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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
dott.ssa Monica Bertoncini, Il Giudice,
procedimento di trattazione all'esito del scritta, nella causa iscritta al N. 451/25
R.G. promossa da
Parte 1
(Avv.ti A. R. Bongarzone e P. Zinzi)
CONTRO
Controparte 1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 le note di trattazione scritta,ter c.p.C.,
le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
della somma di €diritto al pagamento
1.582,61 а titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'a.s. 2021/22, con conseguente condanna del CP 1 al relativo pagamento.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver
lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato nell'anno
2021/22, riferiva di non scolastico aver fruito di alcun giorno di ferie e, di di aver maturato n. 24,667 conseguenza, giorni di ferie, rispetto ai quali rivendicava il diritto al pagamento della
relativa indennità sostitutiva, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il CP 1 nell'eccepire altresì la
prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati, dovendosi sul punto richiamare la recente decisione della Corte
d'Appello di Brescia, sezione lavoro, n.
43/25. Il CCNL 2006/2009 per il personale del
novembre 2007, haComparto Scuola, del 29
disciplinato le ferie del personale docente all'art. 13, commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce invece, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie
essere fruite nell'annoche non possono di riferimento, in tutto in scolastico parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute, entro
-
l'anno scolastico successivo, nei sempre periodi di sospensione dell'attività
didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL
edrelativo al regime di ferie, permessi assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato,
effettua alcune precisazioni.
Secondo il comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro а tempo determinato sia la fruizione delle tale da non consentire liquidate al termine ferie, le stesse sono
dell'anno scolastico (e, comunque, nel Corsodell'ultimo contratto stipulato dell'anno scolastico). La disposizione in questione stabilisce inoltre che "la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel
corso dell'anno scolastico non ₂
D
( obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto didi impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma, secondo quanto precisato dalla Corte d'Appello di Brescia, deve essere
interpretata nel senso che il personale docente а termine non è obbligato a fruire
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola come fissati dal
calendario regionale dovendo intendersi in
questo senso "periodi dila locuzione lezioni nelsospensione delle corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente а termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in
ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così
disposto: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente è erogate, fonte di disciplinareresponsabilità ed per il dirigente amministrativa responsabile". La norma è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma
11 Cost. (in relazione all'art. 7 della del 4 novembre 2003 n. direttiva
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il
giudice remittente ovvero che il divieto di
corrispondere trattamenti economici
sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non
abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In pratica, "la Corte costituzionale ha
evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio senza alcunavanificasse,
compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra
causa non imputabile al lavoratore;
così
interpretata, ha concluso la Corte, la
normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in radicati antitesi con principi ormai giuridica italiana ed nell'esperienza europea" (V., in motivazione, Cass. n.
14268/2022). Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente con l'art. 1, commi da 54 aintervenuto
-
56, della legge n. 228 del 2012
- dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce nei giorni didelle ferie sospensione delle lezioni definiti dai regionali, ad calendari scolastici esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
per un periodo non superiore аconsentita
sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e
saltuario docente con contratto fino al termine delle lezioni O delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
In sostanza, in base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente senza alcuna
-
distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato fruisce delle ferie
nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali,
ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano а
determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario О
con contratto fino al termine delle docente delle attività didattiche, lezioni limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di
fruire delle ferie". La previsione non
riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1,
ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente
tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola,
è anche a termine, stato sottoposto alla
disciplina generale del pubblico impiego e,
dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle
con disapplicazione delle più ferie,
favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
10 l'entrata in vigore dell'art. Con comma della legge n. 228 del 2012, 54, tuttavia,
docente della scuola è il personale per stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art.
comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa131 anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e
non docente, con contratto breve О fino al lezioni O delle attivitàtermine delle didattiche, la liquidazione della indennità
sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito mentre la di godere delle ferie,
disapplicazione disposizioni delle
è avvenutacontrattuali più favorevoli
soltanto dal 1° settembre 2013.
Fatta questa premessa, non può ignorarsi la necessità di interpretare le norme interne
-
e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95
del 2012, così come integrato dall'art. 1,
comma 55, della legge n. 228 del 2012 in
-
conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16),
nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali cessazione delretribuite prima della
rapporto di lavoro perde automaticamente i
giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione
alla data di tale cessazione e,
correlativamente, il proprio diritto a
un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una
previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione,
attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1,
della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa
nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ferie annualinon ha più il diritto alle
retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il
datore di lavoro deve, per contro,
assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a
questo fine, egli è segnatamente tenuto ad concretamente e in pienaassicurarsi che il lavoratore sia trasparenza effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se
- a farlo, e, nel necessario formalmente contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il il relax cui riposo e contribuire - del fatto esse sono volte a che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di di un periodo di riportoriferimento autorizzato 01 ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel Corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito,
incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012,
come integrato dall'art. 1, comma 55, della
legge n. 228 del 2012 in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la
Corte costituzionale ha già ritenuto essere
richiesta dalla norma. Pertanto, la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto al più recente di aderire orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non
può perdere il diritto alla indennità
sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Inoltre, deve escludersi che i docenti non di ruolo automaticamentepossano essere considerati in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione calendaridelle lezioni definiti dai scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228
del 2012.
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale ex art. 74, cessano le attività didattiche comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il
dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in avrebbe perso il diritto alla mancanza,
relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato rapporto di lavoro (cosìalla fine del
Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022,
16715 del 2024, 13440 del 2024 e 13447 del
2024). Con la recente pronuncia n. 16715/2024 la Cassazione ha ribadito tale principio di
diritto, affermando che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire il periodo didelle ferie durante sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna er soprattutto, l'art. 5, comma 81 del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto datore di lavoro in condizione di dal esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del
rapporto di lavoro. In particolare, il detto non può essere docente considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza 28587/2024 con cuin.
la Corte di Cassazione ha osservato che interpretazione sostenuta
“l'opposta
CP 1 ricorrente non solo dall'odierno risulta incompatibile con le indicazioni nondella giurisprudenza eurounitaria ma tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità
complessiva delle ferie annuali disponibili,
di talché, ove si ritenesse operante un
automatismo quale quello propugnato nel
ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la
totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta о del
provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché
è solo durante il periodo di ferie,
richiesto e concesso, che il docente, al
pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo,
laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente
(come gli scrutini, la programmazione ecc.),
lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio".
automatismo In pratica, non esiste alcun
delle ferie dei docenti nella gestione precari durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, O prassi similari
(come sostenuto dal CP 1 e con l'ordinanza da ultimo citata - la Cassazione ha ribadito che considerare automaticamente terminein ferie il personale docente dal delle lezioni al 30 giugno significherebbe alle ferie a questinegare il diritto precari per l'intero anno lavoratori scolastico.
Tali principi vanno estesi anche alle
festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in
relazione ad altra fattispecie) ha statuito
disposizioni che а fronte delle chiare contenute nell'art. 2 della legge n.
937/1977, la mancata previsione, nell'art.
18 del CCNL ΕΡΝΕ, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che
consentono tale monetizzazione quanto alle
del resto, poiché le previste Er ferie.
giornate di riposo per festività quattro sono sostanzialmente assimilabili soppresse alle ferie, evidentemente, non possono non
trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass. n. 8926/2024 e, in conformità, Sent. Trib. Bergamo n.
279/2025).
In definitiva, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in maniera chiara, che il lavoratore sia in grado di
fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano
ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento О alla cessazione del quest'ultima si rapporto di lavoro se simile periodo verifica nel corso di un punto 42 e sent. (sent. Max Planck
Kreuziger punto 52); BA W. l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva
(Sent. Trib. Bergamo n. 279/2025 cit.)
Applicando tali principi alla situazione in esame, non risulta che il Dirigente Scolastico abbia provveduto ad assicurarsi che la parte ricorrente fosse in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandola in tempo utile ed formalmente farlo informandola in maniera chiara che in caso fruizione le ferie sarebbero di mancata dial termine del periodo state perse
O alla cessazione del rapporto riferimento di lavoro.
Anzi, il 21.5.2022 la Dirigente Scolastica
ha comunicato quanto segue: "il modulo per domanda di congedo ordinario per i la docenti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato con contratto fino al per ferie e festività soppresse 31.08.2022
("Mod 122 Richiesta ferie estive.doc"
raggiungibile al link
https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/modulist ica/personale-docente [...]
Parte 2 via mail entro e non oltre sabato 11 giugno 2022 all'indirizzo Email 1 (Sig.ra
Per_1 ) : in mancanza di istanza, il predetto congedo verrà assegnato d'ufficio;
Si precisa che il termine ultimo per le ferie è il giorno 24/08/2022 (poiché dal giorno successivo è previsto lo svolgimento degli esami di riparazione)
Gli insegnanti a T.D., con scadenza di contratto in data 30.06.2022 o precedente,
invieranno entro lo stesso termine domanda di retribuzione delle eventuali ferie non godute ("Mod 123 Domanda di retribuzione ferie non godute per docenti a tempo determinato A. S. 2021/2022 raggiungibile al link
https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/modulist ica/personale-docente/). Il modello dovrà
essere compilato e inviato via mail entro e non oltre mercoledì 8 giugno 2022
all'indirizzo Email 1
(Sig.ra Per 1 )" (v. doc. 2.4 fasc.
Ministero).
Alla data del 22.5.2022 vi era tempo sufficiente per invitare i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30.6. а fruire delle ferie (nei periodi non interessati dalle lezioni О da altre attività scolastiche), avvertendoli che in difetto non avrebbero percepito la relativa indennità sostitutiva.
Al contrario, la Dirigente Scolastica ha invitato il personale docente con contratto
a termine sino al 30.6. a presentare alla segreteria domanda di pagamento delle ferie non godute. E' quindi opportuno che il Dirigente
Scolastico, eventualmente anche al momento della stipula del contratto a termine (con
apposita nota inserita nel medesimo contratto) inviti formalmente il docente con contratto a termine sino al 30.6 a fruire delle ferie in tempo utile, informandolo in maniera chiara che in caso di mancata fruizione le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro, senza diritto alla
relativa indennità sostitutiva.
Per quanto riguarda invece l'eccezione di
prescrizione, va ricordato che il termine è
quello decennale, così come ormai chiarito
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato
acquisito nella prevalente (e più recente)
giurisprudenza così come può considerarsi
acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale" (Cass. n. 3021/2020).
Il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle
attività scolastiche, pertanto, considerata
l'annualità richiesta e l'epoca del deposito del ricorso, nessuna prescrizione risulta maturata. Per quanto riguarda infine la
quantificazione, appare corretto il criterio di calcolo del numero di giornate di ferie operato in ricorso (24,667) secondo la
circolare del CP 2 n. 244/99 punto 3, comma 31 che stabilisce: "per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, danno titolo alle ferie, per il che coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio (tre anni)
previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL
Scuola del 4.08.1995, il coefficiente di ferie annue è 32".
in esame il Nella situazione CP 1 ha depositato documentazione attestante la fruizione di n. 2 giorni di ferie (all. 2.5.
e 2.6) per cui il numero delle giornate di ferie non godute da indennizzare è pari а
22,667 (v. doc. fasc. ricorrente).
Per il criterio di calcolo, comunque non contestato dal il decreto del MEF CP 1
ragioneria Territoriale di Milano del
21.6.2021 prevede che il compenso sostitutivo si determina "moltiplicando il totale dei giorni di ferie maturate per il
trattamento fondamentale mensile lordo tabellare ed il risultato diviso per 30
(giorni mensili)" (v. doc. fasc.
ricorrente).
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 1.454,31, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 451/25 r.g.:
1) condanna il Controparte_1
[...] in persona del CP 3 pro tempore, al pagamento, а favore di
della somma Parte 1
oltre interessi legali di € 1.454,31,
dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna il Controparte_1
[...] in persona del CP 3 pro refusione delle spese di tempore, alla liquidate in € 1.200,00 per lite,
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge,
con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non