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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45818/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CORBETTA Parte_1 C.F._1
MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), quale procuratrice di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Controparte_3 entrambe con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, domiciliate presso l'indirizzo telematico del difensore,
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare
In via preliminare di rito:
Estendere il contraddittorio alla società (Cod. Fisc. e P.Iva: ), con sede CP_4 P.IVA_2 legale in Brusaporto (24060 – BG), Via Bagnatica n. 10, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra consentendone la relativa chiamata in causa, Parte_1 mediante l'adozione del provvedimento che riterrà più opportuno.
Nel merito
In via preliminare:
pagina 1 di 6 Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra rispetto alla pretesa Parte_1 creditoria azionata in via monitoria dalle Società di leasing con il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti;
Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 15110 del 07.11.2024 (R.G.
n. 25870/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03.11.2024, pubblicato in data
07.11.2024 e notificato all'opponente in data 27.11.2024 per i motivi esposti in atti, limitandone eventualmente l'ammontare all'importo di Euro 396.000,00.
In via principale:
Accertato che il debito residuo della società nei confronti delle società di leasing CP_4 ammonta a complessivi euro 396.000,00 per le ragioni esposte in atti, dichiarare l'illegittimità e/o inesistenza e/o inesigibilità della pretesa creditoria avanzata in via monitoria per la somma eccedente il predetto credito di euro 396.000,00, e, per l'effetto, revocare/annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 15110 del 07.11.2024 (R.G. n. 25870/2024), emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano in data 03.11.2024, pubblicato in data 07.11.2024 e notificato all'opponente in data 27.11.2024.
In via istruttoria:
Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in via preliminare: omissis
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate dall'odierna opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 15110/2024;
- in ogni caso, condannare la sig.ra di pagare, in favore delle convenute opposte la Parte_1 somma di € 600.000, o la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali di mora, spese successive occorrende e gli accessori di legge;
- in caso di accoglimento della chiamata in causa di condannare la sig.ra , CP_4 Parte_1
e di pagare, in solido tra loro, in favore delle convenute opposte, la somma di € 600.000, CP_4
o la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali di mora, spese successive occorrende e gli accessori di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse quelle del giudizio monitorio.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 600.000,00, oltre interessi convenzionali di mora, vantato da nei confronti di CP_1 Controparte_3 Parte_1
Il credito deriva dalla risoluzione per inadempimento del contratto di locazione immobiliare (v. doc. 1 mon.) stipulato in data 23/3/2005 tra LOCAT s.p.a. e concedenti in pool con pari CP_5
quote, e la quale utilizzatrice. CP_6
era ed è socia della predetta s.n.c. ed ha anche rilasciato una fideiussione specifica in favore Pt_1 di LOCAT s.p.a. per le obbligazioni derivanti dal predetto leasing, fino all'importo di euro
4.745.614,80 (v. doc. 1bis mon.).
Il credito di LOCAT s.p.a., poi nell'ambito di una cartolarizzazione, è Controparte_7
stato ceduto a Controparte_2
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 15110/2024, qui tempestivamente opposto. ha agito nella qualità di procuratrice di mentre CP_1 Controparte_2 [...]
succeduta a Controparte_3 CP_5
Va anche tenuto presente che, dopo la presentazione di una istanza di fallimento da parte delle concedenti, le parti hanno concluso un accordo transattivo, che non è stato prodotto, ma di cui sono state riprodotte nel ricorso monitorio le condizioni, che è opportuno riportare di seguito:
"l) Entro e non oltre il termine del 28.3.2018 pagamento da parte di
a mezzo assegni circolari intestati a e CP_4 Controparte_7 [...]
dell'importo di Euro 80.000,00. Controparte_3
2) Entro la stessa data, conferimento da parte dei signori CP_8
e nella loro qualità di soci collettivisti di
[...] Parte_1 CP_4
di una procura irrevocabile in favore di e di
[...] Controparte_7
Cont
a iscrivere ipoteca volontaria di Controparte_3 primo grado (per un importo di Euro 600.000.00) sull'immobile sito in
Via Sant'Anna 7 a Cuveglio (VA), a garanzia delle obbligazioni di pagamento del residuo credito scaduto pari a Euro 396.000,00.
pagina 3 di 6 3) A fronte della realizzazione delle condizioni di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, e Controparte_7 Controparte_3
presenteranno istanza di desistenza dalla procedura fallimentare attualmente pendente nei confronti di innanzi al Tribunale di CP_4
Varese.
4) Resta inteso tra le parti che, nell'ipotesi di mancato acquisto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento di estinzione della procedura fallimentare attualmente pendente nei confronti di dell'immobile oggetto del contratto CP_4
di locazione finanziaria ad un valore complessivo di Euro 2.000.000,00
o, in via alternativa, di mancato pagamento in favore delle società di leasing dell'intero importo di Euro 396.000, queste ultime avranno diritto a iscrivere l'ipoteca di cui al precedente punto 2 e a esercitare la relativa escussione.
5) Resta inoltre inteso che nell'ipotesi di pagamento del suddetto importo di Euro 476.000,00 a titolo di credito scaduto, CP_3
e formulano riserva di agire nei
[...] Controparte_7
confronti di per ottenere il pagamento del credito CP_4
contrattuale residuo, vale a dire al netto del valore imponibile ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria".
I soci hanno effettivamente pagato l'importo di euro 80.000, tanto che l'istanza di fallimento è stata rinunciata, ma non hanno pagato il residuo scaduto pari ad euro 396.000, di modo che le concedenti hanno iscritto ipoteca sull'immobile sopra indicato per la somma di euro 600.000. La relativa procedura esecutiva è stata poi abbandonata, secondo l'opponente per difetto di titolo esecutivo.
2. Integrazione
Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, di chiamare in giudizio la soc. ora trasformata in CP_4
s.r.l. L'estensione del contraddittorio, però, nel caso di specie non è né necessaria, né opportuna.
Diversamente da quanto dedotto dall'attrice, infatti, la società non è un contraddittore necessario. In primo luogo, nei confronti di l'attrice risponde anche in forza della fideiussione specifica CP_2
pagina 4 di 6 del 22/3/2005, di cui al doc. 1bis mon., di modo che in forza di questo titolo rimane ininfluente la posizione della Controparte_6
Per quanto riguarda si ricorda che il beneficio d'escussione, previsto dall'art. 2304 CP_3
c.c., opera solo in sede esecutiva e quindi il creditore può agire in sede di cognizione verso il socio illimitatamente responsabile per ottenere un titolo nei suoi confronti;
inoltre, nel caso di specie il creditore è già munito di ipoteca rilasciata dall'attrice, con la conseguenza che non c'è necessità di agire verso la società.
3. Legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata, perché l'opponente risponde delle obbligazioni contratte dalla sia in forza della già indicata fideiussione, che in forza Controparte_9
della sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
4. Debito
Secondo l'opponente, ella risponde solo per l'importo di euro 396.000, in conformità a quanto stabilito nel riportato accordo transattivo.
La difesa è infondata, perché confonde l'importo del debito con quello della garanzia.
A seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing in data 3/8/2011, ai sensi degli artt. 21 e 23 delle condizioni generali, l'utilizzatrice era tenuta a pagare i canoni scaduti a quella data, nonché, se richiesta, una indennità pari ai canoni a scadere attualizzati. La richiesta è stata di fatto formulata con la domanda monitoria e confermata nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, in particolare laddove la creditrice non ha richiesto solo il pagamento di euro 396.000, pari allo scaduto ancora impagato, ma ha richiesto l'importo di euro 600.000, cioè una somma eccedenti i soli canoni scaduti.
In proposito, l'opposta ha dato atto della vendita dell'immobile (v. doc. 20 mon.) e del riconoscimento a credito dell'utilizzatrice del prezzo incassato, pari ad euro 1.300.000,00. Al netto di tale importo, il credito delle concedenti ammonta ad euro 1.966.714,73 in favore di ed euro 1.269.895,66 in CP_2
Contr favore di come da estratti conto di cui ai docc. 9 e 10 mon.; tali circostanze non sono state specificatamente contestate e sono quindi pacifiche.
E' vero che la garanzia ipotecaria è stata prestata, e iscritta, solo fino alla concorrenza di euro 600.000.
Ma questo è il valore garantito, che è diverso dall'ammontare dell'obbligazione che grava sull'attrice,
pagina 5 di 6 la quale in forza della fideiussione specifica prestata in favore di LOCAT e in forza della sua qualità di socia illimitatamente responsabile risponde dell'intero debito della società utilizzatrice.
Il fatto che in questa sede la creditrice abbia azionato solo in parte il credito derivante dai canoni a scadere non pregiudica la fondatezza della sua azione, ma potrà eventualmente rilevare in una successiva causa sotto il profilo del frazionamento del credito.
In conclusione, il credito azionato in via monitoria sussiste e quindi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma a e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15110/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 13 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 45818/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CORBETTA Parte_1 C.F._1
MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), quale procuratrice di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Controparte_3 entrambe con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, domiciliate presso l'indirizzo telematico del difensore,
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare
In via preliminare di rito:
Estendere il contraddittorio alla società (Cod. Fisc. e P.Iva: ), con sede CP_4 P.IVA_2 legale in Brusaporto (24060 – BG), Via Bagnatica n. 10, in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra consentendone la relativa chiamata in causa, Parte_1 mediante l'adozione del provvedimento che riterrà più opportuno.
Nel merito
In via preliminare:
pagina 1 di 6 Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra rispetto alla pretesa Parte_1 creditoria azionata in via monitoria dalle Società di leasing con il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti;
Non concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 15110 del 07.11.2024 (R.G.
n. 25870/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03.11.2024, pubblicato in data
07.11.2024 e notificato all'opponente in data 27.11.2024 per i motivi esposti in atti, limitandone eventualmente l'ammontare all'importo di Euro 396.000,00.
In via principale:
Accertato che il debito residuo della società nei confronti delle società di leasing CP_4 ammonta a complessivi euro 396.000,00 per le ragioni esposte in atti, dichiarare l'illegittimità e/o inesistenza e/o inesigibilità della pretesa creditoria avanzata in via monitoria per la somma eccedente il predetto credito di euro 396.000,00, e, per l'effetto, revocare/annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 15110 del 07.11.2024 (R.G. n. 25870/2024), emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano in data 03.11.2024, pubblicato in data 07.11.2024 e notificato all'opponente in data 27.11.2024.
In via istruttoria:
Con riserva di meglio dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in via preliminare: omissis
- nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande formulate dall'odierna opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 15110/2024;
- in ogni caso, condannare la sig.ra di pagare, in favore delle convenute opposte la Parte_1 somma di € 600.000, o la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali di mora, spese successive occorrende e gli accessori di legge;
- in caso di accoglimento della chiamata in causa di condannare la sig.ra , CP_4 Parte_1
e di pagare, in solido tra loro, in favore delle convenute opposte, la somma di € 600.000, CP_4
o la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, oltre interessi convenzionali di mora, spese successive occorrende e gli accessori di legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ivi incluse quelle del giudizio monitorio.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 600.000,00, oltre interessi convenzionali di mora, vantato da nei confronti di CP_1 Controparte_3 Parte_1
Il credito deriva dalla risoluzione per inadempimento del contratto di locazione immobiliare (v. doc. 1 mon.) stipulato in data 23/3/2005 tra LOCAT s.p.a. e concedenti in pool con pari CP_5
quote, e la quale utilizzatrice. CP_6
era ed è socia della predetta s.n.c. ed ha anche rilasciato una fideiussione specifica in favore Pt_1 di LOCAT s.p.a. per le obbligazioni derivanti dal predetto leasing, fino all'importo di euro
4.745.614,80 (v. doc. 1bis mon.).
Il credito di LOCAT s.p.a., poi nell'ambito di una cartolarizzazione, è Controparte_7
stato ceduto a Controparte_2
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 15110/2024, qui tempestivamente opposto. ha agito nella qualità di procuratrice di mentre CP_1 Controparte_2 [...]
succeduta a Controparte_3 CP_5
Va anche tenuto presente che, dopo la presentazione di una istanza di fallimento da parte delle concedenti, le parti hanno concluso un accordo transattivo, che non è stato prodotto, ma di cui sono state riprodotte nel ricorso monitorio le condizioni, che è opportuno riportare di seguito:
"l) Entro e non oltre il termine del 28.3.2018 pagamento da parte di
a mezzo assegni circolari intestati a e CP_4 Controparte_7 [...]
dell'importo di Euro 80.000,00. Controparte_3
2) Entro la stessa data, conferimento da parte dei signori CP_8
e nella loro qualità di soci collettivisti di
[...] Parte_1 CP_4
di una procura irrevocabile in favore di e di
[...] Controparte_7
Cont
a iscrivere ipoteca volontaria di Controparte_3 primo grado (per un importo di Euro 600.000.00) sull'immobile sito in
Via Sant'Anna 7 a Cuveglio (VA), a garanzia delle obbligazioni di pagamento del residuo credito scaduto pari a Euro 396.000,00.
pagina 3 di 6 3) A fronte della realizzazione delle condizioni di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, e Controparte_7 Controparte_3
presenteranno istanza di desistenza dalla procedura fallimentare attualmente pendente nei confronti di innanzi al Tribunale di CP_4
Varese.
4) Resta inteso tra le parti che, nell'ipotesi di mancato acquisto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento di estinzione della procedura fallimentare attualmente pendente nei confronti di dell'immobile oggetto del contratto CP_4
di locazione finanziaria ad un valore complessivo di Euro 2.000.000,00
o, in via alternativa, di mancato pagamento in favore delle società di leasing dell'intero importo di Euro 396.000, queste ultime avranno diritto a iscrivere l'ipoteca di cui al precedente punto 2 e a esercitare la relativa escussione.
5) Resta inoltre inteso che nell'ipotesi di pagamento del suddetto importo di Euro 476.000,00 a titolo di credito scaduto, CP_3
e formulano riserva di agire nei
[...] Controparte_7
confronti di per ottenere il pagamento del credito CP_4
contrattuale residuo, vale a dire al netto del valore imponibile ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria".
I soci hanno effettivamente pagato l'importo di euro 80.000, tanto che l'istanza di fallimento è stata rinunciata, ma non hanno pagato il residuo scaduto pari ad euro 396.000, di modo che le concedenti hanno iscritto ipoteca sull'immobile sopra indicato per la somma di euro 600.000. La relativa procedura esecutiva è stata poi abbandonata, secondo l'opponente per difetto di titolo esecutivo.
2. Integrazione
Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, di chiamare in giudizio la soc. ora trasformata in CP_4
s.r.l. L'estensione del contraddittorio, però, nel caso di specie non è né necessaria, né opportuna.
Diversamente da quanto dedotto dall'attrice, infatti, la società non è un contraddittore necessario. In primo luogo, nei confronti di l'attrice risponde anche in forza della fideiussione specifica CP_2
pagina 4 di 6 del 22/3/2005, di cui al doc. 1bis mon., di modo che in forza di questo titolo rimane ininfluente la posizione della Controparte_6
Per quanto riguarda si ricorda che il beneficio d'escussione, previsto dall'art. 2304 CP_3
c.c., opera solo in sede esecutiva e quindi il creditore può agire in sede di cognizione verso il socio illimitatamente responsabile per ottenere un titolo nei suoi confronti;
inoltre, nel caso di specie il creditore è già munito di ipoteca rilasciata dall'attrice, con la conseguenza che non c'è necessità di agire verso la società.
3. Legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata, perché l'opponente risponde delle obbligazioni contratte dalla sia in forza della già indicata fideiussione, che in forza Controparte_9
della sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
4. Debito
Secondo l'opponente, ella risponde solo per l'importo di euro 396.000, in conformità a quanto stabilito nel riportato accordo transattivo.
La difesa è infondata, perché confonde l'importo del debito con quello della garanzia.
A seguito della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing in data 3/8/2011, ai sensi degli artt. 21 e 23 delle condizioni generali, l'utilizzatrice era tenuta a pagare i canoni scaduti a quella data, nonché, se richiesta, una indennità pari ai canoni a scadere attualizzati. La richiesta è stata di fatto formulata con la domanda monitoria e confermata nella comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, in particolare laddove la creditrice non ha richiesto solo il pagamento di euro 396.000, pari allo scaduto ancora impagato, ma ha richiesto l'importo di euro 600.000, cioè una somma eccedenti i soli canoni scaduti.
In proposito, l'opposta ha dato atto della vendita dell'immobile (v. doc. 20 mon.) e del riconoscimento a credito dell'utilizzatrice del prezzo incassato, pari ad euro 1.300.000,00. Al netto di tale importo, il credito delle concedenti ammonta ad euro 1.966.714,73 in favore di ed euro 1.269.895,66 in CP_2
Contr favore di come da estratti conto di cui ai docc. 9 e 10 mon.; tali circostanze non sono state specificatamente contestate e sono quindi pacifiche.
E' vero che la garanzia ipotecaria è stata prestata, e iscritta, solo fino alla concorrenza di euro 600.000.
Ma questo è il valore garantito, che è diverso dall'ammontare dell'obbligazione che grava sull'attrice,
pagina 5 di 6 la quale in forza della fideiussione specifica prestata in favore di LOCAT e in forza della sua qualità di socia illimitatamente responsabile risponde dell'intero debito della società utilizzatrice.
Il fatto che in questa sede la creditrice abbia azionato solo in parte il credito derivante dai canoni a scadere non pregiudica la fondatezza della sua azione, ma potrà eventualmente rilevare in una successiva causa sotto il profilo del frazionamento del credito.
In conclusione, il credito azionato in via monitoria sussiste e quindi il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma a e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15110/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 13 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6