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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7809/2024
promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARTIOLI MARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 10/06/2017.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piossasco (atto n. 11 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Dal matrimonio è nato un figlio: il 04.09.2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 21.03.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 401/2024 del 27.09.2024, pubblicata in data 3.1.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 4 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di provvedere alle incombenze di legge;
ASSEGNA l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Piossasco (TO), Via Cumiana n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1 stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non av rà raggiunto l'autosufficienza economica.
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna Persona_1
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) weekend alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica alle ore 14,00, quando il padre riporterà presso la dimora materna, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (in assenza di Per_1 accordo il martedì) seguito da pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
5/b) ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 per le festività natalizie;
5/c) ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e così per ogni altra festività e “ponte”; 5/d) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 180,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludico-ricreative, necessitate o previamente concordate e debitamente documentate, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7809/2024
promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARTIOLI MARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
PIOSSASCO il 10/06/2017.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Piossasco (atto n. 11 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Dal matrimonio è nato un figlio: il 04.09.2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 21.03.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 401/2024 del 27.09.2024, pubblicata in data 3.1.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 4 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di provvedere alle incombenze di legge;
ASSEGNA l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Piossasco (TO), Via Cumiana n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse della figlia minore ivi Parte_1 stabilmente convivente e fin tanto che la stessa non av rà raggiunto l'autosufficienza economica.
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna Persona_1
DISPONE che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) weekend alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica alle ore 14,00, quando il padre riporterà presso la dimora materna, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (in assenza di Per_1 accordo il martedì) seguito da pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
5/b) ad anni alterni il periodo dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 per le festività natalizie;
5/c) ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e così per ogni altra festività e “ponte”; 5/d) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 180,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludico-ricreative, necessitate o previamente concordate e debitamente documentate, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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