delle opere alle funzioni
richieste, come detto espressamente dall'art.
7.3 lett. J delle condizioni generali di
contratto. Respingere conseguentemente, nella denegata ipotesi di condanna della Pt_4
ogni richiesta di manleva a carico della comparente. 4) senza che ciò importi
[...]
rinuncia alle eccezioni sub. 1 e 2 e 3, accertare e dichiarare l'insussistenza del vincolo di
manleva per tutti i danni diversi da quelli direttamente causati dalle opere progettate
dall'assicurato, e respingere conseguentemente, nella denegata ipotesi di condanna della
, ogni richiesta di manleva a carico della comparente in relazione ai danni Parte_5
4 ridetti. 5)senza che ciò importi rinuncia alle eccezioni sub. 1 e 2 e 3 e 4,accertare e
dichiarare l'insussistenza del vincolo di manleva per tutti i danni inquadrabili nella
categoria delle perdite patrimoniali, e respingere conseguentemente, nella denegata
ipotesi di condanna della ogni richiesta di manleva a carico della comparente Parte_4
in relazione ai danni ridetti. 6)senza che ciò importi rinuncia alle eccezioni sub. 1 e 2 e 3
Part e 4 e 5 ,accertare e dichiarare che il contratto assicurativo azionato dalla prevede
all'art.
7.1.5. il vincolo di solidarietà -vale a dire la limitazione della copertura
assicurativa alla sola quota di responsabilità addebitabile all'assicurato;
conseguentemente, nella denegata ipotesi di condanna della , limitare la Parte_4
pronuncia a carico della comparente a manlevarla indenne dall'accoglimento delle pretese
attoree, negli stretti limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile al
medesimo- quota di responsabilità che, in denegata ipotesi di condanna, si chiede alla S.V.
di accertare e statuire;
7)accertare e dichiarare la sussistenza, in forza della polizza
assicurativa in atti, di franchigia di euro 2500 a carico dell'assicurato e massimale di
polizza di euro 3.000.000,00; limitare di conseguenza, nella denegata ipotesi di condanna
della la condanna in manleva della comparente. Il tutto con vittoria di Parte_4
spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado di giudizio>>.
Per ntervenuta: <Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_2
reiectis, in riforma della sentenza n. 409/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, dr.ssa
Eleonora Polidori, in data 6.4.2021, accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
nella causazione dell'incendio oggetto di causa e, perl'effetto, Controparte_1
condannarla al risarcimento di tutti i danni provocati a . Spese rifuse>>. Parte_1
I FATTI DI CAUSA
Part (di seguito , società addetta alla produzione di Parte_1
combustibile solido secondario, conveniva dinanzi al Tribunale di Pisa
[...]
Contr (di seguito ) in tal modo proponendo opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 290/2015 di € 157.000, oltre interessi e spese, emesso per il
5 saldo delle opere di progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di abbattimento di compositi odorigini, di tipo scrubber verticale bistadio, eseguite
Contr Parte Parte da in favore di A fondamento dell'opposizione allegava
Contr l'inadempimento di , che non aveva consegnato l'impianto entro il termine del 31.8.2014, nonché per averlo fornito malfunzionante e non collaudato.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna di
Contr
al risarcimento dei danni (quantificati in euro 4.994.236,83) subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 13.1.2015 per cause imputabili alla convenuta opposta. Illustrava che sin dall'inizio l'impianto aveva creato problemi e numerose segnalazioni della popolazione alla Procura della
Repubblica per le maleodoranze provenienti dall'azienda. Ciò aveva dato luogo a continui interventi, l'ultimo dei quali, eseguito il 12.1.2015, consistente nel cambio degli elementi chimici acidi e di quelli basici, aveva dato luogo all'incendio di una parte dell'azienda.
Contr Si costituiva contestando l'inadempimento (l'impianto era stato consegnato entro i termini contrattuali come dimostrato dai documenti di trasporto e collaudato) e contestando altresì la riferibilità causale dell'incendio all'impianto fornito. Quanto agli inconvenienti delle emissioni maleodoranti,
evidenziava che erano dovuti ad alcuni vecchi macchinari presenti nell'azienda ed allegava che solo dopo che l'impianto era stato realizzato, la Provincia di
Lucca aveva previsto nuovi e più stringenti limiti alle emissioni cui l'impianto avrebbe dovuto essere adeguato. In merito all'incendio, contestava che esso si fosse originato dallo scrubber, ma, piuttosto, ad esso si era propagato solo in un momento successivo, come riscontrabile dalle foto in atti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di essere Controparte_3
Part tenuta indenne dalle pretese di
6 Sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ed autorizzata la
Contr chiamata, si costituiva quale assicuratrice di , Controparte_2
contestando l'operatività della polizza, eccependo la decadenza della propria assicurata per violazione dell'art. 1910, commi 1 e 2, cod. civ., per avere stipulato altra polizza per il medesimo rischio con la all'insaputa di Controparte_4
Eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza anche in ragione del fatto CP_3
Contr che aveva svolto l'attività di direzione dei lavori e perché, ai sensi dell'art.
7.3 lett. J delle condizioni di polizza, i danni erano riconducibili all'assicurato solo in via indiretta, laddove la suddetta clausola prevedeva la risarcibilità dei soli danni derivanti dalle opere progettate direttamente all'assicurato. Aderiva alle
Parte difese dell'assicurato ai fini del rigetto della domanda proposta da ed invocava inoltre, ai sensi dell'art.
7.1.5. il “vincolo di solidarietà” ossia la limitazione della copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità
addebitabile all'assicurato ed il limite del massimale di polizza di € 3.000.000.
Nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'accertamento tecnico
Parte preventivo svolto in corso di causa, era dichiarata fallita ed il processo era interrotto all'udienza del 12.10.2017.
Il riassumeva il giudizio, insistendo nella domanda Parte_1
riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata l'8.3.2018 interveniva, con diverso difensore,
quale assicuratrice del del quale Controparte_2 Parte_1
sosteneva le ragioni, aderendo alle conclusioni rese per l'accoglimento della
Contr domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento dei danni da incendio, siccome ad essa imputabili.
Con sentenza n. 409/2021 depositata il 6.4.2021 il Tribunale di Pisa:
- negato il ritardo nella consegna dell'opera, perché i componenti dello scrubber
erano stati consegnati entro i termini contrattuali, mentre il fatto che lo scrubber
7 fosse stato messo in funzione circa venti giorni dopo la consegna era imputabile al mancato recapito di tutti gli altri macchinari necessari al suo funzionamento non imputabile a CP_1
- dato atto che lo scrubber fornito era conforme ai valori richiesti al momento dell'ordine della fornitura, mentre la successiva modificazione dei limiti emissivi da parte della Provincia di Lucca in senso maggiormente restrittivo non erano
Contr imputabili a siccome intervenuta appena dodici giorni prima della consegna;
Contr
- negata altresì la responsabilità di per l'incendio, perché, all'esito dell'accertamento preventivo svolto nelle more del giudizio, non era stato possibile accertarne la causa, mentre era certo che il combustibile che l'aveva prodotto era da individuare in un'anomala quantità di pulviscolo fibroso incendiabile il cui deposito sulle tubazioni era stato determinato, con elevata
Part probabilità, dall'omissione di alcune necessarie attività da parte di
- per tali ragioni, così statuiva: <
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Curatela del
fallimento n. 52/2017 di avverso il decreto ingiuntivo n. 290/2015 che Parte_1
dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla
Curatela del Fallimento n. 52/2017 di nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3) condanna l'opponente a rifondere in favore Parte_6
della le spese del procedimento che liquida in € 53.085 per compensi Controparte_1
di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa;
4) condanna
l'opponente a rifondere in favore della Parte_6 [...]
le spese del procedimento che liquida in € 36.207,00 per compensi di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa;
5) pone
definitivamente a carico della parte opponente soccombente le spese di c.t.u. liquidate
come in corso di causa>>.
8 Con citazione notificata in data 6.5.2021 il , dopo aver Parte_1
Contr ripercorso la vicenda processuale di primo grado ed allegato che l'11.1.2028
si era insinuata al passivo del fallimento per l'importo di € 157.000 in chirografo
(corrispondente alle somme ingiunte col decreto monitorio) e che il giudice delegato aveva escluso sia le spese di esecuzione (per la sospensione della provvisoria esecutività del titolo) sia il credito di € 157.000 oltre interessi, perché
assorbito dal controcredito vantato dalla procedura, proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo eccepiva l'improcedibilità della domanda svolta da
Contr
nei confronti della Curatela fallimentare, posto che la statuizione con la quale la sentenza impugnata, rigettando l'opposizione, aveva dichiarato che il decreto ingiuntivo opposto era divenuto definitivamente esecutivo, non era opponibile al , richiamando i principi enunciati da Cass. 6196/2020 ed Parte_1
illustrando che, in base agli artt. 24, 52 e 93 LF la domanda era attratta alla cognizione del tribunale fallimentare in base al principio di esclusività della procedura concorsuale;
2) con il secondo motivo sollevava l'eccezione di giudicato, posto che il decreto con il quale il giudice delegato aveva negato l'ammissione al passivo di
Contr
e respinto l'istanza di insinuazione non era stato opposto e si era formato il giudicato endofallimentare, per cui era preluso far valere in diverso giudizio ogni questione relativa all'an o al quantum debeatur nonché alla validità, efficacia ed opponibilità dei titoli da cui derivavano i diritti fatti valere da creditore verso la massa;
3) in via subordinata, con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata
Contr per aver negato l'inadempimento di sotto il profilo della ritardata consegna,
del mancato collaudo e del malfunzionamento del macchinario fornito;
9 4) col quarto motivo censurava il rigetto della domanda risarcitoria per omessa valutazione delle cause dell'incendio e, in particolare, delle cause dell'innesco. Illustrava che per causare un incendio occorre il concorso di tre elementi (combustibile, comburente e innesco), ma che tuttavia il primo giudice aveva limitato la sua indagine al solo combustibile, senza convocare il c.t.u. a chiarimenti in merito alle possibili concause dell'innesco, che avevano svolto un ruolo determinante nel rogo;
5) col quinto motivo lamentava la lacunosa motivazione della sentenza di primo grado che non aveva indagato sulla responsabilità dell'innesco secondo la
Parte regola del “più probabile che non”. Allegava che per risolvere il problema
Contr delle maleodoranze si era affidata a il cui progetto prevedeva che i flussi d'aria maleodorante aspirati dal capannone fossero canalizzati e immessi nella
Contr centrale termica. aveva quindi garantito il risultato: <con l'installazione di
un ventilatore esterno (adiacente alla cabina Enel) che, aspirando l'aria del capannone,
ne metteva in depressione l'ambiente interno dove avvenivano le lavorazioni, evitando,
in tal modo, la fuoriuscita di maleodoranze all'esterno. Tale scelta si era dimostrata un
grave errore progettuale e di calcolo, in quanto la portata d'aria aspirata dal capannone è
risultata superiore alla capacità di ricezione della centrale termica;
ciò aveva causato sia
pericolosi ritorni di fiamma e soprattutto non aveva consentito il contenimento delle
maleodoranze che pertanto venivano espulse in modo elevato all'esterno>>. Allo scopo,
Contr la stessa aveva proposto una modifica al progetto iniziale mediante l'installazione di by-pass sulla tubazione in ingresso della centrale termica per deviare al nuovo scrubber il flusso d'aria eccedente la capacità della caldaia;
6) col sesto motivo lamentava che il primo giudice non aveva indagato il
Contr concorso di responsabilità di nell'innesco dell'incendio e nell'accumulo di materiale combustibile, neppure in base alle risultanze della consulenza d'ufficio che era stata erroneamente valutata. Infatti, a suo dire, da un attento esame della
10 c.t.u. era possibile rilevare presunzioni univoche, gravi e concordanti che
Contr ponevano a carico di la causa dell'innesco e dell'accumulo di combustibile evidenziando, al riguardo: i) la necessaria correlazione tra l'impianto esistente e,
Contr in particolare, il trituratore con lo scrubber verticale;
ii) il luogo del probabile inizio dell'incendio; iii) la contiguità temporale tra l'incendio e l'intervento
Contr manutentivo/modificativo di;
iv) la distruzione totale, a seguito
Contr dell'incendio, dello scrubber che doveva, in realtà, essere ignifugo. Faceva
rilevare che l'impianto di depolverizzazione preesistente, nella nuova situazione impiantistica, era risultato inadeguato alla sua funzione e ciò aveva determinato l'accumulo del pulviscolo fibroso incendiabile nelle tubazioni di arrivo dello
Contr scrubber ossia nella presunta zona di origine dell'innesco. Ciò dimostrava
Contr che non aveva verificato l'adeguatezza dell'impianto di depolverizzazione esistente alla nuova situazione né previsto, ove necessario, il potenziamento degli
Contr scrubber Venturi e delle torri di lavaggio, nonostante che lo scrubber si inserisse nella parte finale di un più ampio impianto volto alla produzione di combustibile solido secondario. Inoltre, poco prima dell'incendio, stante il non
Contr corretto funzionamento dell'impianto, aveva eseguito la pulizia del demister
dello stadio acido del nuovo scrubber da questa fornito, con inserimento di ipoclorito ed alterazioni della quantità di soda caustica e acido solforico, senza esito alcuno. Il giorno dopo, l'ing. progettista dell'apparecchiatura CP_5
Part FGM, rilevata la presenza di polvere nello scrubber aveva inviato a una lettera di decadenza dalla garanzia, precisando che: <lo stadio acido appariva
completamente saturo a formare uno spesso fango>> ed evidenziando: <un utilizzo
dell'apparecchiatura in campo di “uso non previsto”>> facendo così decadere qualsiasi garanzia di funzionamento. Ciò, omettendo, tuttavia di valutare il rischio di incendio connesso alla presenza del materiale combustibile nella zona
11 in cui, pochi giorni dopo, l'incendio si era effettivamente innescato ed omettendo
Parte di informare sulle possibili conseguenze;
7) col settimo motivo illustrava l'ammontare dei danni derivanti dall'incendio che aveva comportato la chiusura della produzione e la messa in cassa integrazione dei dipendenti sino al 30 giugno 2015, pur dovendo continuare a sostenere i costi fissi (canoni leasing, interessi passivi sui mutui) in tal modo causando un danno non inferiore ad € 500.000, cui la pretesa risarcitoria era ridotta, tenuto conto della difficoltà probatoria in merito alla ricostruzione del suo (certamente) maggiore ammontare a così lunga distanza di tempo
Parte dall'evento e in considerazione dell'intervenuto fallimento di
8) con l'ottavo motivo lamentava la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
Contr posto che aveva coltivato un'azione improcedibile, oltre che confliggente col giudicato endo-fallimentare. Allo stesso modo andava revocata anche la condanna alle spese nei confronti di tenuto conto del Controparte_2
contenuto delle plurime eccezioni di inoperatività della polizza da quest'ultima sollevate.
Contr
Concludeva come in epigrafe per la condanna di al risarcimento dei danni.
Contr
Si costituiva , rimarcando che il mancato funzionamento dei beni
Parte strumentali forniti era essenzialmente dipeso dal fatto che in crisi di
Parte liquidità, non era stata in grado di attivare i macchinari ordinati da ad aziende terze, necessari al funzionamento dell'impianto. Correttamente, a suo
Contr dire, il primo giudice aveva negato ogni inadempimento da parte di .
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, sottolineava che era stata proprio la Curatela fallimentare a riassumere la causa d'opposizione a decreto ingiuntivo e a riproporre la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado,
per cui la domanda era da reputarsi procedibile. Allegava di non aver proposto
12 opposizione allo stato passivo unicamente per evitare ulteriori ed inutili spese.
Negava, infine, ogni responsabilità in merito all'incendio, richiamando le risultanze della consulenza d'ufficio, correttamente interpretate dal primo giudice, e facendo rilevare che l'innesco dell'incendio non era collocabile nello
Contr scrubber , anche perché bagnato dai recenti lavaggi. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, anche con riguardo alle spese di lite.
Contr
Si costituiva quale assicuratrice di , per Controparte_2
chiedere il rigetto dell'appello proposto dal , contestando anch'essa Parte_1
Contr l'inadempimento della propria assicurata , alla quale non era imputabile alcuna responsabilità nell'incendio, neppure in via concorrente, rimarcando che
Contr la modifica dell'impianto di triturazione non competeva in alcun modo a ,
la quale, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, non si era affatto
Part disinteressata della funzionalità globale del sistema e degli impianti di
Contestava analiticamente le argomentazioni spese dal coi motivi di Parte_1
appello e concludeva come in epigrafe, riproponendo anche le eccezioni di inoperatività della polizza ritenute assorbite dal primo giudice.
Si costituiva anche , quale assicuratrice di Controparte_2
Parte
per aderire ai motivi di gravame proposti dal proprio assicurato
[...]
Contr
sottolineando la responsabilità di nell'incendio, posto che Parte_6
il progettista avrebbe dovuto verificare l'adeguatezza dell'impianto di depolverizzazione e valutare gli effetti dell'inserimento del nuovo trituratore nell'impianto esistente, ossia tenere conto del contesto nel quale il macchinario era introdotto. Quale ulteriore profilo di colpa evidenziava la mancata segnalazione del rischio di incendio. Concludeva come in epigrafe affinché fosse
Contr dichiarata la responsabilità di nell'incendio oggetto di causa, con la
Part condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni provocati da
13 Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta altresì, con ordinanza del
29.7.2024, l'acquisizione della consulenza d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, all'udienza del 5.11.2024, svoltasi nelle forme della c.d.
trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
Contr La domanda di adempimento contrattuale azionata da in via
Parte monitoria, all'esito del fallimento di dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi improcedibile.
Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte: <nell'ipotesi di
dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata
dall'improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei
confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare
il proprio credito nell'ambito della verifica dello stato passivo ai sensi degli artt. 92 e ss.
l. fall., in concorso con gli altri creditori>> (v. Cass, 6196/2020; Cass. 21565/2008).
Contr Né la pretesa monitoria avanzata da può reputarsi procedibile perché la causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata riassunta, in primo grado, dalla Curatela fallimentare, la quale era legittimata a farlo e vi aveva interesse al fine di ottenere l'accoglimento della domanda riconvenzionale di
Contr condanna di al risarcimento dei danni derivanti dall'incendio. Trattasi,
infatti, di domande diverse poiché mentre la domanda di adempimento
Contr contrattuale proposta da nei confronti della è assoggettata Parte_1
all'esclusivo rito speciale di cui agli artt. 93 e ss. L.F. ed attribuita alla cognizione
14 del giudice delegato al fallimento, la domanda riconvenzionale svolta dalla curatela fallimentare è sottoposta a procedimento ordinario di cognizione e pertanto mentre la prima è divenuta improcedibile a seguito del sopravvenuto fallimento di alcuna causa di improcedibilità è configurabile Parte_1
Contr rispetto alla domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti di . Parte_1
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello va revocato il
Contr decreto ingiuntivo e dichiarata l'improcedibilità della domanda azionata da in via monitoria.
Il secondo ed il terzo motivo sono conseguentemente assorbiti.
Si esaminano, congiuntamente, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello, siccome connessi.
Essi sono infondati.
Contr Parte
ha fornito a uno scrubber verticale doppio stadio, volto a risolvere le problematiche delle maleodoranze, mediante un “lavaggio” in cui le sostanze gassose maleodoranti erano eliminate reagendo chimicamente con opportune soluzioni.
La modifica dei parametri imposti dall'autorità amministrativa in materia di emissioni in epoca immediatamente precedente la data programmata per la consegna dell'impianto, comportò degli adattamenti;
tra questi quelli svolti il 12
Contr gennaio 2015 quando i tecnici di decisero di modificare le soluzioni chimiche e, in particolare, di spostare la soluzione ossidante dal secondo stadio basico al primo stadio acido.
Il giorno dopo, il 13.1.2015, si è verificato l'incendio che ha determinato la distruzione dello scrubber (v. foto allegate alla c.t.u.).
La consulenza tecnica svolta in primo grado in sede di a.t.p. ha chiarito che, affinché un incendio possa svilupparsi è necessario il concorso di tre fattori:
15 il comburente (solitamente l'ossigeno dell'atmosfera); il combustibile e una fonte di energia o di calore (innesco).
La determinazione delle cause dell'incendio è quindi da ricercare nella presenza anomala di uno o più di tali elementi.
Dalla consulenza d'ufficio non si rilevano, né sono state allegate, anomalie nel comburente (ossia nell'aria dell'atmosfera).
Neppure è stato possibile individuare la causa dell'innesco. Astrattamente
le cause dell'innesco maggiormente probabili potrebbero essere individuate:
- nel surriscaldamento del pulviscolo fibroso dovuto al restringimento della sezione di passaggio dell'aria all'interno del raccordo in materiale plastico
Contr e all'imbocco dello scrubber verticale fornito da;
- nella saldatura eseguita sulla tubazione metallica (e solo nel caso in cui la saldatura sia stata fatta direttamente sulla tubazione) che ha portato all'accensione del pulviscolo fibroso;
- nel momentaneo malfunzionamento delle apparecchiature di depolverazione, per cui un flusso di aria non raffreddata e secca è arrivata fino ad una zona di accumulo del polviscolo fibroso, facendolo incendiare.
Oppure la combinazione di queste tre ipotetiche cause.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p. ha chiarito, con
Contr approfondite analisi che nessuna di queste tre cause è imputabile a , in quanto le saldature osservabili non presentavano anomalie. Peraltro,
l'assemblaggio delle tubazioni di acciaio era stato eseguito da altra ditta (la
[...]
) e, all'epoca dell'incendio, non era stato ancora Controparte_6
completato.
Contr Neppure l'apparecchiatura di depolverazione era stata installata da ed il suo temporaneo malfunzionamento non era da essa conoscibile preventivamente.
16 Quanto al surriscaldamento del pulviscolo fibroso dovuto al restringimento della sezione di passaggio dell'aria all'interno del raccordo in
Contr materiale plastico e all'imbocco dello scrubber verticale fornito da , alcuna evidenza causale è stata riscontrata dal consulente d'ufficio, il quale ha scrupolosamente riscontrato l'adeguatezza dei parametri progettuali.
L'unico elemento di certezza è rilevabile nel fatto, il combustibile,
costituito da un'abnorme quantità di pulviscolo fibroso, non avrebbe dovuto
Contr essere in quelle quantità nei pressi dello scrubber verticale fornito da e, in particolare, sulle tubazioni di collegamento tra le torri di lavaggio e lo scrubber,
oltre che nella parte inferiore di quest'ultimo.
Come approfonditamente chiarito dal consulente d'ufficio la presenza del
Contr combustibile non è imputabile a , quanto piuttosto dall'omissione di alcune attività necessarie quali la valutazione delle conseguenze in occasione dell'installazione del nuovo trituratore nel 2014 da parte della e Parte_7
dall'omessa manutenzione delle apparecchiature.
Mentre va escluso che l'accumulo di polveri nello scrubber e nello stesso luogo in cui l'incendio si è innescato (al raccordo tra lo scrubber e le tubazioni di entrata) sia stato causato da un'errata valutazione progettuale di alcuni parametri dello scrubber o al non adeguato utilizzo del ventilatore che lo seguiva,
poiché all'esame del consulente d'ufficio, i parametri di progetto dello scrubber,
rilevanti ai fini che ci occupano, e la stessa riutilizzazione del ventilatore erano adeguati.
Piuttosto, come evidenziato dal consulente d'ufficio con analisi estremamente approfondita e scrupolosa, l'errore di progettazione (non
Contr imputabile a ) è da ravvisare in considerazione del fatto che il nuovo trituratore fornito nell'agosto del 2014 da altra ditta è stato impiantato senza tenere conto delle sue interazioni con gli altri macchinari del ciclo di
17 trasformazione dei rifiuti, nonostante che questi ultimi fossero molto risalenti nel tempo.
Va conseguentemente negato che l'accumulo ed il deposito di materiale combustibile proprio nelle tubazioni di collegamento tra le torri e lo scrubber sia
Contr imputabile a , quanto piuttosto alle cause dell'anomale formazione delle polveri con ogni probabilità riconducibili al nuovo trituratore fornito nel 2014 da altra ditta (…se tutto il resto era rimasto lo stesso, la problematica nuova non poteva che
derivare dal trituratore … i malfunzionamenti dell'essiccatore appaiono l'effetto di una
causa che stava a monte, cioè sembrano ricondursi al nuovo trituratore che produceva
materiale che nell'essiccatore creava una quantità di polveri maggiore rispetto al
precedente; il flusso di aria alla caldaia appare non adeguato rispetto all'essiccatore in
conseguenza del materiale prodotto dal nuovo trituratore: v. pag. 40 e 41 della c.t.u.).
Peraltro, la problematica dell'anomalo accumulo di polveri fibrose era
Parte Contr stata specificatamente segnalata a dai tecnici di tanto da dichiararne la decadenza dalla garanzia perché i dati riscontrati evidenziavano il sostanziale
utilizzo dell'apparecchiatura in campo di “uso non previsto” (v. missiva dell'8.1.2015,
in atti).
Parte Va invece escluso che le modifiche introdotte all'impianto in
Contr conseguenza dell'inserimento dello scrubber verticale non siano state
Contr adeguatamente valutate da poiché le verifiche effettuate dal consulente d'ufficio conducono a ritenere (v. appendice 9 alla c.t.u.) che i parametri del
Contr macchinario fornito da fossero adeguati all'impianto (v. altresì pag. 59 della c.t.u.: <una seconda causa potrebbe essere legata alla valutazione progettuale errata di
Cont alcuni parametri dello scrubber verticale fornito da (perdita di pressione per lo
scrubber verticale e prevalenza per il ventilatore: nota 58) e al non adeguato utilizzo
del ventilatore che lo seguiva. Un funzionamento inadeguato di tali apparecchiature,
infatti, avrebbe potuto creare ripercussioni nel funzionamento complessivo dell'impianto
18 e anche nella formazione della polvere. Come già evidenziato, le verifiche effettuate fanno
ritenere che la valutazione di parametri di progetto significativi dello scrubber e la
riutilizzazione del ventilatore siano state adeguate>>).
Contr Ciò anche con riguardo alle modifiche apportate dai tecnici nell'alimentazione e nella modifica delle soluzioni chimiche nello scrubber
verticale.
Il dato suggestivo è la cronologia tra dette modifiche (12.1.2015) e l'incendio avvenuto il giorno dopo.
Va, sul punto, rilevato che, al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dall'autorità amministrativa (con modifica normativa intervenuta a ridosso della consegna dello scurbber) era necessario aumentare la degradazione delle sostanze organiche mediante diverse reazioni chimiche: <le reazioni nuove erano ossidazioni
e, in quanto tali, producevano calore. La domanda che ci si pone è: quanto calore è stato
prodotto? E soprattutto: quanto è possibile che sia aumentata la temperatura all'interno
Cont dello scrubber verticale ?. Per rispondere a queste domande sono stati effettuati dei
calcoli, che sono dettagliati nell'appendice 11. Per eseguire i calcoli sono state effettuate
delle semplificazioni, in genere peggiorative, per es. non si è considerata l'acqua, che
invece era presente in modo abbondante e così via. Con le ipotesi fatte, l'aumento della
temperatura è risultato di circa 11 C°, un aumento quindi modesto e non sufficiente a
innescare l'incendio>>.
La modificazione del ciclo dei reagenti chimici non ha, quindi, avuto un'efficacia causale nella causazione dell'incendio, né a tale fattore è possibile imputare l'innesco dell'incendio.
Va, inoltre, negato che il fatto che l'incendio abbia avuto, quale partenza,
il punto di raccordo tra le tubazioni in materiale plastico di raccordo che si univa
Contr allo scrubber consenta di individuare nel macchinario fornito da la causa dell'incendio, poiché l'incendio ha avuto inizio nella parte esterna ad esso e
19 perché le polveri fibrose che si erano accumulate non erano prodotte dallo
scrubber, né il suo accumulo nelle tubazioni di raccordo era determinato da esso.
Tali elementi di valutazione consentono di ritenere corrette le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio il quale ha indicato quale causa principale dell'incendio la presenza anomala di combustibile (60%). Mentre il restante 40%
di responsabilità è stato individuato nell'innesco dell'incendio che non è,
Contr tuttavia, possibile attribuire a , in quanto: <si possono formulare solo ipotesi e
si ritiene che non ci siano elementi sufficienti per una corretta attribuzione>>.
Era onere del dimostrare l'esistenza del nesso causale tra Parte_1
Contr l'incendio e la condotta di .
Alla luce della consulenza d'ufficio svolta in sede di a.t.p. ritiene questa
Corte che tale prova non sia stata adeguatamente offerta e che vadano in questa sede condivise le corrette motivazioni esplicitate nella sentenza impugnata.
Né appare necessario disporre una rinnovazione della consulenza d'ufficio, posto che il criterio causale del “più probabile che non” postula un giudizio di verosimiglianza e di probabilità che non è riscontrabile nel caso di specie, ove possono formularsi solo ipotesi meramente astratte e possibili, ma non dotate del necessario grado di probabilità.
In particolare, va ribadito che non vi sono evidenze in merito al fatto che
Contr la causa dell'innesco era da individuare in errori progettuali da parte di che sono stati scrupolosamente e analiticamente riscontrati dal c.t.u. in tutti i loro parametri significativi ai fini che ci occupano.
Contr Né può imputarsi a di non aver tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto preesistente, e, in particolare, del nuovo trituratore, fornito da altra ditta, posto che la presenza anomala di combustibile (ossia degli accumuli di
Contr polveri fibrose) non era riferibile allo scrubber fornito da né causato dallo
20 Contr stesso, potendo fare affidamento sul corretto funzionamento dell'impianto,
non essendo tenuta a verificare possibili anomalie dello stesso.
Contr Infatti, se da un lato era tenuta ad approntare uno scrubber idoneo
Parte rispetto all'impianto di tenendo conto di tutti i componenti del ciclo produttivo, di cui doveva aver correttamente valutato le caratteristiche, dall'altro ciò non implicava che essa avesse l'onere di rilevare le anomalie di tale impianto né quello di valutare che il nuovo trituratore installato da altra ditta desse luogo all'inconveniente della produzione di una quantitativo anomalo di polveri fibrose tale da creare pericolosi accumuli di fanghiglia facilmente incendiabile,
considerato altresì che il trituratore era stato installato nell'agosto del 2014, ossia circa un mese prima dello scrubber (messo in opera nel settembre 2014) e quindi,
con ogni verosimiglianza, può ritenersi che lo scrubber sia stato progettato da
Contr
in epoca anteriore alla messa in opera del nuovo trituratore.
Contr Part Neppure può rimproverarsi a di non aver avvisato del possibile rischio di incendio, poiché la rilevazione della anomala presenza di polveri fibrose incendiabili era stata comunque debitamente segnalata prima dell'incendio, tanto che per tale motivo era stata riscontrata una impossibilità di corretto funzionamento dello scrubber e dichiarata la decadenza dalla garanzia
(v. missiva dell'8.1.2015 sopra citata).
Pertanto, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello vanno respinti. Il
settimo motivo è conseguentemente assorbito.
Contr Parimenti assorbita è la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_2
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese del doppio grado vanno interamente compensate, ivi comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo svolto in corso di causa.
21 Le spese della consulenza d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo per stabilire le cause dell'incendio vanno poste a carico del che ha dato causa all'incombente istruttorio. Parte_1
Le presenti statuizioni assorbono, con ogni evidenza, l'ottavo motivo di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_6
di e di (quale assicuratrice di Controparte_1 Controparte_2
Contr
) e con l'intervento di (quale assicuratrice di Controparte_2
Parte
con atto notificato in data 6.5.2021 avverso la sentenza n. 409/2021 del
Tribunale di Pisa depositata in data 6.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'improcedibilità della domanda azionata da Controparte_1
in via monitoria;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del doppio grado, ivi comprese le spese dell'accertamento tecnico preventivo;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico del Parte_6
[...]
Firenze, 3.6.2025.
L'Estensore La Presidente
Chiara Ermini Daniela Lococo
22 Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23