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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1211/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maddalena Vincenzino;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato difeso dall'avv. Santo Li Volsi;
Appellata
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4087/2022 del 23.11.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui Parte_1
aveva chiesto accertarsi il maggior orario di lavoro espletato in favore della quale viaggiatore di commercio, nel corso del CP_1
rapporto di lavoro subordinato intercorso con la suddetta società dal novembre 2014 all'aprile 2018, e condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva.
In particolare, il Tribunale – dichiarata, in assenza di prova dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell l'estinzione CP_2
del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva
– evidenziava che il lavoratore aveva già proposto le domande relative al
TFR e all'indennità da mancato preavviso in diverso e precedente giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento allo stesso intimato dalla dichiarando le suddette domande CP_1
inammissibili in ragione della litispendenza.
Rigettava, poi, la domanda relativa alle differenze retributive, ritenendo che il lavoratore non avesse specificamente allegato e provato che l'orario di lavoro osservato fosse superiore a quello pattuito sulla base dei contratti di lavoro in atti;
per le stesse motivazioni disattendeva la domanda volta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Appellava la sentenza il lavoratore soccombente, con atto depositato il
21.12.2022.
La i costituiva in giudizio resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza per avere rigettato le istanze istruttorie articolate nel ricorso di primo grado;
deduce che, al contrario di quanto affermato dalla controparte, il a mezzo della documentazione Parte_1
prodotta in atti aveva fornito la prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato;
il giudice avrebbe dovuto ammettere la testimonianza richiesta nel ricorso introduttivo al fine di accertare l'effettivo orario di lavoro. L'appellante reitera le richieste istruttorie già formulate in primo grado chiedendo che venga accertato che egli ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società dalle ore 8 alle ore18:30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nel periodo novembre 2014 - aprile 2018, e la condanna della società appellata alla corresponsione in suo favore della somma di
€.30.564,01, dovuta quale differenza tra quanto corrisposto e quanto la società avrebbe dovuto corrispondergli per: differenza retribuzione, ferie non godute, rateo di 13° mensilità, 14° mensilità, indennità di preavviso,
TFR, ovvero della maggiore o minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa.
2. L'appello è infondato.
Va premesso innanzitutto che sono inammissibili le richieste relative al tfr e all'indennità di mancato preavviso, che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, sono state richieste dal in altro giudizio. Parte_1
L'istruttoria svolta nel presente grado non ha dimostrato la sussistenza del maggiore orario di lavoro che, secondo la prospettazione difensiva, il avrebbe svolto nel periodo sopra indicato (novembre 2014- Parte_1
aprile 2018).
In detto periodo, dai contratti prodotti in atti risulta che il ha Parte_1
lavorato per la società appellata, quale viaggiatore di commercio, dapprima per 30 ore settimanali (cfr. contratto di assunzione del
16.11.2014) distribuite nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 16,30; successivamente per 26 ore settimanali (cfr. modifica contrattuale del 30.12.2015) distribuite negli stessi giorni dalle 9,00 alle
15.30; e dal 28.11.2017 per 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 (vedi ulteriore modifica contrattuale del 28.11.2017).
3. Nel corso del presente grado (udienza del 17.12.2014), in accoglimento delle richieste istruttorie dell'appellante, è stato escusso il teste TE
, anche lui dipendente della società con le medesime mansioni.
[...] Il suddetto teste non ha riferito circostanze decisive o specifiche relativamente agli orari seguiti dal essendosi limitato a Parte_1
dichiarare che nel giorno di lunedì lavorava presso l'ufficio di Parte_1
via Taormina in San Gregorio, dalle ore 8:00 sino al pomeriggio, con una pausa per il pranzo dalle 13:00 alle 15:00.
Il teste non è stato tuttavia specifico né sull'esatto periodo in cui ciò è avvenuto né sull'orario in cui nel giorno di lunedì il cessava Parte_1
l'attività lavorativa (affermando in modo del tutto vago “a volte
l'appellante finiva di lavorare alle 18:00 altre volte alle 20:00”)
Del pari la testimonianza si appalesa generica in ordine agli orari seguiti dal quando lo stesso svolgeva la propria attività fuori Parte_1
dall'ufficio, avendo il teste riferito che l'appellante iniziava a lavorare alle
7:00 “nel senso che si metteva in macchina a quell'ora per raggiungere il cliente. Sicuramente la sera si attardava, e sono a conoscenza di questo in quanto con il ci sentivamo spessissimo al telefono. Preciso Parte_1
al riguardo che a volte lavorava fino alle 18:00, a volte fino alle 20:00 e ciò dipendeva dall'orario di chiusura dei negozi…”.
Appare evidente che detta dichiarazione è oltremodo generica per non avere il teste precisato né gli esatti orari di lavoro, né in quale località
l'appellante si recava, né presso quali clienti, tenuto conto che lo stesso teste ha anche affermato che egli e il solitamente svolgevano Parte_1
l'attività separatamente (“io e il di solito svolgevamo il nostro Parte_1
lavoro in autonomia, nel senso che andavamo separatamente a vendere i prodotti;
solo raramente è capitato di andare insieme presso qualche cliente. In questo momento non ricordo i nomi dei clienti presso cui siamo stati insieme io e il ”). Parte_2
La testimonianza in questione, pertanto, per la sua genericità, non appare in alcun modo attendibile, non essendo peraltro supportata da alcun elemento documentale che confermi che effettivamente il Parte_1 osservasse un orario che di fatto lo impegnava per tutta la giornata sia quando si trovava in ufficio sia quando si recava presso i clienti fuori dalla sede aziendale.
4. Va aggiunto che dopo l'escussione del teste , la difesa TE
dell'appellante ha chiesto fissarsi altra udienza per la prosecuzione della prova (onde escutere l'altro testimone ammesso dalla Corte).
All'udienza del 11.2.2025, l'appellante ha chiesto rinvio al fine di documentare, a mezzo la produzione del relativo avviso di ricevimento, la regolare notifica, effettuata a mezzo posta, della citazione del teste
[...]
. Testimone_2
Nonostante la Corte abbia concesso il chiesto rinvio, l'appellante non ha documentato la regolare intimazione al teste, né ha addotto alcuna giustificazione della mancata produzione dell'avviso di ricevimento mancante o comunque avanzato ulteriori richieste in ordine al teste sopra indicato;
l'appellante va pertanto dichiarato decaduto dalla prova ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c.
5. In definitiva, deve ritenersi che il non abbia fornito la prova del Parte_1
maggior orario di lavoro svolto rispetto agli orari pattuiti e risultanti dai contratti in atti prodotti, risultando corretto quanto affermato nella sentenza impugnata circa il fatto che: il lavoratore solo un giorno alla settimana era presente presso la sede della società; in tale occasione organizzava in totale autonomia il lavoro della settimana;
l'attività che lo stesso svolgeva avveniva spesso fuori dalla sede dell'azienda ma anche per telefono o per mail;
in entrambi i casi non vi è prova che l'orario abbia sforato quello pattuito tra le parti.
6. L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in €
4.996,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Santo Li Volsi.
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 15.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi