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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14481/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
all'udienza del 05.12.2024 nella controversia civile iscritta al n. 14481 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Napoli, Via Dei Fiorentini n. 21, rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti prof. Valerio Di Gravio (C.F. ), Giuseppe Tamberi (C.F. C.F._1
e Martina Genova (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso il loro studio in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85.
OPPONENTE
E
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS (P.IVA: ), in persona del Pt_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. Sig. con sede legale in AT (AV) alla via Toppole, nr. 3, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rossella Caramiello (C.F.
) e Raffaele Albano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso il loro studio sito in Nola (NA), alla via G. Amiranda, nr. 30.
pagina 1 di 6 OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni: Con memoria conclusionale e di replica l'opponente, reiterate le proprie contestazioni, ulteriormente argomentando sulla non debenza delle somme oggetto del procedimento monitorio e richiamando il contenuto dei propri scritti, concludeva, in via principale, per la nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2951/2021; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte;
in via di eccezione riconvenzionale chiedeva accertarsi che nulla fosse dovuto in relazione alle fatture emesse successivamente al 31 marzo 2020; ulteriormente chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno da liquidarsi in diverso giudizio, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con scritti conclusionali l'opposta, reiterate le proprie difese ed argomentazioni, riportatasi alla CTU espletata in corso di giudizio, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2951/2021; chiedeva che le spese della CTU, da essa integralmente anticipate, fossero poste a carico della controparte, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2951/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, Giudice Dott.ssa Notaro, nel giudizio R.G. n. 6580/2021 e notificato in data 12.04.2021, veniva ingiunto a Parte_1 Contr (di seguito il pagamento di € 46.637,38 oltre interessi e spese in favore di
[...]
[...] Contro (di seguito . Controparte_3
Contr Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la conveniva in giudizio per veder accertata la non debenza delle somme ingiunte e revocato il d.i. CP_5
n.2951/2021. A tal fine l'opponente rappresentava che, relativamente ai pagamenti antecedenti al mese di marzo 2020, essi non fossero dovuti in virtù dell'intervenuta transazione che aveva estinto le Contr posizioni debitorie esistenti alla data del 31.03.2020; per i restanti pagamenti la eccepiva che non fossero dovuti in virtù dell'inadempimento contrattuale di controparte che, nel dare corso al contenuto del contratto, aveva omesso di fornire dei meccanismi di sicurezza informatica. Per tal ragione l'opponente eccepiva di aver fatto ricorso ad altra società (Upgrade) per porre rimedio a tali carenze, Contro stipulando con essa un contratto nel giugno 2020. Tuttavia, la proseguiva nella fatturazione di Contr importi a carico della e in data 10.11.2020, comunicava di voler risolvere il contratto con l'opposta. Pertanto, opponendosi alla provvisoria esecuzione, chiedeva la revoca del d.i. e l'accertamento dell'inadempimento e della non debenza delle somme, nonché il risarcimento del danno da quantificare in separato giudizio.
Contro Si costituiva l'opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e rappresentando che l'oggetto il contratto non comprendeva le prestazioni di cui l'opponente lamentava l'inadempimento, ma tutt'altre, correttamente eseguite;
inoltre, precisava che l'accordo transattivo doveva riferirsi alle sole fatture in esso esplicitate, non anche a tutte le pendenze sussistenti alla data pagina 2 di 6 del 31.03.2020. Pertanto, insisteva nell'esatta quantificazione del credito e nella corretta allegazione delle fatture oggetto del monitorio.
All'udienza del 29.11.2021 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, letti gli atti, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e rinviava all'udienza del 15.12.2022 concedendo i termini ex art 183 c.p.c..
Con memorie ex art.183 co.6 I, II e III termine c.p.c. le parti reiteravano le proprie domande ed eccezioni, ulteriormente argomentando e contestando le dichiarazioni di controparte;
entrambe articolavano prove testimoniali e l'opponente chiedeva la nomina di un CTU al fine di verificare le Contro specifiche competenze alla luce del contenuto contrattuale di quest'ultima si opponeva alla
CTU.
All'udienza del 15.12.2022 il Giudice, rigettate le richieste di prova testimoniale, riteneva necessario nominare un CTU al fine di: previo esame delle pattuizioni contrattuali, verificare l'andamento del contratto e l'esattezza della esecuzione della prestazione, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente;
accertare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti. In data 26.01.2023, il Giudice, a seguito del giuramento del CTU Ing. rinviava al 09.10.2023. Per_1
L'ing. depositava la propria relazione rispondendo ai quesiti del giudice e dei ctp e rilevando, Per_1 in sostanza, che “come si evince dal Contratto in Allegato non vi è alcuna menzione delle caratteristiche di sicurezza e sul livello di sicurezza dei sistemi Software e Hardware Forniti ne è stata indicata nel contratto alcuna regola generale per la sicurezza informatica sugli apparati forniti in buona sostanza nessun SLA è stato pattuito sulla sicurezza Informatica. Pertanto, gli aspetti di sicurezza contestati sono da ritenersi non coperti dal contratto e quindi tali prestazioni non sono esigibili dalla
Resistente (DAR)”.
All'esito del deposito della CTU in data 05.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le parti depositavano scritti conclusionali e di replica e concludevano come innanzi esposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa si dà atto che risulta provato il titolo su cui si fondano le pretese creditorie dell'odierna opposta e che non vi è controversia in merito all'esistenza di rapporti intercorsi tra le parti. Tuttavia, nell'arco della durata del contratto sottoscritto in data 24.01.2018 e risolto il 10.11.2020, sono intervenute delle vicende in base alle quali l'odierna opponente eccepisce di non essere tenuta al pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Orbene è opportuno procedere alla valutazione delle fatture distinguendo quelle emesse in data anteriore al 31.03.2020 da quelle successive.
Contro In merito alle prime, va rilevato che, con accordo transattivo datato 20.04.2020, la prestava Contr acquiescenza concordando con il pagamento di € 5.892,95 e dichiarando “definita ogni pretesa creditoria – di qualsivoglia natura – avente ad oggetto i contratti di servizi de quibus e di non aver più nulla a pretendere da e, per quanto riguarda , in relazione allo Parte_3 Parte_1 scaduto alla data del 31.03.2020, a qualsivoglia titolo”. pagina 3 di 6 A fronte di una siffatta dichiarazione non risulta dirimente la contestazione, svolta dall'opposta, relativamente all'esplicito riferimento fatto in transazione ad alcune specifiche fatture. Del resto, la finalità dell'accordo transattivo è che le parti, tramite reciproche concessioni, pongano fine alle contese relative a rapporti debitori e la volontà del creditore è espressa in modo molto chiaro al punto C Contro dell'accordo laddove la dichiara “di non aver più nulla a pretendere in relazione allo scaduto alla data del 31.03.2020”. Pertanto, tale dichiarazione risulta coerente con le finalità che l'ordinamento attribuisce alla scrittura transattiva.
L'odierna opponente, inoltre, ha fornito prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato, dovendosi in conseguenza ritenere adempiuto quanto dedotto in accordo ed esaurita qualsiasi pretesa antecedente al marzo 2020.
Per quanto concerne le fatture emesse in data successiva al 31.03.2020, le contestazioni dell'opponente vertono sulla loro mancata spettanza in virtù dell'inadempimento contrattuale della Sul CP_5 Contr punto ha insistito sull' omessa installazione di sistemi di sicurezza informatica e di Contro autenticazione, ritenendo che gli stessi rientrassero nelle competenze di in adempimento del contratto stipulato.
A seguito di tale contestazione, data la specificità della materia, è stata disposta la Consulenza tecnica d'ufficio chiedendo all' ing. di “previo esame delle pattuizioni contrattuali, verificare Persona_2
l'andamento del contratto e l'esattezza della esecuzione della prestazione, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente;
accertare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti”.
All' esito dell'espletata CTU è emerso che non era oggetto del contratto la predisposizione dei sistemi di cui l'opponente lamenta l'assenza o insufficienza e che, pertanto, non possa essere contestato alla società opposta l'inadempimento per delle prestazioni non svolte o svolte in modo parziale o inesatto, stante la circostanza che dette prestazioni non erano dovute per contratto, né rientravano nelle competenze dell'odierna opposta;
risulta, dunque, infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Alla luce delle conclusioni raggiunte anche mediante consulenza tecnica, deve considerarsi dovuto il pagamento di quelle fatture emesse successivamente al 31.03.2020.
Ulteriore tematica attiene all'intervenuto accordo con la società Upgrade cui l'opponente ha conferito incarico al fine di ottenere le suddette misure di sicurezza. Sulla base dell'avvenuto passaggio di Contro consegne tra e Upgrade, l'opponente eccepisce che dal 27.07.2020 nulla più sarebbe spettato alla società opposta in quanto cessata la sua attività visto il subentro di Upgrade.
Contr Orbene, giova riportare quanto precisamente affermato da nella propria comparsa conclusionale:
“dal 27 luglio 2020, la società Upgrade è subentrata a nella fornitura dei servizi di CP_6 sicurezza e gestione della infrastruttura informatica aziendale”; è documentalmente provato il subentro della Upgrade, tuttavia, ciò non comporta l'automatica cessazione dell'operato della poiché CP_5 le predette società non hanno svolto le stesse mansioni. Invero dall'espletata Consulenza tecnica è emerso, come già riportato sopra, come l'odierna opponente non si occupasse di servizi di sicurezza e gestione dell'infrastruttura informatica;
pertanto, appare evidente che la società Upgrade sia subentrata Contro per lo svolgimento di un'attività differente ed ulteriore rispetto a quella spettante alla e che,
pagina 4 di 6 quindi, quest'ultima ha continuato a fornire i servizi di cui al contratto fino alla data di espressa disdetta.
In altri termini con lettera di risoluzione anticipata datata 10.11.2020 l'opponente dichiarava di risolvere anticipatamente gli accordi “a far data dalla ricezione della presente comunicazione da parte della . Pertanto, quanto fatturato fino al momento della risoluzione del contratto risulta CP_5 dovuto poiché il subentro di un'altra società dedita ad attività di sicurezza e gestione, in assenza di esplicita risoluzione contrattuale, non comporta automaticamente l'incompatibilità della prosecuzione del precedente rapporto contrattuale con l'attività affidata al nuovo contraente.
Alla luce di quanto esposto risulta dovuto il pagamento delle fatture emesse tra il 31.03.2020 e il
10.11.2020:
1.Fattura del 08/04/2020 nr. 20FV0482 €597,80;
2. Fattura del 30/04/2020 nr. 20FV0504 €1.311,50;
3. Fattura del 30/04/2020 nr. 20FV0538 €21,68;
4. Fattura del 12/05/2020 nr. 20FV0592 €597,80;
5. Fattura del 29/05/2020 nr. 20FV0623 €1.311,50;
6. Fattura del 29/05/2020 nr. 20FV0661 €9,28;
7. Fattura del 12/06/2020 nr. 20FV0726 €597,80;
8. Fattura del 30/06/2020 nr. 20FV0768 €1.311,50;
9. Fattura del 30/06/2020 nr. 20FV0809 €8,85;
10. Fattura del 14/07/2020 nr. 20FV0905 €597,80;
11. Fattura del 31/07/2020 nr. 20FV0971 €1.311,50;
12. Fattura del 31/07/2020 nr. 20FV0999 €7,75;
13. Fattura del 26/08/2020 nr. 20FV1076 €597,80;
14. Fattura del 31/08/2020 nr. 20FV1115 €1.311,50;
15. Fattura del 31/08/2020 nr. 20FV1160 €10,32;
16. Fattura del 14/09/2020 nr. 20FV1232 €597,80;
17. Fattura del 30/09/2020 nr. 20FV1299 €1.311,50;
18. Fattura del 30/09/2020 nr. 20FV1348 €11,77;
19. Fattura del 13/10/2020 nr. 20FV1417 €597,80;
20. Fattura del 30/10/2020 nr. 20FV1466 €1.311,50;
21. Fattura del 30/10/2020 nr. 20FV1516 €16,54.
pagina 5 di 6 Per quanto concerne le fatture emesse successivamente allo scioglimento del contratto, non ne è provata la spettanza stante la cessazione dell'efficacia contrattuale a far data dalla risoluzione del
10.11.2020 e in assenza di prova delle prestazioni fornite.
Alla luce delle argomentazioni così svolte, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'opposizione risulta parzialmente fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità a quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n.4860/2024 secondo cui “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587)”.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 con atto di citazione notificato il Controparte_3
24.05.2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2951/2021.
2) Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 13.451,00 come specificata nelle fatture Controparte_3 allegate al fascicolo monitorio e riportate in motivazione.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida ex DM 55/2014 e ss in € 2.540,00 nonché, per il procedimento monitorio, in € 286,00 per spese e € 1.305,00 per compenso, oltre spese generali al 15% IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Napoli, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
all'udienza del 05.12.2024 nella controversia civile iscritta al n. 14481 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Napoli, Via Dei Fiorentini n. 21, rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti prof. Valerio Di Gravio (C.F. ), Giuseppe Tamberi (C.F. C.F._1
e Martina Genova (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso il loro studio in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85.
OPPONENTE
E
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS (P.IVA: ), in persona del Pt_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. Sig. con sede legale in AT (AV) alla via Toppole, nr. 3, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rossella Caramiello (C.F.
) e Raffaele Albano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5 presso il loro studio sito in Nola (NA), alla via G. Amiranda, nr. 30.
pagina 1 di 6 OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni: Con memoria conclusionale e di replica l'opponente, reiterate le proprie contestazioni, ulteriormente argomentando sulla non debenza delle somme oggetto del procedimento monitorio e richiamando il contenuto dei propri scritti, concludeva, in via principale, per la nullità/annullabilità del decreto ingiuntivo n. 2951/2021; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte;
in via di eccezione riconvenzionale chiedeva accertarsi che nulla fosse dovuto in relazione alle fatture emesse successivamente al 31 marzo 2020; ulteriormente chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno da liquidarsi in diverso giudizio, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con scritti conclusionali l'opposta, reiterate le proprie difese ed argomentazioni, riportatasi alla CTU espletata in corso di giudizio, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2951/2021; chiedeva che le spese della CTU, da essa integralmente anticipate, fossero poste a carico della controparte, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2951/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, Giudice Dott.ssa Notaro, nel giudizio R.G. n. 6580/2021 e notificato in data 12.04.2021, veniva ingiunto a Parte_1 Contr (di seguito il pagamento di € 46.637,38 oltre interessi e spese in favore di
[...]
[...] Contro (di seguito . Controparte_3
Contr Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la conveniva in giudizio per veder accertata la non debenza delle somme ingiunte e revocato il d.i. CP_5
n.2951/2021. A tal fine l'opponente rappresentava che, relativamente ai pagamenti antecedenti al mese di marzo 2020, essi non fossero dovuti in virtù dell'intervenuta transazione che aveva estinto le Contr posizioni debitorie esistenti alla data del 31.03.2020; per i restanti pagamenti la eccepiva che non fossero dovuti in virtù dell'inadempimento contrattuale di controparte che, nel dare corso al contenuto del contratto, aveva omesso di fornire dei meccanismi di sicurezza informatica. Per tal ragione l'opponente eccepiva di aver fatto ricorso ad altra società (Upgrade) per porre rimedio a tali carenze, Contro stipulando con essa un contratto nel giugno 2020. Tuttavia, la proseguiva nella fatturazione di Contr importi a carico della e in data 10.11.2020, comunicava di voler risolvere il contratto con l'opposta. Pertanto, opponendosi alla provvisoria esecuzione, chiedeva la revoca del d.i. e l'accertamento dell'inadempimento e della non debenza delle somme, nonché il risarcimento del danno da quantificare in separato giudizio.
Contro Si costituiva l'opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione e rappresentando che l'oggetto il contratto non comprendeva le prestazioni di cui l'opponente lamentava l'inadempimento, ma tutt'altre, correttamente eseguite;
inoltre, precisava che l'accordo transattivo doveva riferirsi alle sole fatture in esso esplicitate, non anche a tutte le pendenze sussistenti alla data pagina 2 di 6 del 31.03.2020. Pertanto, insisteva nell'esatta quantificazione del credito e nella corretta allegazione delle fatture oggetto del monitorio.
All'udienza del 29.11.2021 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta, letti gli atti, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e rinviava all'udienza del 15.12.2022 concedendo i termini ex art 183 c.p.c..
Con memorie ex art.183 co.6 I, II e III termine c.p.c. le parti reiteravano le proprie domande ed eccezioni, ulteriormente argomentando e contestando le dichiarazioni di controparte;
entrambe articolavano prove testimoniali e l'opponente chiedeva la nomina di un CTU al fine di verificare le Contro specifiche competenze alla luce del contenuto contrattuale di quest'ultima si opponeva alla
CTU.
All'udienza del 15.12.2022 il Giudice, rigettate le richieste di prova testimoniale, riteneva necessario nominare un CTU al fine di: previo esame delle pattuizioni contrattuali, verificare l'andamento del contratto e l'esattezza della esecuzione della prestazione, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente;
accertare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti. In data 26.01.2023, il Giudice, a seguito del giuramento del CTU Ing. rinviava al 09.10.2023. Per_1
L'ing. depositava la propria relazione rispondendo ai quesiti del giudice e dei ctp e rilevando, Per_1 in sostanza, che “come si evince dal Contratto in Allegato non vi è alcuna menzione delle caratteristiche di sicurezza e sul livello di sicurezza dei sistemi Software e Hardware Forniti ne è stata indicata nel contratto alcuna regola generale per la sicurezza informatica sugli apparati forniti in buona sostanza nessun SLA è stato pattuito sulla sicurezza Informatica. Pertanto, gli aspetti di sicurezza contestati sono da ritenersi non coperti dal contratto e quindi tali prestazioni non sono esigibili dalla
Resistente (DAR)”.
All'esito del deposito della CTU in data 05.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le parti depositavano scritti conclusionali e di replica e concludevano come innanzi esposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa si dà atto che risulta provato il titolo su cui si fondano le pretese creditorie dell'odierna opposta e che non vi è controversia in merito all'esistenza di rapporti intercorsi tra le parti. Tuttavia, nell'arco della durata del contratto sottoscritto in data 24.01.2018 e risolto il 10.11.2020, sono intervenute delle vicende in base alle quali l'odierna opponente eccepisce di non essere tenuta al pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio.
Orbene è opportuno procedere alla valutazione delle fatture distinguendo quelle emesse in data anteriore al 31.03.2020 da quelle successive.
Contro In merito alle prime, va rilevato che, con accordo transattivo datato 20.04.2020, la prestava Contr acquiescenza concordando con il pagamento di € 5.892,95 e dichiarando “definita ogni pretesa creditoria – di qualsivoglia natura – avente ad oggetto i contratti di servizi de quibus e di non aver più nulla a pretendere da e, per quanto riguarda , in relazione allo Parte_3 Parte_1 scaduto alla data del 31.03.2020, a qualsivoglia titolo”. pagina 3 di 6 A fronte di una siffatta dichiarazione non risulta dirimente la contestazione, svolta dall'opposta, relativamente all'esplicito riferimento fatto in transazione ad alcune specifiche fatture. Del resto, la finalità dell'accordo transattivo è che le parti, tramite reciproche concessioni, pongano fine alle contese relative a rapporti debitori e la volontà del creditore è espressa in modo molto chiaro al punto C Contro dell'accordo laddove la dichiara “di non aver più nulla a pretendere in relazione allo scaduto alla data del 31.03.2020”. Pertanto, tale dichiarazione risulta coerente con le finalità che l'ordinamento attribuisce alla scrittura transattiva.
L'odierna opponente, inoltre, ha fornito prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato, dovendosi in conseguenza ritenere adempiuto quanto dedotto in accordo ed esaurita qualsiasi pretesa antecedente al marzo 2020.
Per quanto concerne le fatture emesse in data successiva al 31.03.2020, le contestazioni dell'opponente vertono sulla loro mancata spettanza in virtù dell'inadempimento contrattuale della Sul CP_5 Contr punto ha insistito sull' omessa installazione di sistemi di sicurezza informatica e di Contro autenticazione, ritenendo che gli stessi rientrassero nelle competenze di in adempimento del contratto stipulato.
A seguito di tale contestazione, data la specificità della materia, è stata disposta la Consulenza tecnica d'ufficio chiedendo all' ing. di “previo esame delle pattuizioni contrattuali, verificare Persona_2
l'andamento del contratto e l'esattezza della esecuzione della prestazione, alla luce delle contestazioni mosse dalla opponente;
accertare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti”.
All' esito dell'espletata CTU è emerso che non era oggetto del contratto la predisposizione dei sistemi di cui l'opponente lamenta l'assenza o insufficienza e che, pertanto, non possa essere contestato alla società opposta l'inadempimento per delle prestazioni non svolte o svolte in modo parziale o inesatto, stante la circostanza che dette prestazioni non erano dovute per contratto, né rientravano nelle competenze dell'odierna opposta;
risulta, dunque, infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Alla luce delle conclusioni raggiunte anche mediante consulenza tecnica, deve considerarsi dovuto il pagamento di quelle fatture emesse successivamente al 31.03.2020.
Ulteriore tematica attiene all'intervenuto accordo con la società Upgrade cui l'opponente ha conferito incarico al fine di ottenere le suddette misure di sicurezza. Sulla base dell'avvenuto passaggio di Contro consegne tra e Upgrade, l'opponente eccepisce che dal 27.07.2020 nulla più sarebbe spettato alla società opposta in quanto cessata la sua attività visto il subentro di Upgrade.
Contr Orbene, giova riportare quanto precisamente affermato da nella propria comparsa conclusionale:
“dal 27 luglio 2020, la società Upgrade è subentrata a nella fornitura dei servizi di CP_6 sicurezza e gestione della infrastruttura informatica aziendale”; è documentalmente provato il subentro della Upgrade, tuttavia, ciò non comporta l'automatica cessazione dell'operato della poiché CP_5 le predette società non hanno svolto le stesse mansioni. Invero dall'espletata Consulenza tecnica è emerso, come già riportato sopra, come l'odierna opponente non si occupasse di servizi di sicurezza e gestione dell'infrastruttura informatica;
pertanto, appare evidente che la società Upgrade sia subentrata Contro per lo svolgimento di un'attività differente ed ulteriore rispetto a quella spettante alla e che,
pagina 4 di 6 quindi, quest'ultima ha continuato a fornire i servizi di cui al contratto fino alla data di espressa disdetta.
In altri termini con lettera di risoluzione anticipata datata 10.11.2020 l'opponente dichiarava di risolvere anticipatamente gli accordi “a far data dalla ricezione della presente comunicazione da parte della . Pertanto, quanto fatturato fino al momento della risoluzione del contratto risulta CP_5 dovuto poiché il subentro di un'altra società dedita ad attività di sicurezza e gestione, in assenza di esplicita risoluzione contrattuale, non comporta automaticamente l'incompatibilità della prosecuzione del precedente rapporto contrattuale con l'attività affidata al nuovo contraente.
Alla luce di quanto esposto risulta dovuto il pagamento delle fatture emesse tra il 31.03.2020 e il
10.11.2020:
1.Fattura del 08/04/2020 nr. 20FV0482 €597,80;
2. Fattura del 30/04/2020 nr. 20FV0504 €1.311,50;
3. Fattura del 30/04/2020 nr. 20FV0538 €21,68;
4. Fattura del 12/05/2020 nr. 20FV0592 €597,80;
5. Fattura del 29/05/2020 nr. 20FV0623 €1.311,50;
6. Fattura del 29/05/2020 nr. 20FV0661 €9,28;
7. Fattura del 12/06/2020 nr. 20FV0726 €597,80;
8. Fattura del 30/06/2020 nr. 20FV0768 €1.311,50;
9. Fattura del 30/06/2020 nr. 20FV0809 €8,85;
10. Fattura del 14/07/2020 nr. 20FV0905 €597,80;
11. Fattura del 31/07/2020 nr. 20FV0971 €1.311,50;
12. Fattura del 31/07/2020 nr. 20FV0999 €7,75;
13. Fattura del 26/08/2020 nr. 20FV1076 €597,80;
14. Fattura del 31/08/2020 nr. 20FV1115 €1.311,50;
15. Fattura del 31/08/2020 nr. 20FV1160 €10,32;
16. Fattura del 14/09/2020 nr. 20FV1232 €597,80;
17. Fattura del 30/09/2020 nr. 20FV1299 €1.311,50;
18. Fattura del 30/09/2020 nr. 20FV1348 €11,77;
19. Fattura del 13/10/2020 nr. 20FV1417 €597,80;
20. Fattura del 30/10/2020 nr. 20FV1466 €1.311,50;
21. Fattura del 30/10/2020 nr. 20FV1516 €16,54.
pagina 5 di 6 Per quanto concerne le fatture emesse successivamente allo scioglimento del contratto, non ne è provata la spettanza stante la cessazione dell'efficacia contrattuale a far data dalla risoluzione del
10.11.2020 e in assenza di prova delle prestazioni fornite.
Alla luce delle argomentazioni così svolte, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'opposizione risulta parzialmente fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza in conformità a quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n.4860/2024 secondo cui “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587)”.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 con atto di citazione notificato il Controparte_3
24.05.2021, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2951/2021.
2) Condanna l pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 13.451,00 come specificata nelle fatture Controparte_3 allegate al fascicolo monitorio e riportate in motivazione.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida ex DM 55/2014 e ss in € 2.540,00 nonché, per il procedimento monitorio, in € 286,00 per spese e € 1.305,00 per compenso, oltre spese generali al 15% IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.;
4) Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Napoli, il 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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