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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO N. Parte_1 C.F._1
22D/14 CHIAVARI presso lo studio dell'avv. SCIORTINO CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO Controparte_1 C.F._2
BELLINI, 7 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. PICARDI LARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/4/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Dichiarare la separazione personale fra i coniugi, il Sig. - nato a [...], il [...], CF Parte_1
-, e la Sig.ra - nata in [...], il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. -, celebrato in NC (Marocco), il 06/05/2016, con atti iscritti nei C.F._2 registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) come Atto N. 13 parte 2 serie C - anno 2017 - Comune di Moncalieri (TO);
2. nato in [...], il [...], C.F. Persona_1 pagina 1 di 7 , - Atto N. 158 parte 2 serie B - anno 2019 - Comune di Pinerolo (TO) - e C.F._3 [...]
nato in [...], il [...], C.F. , in modo CP_2 C.F._4 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna, in Settimo Torinese (TO), Via Galileo Galilei n. 4/2D2. Le decisioni di maggior interesse della prole relative all'istruzione all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. i minori potranno frequentare il padre, previo accordo con la madre informandone la stessa circa gli orari di prelievo e di riaccompagno, nonchè compatibilmente con gli orari e gli impegni lavorativi del Sig. uno/due Pt_1 weekend al mese in cui quest'ultimo si recherà, a proprie spese, anche di vitto ed alloggio in Settimo Torinese ovvero zone limitrofe, e con i propri mezzi, da Bergamo a Settimo Torinese (TO). Il padre terrà con sé i minori nel/nei weekend di sua spettanza, in ogni caso a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, alle ore 20.00 circa, comunque ad orari da concordarsi tra le parti tenuto conto prioritariamente delle esigenze dei minori, provvedendo, qualora ritenuto, ad inserire gradualmente i pernottamenti presso il Sig.
4. per quanto concerne le vacanze i minori trascorreranno con Pt_1 ciascuno almeno due settimane di ferie anche non consecutive. L'organizzazione delle vacanze andrà stabilita tra le parti entro la fine di aprile di ciascun anno, tendo conto degli impegni personali e professionali di ciascun coniuge;
5. stabilire il dovere per il Ricorrente, tenuto conto del reddito, della sua capacità economica e delle spese fisse che il medesimo deve sostenere mensilmente per il proprio sostentamento (locazione, utenze domestiche, mantenimento vettura, cibo ed abbigliamento...), nonché della propria residenza sita fuori regione rispetto a quella della prole, nonché anche pro futuro della capacità lavorativa e reddituale della Sig.ra quando la medesima reperirà Controparte_1 un'occupazione lavorativa che le possa consentire di contribuire al mantenimento dei minori, di corrispondere a titolo di mantenimento a favore dei figli minori l'importo complessivo di Euro 150,00 o la minore somma che il Tribunale deciderà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo vita, e da erogare in via anticipata mensilmente, tramite bonifico bancario sul c/c che parte Resistente vorrà comunicare al coniuge, oltre alla partecipazione, nella misura del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate, rimborsandole entro il 31 del mese successivo, a fronte di esibizione delle necessarie pezze giustificative, al genitore che le ha anticipate, nonchè, in caso di spese straordinarie da previamente concordare, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta di assenso equivale a rifiuto;
6. disporre che la difesa di parte Resistente depositi il piano genitoriale, ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ultimo comma, indicando le informazioni riguardanti la vita dei minori, come ad a titolo esemplificativo scuola frequentata e relativi orari, eventuali attività svolte dai bambini in orario extrascolastico, nome del pediatra di fiducia, e i nominativi delle persone che si occupano di e Per_1
ed incaricate dalla madre quando quest'ultima è impossibilitata, etc;
7. dichiarare che la Sig.ra CP_2 sia tenuta ad informare regolarmente il Sig. di tutto ciò che riguarda i propri figli, CP_1 Pt_1
e , in punto andamento scolastico, eventuali attività svolte dai minori in orario Per_1 CP_2 extracurricolare, controlli pediatrici, vaccinazioni periodiche previste ex lege, ed in generale la quotidianità dei bambini;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente: come da note del 5.11.2025
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dichiarare la separazione personale fra i coniugi Parte_1 nato a [...], il [...], CF la Sig.ra C.F._1 Controparte_1 nata in [...], il [...], C.F. celebrato in NC C.F._2
(Marocco), il 06/05/2016, con atti iscritti nei registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) come Atto N. 13 parte 2 serie C - anno 2017 - Comune di Moncalieri (TO); - affidare nato Persona_1 in Pinerolo (TO), il 29/04/2019, C.F. e nato in [...] C.F._3 Controparte_2
(BG), il 28/08/2021, C.F. , in via esclusiva alla madre con collocazione presso C.F._4 la medesima;
- disporre la continuazione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del competente Servizio Sociale con attivazione dei supporti/percorsi ritenuti più idonei;
- disporre la regolamentazione della frequenza con il padre, prevedendo che quest'ultimo possa incontrare i figli e tenerli con sé, previo supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali e secondo le modalità da stabilirsi dall'Ecc.mo Tribunale e su accordo con la madre;
- stabilire il dovere per il sig. di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento a favore dei figli minori per l'importo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da erogare in via anticipata mensilmente entro il 5 di ciascun mese. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie, che si rendano necessarie per i figli e previamente concordate e documentate, saranno poste a carico nella misura del 50% a ciascun genitore;
- stabilire che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre ed il padre si impegna ad offrire qualsivoglia documentazione/sottoscrizione/dichiarazione si renda all'uopo necessaria;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
* Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO il Parte_1 Controparte_1
06/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (TO) (atto n. 13 parte II serie c del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/04/2019 il 28/8/2021. Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 27/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la convivenza è divenuta intollerabile poiché è venuta meno l'affectio maritalis e stante il verificarsi di fatti penalmente rilevanti a suo carico.
Ha domandato, pertanto, la separazione personale dalla moglie, di disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
di disporsi un calendario di visite padre-figli che tenga conto della distanza geografica di parte ricorrente (attualmente residente in provincia di Bergamo) e porsi a suo carico un contributo al mantenimento per i figli nella misura di euro 150/200 mensili, o la minore somma mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 14/4/2025 , si è costituita. Controparte_1
Ha condiviso la domanda di separazione personale e ha domandato l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé, condividendo il calendario di visite proposto;
invero, ha domandato un contributo al mantenimento dei figli nella complessiva somma pari ad euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U in suo favore, con vittoria di spese di lite.
Nelle more del procedimento pervenivano, su invito del Tribunale, le relazioni dei servizi sociali e
. CP_3
All'udienza del 14.5.2025 sono comparse personalmente le parti con i difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei minori, ha fissato udienza di discussione invitando i servizi a depositare aggiornamenti e le parti a depositare note difensive.
Pervenivano relazioni di aggiornamento e note difensive con le quali le parti precisavano le conclusioni;
in particolare, parte convenuta domandava di disporsi l'affidamento esclusivo.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da memorie difensive;
pertanto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione: i coniugi, del resto, vivono separati oramai da tempo. Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere che la crisi familiare sia del tutto irreversibile e non vi sia alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti, ragion per cui si giustifica la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Sui minori: affidamento, collocazione, calendario di visite e contributo al mantenimento Occorre rimeditare l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc, anzitutto in relazione al regime di affidamento.
pagina 4 di 7 Infatti, se inizialmente non era emersa un'effettiva controversia sul punto- ragion per cui anche in sede di ordinanza ex art 473 bis .22 cpc era disposto l'affidamento condiviso della prole- in sede di precisazioni delle conclusioni parte convenuta ha domandato l'affidamento esclusivo, lamentando il disinteresse per i minori da parte del padre, la mancata partecipazione alla quotidianità dei figli e l'assenza di collaborazione con i Servizi e, comunque, l'inadempimento rispetto al mantenimento dei figli, circostanza questa neppure contestata. Occorre rammentare sul punto che l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori è previsto nel nostro sistema come il regime ordinario e tale regola può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria
“all'interesse del minore” (art 337 quater cc). Accanto alle dichiarazioni di parte ricorrente, che per l'appunto afferma un disinteresse morale e materiale da parte del padre, debbano aggiungersi le considerazioni emerse in sede di monitoraggio da parte dei Servizi, i quali del resto non hanno potuto istaurare alcun contatto con il genitore. Nel dettaglio, si evidenzia come “la cronica discontinuità della figura paterna, caratterizzata da assenze prolungate e ravvicinamenti sporadici, costituisce un elemento di forte confusione e perturbazione nell'equilibrio psicologico dei minori”( cfr relazione servizi del 30/10/2025); ancora, “in considerazione della lontananza del sig. dal luogo di residenza dei figli e dalla impossibilità di valutare il grado Pt_1 di collaborazione, si riterrebbe utile dare alla madre dei bimbi la possibilità di prendere decisioni autonomamente riguardo i due figli” (cfr rel. NPII/psicologia del 4/11/2025). Con la precisazione che non è la distanza geografica a giustificare la deroga in punto di affidamento quanto l'indifferenza, la sporadicità del rapporto padre- figli e la sostanziale assenza del contributo al loro mantenimento. In tale contesto, non può che trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo che dovrà essere, nella specie, rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. Pacifica è poi la collocazione dei minori presso la madre. Dal monitoraggio dei Servizi è emerso che la figura materna, insieme alla di lei madre con la quale coabita, rappresentano le figure di riferimento dei minori;
le relazioni danno atto di alcune problematicità nella gestione ragion per cui appare necessaria disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo, con funzioni di “supporto” e monitoraggio.
Con riguardo agli incontri padre-figli il calendario proposto e confermato in sede di ordinanza ex art 473 bis.22 cpc non è più conforme agli interessi dei minori sebbene tenesse conto della – allora contenuta - distanza geografica padre-minori, dovendosi tenere conto delle doglianze materne circa l'inosservanza da parte del padre del calendario: il ricorrente pare, del resto, sia tornato nel suo Paese di origine e non ha da tempo relazioni con la famiglia Pertanto, il Tribunale deve disporre secondo le indicazioni della NPI, che osserva come “in considerazione della prolungata assenza e delle ripercussioni psicologiche sui minori, qualora il padre manifestasse l'intenzione di ripristinare i rapporti con i figli, si ribadisce la necessità di addivenire ad una formale regolamentazione degli incontri in modalità protetta e assistita, al fine di tutelare il superiore CP_ interesse di e . Per_1
pagina 5 di 7 Pertanto il padre, se e quando manifesterà interesse in tal senso, potrà incontrare e tenere con sé i figli d'intesa con la madre con supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali, fermo restando che, qualora emergessero situazioni di pregiudizio per i minori, gli incontri potranno avvenire in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo.
* Infine, il sig. eve contribuire al mantenimento dei figli;
Parte_1
L'ordinanza ex art 473 bis .22. osserva che “, sembra congruo allo stato imporre al padre un contributo al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. E' vero che il padre lavora con uno stipendio dignitoso mentre la madre è disoccupata. Tuttavia, il a differenza della convenuta che vive dalla madre, è Pt_1 gravato da spese abitative e dovrà affrontarne altre per esercitare il diritto di visita. Inoltre, la convenuta è giovane donna che ben potrebbe reperire un'occupazione quanto meno nelle ore in cui è libera da impegni di accudimento andando i figli a scuola e vivendo comunque con la propria madre. Si tratta di importo che deve comunque tener conto del fatto che il mantenimento della prole grava pressoché totalmente sulla mamma, essendo perciò necessario attribuire a quest'ultima il diritto di percepire per intero l'assegno unico.” L'importo può essere confermato così come va ribadito che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, anche in ragione del regime di affidamento.
Spese di lite Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente che sulle questioni controverse appare soccombente L'adesione alla domanda sullo status e l'originario accordo sul regime di affidamento suggeriscono una compensazione nella misura di 1/3. Valori minimi per la quattro fasi. Scaglione 26.001,00 - 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori n. il 29/04/2019 e n. il 28/8/2021, in via esclusiva Persona_1 Controparte_2 rafforzata alla madre attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore Controparte_1 importanza per i figli relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre. DISPONE che il padre, se e quando manifesterà interesse in tal senso, possa incontrare e tenere con sé i figli d'intesa con la madre con supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali. DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno. pagina 6 di 7 Dispone che, qualora emergessero situazioni di pregiudizio per i minori, gli incontri potranno avvenire in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando sono con sé. Inoltre, si dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento dei Parte_1 figli l'assegno periodico di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”. Badr DÀ ATTO che l'A.U sarà interamente percepito dalla madre. Condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che, previa compensazione nella misura di 1/3 liquida in € 2.551,36, oltre rimb. spese gen. 15% IVA e CPA. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1849/2025 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO N. Parte_1 C.F._1
22D/14 CHIAVARI presso lo studio dell'avv. SCIORTINO CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO Controparte_1 C.F._2
BELLINI, 7 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. PICARDI LARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/4/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. Dichiarare la separazione personale fra i coniugi, il Sig. - nato a [...], il [...], CF Parte_1
-, e la Sig.ra - nata in [...], il [...], C.F._1 Controparte_1
C.F. -, celebrato in NC (Marocco), il 06/05/2016, con atti iscritti nei C.F._2 registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) come Atto N. 13 parte 2 serie C - anno 2017 - Comune di Moncalieri (TO);
2. nato in [...], il [...], C.F. Persona_1 pagina 1 di 7 , - Atto N. 158 parte 2 serie B - anno 2019 - Comune di Pinerolo (TO) - e C.F._3 [...]
nato in [...], il [...], C.F. , in modo CP_2 C.F._4 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa materna, in Settimo Torinese (TO), Via Galileo Galilei n. 4/2D2. Le decisioni di maggior interesse della prole relative all'istruzione all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. i minori potranno frequentare il padre, previo accordo con la madre informandone la stessa circa gli orari di prelievo e di riaccompagno, nonchè compatibilmente con gli orari e gli impegni lavorativi del Sig. uno/due Pt_1 weekend al mese in cui quest'ultimo si recherà, a proprie spese, anche di vitto ed alloggio in Settimo Torinese ovvero zone limitrofe, e con i propri mezzi, da Bergamo a Settimo Torinese (TO). Il padre terrà con sé i minori nel/nei weekend di sua spettanza, in ogni caso a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, alle ore 20.00 circa, comunque ad orari da concordarsi tra le parti tenuto conto prioritariamente delle esigenze dei minori, provvedendo, qualora ritenuto, ad inserire gradualmente i pernottamenti presso il Sig.
4. per quanto concerne le vacanze i minori trascorreranno con Pt_1 ciascuno almeno due settimane di ferie anche non consecutive. L'organizzazione delle vacanze andrà stabilita tra le parti entro la fine di aprile di ciascun anno, tendo conto degli impegni personali e professionali di ciascun coniuge;
5. stabilire il dovere per il Ricorrente, tenuto conto del reddito, della sua capacità economica e delle spese fisse che il medesimo deve sostenere mensilmente per il proprio sostentamento (locazione, utenze domestiche, mantenimento vettura, cibo ed abbigliamento...), nonché della propria residenza sita fuori regione rispetto a quella della prole, nonché anche pro futuro della capacità lavorativa e reddituale della Sig.ra quando la medesima reperirà Controparte_1 un'occupazione lavorativa che le possa consentire di contribuire al mantenimento dei minori, di corrispondere a titolo di mantenimento a favore dei figli minori l'importo complessivo di Euro 150,00 o la minore somma che il Tribunale deciderà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo vita, e da erogare in via anticipata mensilmente, tramite bonifico bancario sul c/c che parte Resistente vorrà comunicare al coniuge, oltre alla partecipazione, nella misura del 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate, rimborsandole entro il 31 del mese successivo, a fronte di esibizione delle necessarie pezze giustificative, al genitore che le ha anticipate, nonchè, in caso di spese straordinarie da previamente concordare, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta di assenso equivale a rifiuto;
6. disporre che la difesa di parte Resistente depositi il piano genitoriale, ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ultimo comma, indicando le informazioni riguardanti la vita dei minori, come ad a titolo esemplificativo scuola frequentata e relativi orari, eventuali attività svolte dai bambini in orario extrascolastico, nome del pediatra di fiducia, e i nominativi delle persone che si occupano di e Per_1
ed incaricate dalla madre quando quest'ultima è impossibilitata, etc;
7. dichiarare che la Sig.ra CP_2 sia tenuta ad informare regolarmente il Sig. di tutto ciò che riguarda i propri figli, CP_1 Pt_1
e , in punto andamento scolastico, eventuali attività svolte dai minori in orario Per_1 CP_2 extracurricolare, controlli pediatrici, vaccinazioni periodiche previste ex lege, ed in generale la quotidianità dei bambini;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente: come da note del 5.11.2025
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - dichiarare la separazione personale fra i coniugi Parte_1 nato a [...], il [...], CF la Sig.ra C.F._1 Controparte_1 nata in [...], il [...], C.F. celebrato in NC C.F._2
(Marocco), il 06/05/2016, con atti iscritti nei registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri (TO) come Atto N. 13 parte 2 serie C - anno 2017 - Comune di Moncalieri (TO); - affidare nato Persona_1 in Pinerolo (TO), il 29/04/2019, C.F. e nato in [...] C.F._3 Controparte_2
(BG), il 28/08/2021, C.F. , in via esclusiva alla madre con collocazione presso C.F._4 la medesima;
- disporre la continuazione della presa in carico del nucleo famigliare da parte del competente Servizio Sociale con attivazione dei supporti/percorsi ritenuti più idonei;
- disporre la regolamentazione della frequenza con il padre, prevedendo che quest'ultimo possa incontrare i figli e tenerli con sé, previo supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali e secondo le modalità da stabilirsi dall'Ecc.mo Tribunale e su accordo con la madre;
- stabilire il dovere per il sig. di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento a favore dei figli minori per l'importo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da erogare in via anticipata mensilmente entro il 5 di ciascun mese. Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e straordinarie, che si rendano necessarie per i figli e previamente concordate e documentate, saranno poste a carico nella misura del 50% a ciascun genitore;
- stabilire che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre ed il padre si impegna ad offrire qualsivoglia documentazione/sottoscrizione/dichiarazione si renda all'uopo necessaria;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore metterà a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moncalieri (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
* Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MAROCCO il Parte_1 Controparte_1
06/05/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (TO) (atto n. 13 parte II serie c del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/04/2019 il 28/8/2021. Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 27/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la convivenza è divenuta intollerabile poiché è venuta meno l'affectio maritalis e stante il verificarsi di fatti penalmente rilevanti a suo carico.
Ha domandato, pertanto, la separazione personale dalla moglie, di disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre;
di disporsi un calendario di visite padre-figli che tenga conto della distanza geografica di parte ricorrente (attualmente residente in provincia di Bergamo) e porsi a suo carico un contributo al mantenimento per i figli nella misura di euro 150/200 mensili, o la minore somma mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 14/4/2025 , si è costituita. Controparte_1
Ha condiviso la domanda di separazione personale e ha domandato l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso di sé, condividendo il calendario di visite proposto;
invero, ha domandato un contributo al mantenimento dei figli nella complessiva somma pari ad euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U in suo favore, con vittoria di spese di lite.
Nelle more del procedimento pervenivano, su invito del Tribunale, le relazioni dei servizi sociali e
. CP_3
All'udienza del 14.5.2025 sono comparse personalmente le parti con i difensori e all'esito dell'ascolto il giudice relatore si è riservato. A scioglimento della riserva ha emesso provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei minori, ha fissato udienza di discussione invitando i servizi a depositare aggiornamenti e le parti a depositare note difensive.
Pervenivano relazioni di aggiornamento e note difensive con le quali le parti precisavano le conclusioni;
in particolare, parte convenuta domandava di disporsi l'affidamento esclusivo.
All'udienza del 12/11/2025 i difensori hanno precisato le conclusioni come da memorie difensive;
pertanto, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione: i coniugi, del resto, vivono separati oramai da tempo. Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere che la crisi familiare sia del tutto irreversibile e non vi sia alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti, ragion per cui si giustifica la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Sui minori: affidamento, collocazione, calendario di visite e contributo al mantenimento Occorre rimeditare l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc, anzitutto in relazione al regime di affidamento.
pagina 4 di 7 Infatti, se inizialmente non era emersa un'effettiva controversia sul punto- ragion per cui anche in sede di ordinanza ex art 473 bis .22 cpc era disposto l'affidamento condiviso della prole- in sede di precisazioni delle conclusioni parte convenuta ha domandato l'affidamento esclusivo, lamentando il disinteresse per i minori da parte del padre, la mancata partecipazione alla quotidianità dei figli e l'assenza di collaborazione con i Servizi e, comunque, l'inadempimento rispetto al mantenimento dei figli, circostanza questa neppure contestata. Occorre rammentare sul punto che l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori è previsto nel nostro sistema come il regime ordinario e tale regola può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria
“all'interesse del minore” (art 337 quater cc). Accanto alle dichiarazioni di parte ricorrente, che per l'appunto afferma un disinteresse morale e materiale da parte del padre, debbano aggiungersi le considerazioni emerse in sede di monitoraggio da parte dei Servizi, i quali del resto non hanno potuto istaurare alcun contatto con il genitore. Nel dettaglio, si evidenzia come “la cronica discontinuità della figura paterna, caratterizzata da assenze prolungate e ravvicinamenti sporadici, costituisce un elemento di forte confusione e perturbazione nell'equilibrio psicologico dei minori”( cfr relazione servizi del 30/10/2025); ancora, “in considerazione della lontananza del sig. dal luogo di residenza dei figli e dalla impossibilità di valutare il grado Pt_1 di collaborazione, si riterrebbe utile dare alla madre dei bimbi la possibilità di prendere decisioni autonomamente riguardo i due figli” (cfr rel. NPII/psicologia del 4/11/2025). Con la precisazione che non è la distanza geografica a giustificare la deroga in punto di affidamento quanto l'indifferenza, la sporadicità del rapporto padre- figli e la sostanziale assenza del contributo al loro mantenimento. In tale contesto, non può che trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo che dovrà essere, nella specie, rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. Pacifica è poi la collocazione dei minori presso la madre. Dal monitoraggio dei Servizi è emerso che la figura materna, insieme alla di lei madre con la quale coabita, rappresentano le figure di riferimento dei minori;
le relazioni danno atto di alcune problematicità nella gestione ragion per cui appare necessaria disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo, con funzioni di “supporto” e monitoraggio.
Con riguardo agli incontri padre-figli il calendario proposto e confermato in sede di ordinanza ex art 473 bis.22 cpc non è più conforme agli interessi dei minori sebbene tenesse conto della – allora contenuta - distanza geografica padre-minori, dovendosi tenere conto delle doglianze materne circa l'inosservanza da parte del padre del calendario: il ricorrente pare, del resto, sia tornato nel suo Paese di origine e non ha da tempo relazioni con la famiglia Pertanto, il Tribunale deve disporre secondo le indicazioni della NPI, che osserva come “in considerazione della prolungata assenza e delle ripercussioni psicologiche sui minori, qualora il padre manifestasse l'intenzione di ripristinare i rapporti con i figli, si ribadisce la necessità di addivenire ad una formale regolamentazione degli incontri in modalità protetta e assistita, al fine di tutelare il superiore CP_ interesse di e . Per_1
pagina 5 di 7 Pertanto il padre, se e quando manifesterà interesse in tal senso, potrà incontrare e tenere con sé i figli d'intesa con la madre con supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali, fermo restando che, qualora emergessero situazioni di pregiudizio per i minori, gli incontri potranno avvenire in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo.
* Infine, il sig. eve contribuire al mantenimento dei figli;
Parte_1
L'ordinanza ex art 473 bis .22. osserva che “, sembra congruo allo stato imporre al padre un contributo al mantenimento dei figli di € 250,00 mensili rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. E' vero che il padre lavora con uno stipendio dignitoso mentre la madre è disoccupata. Tuttavia, il a differenza della convenuta che vive dalla madre, è Pt_1 gravato da spese abitative e dovrà affrontarne altre per esercitare il diritto di visita. Inoltre, la convenuta è giovane donna che ben potrebbe reperire un'occupazione quanto meno nelle ore in cui è libera da impegni di accudimento andando i figli a scuola e vivendo comunque con la propria madre. Si tratta di importo che deve comunque tener conto del fatto che il mantenimento della prole grava pressoché totalmente sulla mamma, essendo perciò necessario attribuire a quest'ultima il diritto di percepire per intero l'assegno unico.” L'importo può essere confermato così come va ribadito che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre, anche in ragione del regime di affidamento.
Spese di lite Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente che sulle questioni controverse appare soccombente L'adesione alla domanda sullo status e l'originario accordo sul regime di affidamento suggeriscono una compensazione nella misura di 1/3. Valori minimi per la quattro fasi. Scaglione 26.001,00 - 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori n. il 29/04/2019 e n. il 28/8/2021, in via esclusiva Persona_1 Controparte_2 rafforzata alla madre attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore Controparte_1 importanza per i figli relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. DISPONE che i minori mantengano residenza anagrafica e collocazione presso la madre. DISPONE che il padre, se e quando manifesterà interesse in tal senso, possa incontrare e tenere con sé i figli d'intesa con la madre con supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali. DISPONE la continuazione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali territoriali/NPI psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno. pagina 6 di 7 Dispone che, qualora emergessero situazioni di pregiudizio per i minori, gli incontri potranno avvenire in luogo neutro, da individuarsi a cura dei Servizi Sociali di zona, alla presenza di personale educativo, previa verifica dell'assenza di pregiudizio per la minore. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando sono con sé. Inoltre, si dispone che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento dei Parte_1 figli l'assegno periodico di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”. Badr DÀ ATTO che l'A.U sarà interamente percepito dalla madre. Condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite che, previa compensazione nella misura di 1/3 liquida in € 2.551,36, oltre rimb. spese gen. 15% IVA e CPA. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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