Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5581
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, con crisi familiare irreversibile.

  • Rigettato
    Affidamento condiviso

    Inizialmente disposto l'affidamento condiviso, la parte resistente ha domandato l'affidamento esclusivo a causa del disinteresse del padre, della mancata partecipazione alla quotidianità dei figli, dell'assenza di collaborazione con i Servizi e dell'inadempimento al mantenimento. La Corte ha ritenuto che la cronica discontinuità della figura paterna e l'indifferenza giustifichino la deroga all'affidamento condiviso.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo alla madre

    La cronica discontinuità della figura paterna, caratterizzata da assenze prolungate e ravvicinamenti sporadici, costituisce un elemento di forte confusione e perturbazione nell'equilibrio psicologico dei minori. La lontananza del padre e l'impossibilità di valutarne la collaborazione hanno portato alla decisione di attribuire alla madre la possibilità di prendere decisioni autonomamente.

  • Accolto
    Collocazione presso la madre

    La figura materna, insieme alla nonna, rappresenta il punto di riferimento dei minori. La Corte dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per supporto e monitoraggio.

  • Accolto
    Regolamentazione incontri padre-figli

    Il calendario di visite proposto non è più conforme agli interessi dei minori a causa delle doglianze materne circa l'inosservanza da parte del padre e del suo probabile rientro nel Paese di origine. Pertanto, il padre potrà incontrare i figli d'intesa con la madre, con supporto e monitoraggio dei Servizi Sociali, in modalità protetta e assistita. In caso di pregiudizio, gli incontri avverranno in luogo neutro.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento

    Viene confermato l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie. Si tiene conto che il padre lavora con uno stipendio dignitoso, mentre la madre è disoccupata e vive con la propria madre. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento

    Viene confermato l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie. Si tiene conto che il padre lavora con uno stipendio dignitoso, mentre la madre è disoccupata e vive con la propria madre. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente che appare soccombente sulle questioni controverse, con compensazione nella misura di 1/3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5581
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5581
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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