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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 105/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cosenza, al viale degli Alimena n. 99 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Pasquale Pisani, il quale li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
E
Cont
con l'avv. Gino Nardozzi Tonielli del Foro di Milano e Renato Zupi del CP_1
Foro di Cosenza, in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 7/09/2010 con scrittura privata e autentica del Notar Dott. – rep. 22749; Per_1
APPELLATA
Per e : “Voglia codesta Ecc.ma Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Catanzaro, sulla scorta dei motivi specifici di appello, e per le causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa, riformare la sentenza
n. 1996/2020 pubblicata il 13.11.2020 dal Tribunale Civile di Cosenza – Giudice Dott.ssa
Savaglio nel giudizio RGAC 567/2015, e per l'effetto:
- Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovra esposti, ogni applicazione operata da S.p.a. di interessi CP_1
a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonché delle clausole e delle
1 pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni e costi non validamente pattuiti.
- Accertare e dichiarare l'applicazione di tassi usurari da parte di convenuta e CP_1 CP_2 per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n. 61.083, racc. 12.480, stipulato in data 05.08.2009 per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art. 2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovra tenorizzate e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dai mutuatari a titolo di sorte capitale, a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza del mutuo in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori dal dì d'ogni singolo esborso all'effettivo soddisfo.
- Accertare pertanto la non dovutezza degli interessi di cui al contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 comma VII T.U.B. dovuta al superamento dell'I.S.C./TAEG indicato in contratto nonché ex art. 1815 comma II c.p.c..
- Per l'effetto, condannare alla restituzione di tutte le somme indebitamente CP_3 CP_2 versate dagli opponenti e quantificate dal CTU in € 33.263,81, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ovvero, in via gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. Con onere di corrispondere sulle medesime anche gli interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale dal momento in cui le ha incassate indebitamente.
- In subordine, dichiarare la non dovutezza degli interessi convenzionali e di mora e per l'effetto dichiarare che l'importo effettivo da restituire alla risultante dal mutuo e depurato di ogni CP_3 interesse, per come quantificato dal CTU, è pari ad € 265.573,96, consistente nel solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse.
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n.
61.083, racc. 12.480, stipulato in data 05.08.2009, per aver l'istituto di credito superato il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. e per l'effetto dichiarare la conseguente nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del suindicato mutuo, in favore della Banca, presso l'Ufficio del
Territorio di Cosenza, ordinando al Direttore di tale Ufficio di provvedere, con esonero CP_4 da ogni sua qualsiasi responsabilità, alla cancellazione ed all'annotazione dell'emananda sentenza.
2 - In ogni caso accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza di I grado per violazione dell'art. 101 comma II c.p.c. attesa la violazione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio.
- Condannare la convenuta in p. del legale rappresentante pro-tempore alle CP_1 CP_2
spese di giudizio, onorari di avvocato, diritti di procuratore, IVA e CAP come per legge, con attribuzione del tutto al sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
Per ! “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria CP_1 CP_2
domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc proposto dai signori e avverso la sentenza n. 1996/2020 Parte_1 Parte_2
emessa il 16/11/2020 dal Tribunale di Cosenza, per i motivi meglio indicati in narrativa;
ancora in via preliminare accertare e dichiarare, a sensi dell'art. 345 cpc, l'inammissibilità delle domande nuove formulate tardivamente dai signori e Parte_1 Parte_2 con l'atto di citazione d'appello introduttivo il presente giudizio, per i motivi meglio indicati in narrativa;
nel merito: respingere l'appello e le domande tutte proposte signori e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1996/2020 emessa il 16/11/2020 dal Tribunale di Cosenza, Parte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio indicati in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente grado giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio di merito ritualmente notificato,
[...]
e hanno proposto opposizione all'esecuzione dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cosenza.
A fondamento dell'opposizione, hanno assunto che:
➢ con contratto del 5/08/2009, per notar con rep. n. 61083 e racc. n. 12480, Persona_2
ha concesso loro un mutuo ipotecario di euro 280.00,00 al fine di poter CP_1 CP_2
ristrutturare la loro residenza principale;
➢ la suddetta cifra doveva essere restituita in 420 rate da euro 1.157,21 cadauna;
➢ è stata concessa l'iscrizione ipotecaria di II grado poiché era già presente ipoteca di I grado da parte del per € 400.000,00 (art. 3 pag. 8 del contratto Parte_3 di mutuo con CheBanca S.p.a.), come risulta da certificazione dell'Agenzia del Territorio
3 – Ufficio Provinciale di Cosenza e dal contratto di mutuo stipulato con Parte_3
per Notar in data 12.05.2008, Rep. 2417, Racc. 1674;
[...] Per_3
➢ l'istituto mutuante ha dichiarato che: “il debito contratto nei confronti CP_1 CP_2
di verrà estinto con i proventi del mutuo richiesti, la Parte_3
suddetta formalità verrà cancellata a cura dell'istituto mutuante” (art 3 pag. 9 del contratto di mutuo);
➢ non avendo i ricorrenti pagato alcune rate, l'istituto ha chiesto la CP_1 CP_2
risoluzione del contratto applicando la formula esecutiva sull'atto pubblico in data
24/08/2009 per notar Per_2
➢ in data 27/11/2013, a seguito di detta formula esecutiva, è stato notificato regolare precetto ai ricorrenti;
➢ in data 19/02/2014 è stato notificato atto di pignoramento immobiliare e successivamente
è stato depositata istanza di vendita;
➢ iscritta la procedura esecutiva immobiliare n. 64/2014 R.E.I. presso il Tribunale di Cosenza
il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Greco, con ordinanza del 06.10.2014 ha disposto la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 13/01/ 2015;
➢ a scioglimento della riserva assunta nella suddetta udienza, dopo aver sentito le parti, il giudice dell'esecuzione ha fissato il termine perentorio di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Incardinato, pertanto, il procedimento n. 567/2015 R.G., gli originari opponenti hanno dedotto quanto segue: (i) preliminarmente hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione,; ( ii) nel merito, poi, hanno rilevato che l'atto pubblico stipulato con non può qualificarsi come CP_1 CP_2
un contratto di mutuo fondiario, sia, per assenza dei presupposti ex art. 38 D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e, sia, per esplicita intestazione del suddetto contratto come mutuo ipotecario;
( iii) hanno rappresentato altresì che: 1) l'ipoteca deve ritenersi di II grado esistendo già una ipoteca di I grado sull'immobile; 2) è stato superato il limite di finanziabilità dell'80%; 3) il tasso di mora deve ritenersi usurario.
Per le suddette ragioni, hanno chiesto al Tribunale adito di dichiarare la nullità del contratto, in considerazione della nullità del titolo originario e del tasso di tipo usurario, nonché la nullità degli atti esecutivi conseguenti.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio per resistere alla domanda CP_1 CP_2
e chiederne il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
4 La causa è stata istruita documentalmente e attraverso consulenza tecnica d'ufficio sull'usura del tasso di interesse pattuito, redatta dal dott. e depositata in data 3/12/2016. Persona_4
Acquisiti i chiarimenti del CTU e precisate le conclusioni all'udienza del 5/12/2019, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1996/2020 pubblicata il 16/11/2020, il Tribunale di Cosenza ha: 1) rigettato l'opposizione; 2) compensato integralmente le spese fra le parti;
3) posto definitivamente le spese di CTU a carico e in solido di e . Parte_1 Parte_2
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, il giudice di prime cure dopo aver dato atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nonostante la struttura bifasica del giudizio di esecuzione esso deve considerarsi un unico procedimento, ha poi concluso nel senso dell'inammissibilità della domanda volta ad accertare il superamento del tasso soglia dell'usura nel contratto per cui è causa, perché non è stata formulata nell'originario atto di opposizione all'esecuzione. Inoltre, ha precisato che l'accoglimento di siffatta domanda non avrebbe comportato la nullità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione ma una rideterminazione del quantum debeatur.
Premesso quanto sopra, sulla nullità del contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione ha ritenuto quanto segue.
In primo luogo, ha qualificato il contratto per cui è causa come mutuo fondiario e ha specificato che la qualificazione di siffatto negozio giuridico come mutuo fondiario o mutuo ipotecario è irrilevante considerato che il mutuo fondiario è un particolare mutuo ipotecario e che, comunque, tale qualificazione non inciderebbe sulla validità del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione in quanto il titolo azionato dalla banca creditrice non è rappresentato dal contratto di mutuo ma è incorporato nell'atto pubblico di consenso a iscrizione di ipoteca. Successivamente il giudice di prime cure ha dato atto del fatto che spa ha dimostrato che in seguito alla CP_1
stipula del contratto di mutuo tra la stessa e gli opponenti, questi ultimi hanno concesso una ipoteca convenzionale a favore della mutuante e che tale garanzia ipotecaria era da iscriversi in primo grado sulla porzione immobiliare di proprietà di e di Fabbricatore. Infatti, come si Parte_1
evince dalle visure ipocatastali aggiornate, l'ipoteca già gravante sull'immobile, a favore di
[...]
è stata estinta in data 31/07/2009 proprio in ragione dell'avvenuta erogazione Parte_4
delle somme dovute da parte del nuovo istituto mutuante.
5 In merito a questo primo profilo, il Tribunale ha, poi, concluso sostenendo che le eventuali eccezioni sulle irregolarità formali dei singoli atti esecutivi, quale la mancata notifica del titolo esecutivo, dovevano essere sollevate in sede di opposizione a precetto.
Chiarito quanto sopra, anche la doglianza sulla eventuale violazione dei limiti di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile è stata ritenuta infondata, sia, sulla base delle perizie redatte dalla Praxi il 22/07/2009 e il 21/01/2010 e, sia, in considerazione del valore finale dell'immobile pari a euro 418.000,00 tenuto conto le somme erogate (euro 260.000,00 ed euro 19.950,00).
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la detta sentenza, e hanno proposto appello con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21/01/2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Instaurato il procedimento n. 105/2021 R.G.A.C. e radicatosi il contraddittorio, in data 21/12/202 si è costituita in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1 CP_2 eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 12/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza di precisazioni delle conclusioni è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c...
Con successivo provvedimento del 27/09/2024, rilevato che per un mero errore la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio presieduto dalla dott.ssa Carmela Ruberto nonostante questa sia stata autorizzata all'astensione nel presente procedimento, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire l'assunzione in decisione con un Collegio corretto.
Per tale incombenza, la causa è stata rinviata all'udienza del 13 novembre 2024, avvisando le parti che a quella udienza la causa sarebbe stata trattenuta in decisione senza ulteriore concessione di termini.
Anche detta udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e all'esito di tale deposito la causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore concessione di termini.
2.1
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 posto che l'atto di citazione ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per come delineati
6 dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: le parti appellanti hanno specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspicano la riforma e hanno indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a loro dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
Non può invece essere presa in considerazione nell'attuale fase processuale l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., trattandosi di questione la cui delibazione, nell'attuale sistema processuale è riservata alla prima udienza.
2.2.
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per “Errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di I grado e conseguente fondatezza della domanda – Mancanza di eccezioni da parte della convenuta e rilevabilità d'ufficio con conseguente nullità della sentenza di I grado per violazione dell'art. 101 c.p.c.”.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda volta ad accertare il superamento del tasso soglia dell'usura nel contratto per cui è causa sostenendo che, in ossequio a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura del giudizio di esecuzione, tale domanda doveva essere proposta anche nell'originario atto di opposizione.
Deducono gli appellanti di avere eccepito la nullità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo alla base della procedura esecutiva immobiliare sin dall'originario ricorso in opposizione all'esecuzione e che l'eccezione di nullità per usurarietà del tasso doveva essere considerata come una modifica alla domanda originaria ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c. perché non comporta una modificazione giuridica dei fatti costitutivi allegati con la domanda introduttiva.
Precisano inoltre che la banca creditrice non ha eccepito in quella sede la presunta tardività di tale motivo di opposizione, al contrario, ha sempre controdedotto sulla questione e, pertanto, in difetto di eccezione di parte il Tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la questione senza prima sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Deve in primo luogo affermarsi che il rilievo della novità della domanda può e deve essere fatto d'ufficio dal giudice e tanto perché il sistema delle preclusioni è finalizzato ad un interesse pubblico di economia processuale che non è nella disponibilità delle parti. Nel caso di specie peraltro, sebbene gli opposti non avessero formalizzato una vera eccezione, nella propria comparsa di costituzione della fase del merito avevano comunque rilevato la tardività dell'eccezione di usurarietà del tasso.
7 Quanto al profilo della mancata sottoposizione della questione ai sensi dell'art. 101 c.p.c. deve rilevarsi che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione non è necessario sottoporre al contradditorio delle parti i rilievi d'ufficio delle questioni di natura processuale.
Nel merito il rilievo di novità è fondato. Premesso che anche dopo la nota pronuncia delle Sezioni
Unite del 2015 in materia di mutatio libelli richiamata dagli appellanti, la stessa Cassazione si è continuata ad esprimere in senso sfavorevole in ordine alla possibilità di modifica della domanda nelle opposizioni esecutive ( cfr tra le altre Cass. 163/2023 e 9226/2022), deve ulteriormente evidenziarsi che la modifica introdotta con l'eccezione di usurarietà del tasso, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non può ritenersi un mera emendatio perché, pur essendo finalizzata alla dichiarazione di nullità del titolo esecutivo, introduce un tema di indagine completamente nuovo rispetto a quello introdotto nella fase sommaria, senza contare che la nullità così invocata non si sarebbe mai potuta estendere all'intero titolo esecutivo e, quindi, in definitiva la pronuncia consequenziale a quell'accertamento sarebbe stata di riduzione degli importi e non di caducazione del titolo.
2.3
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “Erroneità della sentenza di I grado per omessa valutazione della chiesta rideterminazione del quantum debeatur”.
In particolare, censurano la parte della sentenza in cui il Tribunale ha così affermato:
“l'accoglimento di siffatta domanda, non comporterebbe la nullità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione (domanda comunque genericamente dedotta dagli opponenti anche nella precedente fase cautelare), ma una rideterminazione del quantum debeatur, domanda mai formulata dagli opponenti.”.
Sul punto, rappresentano che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, negli atti di causa e in particolare in sede di comparsa conclusionale, gli stessi hanno sempre lungamente affrontato la questione inerente al quantum debeatur e l'insussistenza del debito per gli interessi.
Il motivo che rimane in realtà assorbito dal rigetto del motivo precedente è in ogni caso infondato poiché nella fase sommaria gli opponenti non avevano in alcun modo posto una questione sul quantum della esecuzione ma solo sulla validità del titolo esecutivo e sulla sua idoneità a fondare l'esecuzione, non avendo chiesto neanche in via subordinata una riduzione delle somme precettate.
Di nessun rilievo, ovviamente, ai fini del dibattito processuale sono le allegazioni formulate per la prima volta in comparsa conclusionale.
2.4
8 Con un terzo motivo di gravame, gli odierni appellanti lamentano la “Nullità del contratto di mutuo n. 61083 – rep. 12480 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B.”.
Secondo e , il giudice di prime cure è incorso in errore Parte_1 Parte_2
quando ha ritenuto infondata la loro doglianza sul superamento del limite di finanziabilità.
Infatti, egli è giunto a tale conclusione senza però tenere in considerazione la valutazione dell'immobile già effettuata dal CTU, Ing. , nel corso dell'esecuzione immobiliare. In Per_5
quella sede, il consulente ha valutato il bene in euro 366.000,00.
Inoltre, il parametro di riferimento per individuare il valore degli immobili su cui calcolare il limite dell'80% non è quello di mercato (Market Value, MV) ma quello ipotecario o cauzionale
(MortgageLending Value, MLV), così come definito dalle Direttive Europee n. 2000/12/Ce e n.
2006/48/Ce, da Banca d'Italia circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, dalla Direttiva comunitaria n. 575 26 giugno 2013, da Banca d'Italia Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 e da ABI-linee guida valutazioni immobiliari maggio 2011.
Tuttavia, hanno specificato, altresì, che anche senza utilizzare il valore del Mortgage Lending
Value, se il giudice di prime cure avesse tenuto in considerazione la valutazione del bene effettuata dal CTU Ing. in data 21.09.2015, si sarebbe reso conto che a fronte di un valore Per_5
immobiliare pari a € 366.000,00, l'80 % è pari ad € 292.800,00 e, dunque, un importo di gran lunga superiore rispetto al mutuo pari a € 280.000,00.
Inoltre, secondo gli appellanti il superamento del limite di finanziabilità dell'immobile trova conferma anche in considerazione della circostanza per cui sull'immobile insisteva un'ipoteca di la quale è stata estinta proprio in ragione dell'avvenuta erogazione delle somme Parte_4
concesse agli appellanti da parte del nuovo istituto mutuante Spa. Di conseguenza, CP_1
considerato che il valore del fabbricato era stato stimato dal in occasione di un Parte_4 precedente mutuo in € 335.126,00, ne deriva che il relativo 80% corrisponderebbe ad €
268.100,80.
Rappresentato quanto sopra, gli odierni appellanti concludono nel senso di dichiarare la nullità del contratto di mutuo anche perché la banca creditrice non ha mai presentato alcuna istanza di conversione dopo l'eccezione di nullità.
Il motivo - che nella parte in cui indica in € 292.800 il limite di finanziabilità ed afferma che tale limite è superiore all'importo del contratto di mutuo è evidentemente inammissibile o frutto di una svista posto che la prospettata ipotesi di nullità riguarda il caso opposto di limite di finanziabilità inferiore all'importo del mutuo - si presenta in ogni caso infondato anche nel resto alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n.33719 del 2022 che risolvendo il contrasto giurisprudenziale
9 esistente sul punto ha definitivamente chiarito che nel mutuo fondiario il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del contratto.
2.5
Con un quarto motivo di gravame, gli appellanti denunciano “l'usurarietà del mutuo n. 61083 – rep. 12480 e conseguente nullità del contratto per violazione dell'art. 117 comma VI del T.U.B. per superamento del TAEG/ISC – Non dovutezza degli interessi”.
Nello specifico, essi ritengono che il contratto per cui è causa, stipulato in data 05.08.2009, è affetto da nullità per aver applicato l'Istituto di Credito un indice ISC superiore a quello indicato nel contratto medesimo.
Precisano sul punto che sebbene l'ISC indicato nel contratto di mutuo fondiario, in particolare nell'allegato “C” del relativo documento di sintesi, risulti pari al 3,700%, quello realmente applicato dall'Istituto di Credito è, invece, pari al 4,283%, come confermato anche nella CTU a firma del Dott. Persona_4
Quest'ultimo proprio nell'elaborato peritale a pag. 20 e 21 si era così espresso: “Se poi si applica quanto previsto nel documento di sintesi (allegato C al contratto di mutuo, pag. 2), il quale prevede la somma del tasso del contratto (3,50%) maggiorato di 2 punti, per un totale di 5,50%, con tasso soglia fissato al 5,085, in tale ipotesi il contratto è in usura, ed essendo quanto affermato previsto nel contratto originario abbiamo USURA CONTRATTUALE.
Infine, se agli interessi di mora (pari al 2%) aggiungiamo le spese di estinzione anticipata, nonché gli accessori che rappresentano il 2,325% (Euro 15,50x420 rate), avremo un totale di 6,325%.
Poiché, come detto, il tasso soglia è pari allo 5,085%, il contratto è da ritenersi viziato da usura”.
Considerato che sempre sulla base della suddetta CTU l'importo totale che l'istituto di credito deve rendere loro è pari a euro 33.263,81, gli appellanti concludono chiedendo la nullità del contratto per usurarietà del tasso applicato e la restituzione di tutte le somme percepite indebitamente a titolo di interessi.
Il motivo rimane assorbito dal rigetto del motivo afferente la novità della domanda e, tuttavia, per mera completezza val la pena di rilevare che le conclusioni del consulente tecnico sopra riportate e invocate a sostegno della tesi della nullità del mutuo sono affette da un vizio di fondo costituito dalla mancata applicazione - nella determinazione del tasso soglia – della previsione di cui all'art. 2 della legge n. 108/1996 ( applicabile ratione temporis al contratto in esame ) in base alla quale il tasso soglia è costituito dal tasso medio rilevato dai decreti ministeriali per quel tipo di operazione nel periodi di riferimento ma aumentato della metà: avendo il ctu rilevato che il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per le operazioni di mutuo per il terzo trimestre 2009 era 5,085
10 ne discende che il tasso soglia è pari a 7,62 sicché i tassi previsti ed applicati nel contratto di mutuo in discussione non potrebbero in ogni caso considerarsi usurari.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
2.6
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n.147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo precettato.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di rigetto dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
! con citazione notificata il 21 gennaio 2021, avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
1996/2020 dal Tribunale di Cosenza pubblicata il 16 novembre 2020, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 20.119 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso l'11 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero
11