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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1059/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Simona Giannangeli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Luca Mortari
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE
“Voglia l'Ill.ma Presidente,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, pur nella stessa abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita all'Aquila in Via Montorio al Vomano n. 8 al signor CP_1 3) la signora si impegna a reperire altra abitazione e si impegna a lasciare la casa familiare Pt_1 entro dodici mesi dalla pronuncia della separazione;
4) la signora porterà con sé gli arredi ed il mobilio della casa familiare;
Pt_1
5) stabilire a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora CP_1 Pt_1 una somma mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat.
*****
Riservando sin d'ora ogni più compiuta precisazione della domanda nel prefiggendo termine ex art.
709, III co. c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile dell'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) confermare le statuizioni presidenziali, ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente ovvero accogliere le stesse;
3) condannare il al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”. CP_1
Per il resistente: “Voglia l'Ill.ma Presidente,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, pur nella stessa abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita in L'Aquila in Via Montorio al Vomano n.8 al SI. CP_1
[...]
3) la SI.ra si impegna a reperire altra abitazione e si impegna a lasciare la casa familiare Pt_1 entro dodici mesi dalla pronuncia della separazione;
4) Nulla per il mantenimento della SI.ra in quanto economicamente indipendente. Pt_1
NEL MERITO
1) Rigettare le richieste di parte ricorrente;
2) Nulla disporre per il mantenimento della SI.ra in quanto economicamente Parte_1 indipendente.
3) Assegnare l'abitazione coniugale al SI. Controparte_1
“Con vittoria di spese e competenze di causa ed accessorie come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 24.05.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con in Controparte_1
Roma (RM) il 09.04.1978 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, entrambe adulte ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Riferiva che: a) la decisione di separarsi dal marito è stata maturata dopo un lungo e sofferto periodo di riflessione, essendosi resa ormai conto di non poter e non voler più continuare la relazione;
b) i coniugi vivono separati in casa da anni, senza armonia, e la SI.ra ha Pt_1 cercato di ottenere una separazione consensuale, ma, non riuscendoci, ha deciso di intraprendere un'azione legale;
c) la casa familiare, in affitto per € 815,00 al mese, non è più sostenibile per la ricorrente, che non vuole rimanere lì. Si impegna, pertanto, a lasciarla entro
12 mesi dalla separazione ed a trovare una soluzione abitativa alternativa. Inoltre, porterà con sé gli arredi della casa;
d) la ricorrente, pensionata insegnante, ha sostenuto economicamente le figlie anche dopo che sono diventate autosufficienti, nonostante le difficoltà economiche;
e) nei primi dieci anni di matrimonio, il marito non ha lavorato e la moglie ha sostenuto da sola la famiglia. Successivamente, il ha iniziato a lavorare grazie all'intervento della CP_1 moglie, che lo ha fatto assumere presso la Croce Rossa Militare;
f) ad oggi, il SI. CP_1 percepisce una pensione, ma non ha mai contribuito alle spese familiari, eccetto per il canone di affitto e le utenze. Ha anche speso grosse somme nel gioco d'azzardo, senza preoccuparsi delle necessità familiari. La famiglia infatti, non ha mai fatto vacanze o, se lo ha CP_1 fatto, è sempre stata la moglie a pagare g) la maggior parte degli arredi della casa è stata acquistata dalla ricorrente, che ha anche sostenuto i costi dei traslochi.
3. In data 10.10.2023, si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla CP_1 richiesta di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il resistente ha sempre provveduto al sostentamento della famiglia, pagando il canone di locazione e le utenze, mentre la SI.ra non ha mai contribuito a queste spese, esaurendo quasi interamente il suo stipendio Pt_1 per la famiglia;
b) per quanto concerne le accuse di essere dedito al gioco d'azzardo, queste vengono radicalmente respinte dal SI. che considera le affermazioni della moglie CP_1 diffamatorie, riservandosi di agire legalmente;
c) in merito alla separazione, il resistente afferma di aver più volte manifestato la sua volontà di procedere in modo consensuale, anche tramite il Comune, ma le richieste della moglie non sono state accolte e non sono stati intrapresi procedimenti alternativi a quello giudiziale;
d) sul piano economico, il SI. ha una pensione di circa € 28.000,00 annui e paga un affitto mensile di € 815,00. La CP_1
SI.ra , invece, ha una pensione di circa € 20.000 annui, sufficiente a garantirle Pt_1 indipendenza economica;
e) per quanto riguarda le figlie, non sarebbe dovuto alcun mantenimento, essendo le stesse ormai adulte ed indipendenti;
f) sulla casa familiare, il resistente chiede che la stessa gli venga assegnata, come richiesto dalla ricorrente. Tuttavia, si oppone a che i beni mobili, acquistati in comunione legale, vengano recuperati dalla SI.ra
, insistendo affinché siano fatti oggetto di un accordo separato, pertanto la richiesta in Pt_1 merito di parte ricorrente è ritenuta inammissibile in questa procedura, che non riguarda la divisione dei beni.
4. All'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, queste, dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano breve rinvio per formalizzare un accordo già sostanzialmente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 18.10.2023, poi rinviata al 14.02.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.c.
5. Fallito il tentativo di accordo, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, evidenziandosi che non vi fosse spazio per procedere all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o di maggiore età con grave handicap da tutelare e che, pertanto, ciascun coniuge fosse tenuto a trovare autonomamente una sistemazione adeguata;
inoltre, rilevata l'insussistenza delle condizioni per disporre un assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati (la ricorrente circa € 20 mila annui, da pensione, il resistente di circa
€ 26mila sempre da pensione), dichiarate inammissibili le richieste istruttorie, fissava udienza per la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. che veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, con riserva di all'esito di riferire al collegio.
6. La domanda di separazione personale va accolta, essendo palese e incontroverso il venire meno dell'affectio coniugalis.
7. Restano controversi, il diritto all'assegno e all'assegnazione della ex casa coniugale.
8. In ordine all'assegno va qui brevemente rammentato come l'istituto trovi la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo
155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord.
5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass. 18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte
e ipotetiche»).Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a: conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) e l'assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della Corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
9. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto non può che rilevarsi la parziale fondatezza della domanda di assegno di mantenimento da parte della sig. . Quest'ultima percepisce Pt_1 infatti una pensione che le garantisce un reddito annuo di circa € 20.000,00, come risultante dal Mod. unico 730 dalla stessa prodotto e dovrà necessariamente provvedere a reperire un altro immobile da locare - essendo peraltro anche la casa ex coniugale goduta a titolo di locazione e non di proprietà, oltre alle spese per manutenzione ed utenze - al pari del resistente. Sebbene le allegazioni delle parti al riguardo siano state piuttosto sintetiche, deve tuttavia considerarsi come il matrimonio perduri da oltre cinquant'anni, durante i quali la coppia ha convissuto e certamente condiviso scelte, tra le quali quelle relative alla nascita ed accudimento delle figlie, di cui non si parla nel dettaglio e che certamente sono adulte ed autonome. È corretto dunque valorizzare, in questa sede e nell'ottica della valutazione della domanda di assegno, anche questo contributo che la signora ha dato alla vita Pt_1 familiare, certamente occupandosi delle figlie, unitamente al padre. È pertanto equo, alla luce della disparità dei redditi e della comune necessità di provvedere al pagamento di un canone di locazione abitativa, dare un rilievo adeguato a questo profilo specifico, riconoscendo alla sig. un assegno perequativo che può essere determinato nella minor somma, rispetto Pt_1
a quella richiesta, di € 200 mensili, rivalutabili ISTAT (FOI). La decorrenza può essere fissata alla data in cui la sig. si è obbligata a lasciare l'abitazione coniugale (per la quale è Pt_1 pacifico che il canone sia corrisposto dal sig. o in quella diversa, se anticipata, in CP_1 cui di fatto sia cessata la convivenza e reperita altra abitazione.
10. Non vi è del resto materia per disporre alcunché in merito all'assegnazione delle predetta casa in presenza di sostanziale accordo tra le parti perché la stessa resti nella disponibilità del
(si aggiunga che al riguardo 1 dicembre 1970, n 898, “Disciplina dei casi di CP_1 scioglimento del matrimonio”, all'articolo 6, comma 6 dispone che “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”. Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie.
11. In merito alla richiesta di parte ricorrente di vedersi restituiti gli arredi ed il mobilio acquistati per l'immobile adibito a casa coniugale, acquistati in regime di comunione legale, va osservato che la domanda di divisione e/o di restituzione non è ammissibile nello speciale procedimento proprio della materia (art. 473 bis e segg. c.p.c.) dovendo essere veicolato mediante un procedimento ordinario o semplificato di cognizione. In particolare, la domanda di divisione dell'immobile in comproprietà costituente l'abitazione familiare dei coniugi va proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell'art.710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della separazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2018, n. 19847).
12. Il tenore della decisione sul punto impedisce di esaminare il merito.
13. Spese compensate per intero in virtù della reciproca soccombenza, secondo i principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni;
1) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della sig. pari ad € 200 con la decorrenza indicata in motivazione;
Pt_1
2) Dichiara inammissibili le domande di restituzione dei beni mobili;
3) Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della ex casa coniugale, dando atto che le parti hanno concordato che la stessa resti nella disponibilità del resistente e che la ricorrente si è impegnata a lasciarla entro 12 mesi dalla pronuncia di separazione;
4) Compensa le spese di lite per intero.
Così deciso in video conferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1059/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Simona Giannangeli
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'Aquila (AQ), presso lo studio del difensore Avv. Luca Mortari
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE
“Voglia l'Ill.ma Presidente,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, pur nella stessa abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita all'Aquila in Via Montorio al Vomano n. 8 al signor CP_1 3) la signora si impegna a reperire altra abitazione e si impegna a lasciare la casa familiare Pt_1 entro dodici mesi dalla pronuncia della separazione;
4) la signora porterà con sé gli arredi ed il mobilio della casa familiare;
Pt_1
5) stabilire a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora CP_1 Pt_1 una somma mensile pari ad € 400,00, con rivalutazione dell'indice Istat.
*****
Riservando sin d'ora ogni più compiuta precisazione della domanda nel prefiggendo termine ex art.
709, III co. c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile dell'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) confermare le statuizioni presidenziali, ove emesse in conformità alle richieste della ricorrente ovvero accogliere le stesse;
3) condannare il al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”. CP_1
Per il resistente: “Voglia l'Ill.ma Presidente,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, pur nella stessa abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) assegnare la casa familiare sita in L'Aquila in Via Montorio al Vomano n.8 al SI. CP_1
[...]
3) la SI.ra si impegna a reperire altra abitazione e si impegna a lasciare la casa familiare Pt_1 entro dodici mesi dalla pronuncia della separazione;
4) Nulla per il mantenimento della SI.ra in quanto economicamente indipendente. Pt_1
NEL MERITO
1) Rigettare le richieste di parte ricorrente;
2) Nulla disporre per il mantenimento della SI.ra in quanto economicamente Parte_1 indipendente.
3) Assegnare l'abitazione coniugale al SI. Controparte_1
“Con vittoria di spese e competenze di causa ed accessorie come per legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 24.05.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, con in Controparte_1
Roma (RM) il 09.04.1978 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, entrambe adulte ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Riferiva che: a) la decisione di separarsi dal marito è stata maturata dopo un lungo e sofferto periodo di riflessione, essendosi resa ormai conto di non poter e non voler più continuare la relazione;
b) i coniugi vivono separati in casa da anni, senza armonia, e la SI.ra ha Pt_1 cercato di ottenere una separazione consensuale, ma, non riuscendoci, ha deciso di intraprendere un'azione legale;
c) la casa familiare, in affitto per € 815,00 al mese, non è più sostenibile per la ricorrente, che non vuole rimanere lì. Si impegna, pertanto, a lasciarla entro
12 mesi dalla separazione ed a trovare una soluzione abitativa alternativa. Inoltre, porterà con sé gli arredi della casa;
d) la ricorrente, pensionata insegnante, ha sostenuto economicamente le figlie anche dopo che sono diventate autosufficienti, nonostante le difficoltà economiche;
e) nei primi dieci anni di matrimonio, il marito non ha lavorato e la moglie ha sostenuto da sola la famiglia. Successivamente, il ha iniziato a lavorare grazie all'intervento della CP_1 moglie, che lo ha fatto assumere presso la Croce Rossa Militare;
f) ad oggi, il SI. CP_1 percepisce una pensione, ma non ha mai contribuito alle spese familiari, eccetto per il canone di affitto e le utenze. Ha anche speso grosse somme nel gioco d'azzardo, senza preoccuparsi delle necessità familiari. La famiglia infatti, non ha mai fatto vacanze o, se lo ha CP_1 fatto, è sempre stata la moglie a pagare g) la maggior parte degli arredi della casa è stata acquistata dalla ricorrente, che ha anche sostenuto i costi dei traslochi.
3. In data 10.10.2023, si costituiva in giudizio il SI. il quale, pur aderendo alla CP_1 richiesta di dichiarazione di separazione personale dei coniugi, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il resistente ha sempre provveduto al sostentamento della famiglia, pagando il canone di locazione e le utenze, mentre la SI.ra non ha mai contribuito a queste spese, esaurendo quasi interamente il suo stipendio Pt_1 per la famiglia;
b) per quanto concerne le accuse di essere dedito al gioco d'azzardo, queste vengono radicalmente respinte dal SI. che considera le affermazioni della moglie CP_1 diffamatorie, riservandosi di agire legalmente;
c) in merito alla separazione, il resistente afferma di aver più volte manifestato la sua volontà di procedere in modo consensuale, anche tramite il Comune, ma le richieste della moglie non sono state accolte e non sono stati intrapresi procedimenti alternativi a quello giudiziale;
d) sul piano economico, il SI. ha una pensione di circa € 28.000,00 annui e paga un affitto mensile di € 815,00. La CP_1
SI.ra , invece, ha una pensione di circa € 20.000 annui, sufficiente a garantirle Pt_1 indipendenza economica;
e) per quanto riguarda le figlie, non sarebbe dovuto alcun mantenimento, essendo le stesse ormai adulte ed indipendenti;
f) sulla casa familiare, il resistente chiede che la stessa gli venga assegnata, come richiesto dalla ricorrente. Tuttavia, si oppone a che i beni mobili, acquistati in comunione legale, vengano recuperati dalla SI.ra
, insistendo affinché siano fatti oggetto di un accordo separato, pertanto la richiesta in Pt_1 merito di parte ricorrente è ritenuta inammissibile in questa procedura, che non riguarda la divisione dei beni.
4. All'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, queste, dichiarando l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano breve rinvio per formalizzare un accordo già sostanzialmente raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 18.10.2023, poi rinviata al 14.02.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.c.
5. Fallito il tentativo di accordo, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, evidenziandosi che non vi fosse spazio per procedere all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o di maggiore età con grave handicap da tutelare e che, pertanto, ciascun coniuge fosse tenuto a trovare autonomamente una sistemazione adeguata;
inoltre, rilevata l'insussistenza delle condizioni per disporre un assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati (la ricorrente circa € 20 mila annui, da pensione, il resistente di circa
€ 26mila sempre da pensione), dichiarate inammissibili le richieste istruttorie, fissava udienza per la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. che veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, con riserva di all'esito di riferire al collegio.
6. La domanda di separazione personale va accolta, essendo palese e incontroverso il venire meno dell'affectio coniugalis.
7. Restano controversi, il diritto all'assegno e all'assegnazione della ex casa coniugale.
8. In ordine all'assegno va qui brevemente rammentato come l'istituto trovi la sua fonte normativa nell'art. 156 c.c., secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (I comma). L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (II comma). Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo
155 c.c. (III comma). La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 (IV comma)”. Sulla scorta di tale dato normativo, la giurisprudenza più recente – modificando il precedente orientamento – traendo le mosse dall'assegno divorzile, ha posto l'accento su principi di diritto estensibili anche all'assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr Sezioni Unite Cass. 18287/2018). Si è dunque affermato, con argomentazioni che si condividono e che sono fatte proprie anche dalla locale corte distrettuale, che l'assegno di mantenimento abbia, infatti, una funzione assistenziale, nella misura in cui sia necessario garantire un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (vds. anche Cass. Ord.
5603/2020 in materia di divorzio). Non è dunque corretto attribuire all'istituto una funzione compensativa e/o risarcitoria, commisurata – come avveniva in passato – al raffronto con il tenore di vita antecedente alla separazione. In tale contesto di carattere generale, occorrerà dare rilievo alla durata del matrimonio, al reddito netto prodotto da entrambi (quelle entrate cioè sulle quali la famiglia, prima della crisi, poteva contare), nonché dell'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo (nell'ipotesi in cui uno o entrambi non siano occupati;
cfr Cass. Ord. 15166/2018; Cass. Ord. 5817/2018; Cass. 18547/2006, secondo cui «l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi [coniugi], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento;
tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte
e ipotetiche»).Per ricostruire le esigenze di ciascuno e verificare la sussistenza del primo dei criteri (quello assistenziale), occorre fare riferimento a: conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e simili, cespiti produttivi di reddito (come i canoni di locazione percepiti da un immobile concesso in locazione) e l'assegnazione in godimento della casa familiare. In ordine alle spese debbono essere considerate, in linea generale, eventuali spese di rimborso di mutui contratti in costanza di matrimonio, il pagamento del canone di locazione, gli oneri condominiali, l'eventuale assegno di mantenimento per ex coniuge o per figli di un precedente rapporto o matrimonio, le utenze e le spese per i figli non autosufficienti. In altri termini, la combinazione dei due criteri (assistenziale e perequativo) comporta che – in adesione all'orientamento consolidato della Corte di legittimità – il mero divario di reddito tra gli ex coniugi non legittimi il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, dovendosi invece accertare se la differenza sia conseguenza di scelte maturate e condivise da entrambi i coniugi durante il matrimonio nella distribuzione dei ruoli, se cioè sia accaduto che il coniuge economicamente più debole, che richiede il mantenimento, abbia rinunciato alle sue aspettative di crescita professionale, per dedicarsi alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli, quando cioè quello dei due coniugi che è meno forte in senso economico dell'altro sia tale non per sua responsabilità o libera scelta, ma a causa del contributo che – per valutazione condivisa con l'altro coniuge – abbia dato alla formazione del patrimonio familiare. In quest'ultimo caso, sorge certamente il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento.
9. Tanto esposto in diritto, in punto di fatto non può che rilevarsi la parziale fondatezza della domanda di assegno di mantenimento da parte della sig. . Quest'ultima percepisce Pt_1 infatti una pensione che le garantisce un reddito annuo di circa € 20.000,00, come risultante dal Mod. unico 730 dalla stessa prodotto e dovrà necessariamente provvedere a reperire un altro immobile da locare - essendo peraltro anche la casa ex coniugale goduta a titolo di locazione e non di proprietà, oltre alle spese per manutenzione ed utenze - al pari del resistente. Sebbene le allegazioni delle parti al riguardo siano state piuttosto sintetiche, deve tuttavia considerarsi come il matrimonio perduri da oltre cinquant'anni, durante i quali la coppia ha convissuto e certamente condiviso scelte, tra le quali quelle relative alla nascita ed accudimento delle figlie, di cui non si parla nel dettaglio e che certamente sono adulte ed autonome. È corretto dunque valorizzare, in questa sede e nell'ottica della valutazione della domanda di assegno, anche questo contributo che la signora ha dato alla vita Pt_1 familiare, certamente occupandosi delle figlie, unitamente al padre. È pertanto equo, alla luce della disparità dei redditi e della comune necessità di provvedere al pagamento di un canone di locazione abitativa, dare un rilievo adeguato a questo profilo specifico, riconoscendo alla sig. un assegno perequativo che può essere determinato nella minor somma, rispetto Pt_1
a quella richiesta, di € 200 mensili, rivalutabili ISTAT (FOI). La decorrenza può essere fissata alla data in cui la sig. si è obbligata a lasciare l'abitazione coniugale (per la quale è Pt_1 pacifico che il canone sia corrisposto dal sig. o in quella diversa, se anticipata, in CP_1 cui di fatto sia cessata la convivenza e reperita altra abitazione.
10. Non vi è del resto materia per disporre alcunché in merito all'assegnazione delle predetta casa in presenza di sostanziale accordo tra le parti perché la stessa resti nella disponibilità del
(si aggiunga che al riguardo 1 dicembre 1970, n 898, “Disciplina dei casi di CP_1 scioglimento del matrimonio”, all'articolo 6, comma 6 dispone che “L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile”. Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso di specie.
11. In merito alla richiesta di parte ricorrente di vedersi restituiti gli arredi ed il mobilio acquistati per l'immobile adibito a casa coniugale, acquistati in regime di comunione legale, va osservato che la domanda di divisione e/o di restituzione non è ammissibile nello speciale procedimento proprio della materia (art. 473 bis e segg. c.p.c.) dovendo essere veicolato mediante un procedimento ordinario o semplificato di cognizione. In particolare, la domanda di divisione dell'immobile in comproprietà costituente l'abitazione familiare dei coniugi va proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell'art.710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della separazione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2018, n. 19847).
12. Il tenore della decisione sul punto impedisce di esaminare il merito.
13. Spese compensate per intero in virtù della reciproca soccombenza, secondo i principi di soccombenza e causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni;
1) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della sig. pari ad € 200 con la decorrenza indicata in motivazione;
Pt_1
2) Dichiara inammissibili le domande di restituzione dei beni mobili;
3) Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della ex casa coniugale, dando atto che le parti hanno concordato che la stessa resti nella disponibilità del resistente e che la ricorrente si è impegnata a lasciarla entro 12 mesi dalla pronuncia di separazione;
4) Compensa le spese di lite per intero.
Così deciso in video conferenza il 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli