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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. DONADON LUCA, come da Parte_1
mandato in atti
- PARTE ATTRICE
contro con gli avv.ti SANSONETTI GABRIELE e SANSONETTI Controparte_1
PAOLO, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI di parte attrice:
“nel merito:
- dichiarare in accoglimento della presente opposizione la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.N.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto
1 procuratore che si dichiara sin da ora antistatario e distrattario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso i compensi professionali;
in via istruttoria:
- senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio si producono,
oltre alla copia della procura menzionata in epigrafe, i seguenti documenti:
Doc. n.
1 - Atto di precetto dd. 26.03.2024;
Doc. n.
2 - Corrispondenza con la Cassa Geometri relativa alla cancellazione dall'Albo;
Doc. n.
3 - Mail ad Avv.ti Sansonetti dd. 05.04.2024;
Doc. n.
4 - Mail ad Avv.ti Sansonetti dd. 19.06.2024;
Doc. n.
5 - Ricevuta telematica di pagamento del C.U. e di diritti di cancelleria;
- inoltre, si invita la convenuta a produrre copia del Decreto Ingiuntivo n.
1147/2021 emesso e depositato dal Giudice di Pace di Pordenone in data
12.08.2021 all'esito della procedura monitoria sub R.G. n. 1450/2021 corredato dalla documentazione comprovante l'avvenuta e regolare notificazione e, in difetto, si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare alla convenuta la sua esibizione in giudizio e/o disporne l'acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù del comportamento processuale di controparte. Salvo ogni diritto.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“In via preliminare processuale:
- dichiararsi l'atto di citazione nullo per assoluta incertezza del requisito di cui al numero 1 dell'art. 163, c.p.c;
- dichiararsi improcedibile la domanda;
- dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Belluno e di quello di Udine a favore di quello di Pordenone;
2 - dichiararsi inammissibili, tardive ed infondate le deduzioni e richieste di cui alla nota di trattazione scritta del sig. del 20.02.2025; Parte_1
Nel merito:
- dichiararsi l'opposizione inammissibile, nulla, infondata in fatto e diritto;
- condannarsi l'attore ex art. 92, 1 comma ultimo inciso, 96, commi 1°, 3°e 4°,
c.p.c.;
- spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, iva e cna”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione agiva in giudizio nei Parte_1
confronti della società proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'atto di precetto notificato nei suoi confronti, con il quale gli era sto intimato il pagamento di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 1147/2021,
emesso dal Giudice di Pace di Pordenone in data 12.8.2021.
L'opponente si doleva dell'omessa valida notifica del titolo esecutivo e chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, l'incompetenza per territorio del giudice adito - risultando competente il Tribunale di Pordenone, ove era stato eletto domicilio - e l'infondatezza delle domande attoree.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 22.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta va ritenuta fondata.
Nell'atto di precetto l'odierna convenuta ha eletto domicilio presso lo studio dei legali in Maniago (PN) e, in sede di costituzione, ha documentato
3 l'esistenza di beni immobili nella titolarità dell'odierno attore nel circondario del Tribunale di Pordenone (doc. 6); ciò determina, ex art. 480 3° comma c.p.c.,
nella formulazione vigente all'epoca della notifica dell'atto di precetto, la competenza del predetto Tribunale in relazione all'opposizione a precetto
(Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20356 “Il Comune nel quale il creditore,
con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai
sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede
il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale
sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del
procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale
coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la
residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al
fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il
precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta
dichiarazione od elezione”; Tribunale Roma sez. II, 15/11/2019, n.10061 “L'art. 480
cod.proc.civ., che regola la forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati
l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgerà la procedura esecutiva e la forma di
esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimamente ritenga di
avvalersi. Tale norma stabilisce l'obbligo, per la parte istante, di dichiarare la residenza
o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione,
sicché tale giudice si identifica proprio in base alla dichiarazione di residenza od alla
elezione di domicilio, cioè si desume da queste e ad esso giudice spetta, ai sensi dell'art.
27 cod.proc.civ., la competenza a conoscere dell'opposizione al precetto. Soltanto in
mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'art. 480, terzo
comma, cod.proc. civ., stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 27, cod.proc.civ., le
opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del
precetto, che può non coincidere con il giudice del luogo della esecuzione”).
4 Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Belluno, risultando competente il Tribunale di Pordenone.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto della contenuta attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Belluno, risultando competente il
Tribunale di Pordenone;
2) assegna ex art. 50 c.p.c. termine di mesi tre per la riassunzione del presente giudizio avanti al Tribunale di Pordenone;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di € 2540,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 23/05/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. DONADON LUCA, come da Parte_1
mandato in atti
- PARTE ATTRICE
contro con gli avv.ti SANSONETTI GABRIELE e SANSONETTI Controparte_1
PAOLO, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI di parte attrice:
“nel merito:
- dichiarare in accoglimento della presente opposizione la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto sopra indicato per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.N.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto
1 procuratore che si dichiara sin da ora antistatario e distrattario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso i compensi professionali;
in via istruttoria:
- senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere probatorio si producono,
oltre alla copia della procura menzionata in epigrafe, i seguenti documenti:
Doc. n.
1 - Atto di precetto dd. 26.03.2024;
Doc. n.
2 - Corrispondenza con la Cassa Geometri relativa alla cancellazione dall'Albo;
Doc. n.
3 - Mail ad Avv.ti Sansonetti dd. 05.04.2024;
Doc. n.
4 - Mail ad Avv.ti Sansonetti dd. 19.06.2024;
Doc. n.
5 - Ricevuta telematica di pagamento del C.U. e di diritti di cancelleria;
- inoltre, si invita la convenuta a produrre copia del Decreto Ingiuntivo n.
1147/2021 emesso e depositato dal Giudice di Pace di Pordenone in data
12.08.2021 all'esito della procedura monitoria sub R.G. n. 1450/2021 corredato dalla documentazione comprovante l'avvenuta e regolare notificazione e, in difetto, si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare alla convenuta la sua esibizione in giudizio e/o disporne l'acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù del comportamento processuale di controparte. Salvo ogni diritto.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“In via preliminare processuale:
- dichiararsi l'atto di citazione nullo per assoluta incertezza del requisito di cui al numero 1 dell'art. 163, c.p.c;
- dichiararsi improcedibile la domanda;
- dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Belluno e di quello di Udine a favore di quello di Pordenone;
2 - dichiararsi inammissibili, tardive ed infondate le deduzioni e richieste di cui alla nota di trattazione scritta del sig. del 20.02.2025; Parte_1
Nel merito:
- dichiararsi l'opposizione inammissibile, nulla, infondata in fatto e diritto;
- condannarsi l'attore ex art. 92, 1 comma ultimo inciso, 96, commi 1°, 3°e 4°,
c.p.c.;
- spese di causa rifuse oltre rimborso spese generali, iva e cna”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione agiva in giudizio nei Parte_1
confronti della società proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'atto di precetto notificato nei suoi confronti, con il quale gli era sto intimato il pagamento di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 1147/2021,
emesso dal Giudice di Pace di Pordenone in data 12.8.2021.
L'opponente si doleva dell'omessa valida notifica del titolo esecutivo e chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, l'incompetenza per territorio del giudice adito - risultando competente il Tribunale di Pordenone, ove era stato eletto domicilio - e l'infondatezza delle domande attoree.
La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 22.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta va ritenuta fondata.
Nell'atto di precetto l'odierna convenuta ha eletto domicilio presso lo studio dei legali in Maniago (PN) e, in sede di costituzione, ha documentato
3 l'esistenza di beni immobili nella titolarità dell'odierno attore nel circondario del Tribunale di Pordenone (doc. 6); ciò determina, ex art. 480 3° comma c.p.c.,
nella formulazione vigente all'epoca della notifica dell'atto di precetto, la competenza del predetto Tribunale in relazione all'opposizione a precetto
(Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20356 “Il Comune nel quale il creditore,
con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai
sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede
il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale
sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del
procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale
coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la
residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al
fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il
precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta
dichiarazione od elezione”; Tribunale Roma sez. II, 15/11/2019, n.10061 “L'art. 480
cod.proc.civ., che regola la forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati
l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgerà la procedura esecutiva e la forma di
esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimamente ritenga di
avvalersi. Tale norma stabilisce l'obbligo, per la parte istante, di dichiarare la residenza
o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione,
sicché tale giudice si identifica proprio in base alla dichiarazione di residenza od alla
elezione di domicilio, cioè si desume da queste e ad esso giudice spetta, ai sensi dell'art.
27 cod.proc.civ., la competenza a conoscere dell'opposizione al precetto. Soltanto in
mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'art. 480, terzo
comma, cod.proc. civ., stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 27, cod.proc.civ., le
opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del
precetto, che può non coincidere con il giudice del luogo della esecuzione”).
4 Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Belluno, risultando competente il Tribunale di Pordenone.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto della contenuta attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Belluno, risultando competente il
Tribunale di Pordenone;
2) assegna ex art. 50 c.p.c. termine di mesi tre per la riassunzione del presente giudizio avanti al Tribunale di Pordenone;
3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano nell'importo di € 2540,00 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 23/05/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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