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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/08/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Mandato nella causa iscritta al n. 94 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
con sede in San Parte_1
Giuliano Milanese, via Marignano n. 18, C.F. , in persona del P.IVA_1
presidente e legale rappresentante Sig. nato il [...] e Parte_2
residente in Melegnano, C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata in Pavia piazza Dante n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Guarnaschelli che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
nata il [...], C.F. Controparte_1
) e , nato il [...], C.F. C.F._2 CP_2
residenti in [...], elettivamente domiciliati in C.F._3
Cagliari via Grazia Deledda n. 39 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisano che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di appello;
APPELLATI
All'udienza del 09 febbraio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello e da note del 30 gennaio 2024):
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 3707-2021 resa dal Tribunale di Cagliari nella persona della dott.ssa Doriana Meloni, in data 2-11-2021 all'esito della causa n. 10750-2013, pubblicata in data 22-12-
2021 e notificata in data 1-2-2022 e, per l'effetto, accogliere le domande svolte con la comparsa di costituzione in primo grado, rigettando le domande svolte dalle parti appellate perché prive di ogni fondamento in fatto e in diritto;
in subordine: in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande degli appellati con riferimento al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):
“Rigetto dell'impugnazione con condanna alle spese legali”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2014, Controparte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] CP_2 Parte_1
(in seguito per vederla condannare, previo
[...] Pt_1
accertamento della violazione degli obblighi contrattuali su di essa gravanti, al risarcimento dei danni da essi patiti, distinti in danni patrimoniali, quantificati in euro 32.640,86, oltre interessi sino al saldo, e in danni non patrimoniali, secondo la liquidazione ritenuta di giustizia dal giudice, con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, essi hanno esposto che:
- dopo aver conseguito l'idoneità all'adozione internazionale, nel mese di settembre 2011 si erano rivolti all'associazione ente Parte_1 autorizzato all'assistenza nelle procedure di adozione internazionale, con sede principale a Mezzano e quattordici sedi regionali in Italia, tra cui
Cagliari, presso la cui sede si erano recati;
- in fase di prenotazione del primo colloquio con gli operatori dell'ente, avevano compilato il 12 settembre 2011 la scheda di prenotazione del colloquio psicologico e l'allegata scheda sociale riassuntiva di cui ella attrice aveva barrato la casella “affetta da patologie croniche”, con la specificazione di “portatrice inattiva di epatite B”;
- svoltosi il 10 ottobre 2011 il primo colloquio con la psicologa dell'ente, avendo essi attori espresso la sola esigenza di compiere viaggi brevi per motivi di lavoro, era stata loro associata l'area dell'Est Europa che, dopo il conferimento dell'incarico ad e il versamento di euro 800,00 per Pt_1
“servizi resi in Italia”, in seguito era stata confermata dal referente della sede di Cagliari, che nel gennaio 2012 aveva anche comunicato loro il Paese
(Federazione Russa) e l'area interna (regione di Voronezh) di provenienza del minore, e pertanto essi attori avevano inviato la documentazione necessaria nel mese di febbraio 2012, rinviata in parte nel giugno 2012 a seguito di una richiesta dell'associazione per una modifica dei moduli, ed eseguito il versamento di euro 7.000,00 a titolo di primo acconto per “servizi estero”;
- il 31 luglio 2012 erano stati convocati da per la modifica della Pt_1
regione di provenienza del minore, da Voronezh a Irkutsk, essendo stato ivi individuato un minore di nome (nato nell'agosto 2004, prima Per_1
affidato a una donna russa che dopo un anno lo aveva riportato all'istituto, in seguito abbinato da a una famiglia italiana che, dopo averlo conosciuto, Pt_1 frequentato e averne accettato l'abbinamento innanzi all'autorità russa, ne aveva rinunciato l'adozione), di cui veniva mostrata anche una fotografia, per la cui adozione, nel detto incontro, avevano sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e poi successivamente, nel settembre 2012, trasmesso i nuovi documenti richiesti dalla referente russa per la Parte_3
regione di Irkutsk;
- nell'agosto 2012, dopo che ella attrice aveva casualmente scoperto su internet che la patologia da lei sofferta avrebbe potuto precludere l'adozione in Russia, avevano chiesto chiarimenti all'ente, che trasmetteva loro le informazioni ricevute dalla loro referente per l'area Est Europa Francesca
Divina dall'organo di tutela russa, per cui qualora dalle analisi fosse risultata l'inattività del virus (erroneamente denominato epatite C in luogo di B), in occasione delle visite mediche in Russia, sarebbe stato rilasciato il certificato di idoneità all'adozione (doc. n. 16, tutti i documenti richiamati sono quelli prodotti dagli odierni appellati); - nel novembre 2012, a seguito della proposta di abbinamento formale proveniente dall'organo di tutela della regione di Irkutsk, era stata sia comunicata loro la data del primo viaggio in Russia (previsto per dicembre
2012) sia aggiornato il quadro sanitario del minore, prima descritto come non grave e poi piuttosto grave, talché si era reso necessario, per tale mutamento, un nuovo consenso di essi attori i quali, senza riserve, avevano confermato la disponibilità all'adozione;
- eseguito il versamento a saldo per le spese di adozione di complessivi euro 5.220,00, tra l'8 e il 16 dicembre 2012 si erano recati in Russia per conoscere il bambino, con il quale era immediatamente sorto un legame intenso, il 13 dicembre avevano sottoscritto il documento formale di accettazione dell'abbinamento con il minore e, in vista dell'udienza in Russia, sempre su richiesta della responsabile del 24 Parte_3
dicembre 2012, avevano trasmesso altri documenti, tra cui i certificati medici infettivologici di ella attrice, compilati dai medici italiani con la dicitura “non affetto”, per l'assenza di patologie infettive acute in atto;
- pervenuta a Irkutsk la pratica e a seguito di plurimi rinvii, in prossimità dell'udienza fissata dal giudice russo per il 25 luglio 2013, ad essi attori era stato comunicato sia che il giudice incaricato era noto per la severità sia, nella sola data del 5 luglio 2013, che occorreva un referto medico che confermasse che, nonostante l'analisi positiva, ella attrice non risultasse affetta da epatite B in base alla storia dei suoi controlli e che ciò fosse necessario per escludere che la condizione clinica della donna potesse precludere l'adozione;
- avendoli i referenti rassicurati sull'esito positivo della pratica e Pt_1
sulla necessità della prosecuzione della procedura, essi attori avevano trasmesso i documenti medici richiesti e svolto, nel periodo tra il 16 e il 29 luglio 2013, il secondo viaggio in Russia, in cui il 18 luglio avevano svolto le stesse visite mediche cui si erano sottoposti in Italia, il 19 e il 20 luglio erano avvenuti gli incontri con il minore (con cui il rapporto si era fatto viepiù intenso) e il 22 luglio erano pervenuti a Irkutsk i certificati medici relativi alle visite svolte in Russia, di cui quello riferito all'attrice recante la barratura della casella di “affetto” da malattie infettive e l'indicazione che l'infezione non era preclusiva all'adozione; il 19 luglio 2013 la referente locale di
[...] aveva detto loro di essere venuta a conoscenza solo pochi giorni Parte_4
prima della circostanza che la era portatrice di virus HBV e CP_1
manifestava loro il forte timore che questo potesse essere un grosso problema per la prosecuzione dell'adozione;
- all'udienza del 25 luglio 2013, cui essi attori erano personalmente presenti, il giudice russo aveva evidenziato l'incompatibilità tra la dicitura affetto e la non preclusione all'adozione, precisando che la presenza del virus, pur in forma inattiva, era ostativa all'adozione sulla scorta dell'Accordo sull'adozione tra Russia e Italia e delle leggi russe, e che, al fine di evitare la sentenza di rigetto della richiesta, che avrebbe reso impossibili l'attivazione di una futura istanza di adozione e il mantenimento di qualsivoglia rapporto con il minore, aveva prospettato ad essi attori l'interruzione della procedura su loro dichiarazione;
- essi – privi dell'assistenza legale in udienza – avevano aderito alla proposta, su indicazione della referente anche perché la Parte_5 direttrice dell'istituto si era dichiarata disponibile a consentire loro la prosecuzione dei rapporti con il minore, che, previo incontro con la psicologa e la pedagogista, avevano incontrato il 27 luglio 2013 e a cui avevano comunicato l'impossibilità di condurlo con sé in Italia;
- dopo il rientro in Italia, avvenuto il 28 luglio 2013, non avevano più ricevuto notizie dall'associazione, salvo incontrare i referenti nel mese Pt_1
di settembre 2013 i quali, limitatisi a respingere ogni contestazione, non avevano mai più interagito con la coppia.
costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento della Pt_1
domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con prove documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3707/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021, ha accertato l'inadempimento di riguardo alle obbligazioni da essa assunte, Pt_1
condannandola:
- alla restituzione della somma di euro 13.020,10, oltre interessi di legge dal
24.12.2013 al saldo, a causa della risoluzione per inadempimento del contratto;
- al pagamento di euro 13.302,10, oltre interessi di legge dalla decisione al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
- al pagamento della somma di euro 10.000,00, in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi di legge dalla decisione al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
- alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Nella specie, il Tribunale, qualificato il contratto come mandato, disciplinato dagli artt. 1703 ss. c.c., e rilevato l'obbligo dell'ente di svolgere l'incarico secondo la diligenza qualificata propria dell'attività professionale, tanto ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. e degli artt. 31 e 39 ter L.183/1984, quanto in forza degli obblighi puntualmente assunti con la stipulazione del contratto, ha ravvisato l'inadempimento di nella “incauta e Pt_1 imprudente valutazione dei requisiti necessari per l'adozione nonché nella reticente comunicazione ai coniugi mandanti di adeguate e veritiere informazioni sulle concrete possibilità di adozione nel Paese individuato dalla stessa Associazione”.
In particolare, ha considerato che la norma russa espressamente enuncia, tra le malattie ostative all'adozione, la presenza di malattie infettive prima della cancellazione del controllo dispensariale e che, quando il legislatore russo aveva inteso escludere dal novero delle malattie ostative una patologia in forma inattiva, vi aveva provveduto espressamente, come stabilito per la tubercolosi, impeditiva dell'adozione soltanto se attiva o cronica.
Ha, quindi, affermato l'erronea valutazione della normativa russa da parte dell'ente, considerando l'errore ancora meno giustificabile alla luce dello studio precauzionale mirato sulla legge sanitaria russa che aveva dichiarato nella comparsa di costituzione di aver svolto, rilevando che da essa erano derivate le continue rassicurazioni sull'esito positivo dell'adozione ai coniugi, poi smentite solo in prossimità dell'udienza, con la comunicazione del 19 luglio 2013 di un possibile esito negativo della procedura, fatto da ritenere non inatteso dall'ente, anche in considerazione delle segnalazioni svolte sul sito internet del medesimo in ordine all'impossibilità di adozione da parte di soggetti affetti da malattie infettive fino al ritiro della categoria dall'elenco delle patologie con essa non compatibili. In conclusione, doveva quindi ritenersi che la dichiarazione di interruzione della procedura di adozione da parte dei coniugi nel corso dell'udienza innanzi al giudice russo, che in tal senso li aveva sollecitati, fosse logicamente riferibile all'impedimento sanitario della all'adozione. CP_1
Qualificato il contratto stipulato dalle parti come fonte di obbligazioni di mezzi e non di risultato, ha ritenuto pertanto ricorrente un grave inadempimento della parte convenuta avuto riguardo alle modalità di esecuzione dell'obbligazione, in quanto se essa avesse agito nel rispetto delle regole di perizia e di diligenza qualificate proprie dell'attività professionale, avrebbe selezionato un diverso Paese di adozione o avrebbe assolto correttamente l'obbligo di informazione ai coniugi sull'eventualità della rigida interpretazione della legge russa e delle malattie ivi considerate ostative.
Acclarata la responsabilità della convenuta, il giudice di prime cure ha quindi accertato e quantificato le somme corrisposte dai coniugi all'ente e i danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti e ha condannato l'associazione al loro pagamento.
Quanto alle prime, dopo aver ricostruito la pretesa degli attori in termini di condanna alla restituzione dei pagamenti effettuati come conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento, le ha quantificate in euro 13.020,00 e ne ha previsto la restituzione con interessi legali dal 24.12.2013 (data di notifica dell'atto di citazione da considerarsi atto di costituzione in mora) al saldo trattandosi di debito di valuta.
Quanto al danno patrimoniale, ha stabilito come oggetto di dazione le somme di euro 5.353,25 (a titolo di spese per anno 2012) e di euro 7.948,85
(a titolo di spese per anno 2013), per complessivi euro 13.302,10, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardato adempimento, mentre ha escluso la restituzione delle ulteriori somme allegate, perché estranee al perimetro dell'art. 1223 c.c., per la genericità della natura delle voci di spesa e perché non intellegibili a causa della loro redazione in russo.
Quanto al danno non patrimoniale, considerate la instaurazione di un forte legame emotivo tra il minore e i coniugi e la forte frustrazione da loro subita per l'esito negativo della procedura che non poteva non essersi riflessa negativamente sulla sfera psichica e affettiva causando un serio pregiudizio alla serenità e all'equilibrio psicologico, il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno de quo, che ha quantificato equitativamente in euro
10.000,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, in favore di ciascuno, avuto riguardo alla presumibile intensità delle sofferenze patite e alle vicende concretamente vissute, tra cui il duplice viaggio in Russia e l'angoscia presuntivamente vissuta in prossimità dell'udienza.
Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2022 Ai. Bi. impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3707/2021, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
e resistono in giudizio, Controparte_1 CP_2
concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 9 febbraio 2024 la causa è tenuta a decisione, con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali ex art. 190 c.p.c..
***
Primo motivo di appello - sulla corretta lettura della normativa straniera
Con il primo motivo di impugnazione appello, censura la Pt_1 sentenza per l'erronea interpretazione delle disposizioni di legge regolanti la vicenda oggetto della controversia. In particolare, lamenta l'impropria sussunzione da parte del Tribunale dell'affezione da epatite B in stato inattivo tra le malattie infettive indicate nell'elenco della delibera del Governo russo n. 542 del 01/05/1996 quali ragioni ostative all'adozione, per essere - al contrario - dirimente la persistenza del controllo dispensariale non previsto per l'infezione da epatite B inattiva.
L'appellante evidenzia altresì che il giudice russo aveva errato nell'applicazione della legge federale russa n. 167-FZ del 2/7/2013 e ciò nonostante la medesima legge, all'art. 12, co.6, avesse stabilito che per le domande di adozione presentate prima della sua entrata in vigore, come è nel caso di specie essendo essa stata depositata il 27 maggio 2013, valessero le leggi vigenti al tempo di presentazione della domanda. Per questa vicenda, non essendo inclusa l'epatite B tra le malattie ostative all'adozione prima della legge 167-FZ, il limite sanitario non operava, dovendosi evidenziare che nel contesto normativo russo in cui, stante il diverso rango gerarchico dell'art. 127 e della delibera, la prima legge, la seconda regolamento, era la norma di legge a delimitare il contesto applicativo del regolamento, norma che aveva il fine di consentire l'adozione a soggetti che potevano “effettuare i diritti dei genitori”, tra cui pienamente rientrava la soggetto non contagioso né CP_1
sintomatico.
In linea con la ricostruzione svolta, correttamente i medici italiani avevano ritenuto non affetta da malattie infettive la per l'assenza di CP_1
infezioni in atto e coerentemente i medici russi, pur barrando la casella di soggetto affetto, avevano riconosciuto l'assenza di incompatibilità all'adozione.
Secondo motivo di appello - Sulla rinuncia alla procedura adottiva
Con il secondo motivo di impugnazione, contesta che la propria Pt_1
condotta costituisse antecedente causale della mancata adozione del minore da parte dei coniugi avendo essi liberamente optato per Persona_2
l'interruzione della procedura di adozione, sottraendosi alle indicazioni dell'ente sulla sua prosecuzione, pur fondate sulla razionale interpretazione della legge russa e sul riscontro unanime dei medici, le cui valutazioni concordemente avevano deposto per la qualificazione della condizione clinica della come non patologica in senso stretto o comunque non causativa CP_1 di incompatibilità all'adozione.
La scelta dei coniugi di rinunciare alla domanda di adozione avanzata aveva precluso sia un possibile ripensamento del giudice sia l'impugnazione dell'eventuale decisione sfavorevole da questi, in ipotesi, resa, talché essa non poteva essere chiamata a rispondere delle conseguenze dell'opzione adottata dai propri mandanti in piena autonomia.
Terzo motivo di appello - Sull'applicazione dell'articolo 2236 del codice civile
Con il terzo motivo di impugnazione, censura la sentenza Pt_1
dovendo ritenersi insussistenti i presupposti ex art. 2236 c.c., non essendo ravvisabili quei profili di dolo o colpa grave che soli giustificherebbero l'attribuzione di una responsabilità per inadempimento e, quindi, risarcitoria ad essa appellante.
In particolare, censura la decisione laddove il Tribunale, muovendo dalla valorizzazione della natura professionale dell'attività svolta dall'ente e fondandone l'inadempimento sulla negligente valutazione dei requisiti per l'adozione e sulla reticente comunicazione ai coniugi, aveva fatto, analogamente al collega russo, una lettura incongrua dell'art. 127 del Codice Per_ della famiglia , frustrandone il fine, atteso che la norma impediva l'adozione al soggetto che, affetto da alcuna delle malattie ritenute ostative, fosse inidoneo alla funzione genitoriale, e del pari della delibera russa n. 546 del 1996, che precludeva l'adozione non a chi fosse affetto da una malattia infettiva, ma a chi fosse affetto da una malattia infettiva per cui era ancora previsto il controllo dispensariale.
Il Tribunale aveva allora errato nel ritenere che la sebbene CP_1
portatrice inattiva del virus, non potesse considerarsi come soggetto non affetto per il quale vi era la possibilità di adottare nella federazione russa, non sottoponendosi ella a un controllo dispensariale, non assumendo ella alcun farmaco al riguardo e avendola ritenuta tutti i medici che l'avevano valutata idonea allo svolgimento della funzione genitoriale, essendo previsto soltanto un monitoraggio annuale del proprio stato clinico.
Stando così le cose, stante la complessità e la genericità del contesto normativo russo, suscettibile di interpretazioni radicalmente differenti, tanto da essersi contrapposte le motivate valutazioni scientifiche alla formalistica lettura normativa del giudice russo, poi pedissequamente e acriticamente accolta dal Tribunale, aveva il giudice di prime cure errato nel ritenere sussistente la responsabilità di essa appellante e ciò per il difetto dei requisiti contenuti all'art. 2236 c.c.. Doveva infatti ritenersi incensurabile la scelta di aver insistito nella domanda formulata, condotta tenuta sul presupposto della corretta lettura da parte del giudice russo della norma alla luce delle risultanze scientifiche, sicché non erano in essa ravvisabili profili di dolo e colpa grave, soli che giustificherebbero l'attribuzione di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente, considerato che si trattava di attività di peculiare difficoltà, stante il quadro normativo di non facile lettura e la non agevole interpretazione giurisprudenziale.
I tre motivi di appello, per la connessione logico-giuridica tra loro esistente, devono essere esaminati congiuntamente.
Le adozioni internazionali di minori in Russia da parte di coppie italiane sono disciplinate dall'Accordo tra Russia e Italia sulla collaborazione nel settore delle adozioni di minori, recante all'art. 10 la previsione secondo cui “l'ente autorizzato dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità regionale dello Stato di origine, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in quest'ultimo […] e) i documenti che attestano, in conformità alla legislazione dello Stato di origine, […] in particolare, le condizioni di salute”. Al comma secondo è stabilito che “l'ente autorizzato dello Stato di accoglienza presenta all'Autorità dello Stato di origine competente ad emettere la sentenza di adozione la richiesta di adozione corredata dalla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo, nonché la documentazione prevista dalle leggi dello Stato di origine, inclusa la certificazione medica dei candidati adottanti, redatta nella forma prevista dalla legge dello Stato di accoglienza, attestante l'assenza di patologie che, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato di origine, impediscono
l'adozione di minori”.
Sono norme integrative l'art. 127 del Codice della famiglia della
Federazione Russa e, a suo corredo, la delibera del Governo della Federazione
Russa n. 542 del 01/05/1996, in cui, tra le patologie ostative all'adozione, sono indicate le malattie infettive prima della cancellazione del controllo dispensariale.
Nell'atto di appello l'associazione si è soffermata sulla inapplicabilità della L. N. 167-FZ entrata in vigore il 2 luglio del 2013; nella comparsa conclusionale essa invoca per la prima volta in giudizio l'applicazione della
L. n. 117 del 14 febbraio 2013, che avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, in quanto anteriore alla presentazione della domanda degli appellati nel maggio 2013. Premesso che tale legge non è stata reperita dal
Corte, a dire dell'appellante essa avrebbe modificato il dettato normativo prevedendo, quale condizione ostativa all'adozione, la “malattia infettiva fino alla fine del follow – up ambulatoriale in relazione a una remissione stabile”, come si leggeva nel sito https://www.usynovite.ru/it/. Tuttavia
l'associazione omette di riferire che nello stesso sito si legge che non possono essere adottanti “6) le persone, che per motivi di salute non possono esercitare i loro diritti di genitore o che vivono insieme in una casa con persone affette da malattie pericolose per gli altri” e che tra le malattie che costituiscono un pericolo per gli altri è indicata specificamente l'epatite B. Le nuove fonti citate, pertanto, non confermano, al contrario di quanto dedotto nell'atto difensivo finale, che la condizione sanitaria della non fosse CP_1 ostativa all'adozione ed, anzi, rafforzano la tesi opposta. Deve altresì essere richiamata la normativa italiana sulle modalità di svolgimento della procedura di adozione, essendo a questo fine prevista la necessaria assistenza da parte di soggetti qualificati e autorizzati (artt. 31 e 39 ter L. 183/1984), cui i coniugi conferiscono incarico mediante la stipulazione di un mandato.
Ai sensi dell'art. 1710 e dell'art. 1176 c.c., la diligenza nell'esecuzione del mandato, attesa la natura professionale dell'attività svolta dagli enti attivi nelle adozioni internazionali, che rende applicabile il paradigma normativo di cui agli artt. 2230 ss. c.c., deve essere valutata riguardo alla natura dell'attività esercitata, il cui standard operativo deve essere conforme ai requisiti previsti dall'art. 39 ter L. 183/1984 per gli enti autorizzati.
Tanto premesso, le doglianze dell'odierna appellante non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
La cura della procedura di adozione, affidata mediante stipulazione di mandato dai coniugi ad si esprime in più obblighi, tra cui Pt_1
l'informazione agli aspiranti adottanti sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione (art. 31, co. 3, lett. a) L. 184/1983).
A questo fine sono orientate le attività precedenti al conferimento dell'incarico ad prenotazione del colloquio psicologico e contestuale Pt_1
compilazione di moduli recanti informazioni su dati anagrafici, situazione abitativa, stato di salute, famiglia allargata dei coniugi;
svolgimento di colloquio psicologico per l'acquisizione di informazioni su tipologia di percorso adottivo, eventuali vincoli all'adozione o difficoltà di salute o generali, numero ed età di minori adottabili in base al decreto di idoneità, preferenza sul Paese di provenienza del minore.
A conforto dell'assunto, nella scheda riassuntiva del colloquio (che anticipa la stipulazione del contratto) la sottoscrizione dei coniugi e dell'operatrice psicologa sono preceduti dall'indicazione espressa della finalità della raccolta dei dati personali della coppia. Si legge che “I coniugi sono consapevoli che quanto sottoscritto è necessario ad Parte_1
per verificare le concrete possibilità di adozione nei paesi
[...] stranieri”. A fronte delle dichiarazioni rese dai coniugi nel settembre 2011, e assunto l'obbligo di informazione ai coniugi all'atto di stipulazione del contratto, il vaglio sulle concrete prospettive di adozione passa per la verifica della compatibilità delle informazioni fornite dalla coppia alle condizioni per l'adozione previste dai Paesi stranieri.
Al riguardo, l'ente è tenuto a una verifica diligente, che tenga debitamente conto di ogni elemento che, anche in potenza, orienti all'esito positivo o negativo della procedura.
Nella vicenda de quo, sin dal primo contatto con l'ente la aveva CP_1
dichiarato il proprio stato di salute, barrando la casella di affetta da patologie croniche e indicando di essere portatrice inattiva di epatite B.
A fronte di tale dichiarazione, ciò che deve essere contestato all'associazione e ne fonda la responsabilità, è il fatto di non aver informato i coniugi del rischio di un esito potenzialmente negativo della procedura per il suddetto stato di salute, portando avanti la procedura fino all'individuazione di un minore, di cui era stato particolarmente evidenziato ai coniugi il vissuto di precedenti episodi di abbinamento fallito a soggetti adottanti (di cui uno tentato dallo stesso ente) ed all'incontro tra i coniugi e il minore in Russia, per ben sei giorni di cui una giornata intera (doc. n. 27), con l'effetto di esporli sia all'affidamento ragionevole e definitivo sull'inesistenza di incompatibilità dello stato clinico della all'adozione sia sul buon esito della procedura, CP_1
avendo essi già potuto conoscere ed iniziare ad instaurare un rapporto affettivo con il minore (vedasi appresso).
In altre parole, il primo motivo di appello non coglie tutte le ragioni della decisione.
La condotta fondante la declaratoria di responsabilità dell'odierna appellante non è tanto quella di non aver interpretato correttamente la normativa russa, assunto sul quale si concentra l'appellante, ma di non aver informato i mandanti del fatto che, a fronte della sua formulazione, che genericamente enumera tra le malattie ostative all'adozione le malattie infettive prima della cancellazione del controllo dispensariale, espressione sicuramente non chiara anche perché facente riferimento a condizioni non più sussistenti nel nostro sistema sanitario, essa potesse essere interpretata nel senso che la situazione sanitaria della considerati la difficoltà e CP_1 l'opinabilità di qualificare come “affetto” o come “non affetto” un soggetto positivo al virus in assenza di malattia ed il fatto che le visite mediche sarebbero state ripetute in Russia, avrebbe potuto essere condizione ostativa all'esito positivo del percorso adottivo.
L'associazione avrebbe dovuto immediatamente a conoscenza dei mandanti che la procedura di adozione sarebbe potuta fallire, ipotesi prospettata dai suoi referenti in detto paese solo nella fase finale della procedura, e avrebbe dovuto altresì accertarsi della loro volontà di proseguire un percorso incerto oppure, in difetto, scrutinare eventuali altri Paesi aventi una normativa più elastica in riferimento alla condizione clinica della CP_1
e poi prospettarli ai coniugi come destinazioni alternative del proprio percorso adottivo.
La problematicità di tale condizione emerge d'altronde anche dalle comunicazioni fornite dai referenti russi;
si richiamano le dichiarazioni rese da il 24.12.2012 e il 7.2.2013 (doc. nn.23, 24 ), che aveva Parte_3
riportato ai referenti Ai.Bi. italiani le indicazioni sulle analisi mediche richieste in Russia, cui doveva sottoporsi la con la precisazione che CP_1
“se effettivamente queste analisi dimostrano che il virus non sia attivo, allora si rilascerà il certificato con la nota “non ci sono obiezioni all'adozione. La stessa cosa dovrà risultare dai certificati medici fatti in Italia”, e da
[...]
il 5.7.2013 (doc. n. 31) la quale aveva comunicato che “ciò che deve Per_4
essere assolutamente postillato è il referto del medico che confermerà che nonostante l'analisi positiva, la signora non risulta affetta da epatite CP_1
B, in base alla storia dei suoi controlli. È importantissimo, perché la dottoressa a Mosca, solo in base alle analisi positive e, non avendo seguito la situazione della signora, non potrà confermare che non è affetta da malattie”.
Premesso che non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 2236 c.c., non implicando la prestazione resa dall'associazione la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, rientrando l'interpretazione della normativa straniera in materia di adozione e l'individuazione delle problematiche connesse nell'attività istituzionale dell'associazione, non pare peraltro fuor d'opera ricordare che dalla lettura integrale del doc. a) prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., una pagina nel maggio 2013 del sito Web dell'appellante che ne dà una lettura parziale nella comparsa conclusionale, risulta che l'epatite B era considerata non compatibile con l'adozione in Russia, dando detto articolo conto di una mobilitazione volta ad eliminare tale malattia dalla lista delle patologie ad essa ostative.
Non può pertanto revocarsi in dubbio, fin dal principio, che la situazione sanitaria della proprio per la sua “fluidità”, per i margini di CP_1 incertezza di una sua qualificazione, potesse mettere a rischio l'esito positivo della procedura e che pertanto di ciò avrebbero dovuto essere posti a conoscenza i mandanti.
Al contrario, l'associazione ha tenuto un atteggiamento superficialmente confortante del successo della procedura, coltivando un'avventata speranza anche in prossimità dell'udienza presso il Tribunale russo, rassicurando i coniugi, dicendo loro, come fatto riconosciuto come proprio da nell'atto di citazione in appello, che “non si poteva che Pt_1 andare avanti e giungere fino all'udienza, sperando che le cose andassero bene”.
Appare significativa a questo riguardo l'e-mail del 19 luglio 2013, quindi a ridosso dell'udienza, riportata nella sentenza impugnata nella quale la referente russa comunica che “purtroppo il certificato medico della CP_1
è stato firmato dall'infettivologo russa come “affetto” con l'aggiunta che non vi sono controindicazioni per l'adozione” ulteriormente chiarendo che
“purtroppo la parola “affetto” significa che la signora è affetta da CP_1 una malattia che costituisce impedimento all'adozione. Certamente se non
c'avessero confermato che non ci sarebbero stati problemi, noi non avremo mai destinato la coppia in Russia”
Infine, non è condivisibile la prospettazione di sull'attribuzione Pt_1 di responsabilità dell'esito negativo della procedura ai coniugi, avendo costoro liberamente dichiarato di voler interrompere la procedura di adozione innanzi al Tribunale russo, contravvenendo alle indicazioni di prosecuzione della procedura da parte di Pt_1
La condotta tenuta dai coniugi, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, è inserita nell'ambito della sollecitazione esercitata su di loro dal giudice russo, e logicamente vi consegue, in un contesto di cui è la difesa dell'odierna parte appellante in primo grado a chiarire l'aspetto, così esponendo: il giudice russo, “agendo invece sulla gestione emotiva della coppia, ha evitato di emettere una decisione di merito, realizzando quel comportamento ostativo alle adozioni internazionali comunque ancora presente nei Paesi dell'Est Europa. Nei Paesi del blocco dell'ex Unione
Sovietica l'adozione internazionale è spesso osteggiata in memoria di un retaggio culturale in cui era lo Stato ad occuparsi dell'educazione e della crescita dei figli e i minori abbandonati venivano opportunamente ricoverati negli orfanotrofi. In un quadro siffatto l'adozione internazionale rappresenta un'indiretta ammissione del fallimento dell'autonomia e della superiorità sovietica”.
A fronte dell'approccio del giudice russo, è ragionevole ritenere che il carico emotivo dei coniugi, esposti alla speranza di una futura possibilità di adozione, li abbia indotti alla dichiarazione di interruzione della procedura, non trovando altrimenti giustificazione, alla luce delle condotte precedentemente tenute dai coniugi e tutte chiaramente e completamente protese all'adozione del minore.
Al riguardo non può peraltro non segnalarsi che gli appellati hanno affrontato l'udienza senza l'assistenza di un legale sebbene le indicazioni già nei giorni precedenti erano assolutamente negative considerato che già dal 23 luglio 2013 era stata loro revocata dal giudice l'autorizzazione ad incontrare il bambino.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il Collegio condivide pienamente la valutazione del giudice di prime cure di ritenere Pt_1
inadempiente agli obblighi contrattuali assunti e pertanto tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla controparte.
Quarto motivo di appello - Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
Con il quarto motivo di impugnazione, contesta il difetto di Pt_1
motivazione in ordine al danno non patrimoniale liquidato dal giudice di primo grado, non essendo stata fornita la prova della ricorrenza di un danno biologico dinamico-relazionale e fondandosi su meri enunciati la liquidazione del danno morale. In particolare, la statuizione del Tribunale sull'accertamento del danno non patrimoniale, di cui è stato individuato il fondamento nel forte legame emotivo instaurato tra i coniugi e il minore durante un lasso temporale apprezzabile e nell'investimento di risorse affettive, è erronea e contraddice il dictum della Corte di Cassazione, ove è sancita la previsione di rigorosi limiti al riconoscimento del danno morale, non essendo nemmeno sufficiente la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito ex art. 2
Cost., occorrendo la gravità della lesione e la natura di diritto costituzionalmente protetto.
Atteso che avevano incontrato il minore soltanto per alcune ore, tempo inidoneo alla creazione di un forte legame emotivo, essi non avevano assolto l'onere di allegazione e di prova, dovendo ritenersi la sentenza del
Tribunale carente sul piano motivazionale, perché fondata sulle mere indicazioni dei coniugi sull'intensità dell'incontro e sull'insorgenza di un forte legame con il minore, sulle loro aspettative e sulla lunga attesa, configurando queste ultime meri enunciati e non allegazioni, inadeguati a giustificare il ristoro del risarcimento del danno, quantificato dal Tribunale in modo del tutto sproporzionato, in misura pari a poco meno del doppio delle somme corrisposte dai coniugi per l'intero operato dell'associazione, specie in considerazione del fatto che essi potevano dare corso a un nuovo e successivo iter adottivo.
Non oggetto di impugnazione, sotto il profilo del quantum, le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricognizione delle voci di danno non patrimoniale svolta nell'atto di citazione dalla parte appellante e volta ad escludere la liquidazione del danno biologico e relazionale è inconferente, perché esclusa dal perimetro della liquidazione giudiziale, che si limita all'accertamento e alla liquidazione, meritevoli di conferma in questa sede, del danno morale.
Al riguardo, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., nn. 7892/2024, 26805/2022), deve evidenziarsi la rilevanza autonoma del danno morale rispetto al danno biologico dinamico- relazionale, sicché
l'omessa allegazione di parte del secondo, e la conseguente assenza di statuizione giudiziale, non ne precludono l'accertamento e la liquidazione distinti. Nel caso scrutinato, ribadita la natura di danno morale del patimento sofferto in conseguenza dell'inadempimento e di consistenza strettamente emotiva e non fisica, non convince la ricostruzione svolta da nell'atto Pt_1 di appello sull'esiguità del tempo trascorso congiuntamente tra i coniugi e il minore, in quanto tale considerato inidoneo alla creazione di un forte legame emotivo, e sulla assenza di prove adeguate a dimostrare il danno.
In proposito, si osserva che la procedura di adozione internazionale costituisce, per le sue modalità di svolgimento e per la finalità che si propone, un percorso che comporta necessariamente un impegno di vita importante ed un elevato e gravoso coinvolgimento emotivo che segue, di solito, e sicuramente nel caso di specie, alla elaborazione della presa d'atto dell'impossibilità di procreazione biologica.
Nella fase in cui i soggetti adottanti sono dichiarati idonei all'adozione
è già presente un forte carico emotivo dato dall'aspettativa qualificata alla genitorialità, dall'attesa dell'ingresso di un figlio nella propria vita, dal desiderio di offrire una nuova esistenza al minore, che sia rispettosa e promotrice del suo benessere psico-fisico gravemente pregiudicato nelle condizioni ambientali di origine.
Nel caso scrutinato, l'aspettativa dei coniugi si era, comprensibilmente, notevolmente concretizzata, rafforzata e consolidata quando, dopo essersi rivolti a un ente che aveva prospettato loro l'affidabile prosecuzione positiva della procedura, essi hanno conosciuto il minore che sarebbe dovuto essere il loro figlio e che fin dal primo incontro li ha chiamati mamma e papà.
Essi hanno visto nel dicembre 2012 per sei giorni, di cui Per_1
cinque giorni per tre ore circa la mattina e una giornata intera, lo hanno sentito ogni sabato mattina alle 12.00 italiane con l'aiuto di un interprete, per poi rivederlo nel mese di luglio 2013. Emblematico di quanto fosse vicino per gli appellati e per il loro ricongiungimento in Italia è l'allestimento Per_1
nel dicembre 2012 della cameretta del bambino dei colori da lui scelti, avendo la referente russa dell'associazione detto ai coniugi che il giudice avrebbe gradito vedere la fotografia della cameretta destinata al bambino.
Non può tacersi che, al di là del tempo passato insieme nella fase della conoscenza, il primo incontro con il bambino per i genitori è il momento in cui si attua la dimensione della genitorialità tanto attesa e desiderata, è il momento della gioia di considerare terminata una fase del percorso adottivo, volta dapprima a conseguire l'idoneità e poi caratterizzata dall'attesa dell'abbinamento con tutte le relative comprensibili incognite, è l'inizio di un cammino familiare che vedeva loro figlio, con il conseguente, forte, Per_1
comprensibile ed immediato investimento affettivo.
Essi dopo aver rivisto il bambino il 19, 20, 21 luglio, il 27 luglio hanno trascorso con l'intera giornata, ed hanno dovuto spiegargli che erano Per_1
insorte delle difficoltà che impedivano loro di portarlo con sé in Italia, momento sicuramente per loro dolorosissimo considerato che essi erano stati informati che il bambino, peraltro affetto da patologie e con un quadro di salute definito piuttosto grave, aveva già affrontato due affidamenti non andati a buon fine ed era pertanto portatore di un vissuto abbandonico importante, che egli era costretto a rivivere.
Non può pertanto condividersi l'assunto della parte appellante secondo cui gli attori non avrebbero provato il danno morale, risarcito dal giudice di prime cure sulla base di mere considerazioni soggettive.
I dati di fatto esposti impongono infatti di ritenere provata in via presuntiva, prova necessitata dalla lesione di interessi non connotati da rilevanza economica, la profonda sofferenza patita dai coniugi a causa della condotta inadempiente di che, non informandoli adeguatamente, li ha Pt_1
condotti ad avere una forte e legittima aspettativa per un progetto di vita familiare che vedeva oramai essi genitori di e costui loro figlio, Per_1
aspettativa dissolta per la presenza della situazione sanitaria della della CP_1
cui criticità per la realizzazione di detto progetto essi, per le ragioni esposte con riguardo ai primi tre motivi di impugnazione, non erano stati adeguatamente informati.
Il danno non patrimoniale deve essere confermato nella misura equitativamente liquidata dal Tribunale in euro 10.000,00 in favore di ciascun coniuge, si ricorda comprensivi di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, somma da ritenersi congrua considerato il rango costituzionale degli interessi tutelati
(vedasi artt. 2, 30 e 31 della Costituzione).
*** Alla luce delle esposte argomentazioni l'appello deve essere rigettato e deve trovare conferma la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale considerata la consistenza dell'attività difensionale spiegata, relativi allo scaglione individuato sulla base del valore della causa di cui al Dm. n. 147/2022 (da euro 26001,00 - euro 52000,00).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna Ai.Bi Associazione Amici dei Bambini alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte che liquida in euro 5211,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'11 luglio 2024
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru