Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 461
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla dott.ssa Monica Bertoncini, Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento di un'indennità sostitutiva per ferie non godute, ammontante a € 1.582,61, sostenendo di non aver fruito di alcun giorno di ferie durante l'anno scolastico 2021/22, nonostante avesse maturato 24,667 giorni di ferie. La controparte ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice ha accolto la domanda della parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte d'Appello di Brescia e il CCNL 2006/2009, che stabilisce che il personale docente a tempo determinato non è obbligato a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre, ha sottolineato che il datore di lavoro deve garantire che il lavoratore possa esercitare il proprio diritto alle ferie, informandolo adeguatamente. La Corte ha ritenuto che, in assenza di un invito formale da parte del dirigente scolastico a fruire delle ferie, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sussista. Infine, il giudice ha stabilito che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, concludendo per il pagamento della somma richiesta, oltre agli interessi legali e alle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 461
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 461
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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