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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 03/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 502/2024
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 11.31 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. MUZIO MATTEO SAVERIO Parte_1 per l'avv. MINGARDI PAOLA nonché la parte RO
personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Muzio dichiara che dalle note scritte la morosità si è estesa alle mensilità di maggio e giugno
2025, quindi il totale ammonta ad € 7.315,92.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MUZIO SARA MARIA e Parte_1 C.F._1
l'avv. MUZIO MATTEO SAVERIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MINGARDI RO C.F._2
PAOLA
RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che venisse convalidato lo
[...] RO
sfratto per morosità, con condanna dell'intimata al rilascio dell'immobile sito in 23037 Tirano (SO),
Via XX Settembre n. 63, secondo piano, censito al Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03, nonché emissione di decreto ingiuntivo per canoni e oneri accessori scaduti.
Si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi allo sfratto e deducendo di aver effettuato alcuni pagamenti, come risultante dalle ricevute prodotte in copia sub. doc. 4, di non essere riuscita a corrispondere tutte le somme dovute per problemi personali nonché a causa di dissidi con il locatore, il pagina 2 di 8 quale aveva negato di aver ricevuto pagamenti in contanti e di essere intenzionata a rispettare i pagamenti dovuti e concordati nel contratto di locazione.
All'udienza del 19.06.2024 l'intimante disconosceva, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., le copie delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, la quale, preso atto dell'avvenuto disconoscimento, affermava che avrebbe dovuto essere disposto il mutamento del rito per accertare la veridicità delle firme.
Con ordinanza del 05.07.2024 il G.I. disponeva il mutamento del rito, assegnava a parte intimante termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione, assegnava alle parti termine per il deposito di memorie integrative sino al 05.12.2024 e rinviava all'udienza del 11.12.2024 ore 09.00.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 11.12.2024, le parti non comparivano personalmente e veniva pertanto disposto un rinvio per esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 07.01.2025, la signora non compariva personalmente senza giustificato CP_1
motivo. Infine, con ordinanza del 22.01.2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
***
Le domande formulate da sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Ebbene, in primo luogo ha eccepito che la controparte, a fronte della formale Parte_1 istanza di disconoscimento delle ricevute prodotte sub. doc. 4 all'udienza del 19.06.2024, non aveva proposto istanza di verificazione.
A questo proposito, si noti che, all'udienza del 19.06.2024, il sig. aveva disconosciuto le Pt_1
ricevute prodotte dalla signora sub. doc. 4 e la signora aveva rilevato che, con CP_1 CP_1 il mutamento del rito, si sarebbe dovuto accertare l'autenticità delle sottoscrizioni.
Orbene, posto che l'istanza di verificazione non richiede specifiche formule e può essere anche implicita (cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 17 luglio 2023 n. 20533) e pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi proposta dalla resistente, tuttavia la richiesta CTU grafologica si appalesa inammissibile, in quanto la signora non ha prodotto in giudizio gli CP_1
originali dei documenti disconosciuti, di cui aveva chiesto la verificazione.
Sul punto, giova evidenziare che il presupposto della verificazione è la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto. Infatti, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che la abbia esibita in giudizio
pagina 3 di 8 e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, perché possa ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., deve produrre l'originale (sent. n. 11739/1999, n.
10469/93)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/05/2004, n.9202), in quanto l'acquisizione dell'originale agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr.
Cass. Civ. sentenza n. 35167/2021). In assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verificazione, alla parte rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto, inutilizzabile ai fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione, con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 7267/2014 e
Cass. Civ. sentenza n. 33769/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che nel presente giudizio non sono stati prodotti gli originali delle ricevute disconosciute da , di talché l'istanza di verificazione Parte_1
deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, delle ricevute disconosciute dal ricorrente.
Preme peraltro sottolineare che neppure è stata chiesta l'assunzione di mezzi di prova volta a dimostrare l'asserita sottoscrizione di tali ricevute da parte del ricorrente.
La signora ha altresì eccepito che l'omesso pagamento della totalità dei canoni di locazione CP_1 era dovuto al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare oggetto di locazione e alla mancata manutenzione del giardino esterno. Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Pertanto, considerato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
pagina 4 di 8 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sente. N.13533 del
30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009), si ritiene che la signora non abbia soddisfatto l'onere probatorio CP_1 sulla stessa gravante in ordine al corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori scaturente dal contratto, di talché, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, la signora deve essere condannata a rilasciare, libera da persone e/o da CP_1 cose, l'unità immobiliare sita in Tirano (SO), Via XX Settembre n. 63, secondo piano, censita al
Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03, nonché condannata a corrispondere a la somma di € 7.315,92 a titolo di saldo residuo Parte_1
per cauzione (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) e canoni scaduti, nonché a pagare i canoni e gli oneri accessori a scadere fino all'avvenuto rilascio, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere RO condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € Parte_1
2.584,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge ed € 470,36 per esborsi.
Parte ricorrente ha chiesto che la signora venisse altresì condannata a risarcire al sig. CP_1
i danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o a corrispondere al medesimo una Parte_1
somma a titolo sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'articolo 96, comma primo, c.p.c. prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La fattispecie normativa, qualificata dalla prevalente giurisprudenza e dottrina alla stregua di una ipotesi risarcitoria, punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave pagina 5 di 8 descritto in modo volutamente ampio e generico (“agire o resistere in giudizio”), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo;
quanto al profilo soggettivo, la norma richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la “malafede o colpa grave”, intesa quest'ultima come omessa applicazione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
La giurisprudenza prevalente attribuisce alla responsabilità aggravata funzione propriamente risarcitoria e, ferma la prova sull'an, ritiene desumibile da nozioni di comune esperienza il danno, concretato dal pregiudizio, accertabile anche attraverso l'ausilio di presunzioni, che la parte subisca di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa ingiustificata da controparte, in termini di pregiudizio non del tutto compensato dal rimborso delle spese di lite (cfr S.U. n.7583/2004; S.U. , ord.
2420/2002; S.U. 16/2000; C. 20995/2011; C.13355/2004; Trib. Roma 09.01.2000; Trib. Torino
30.06.2009; Trib. Modena 08.05.2008).
Nella specie, la parte ricorrente non ha allegato e provato, però, neppure in via indiziaria, quale fosse il pregiudizio, ulteriore, patito.
E tanto anche in considerazione del fatto che la più recente giurisprudenza di legittimità, circa la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio di cui ai commi 1 e 2 citati, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti, cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni, ed idonei a consentire al Giudice in via officiosa e, se del caso, equitativa, la relativa quantificazione (C. 28226/2008, C. 13395/2007, C. 4096/2007, C.3338/2007, C.27338/2005).
La richiesta di condanna al risarcimento del danno patito ex articolo 96, co. 1 c.p.c. non è quindi meritevole di accoglimento.
Sussistono invece i presupposti per la condanna di parte resistente, risultata soccombente, a mente del co. 3 dell'art. 96 c.p.c.
Giova infatti rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 22405/2018: “la condanna ex articolo 96, comma terzo c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso
è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue
pagina 6 di 8 che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie si ravvisa, quantomeno, la sussistenza della colpa grave in capo alla parte resistente, stante la palese e strumentale infondatezza delle eccezioni svolte.
Parte resistente deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c., a corrispondere a la somma di € 500,00. Parte_1
Infine, ai sensi dell'articolo 96, comma quarto, c.p.c., parte resistente deve essere condannata al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 1° gennaio 2024 tra il sig.
e la sig.ra per grave inadempimento della Parte_1 RO
conduttrice;
2. condanna a rilasciare, libera da persone e/o da cose, in favore di RO
, l'unità immobiliare sita in Tirano (SO), Via XX Settembre n. 63, Parte_1
secondo piano, censita al Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03;
3. condanna a corrispondere a la somma di RO Parte_1
€ 7.315,92 a titolo di saldo residuo per cauzione (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) e canoni scaduti, nonché a pagare i canoni e gli oneri accessori a scadere fino all'avvenuto rilascio, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di RO [...]
liquidate in motivazione in € 2.584,00 per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge ed € 470,36 per esborsi.
5. condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., a CP_1 CP_1
pagina 7 di 8 corrispondere a la somma di € 500,00; Parte_1
6. condanna ai sensi dell'articolo 96, quarto comma, c.p.c. a RO corrispondere € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sondrio, 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 502/2024
Oggi 3 giugno 2025 alle ore 11.31 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. MUZIO MATTEO SAVERIO Parte_1 per l'avv. MINGARDI PAOLA nonché la parte RO
personalmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate e si riportano integralmente ai propri atti.
L'avv. Muzio dichiara che dalle note scritte la morosità si è estesa alle mensilità di maggio e giugno
2025, quindi il totale ammonta ad € 7.315,92.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MUZIO SARA MARIA e Parte_1 C.F._1
l'avv. MUZIO MATTEO SAVERIO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MINGARDI RO C.F._2
PAOLA
RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che venisse convalidato lo
[...] RO
sfratto per morosità, con condanna dell'intimata al rilascio dell'immobile sito in 23037 Tirano (SO),
Via XX Settembre n. 63, secondo piano, censito al Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03, nonché emissione di decreto ingiuntivo per canoni e oneri accessori scaduti.
Si costituiva in giudizio l'intimata, opponendosi allo sfratto e deducendo di aver effettuato alcuni pagamenti, come risultante dalle ricevute prodotte in copia sub. doc. 4, di non essere riuscita a corrispondere tutte le somme dovute per problemi personali nonché a causa di dissidi con il locatore, il pagina 2 di 8 quale aveva negato di aver ricevuto pagamenti in contanti e di essere intenzionata a rispettare i pagamenti dovuti e concordati nel contratto di locazione.
All'udienza del 19.06.2024 l'intimante disconosceva, ai sensi dell'articolo 214 c.p.c., le copie delle ricevute di pagamento prodotte da controparte, la quale, preso atto dell'avvenuto disconoscimento, affermava che avrebbe dovuto essere disposto il mutamento del rito per accertare la veridicità delle firme.
Con ordinanza del 05.07.2024 il G.I. disponeva il mutamento del rito, assegnava a parte intimante termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione, assegnava alle parti termine per il deposito di memorie integrative sino al 05.12.2024 e rinviava all'udienza del 11.12.2024 ore 09.00.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 11.12.2024, le parti non comparivano personalmente e veniva pertanto disposto un rinvio per esperire il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 07.01.2025, la signora non compariva personalmente senza giustificato CP_1
motivo. Infine, con ordinanza del 22.01.2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive.
***
Le domande formulate da sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
Ebbene, in primo luogo ha eccepito che la controparte, a fronte della formale Parte_1 istanza di disconoscimento delle ricevute prodotte sub. doc. 4 all'udienza del 19.06.2024, non aveva proposto istanza di verificazione.
A questo proposito, si noti che, all'udienza del 19.06.2024, il sig. aveva disconosciuto le Pt_1
ricevute prodotte dalla signora sub. doc. 4 e la signora aveva rilevato che, con CP_1 CP_1 il mutamento del rito, si sarebbe dovuto accertare l'autenticità delle sottoscrizioni.
Orbene, posto che l'istanza di verificazione non richiede specifiche formule e può essere anche implicita (cfr. ex multis, Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 17 luglio 2023 n. 20533) e pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi proposta dalla resistente, tuttavia la richiesta CTU grafologica si appalesa inammissibile, in quanto la signora non ha prodotto in giudizio gli CP_1
originali dei documenti disconosciuti, di cui aveva chiesto la verificazione.
Sul punto, giova evidenziare che il presupposto della verificazione è la produzione in giudizio dell'originale del documento disconosciuto. Infatti, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che la abbia esibita in giudizio
pagina 3 di 8 e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, perché possa ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., deve produrre l'originale (sent. n. 11739/1999, n.
10469/93)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/05/2004, n.9202), in quanto l'acquisizione dell'originale agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr.
Cass. Civ. sentenza n. 35167/2021). In assenza del documento originale da sottoporre al procedimento di verificazione, alla parte rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto, inutilizzabile ai fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione, con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 7267/2014 e
Cass. Civ. sentenza n. 33769/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che nel presente giudizio non sono stati prodotti gli originali delle ricevute disconosciute da , di talché l'istanza di verificazione Parte_1
deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, delle ricevute disconosciute dal ricorrente.
Preme peraltro sottolineare che neppure è stata chiesta l'assunzione di mezzi di prova volta a dimostrare l'asserita sottoscrizione di tali ricevute da parte del ricorrente.
La signora ha altresì eccepito che l'omesso pagamento della totalità dei canoni di locazione CP_1 era dovuto al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare oggetto di locazione e alla mancata manutenzione del giardino esterno. Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Pertanto, considerato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio
pagina 4 di 8 adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sente. N.13533 del
30.01.2001; si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n.
15677 del 03.07.2009), si ritiene che la signora non abbia soddisfatto l'onere probatorio CP_1 sulla stessa gravante in ordine al corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori scaturente dal contratto, di talché, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento della conduttrice.
Conseguentemente, la signora deve essere condannata a rilasciare, libera da persone e/o da CP_1 cose, l'unità immobiliare sita in Tirano (SO), Via XX Settembre n. 63, secondo piano, censita al
Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03, nonché condannata a corrispondere a la somma di € 7.315,92 a titolo di saldo residuo Parte_1
per cauzione (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) e canoni scaduti, nonché a pagare i canoni e gli oneri accessori a scadere fino all'avvenuto rilascio, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere RO condannata a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 in € Parte_1
2.584,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge ed € 470,36 per esborsi.
Parte ricorrente ha chiesto che la signora venisse altresì condannata a risarcire al sig. CP_1
i danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. e/o a corrispondere al medesimo una Parte_1
somma a titolo sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'articolo 96, comma primo, c.p.c. prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
La fattispecie normativa, qualificata dalla prevalente giurisprudenza e dottrina alla stregua di una ipotesi risarcitoria, punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave pagina 5 di 8 descritto in modo volutamente ampio e generico (“agire o resistere in giudizio”), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo;
quanto al profilo soggettivo, la norma richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la “malafede o colpa grave”, intesa quest'ultima come omessa applicazione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
La giurisprudenza prevalente attribuisce alla responsabilità aggravata funzione propriamente risarcitoria e, ferma la prova sull'an, ritiene desumibile da nozioni di comune esperienza il danno, concretato dal pregiudizio, accertabile anche attraverso l'ausilio di presunzioni, che la parte subisca di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa ingiustificata da controparte, in termini di pregiudizio non del tutto compensato dal rimborso delle spese di lite (cfr S.U. n.7583/2004; S.U. , ord.
2420/2002; S.U. 16/2000; C. 20995/2011; C.13355/2004; Trib. Roma 09.01.2000; Trib. Torino
30.06.2009; Trib. Modena 08.05.2008).
Nella specie, la parte ricorrente non ha allegato e provato, però, neppure in via indiziaria, quale fosse il pregiudizio, ulteriore, patito.
E tanto anche in considerazione del fatto che la più recente giurisprudenza di legittimità, circa la possibilità di una liquidazione officiosa ed equitativa del pregiudizio di cui ai commi 1 e 2 citati, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti, cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni, ed idonei a consentire al Giudice in via officiosa e, se del caso, equitativa, la relativa quantificazione (C. 28226/2008, C. 13395/2007, C. 4096/2007, C.3338/2007, C.27338/2005).
La richiesta di condanna al risarcimento del danno patito ex articolo 96, co. 1 c.p.c. non è quindi meritevole di accoglimento.
Sussistono invece i presupposti per la condanna di parte resistente, risultata soccombente, a mente del co. 3 dell'art. 96 c.p.c.
Giova infatti rammentare che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 22405/2018: “la condanna ex articolo 96, comma terzo c.p.c., è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso
è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue
pagina 6 di 8 che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie si ravvisa, quantomeno, la sussistenza della colpa grave in capo alla parte resistente, stante la palese e strumentale infondatezza delle eccezioni svolte.
Parte resistente deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c., a corrispondere a la somma di € 500,00. Parte_1
Infine, ai sensi dell'articolo 96, comma quarto, c.p.c., parte resistente deve essere condannata al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 1° gennaio 2024 tra il sig.
e la sig.ra per grave inadempimento della Parte_1 RO
conduttrice;
2. condanna a rilasciare, libera da persone e/o da cose, in favore di RO
, l'unità immobiliare sita in Tirano (SO), Via XX Settembre n. 63, Parte_1
secondo piano, censita al Catasto dei Fabbricati di tale Comune a Fg. 35, mapp. 177, sub. 34, cat. A/3, rendita € 142,03;
3. condanna a corrispondere a la somma di RO Parte_1
€ 7.315,92 a titolo di saldo residuo per cauzione (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente) e canoni scaduti, nonché a pagare i canoni e gli oneri accessori a scadere fino all'avvenuto rilascio, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo definitivo;
4. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di RO [...]
liquidate in motivazione in € 2.584,00 per compensi, oltre 15% rimborso Parte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge ed € 470,36 per esborsi.
5. condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., a CP_1 CP_1
pagina 7 di 8 corrispondere a la somma di € 500,00; Parte_1
6. condanna ai sensi dell'articolo 96, quarto comma, c.p.c. a RO corrispondere € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Sondrio, 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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