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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1036/2021 R.G., promossa con citazione del 23 marzo 2021
da
nato a [...], il [...], Parte_1
residente in [...] (c.f.
) rapp. e dif. dall'avv. Valerio Toneatto C.F._1
giusta mandato in atti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 0432-501639 o al proprio indirizzo di posta elettronica pec:
- Email_1
- attore –
contro
C.F. in persona del legale P_ P.IVA_1
rappresentante per. ind. con sede in Tarvisio CP_2
(UD), via Priesnig n. 60, e il per. Ind. , nato a CP_2
Trieste il 22.11.1950, C.F. residente in C.F._2
Tarvisio (UD), via Priesnig n. 76, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Stella del Foro di DI (C.F.
, fax 0432 508857, pec C.F._3
) e dall'avv. Elisa Sgubin Email_2
del Foro di DI (C.F. , fax 0432 508857, C.F._4
pec , presso lo studio delle Email_3 1 quali sito in DI, via Liruti n. 12/3, hanno eletto domicilio giusta procure alle liti di data 15.06.2021 unite al presente atto mediante strumenti informatici;
- convenuti –
nato a [...] il [...], con studio in _3
DI (UD) Via Liguria 317, - c.f. n. , CodiceFiscale_5
rappresentato difeso e dall'avv. Luciano Meduri – C.f. n.
[...]
–p.e.c.: ) per C.F._6 Email_4
mandato in atti con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in DI (UD) Via Ciro di Pers n. 9/C;
-convenuto-
e nei confronti di
(cf. - p. iva , Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
corrente in Milano, Controparte_5
Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale
Dott. come da procura notarile repertorio n. CP_6
59749 Serie 1T registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio Persona_1
di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Bottazzoli (cf. - pec C.F._7
) e dall'Avv. Email_5
Mariachiara Brunetti (cf. - pec C.F._8
) ambedue del Foro Email_6
di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
Con
-terza chiamata (o anche solo )-
CON RIFERIMENTO AL Controparte_7
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0047622-LB, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale
per l' , Dott.ssa nata a [...] il CP_5 Controparte_8
2 24.10.1963, ex procura del 18 marzo 2019, repertorio n.
47.148, dott. Notaio in Milano (doc. A), con Persona_2
sede in Milano, c.so Garibaldi 86 (C.F. , P.IVA_4
rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato e congiunto telematicamente al presente atto, ex art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Alberto Batini (C.F.
) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._9
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano,
Via Camperio n. 9
Con
-terza chiamata (o anche solo )-
OGGETTO: Risoluzione contratto e risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c. del 10/12/24 sulle seguenti conclusioni.
per l'attore:
“Dato atto che la ha restituito all'attore il P_ possesso dell'immobile in data 27.04.2021 dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della appaltatrice. Accertata la concorrente responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, ex art. 2043 e 1669 c.c., della convenuta e del Direttore Lavori P.I. per P_ CP_2 i vizi dell'edificio parzialmente costruito, condannarsi in solido i medesimi e la società Assicuratrice
[...]
, corrente in Milano, a Controparte_10 risarcire all'attore di tutti i danni indicati in atti ed emersi in corso di causa, danni che si indicano nella somma di € 315.298,11 come specificato nell'allegata tabella indicante le singole voci, salvo diversa, maggiore o minore valutazione giudiziale. Condannarsi l'Ing. , in solido con gli altri convenuti, _3 al risarcimento dei danni limitatamente ai costi che verranno sostenuti per le pratiche burocratiche di regolarizzazione delle difformità nella somma di € 43.425,00 (iva compresa). Somme tutte da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo. Condannarsi i convenuti in solido al rimborso delle competenze e spese di lite e di ATP oltre IVA e CNA.
per i convenuti e : P_ CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contestata e rigettata ogni avversa deduzione
3 IN VIA PRELIMINARE ANTICIPATORIA Vista la mancata contestazione da parte del dott. Pt_1 delle somme già fatturate dalla nonché la prova P_ scritta inerente alle medesime somme (all. da 98 a 104), condannare il dott. con ordinanza immediatamente Pt_1 esecutiva ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. al pagamento in favore di l'importo già fatturato e non ancora P_ corrisposto pari a euro 55.000,00, oltre iva e interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. IN VIA PRELIMINARE Autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via della Chiusa n. 2, c.f. ora P.IVA_5 CP_4
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, p.iva ec.f. , affinché tenga P.IVA_3 P.IVA_2 garantito e manlevato il per. ind. da ogni CP_2 domanda per lo stesso pregiudizievole, e spostare all'uopo la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di permettere al convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE Accertato l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso delle parti, rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno (comprensivo della penale da ritardo) e, accertato il credito vantato dalla nei confronti del dott. P_
per Pt_1 le opere eseguite, condannare il dott. al pagamento Pt_1 in favore della società del complessivo importo di P_ euro 108.130,76,11, oltre iva e interessi moratori, di cui euro 55.000,00 oltre iva quale importo già fatturato e non ancora corrisposto, euro 52.334,11 oltre iva, quale importo ancora da fatturare ed euro 796,65 quale importo dovuto a titolo di rimborso per le spese legali. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda formulata nel merito in via principale e, conseguentemente, di riconoscere, anche solo parzialmente, le pretese avversarie e in particolare il danno patito dal dott.
a causa della condotta degli odierni convenuti: Pt_1
- per le ragioni di cui in parte narrativa, limitare l'individuazione e la quantificazione del danno alla somma di euro 16.520,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertato l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso delle parti, rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno/ pagamento della penale da ritardo, in quanto infondata per le ragioni dedotte in parte narrativa;
- accertato il credito vantato dalla nei confronti P_ del dott. per le opere eseguite, condannare il dott. Pt_1
al pagamento in favore della società del Pt_1 P_
4 complessivo importo di euro 108.130,76, oltre iva e interessi moratori, di cui euro 55.000,00 oltre iva quale importo già fatturato e non ancora corrisposto, euro 52.334,11 oltre iva, quale importo ancora da fatturare ed euro 796,65 quale importo dovuto a titolo di rimborso per le spese legali.;
- compensare anche solo parzialmente, quanto dovuto dall'attore con la somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi
per il convenuto ; _3
Nel Merito in Via Principale
1. Rigettare la domanda attrice nei confronti del convenuto Ing. perché priva di ogni fondamento sia in fatto _3 che in diritto, esonerandolo non solo dal risarcimento di presunti danni relativi ai costi che verranno sostenuti per le pratiche burocratiche di regolarizzazione delle difformità, ma pure da qualsivoglia spesa ed onorari professionali sostenuti dalla ricorrente/attrice nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo. Con vittoria di spese e competenze professionali per la presente causa e per la fase di espletamento della consulenza tecnica in via preventiva già conclusasi oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Nel merito, in via subordinata
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la compagnia di assicurazioni
[...] C.F.–P.IVA: , con sede Controparte_12 P.IVA_4 legale in Corso Garibaldi n. 86 – Milano (MI), tenuta a garantire/manlevare l'Ing. dalle pretese della _3 parte attrice in forza della polizza assicurativa di copertura per la propria attività professionale stipulata in data 07/11/2019 n. AEAW0047622-LB e, per l'effetto, condannarsi la compagnia di assicurazioni Controparte_12 al pagamento di quanto risulterà in corso di
[...] causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per la presente causa e per la fase di espletamento della consulenza tecnica in via preventiva già conclusasi oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
Con per la terza chiamata :
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e
5 conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie;
In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria (…)
Con per la terza chiamata :
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario : nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti del Convenuto Ing. in _3 quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate e conseguentemente rigettare integralmente le domande di manleva svolte dal Convenuto Ing. nei confronti di _3 ; Controparte_7 in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta nei confronti del Convenuto Ing. , accertare e dichiarare le _3 quote di responsabilità gravanti su ciascuno dei convenuti e dichiarare l'obbligo di manleva di Controparte_7
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...] AEAW0047622-LB esclusivamente con riferimento alla quota di responsabilità in denegata ipotesi gravante sull'Assicurata, ed esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste nella polizza AEAW0047622-LB. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene al “contratto di appalto integrato” del 19 marzo 2019 con cui l'attore ha appaltato alla società (di seguito anche solo P_
) la costruzione di un edificio residenziale in quel di P_
Tarvisio, in via Alpi Giulie, sulla p.c. n.825 Fg. 14.
In estrema sintesi, l'attore, anche sulla scorta dell'ATP promosso in data antecedente la presente causa, ha chiesto la risoluzione per inadempimento di tale contratto in ragione del preteso grave inadempimento dell'impresa costruttrice nell'esecuzione dei lavori, che assume, tra l'altro, ingiustificatamente sospesi, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, assumendo la
6 concorrente responsabilità nella loro causazione del convenuto p.i. legale rappresentate della CP_2
predetta impresa, al quale, in tesi, lo stesso attore avrebbe affidato la direzione dei lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva nonché del convenuto ing. nella _3
veste di collaudatore delle opere strutturali, anch'egli, in tesi, incaricato direttamente dall'attore, limitatamente,
però, ai danni corrispondenti ai costi per la regolarizzazione amministrativa delle pretese difformità.
Fermo restando che all'accoglimento di tali domande si sono opposte, sotto diversi profili, tutte le parti convenute e le compagnie di assicurazioni terze chiamate per le azionate polizze per la responsabilità professionale dei professionisti citati (p.i. e ing. ), occorre che CP_2 _3
il Tribunale prenda posizione, innanzi tutto, su una questione preliminare, costituita dagli effetti che derivano dalla sottoscrizione del verbale di rilascio cantiere del
27/4/21, a valle della relazione tecnica resa in data
17/12/20 dall'ausiliario ing. nell'ambito del sopra Per_3
cennato procedimento di istruzione preventiva, da cui, in tesi dell'attore, si evincerebbe che l'opera, fino a quel punto realizzata, fosse affetta da gravi vizi e difetti
(infiltrazioni, sgretolamenti, difformità strutturali e materiali non conformi) accertati dal CTU, con un costo stimato per i rimedi pari a € 91.055 + IVA.
In particolare, i convenuti e sostengono, P_ CP_2
sin dalla costituzione in giudizio, che il vincolo contrattuale si fosse già sciolto per intervenuto mutuo dissenso delle parti con l'immissione del cantiere di cui è
causa nel possesso del dott. in virtù del predetto Pt_1
7 verbale di rilascio, con la conseguenza che, secondo quanto prospettato dagli stessi, la domanda di risoluzione andrebbe rigettata perché il contratto si era già sciolto per mutuo dissenso, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale e il comune intendimento di proseguire nei rapporti in essere, a fronte delle vicende processuali prodromiche al presente giudizio, all'asserito continuo rifiuto da parte del dott.
delle proposte transattive avanzate dalla , Pt_1 P_
nonché del perdurante inadempimento delle obbligazioni di pagamento a carico del dott. . Pt_1
Al fine di trattare l'eccezione dei predetti convenuti occorre evidenziare che dallo scioglimento del contratto per mutuo dissenso deriva la mera caducazione ex nunc delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario relative alla prosecuzione del rapporto;
nessun effetto liberatorio,
invece, esplica lo scioglimento consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per inadempimento relativo a prestazioni già eseguite, ferma restando la possibilità per le parti di prevedere, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, l'estensione dell'effetto liberatorio dell'accordo risolutorio ad altri titoli di responsabilità al di là dei limiti propri di detto accordo
(cfr. Cass.7270/1997).
Orbene, ritiene il Tribunale che con il verbale di rilascio del cantiere del 27/4/21 in favore del committente le parti abbiano inteso semplicemente sciogliere il contratto di appalto tra le stesse intercorso con effetto ex nunc,
perché da tale momento in poi l'opera appaltata non poteva evidentemente essere più completata dall'appaltatrice, senza però alcun effetto liberatorio rispetto alle rispettive
8 responsabilità per le prestazioni già eseguite nella vigenza del contratto di appalto, come confermato dalle clausole di salvezza inserite nel verbale stesso.
Del resto, a conforto di tale interpretazione milita la considerazione che non si tratti di una restituzione spontanea da parte della , come preteso dalla difesa P_
dell'attrice, essendo invece essa espressamente concordata dalle parti che così facendo, nulla riconoscendosi reciprocamente, si sono determinate a terminare definitivamente l'esecuzione del contratto di appalto inter
partes, con l'effetto che da quel momento in poi non gravava più sull'appaltatrice l'obbligo di portare a termine l'opera e sull'attore l'obbligo di pagare il compenso per la parte non più eseguibile, senza, però, alcuna liberazione dai reciproci obblighi e responsabilità in relazione alle prestazioni già (in parte) eseguite.
Il che se, per un verso, preclude l'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione perché il contratto è già
stato sciolto per volontà concorde delle parti (vedi in tal senso Cass.17503/2005, Cass.18859/2008, Cass.27999/2019),
dall'altro, non pregiudica alle parti di avvalersi dei rimedi risarcitori conseguenti all'inadempimento dei rispettivi obblighi in relazione all'esecuzione del contratto sino alla data del suo scioglimento ex nunc, fermo restando, è bene ribadirlo, che per effetto di tale scioglimento del vincolo dalla data di restituzione del cantiere, l'impresa convenuta era stata conseguentemente liberata dall'obbligazione di completare l'opera oggetto del contratto, così come l'attore dall'obbligazione di pagamento per tale parte dell'opera non più eseguibile.
9 Così chiariti gli effetti dell'intervenuto scioglimento del rapporto ex nunc per effetto del mutuo dissenso manifestato dalle parti con il predetto verbale, risulta all'evidenza l'infondatezza della domanda costitutiva di risoluzione, essendo il contratto già sciolto per quanto sopra esposto.
Al contrario, non risulta pregiudicato l'esperimento della domanda risarcitoria promossa dall'attore su cui a breve ci si soffermerà, non prima, però, di aver sgombrato il campo da un'altra questione che si agita nel presente giudizio.
Essa attiene al titolo di responsabilità invocato dall'attore nei confronti del quale incaricato P_3
della direzione lavori nonché della progettazione definitiva ed esecutiva, e dell'ing. , quale collaudatore delle _3
opere strutturali.
Le specifiche pattuizioni del contratto di “appalto integrato” che riservano alla società appaltatrice la scelta delle figure professionali necessarie all'esecuzione dell'opera, da un lato, e l'assenza di lettere di incarico professionali promananti direttamente dall'attore o comunque di documentazione comprovante un tanto, dall'altro, inducono il Tribunale a ritenere che non sussista un vincolo contrattuale tra la parte attrice e i predetti professionisti e sicchè va escluso che nei confronti degli stessi CP_2 _3
possa far valere una pretesa responsabilità di natura Pt_1
contrattuale che, però, costituisce la causa petendi
effettivamente coltivata dall'attore nel presente giudizio.
Di vero, ancorchè nelle proprie conclusioni l'attore richiami a fondamento della propria domanda risarcitoria la
10 responsabilità solidale di tali professionisti anche ai sensi degli artt.2043 e 1669 c.c., occorre osservare che quanto a quella di cui all'art.1669 non è invocabile nella fattispecie concreta atteso che essa si riferisce esclusivamente ad opere già ultimate -il che non ricorre pacificamente nella presente causa- mentre quella di cui all'art.2043 non è stata supportata nel termine per la formazione del thema decidendum
da specifiche allegazioni sulla pretesa colpa di ciascun professionista e sul nesso di causalità tra loro condotta e i danni che si assumono subiti, avendo per lo più l'attore incentrato la propria domanda di risoluzione e di risarcimento del danno sul preteso grave inadempimento dell'impresa appaltatrice nella realizzazione dell'opera.
In altri termini, non è invocabile dall'attore nel presente giudizio l'inversione dell'onere probatorio che in ambito contrattuale impone al professionista, per andare esente dalla responsabilità risarcitoria per asseriti danni che il proprio cliente gli addossa quale conseguenza del suo preteso inadempimento, di offrire la prova liberatoria di aver eseguito il proprio incarico con la speciale diligenza di cui all'art.1176 2° c.c..
Il che avrebbe dovuto indurre l'attore, entro il termine per il deposito della prima memoria ex art.183 6°
c.p.c. (nel testo previgente alla recente novella), ad allegare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che assume ascrivibile a carico dei predetti professionisti.
In difetto di un tanto, le domande risarcitorie nei confronti del p.i. e dell'ing. vanno pertanto CP_2 _3
rigettate.
A questo punto occorre, quindi, soffermarsi sulla
11 domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità
contrattuale, che la parte attrice ha promosso nei confronti dell'appaltatrice in ragione degli asseriti vizi e difformità
che in tesi della stessa affliggevano l'opera appaltata,
beninteso al momento dello scioglimento del contratto in data
27/4/2021.
E' bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che tale domanda sia parzialmente fondata e nei limiti di seguito esposti vada, pertanto, accolta.
A fondamento di tale conclusione militano le risultanze delle relazioni tecniche del nominato CTU, ing. PE
, che, anche avvalendosi dell'accertamento tecnico
[...]
preventivo, ha evidenziato, sulla base di valutazioni e argomentazioni tecniche del tutto condivisibili, plurimi vizi e difformità nell'opera imputabili al maloperato della l'impresa convenuta, a comprova dell'inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattuali assunte, ossia di eseguire a regola d'arte le lavorazioni per la realizzazione dell'opera, ancorchè non completata alla data di scioglimento del contratto.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato nell'edificio in questione la presenza di infiltrazioni, macchie di umidità
e muffe, lo sgretolamento del marmorino pareti esterne lato
Monte Lussari, l'errato posizionamento altimetrico dell'edificio, le grondaie in acciaio zincato, la zoccolatura esterna in materiale ceramico invece di pietra naturale,
l'errato posizionamento della parete strutturale in legno,
altezze difformi dei locali al primo piano, insufficiente altezza minima della tettoia di copertura dell'autorimessa,
la coibentazione esterna da rifare, mancanza nastri forati di
12 irrigidimento della tettoia.
Oltre a ciò, merita un approfondimento un vizio particolarmente rilevante che attiene al c.d. vuoto sanitario, considerato che già nella prima relazione l'ausiliario aveva evidenziato rispetto ad esso l'assenza di ventilazione naturale.
Tale aspetto è stato oggetto di specifico approfondimento istruttorio con deposito di apposita relazione a chiarimenti da parte del CTU.
L'ausiliario, sulla base di convincenti argomentazioni,
ha confermato la mancanza di areazione prospettando due rimedi alternativi: il primo consistente in un intervento con canne di aerazione inserite nel ciottolato esistente, per un costo stimato di Euro 48.735,00 (spese tecniche incluse, IVA
esclusa); il secondo nel rifacimento del pacchetto di pavimentazione attraverso la realizzazione del vuoto sanitario con casseforme a perdere in polipropilene (igloo)
per un costo stimato di Euro 82.965,00 (spese tecniche incluse, IVA esclusa).
A tale proposito ritiene il Tribunale che, alla luce delle considerazioni svolte dal CTP di parte attrice, la seconda soluzione prospettata sia quella idonea a emendare l'opera da tale vizio, sulla base della considerazione che non assurga nemmeno a rango di vuoto sanitario un mero riempimento di ghiaione privo di areazione sicchè esso deve essere necessariamente eseguito ex novo sulla base della seconda soluzione indicata dal CTU.
Pertanto, per emendare i vizi e le difformità sin qui considerati andranno liquidati, oltre IVA al 4% per i lavori edili e al 22% sulle competenze professionali, i seguenti
13 importi, considerato l'adeguamento dei prezzi di cui il CTU
ha tenuto conto nella relazione del 31/7/23:
1) eliminazione infiltrazioni ecc. € 700,00;
2) sgretolamento marmorino € 690,00
3) errato posizionamento edificio € 3.050,00 (no iva)
4) grondaie € 5.205,00
5) zoccolatura € 6.670,00
6) errato posizionamento parete € 1.320,00
7) altezze difformi 1° piano € 83.860,00
8) insufficiente altezza tettoia € 2.565,00
9) opere di lattoniere € 1.370,00
10) rifacimento completo del vuoto sanitario €
82.950,00
11) rifacimento coibentazione esterna € 350,00
12) deprezzamento mancanza nastri € 470,00
e così in totale € 189.200,00.
A ciò andranno aggiunti € 18.000,00 oltre IVA per i costi stimati dal CTU per la Progettazione, Direzione Lavori
e Coordinamento della sicurezza delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi.
Il tutto per un totale di Euro 207.200,00 oltre IVA.
Oltre al risarcimento di tali danni, all'attore compete anche il risarcimento del danno da ritardo, posto che, a termini di contratto, l'opera avrebbe dovuto essere completata entro 400 giorni dall'inizio dei lavori contrattualmente previsto per il 23/3/19 e, quindi, ultimati entro e non oltre il 26/4/2020.
Sicchè, considerato che il contratto si è sciolto consensualmente al 27/4/21, data in cui l'attore è tornato nel possesso del cantiere, il ritardo va computato dal
14 26/4/2020 al 27/4/21 per un totale di 367 giorni.
Pertanto, considerata la penale contrattuale di Euro
100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art.13 del contratto, andrà altresì liquidato all'attore l'ulteriore danno da ritardo di Euro 36.700,00.
Vanno, quindi, liquidati all'attore complessivi Euro
243.900,00, oltre all'IVA sull'imponibile di Euro 207.200,00
con le aliquote sopra indicate;
il tutto gravato dagli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta per il pagamento del saldo dell'appalto proprio in ragione dello scioglimento del contratto di appalto in data
27/4/21 che, avendola liberata dall'obbligo di completare l'opera, le preclude di ottenere il pagamento di Euro
51.920,00 oltre IVA perché esso, trattandosi del saldo (ossia la differenza tra corrispettivo di Euro 340.000 iva compresa e i versamenti di Vidrig per Euro 288.080,00), presupponeva logicamente la completa realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In definitiva, la convenuta andrà condannata al P_
pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di Euro
243.900,00 a titolo di risarcimento del danno, gravato degli interessi legali al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284
c.c. dalla domanda al saldo.
Le altre domande, come sopra esposto, vanno, invece,
rigettate.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza nei rapporti tra l'attore e la società , così come P_
nei rapporti tra l'attore e le altre parti del processo, con
15 la precisazione che l'attore dovrà farsi carico anche delle spese di lite delle terze chiamate in ragione del fatto che la chiamata in garanzia delle stesse da parte dei convenuti e è stata giustificata dalle domande attoree. CP_2 _3
Le spese di CTU e di ATP vanno, infine, poste a definitivo carico della in considerazione della P_
sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna la al pagamento, in favore P_
dell'attore, di Euro 243.900,00, oltre IVA come in motivazione, oltre agli interessi legali al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) rigetta le altre domande;
c) condanna la convenuta al pagamento, in P_
favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in
Euro 28.272,00 a titolo di compenso, Euro 1.094,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e
IVA come per legge;
d) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto , delle spese del giudizio che liquida in CP_2
Euro 14.432,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in _3
Euro 9.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle
16 compagnie terze chiamate, in Euro 9.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e
IVA come per legge;
g) pone a definitivo carico della le P_
spese di CTU e di ATP.
Così deciso in DI il 9/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1036/2021 R.G., promossa con citazione del 23 marzo 2021
da
nato a [...], il [...], Parte_1
residente in [...] (c.f.
) rapp. e dif. dall'avv. Valerio Toneatto C.F._1
giusta mandato in atti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 0432-501639 o al proprio indirizzo di posta elettronica pec:
- Email_1
- attore –
contro
C.F. in persona del legale P_ P.IVA_1
rappresentante per. ind. con sede in Tarvisio CP_2
(UD), via Priesnig n. 60, e il per. Ind. , nato a CP_2
Trieste il 22.11.1950, C.F. residente in C.F._2
Tarvisio (UD), via Priesnig n. 76, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Stella del Foro di DI (C.F.
, fax 0432 508857, pec C.F._3
) e dall'avv. Elisa Sgubin Email_2
del Foro di DI (C.F. , fax 0432 508857, C.F._4
pec , presso lo studio delle Email_3 1 quali sito in DI, via Liruti n. 12/3, hanno eletto domicilio giusta procure alle liti di data 15.06.2021 unite al presente atto mediante strumenti informatici;
- convenuti –
nato a [...] il [...], con studio in _3
DI (UD) Via Liguria 317, - c.f. n. , CodiceFiscale_5
rappresentato difeso e dall'avv. Luciano Meduri – C.f. n.
[...]
–p.e.c.: ) per C.F._6 Email_4
mandato in atti con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in DI (UD) Via Ciro di Pers n. 9/C;
-convenuto-
e nei confronti di
(cf. - p. iva , Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
corrente in Milano, Controparte_5
Piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore speciale
Dott. come da procura notarile repertorio n. CP_6
59749 Serie 1T registrato presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Milano 2 il 29.11.2018, atto Notaio Persona_1
di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Bottazzoli (cf. - pec C.F._7
) e dall'Avv. Email_5
Mariachiara Brunetti (cf. - pec C.F._8
) ambedue del Foro Email_6
di Milano e con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in atti;
Con
-terza chiamata (o anche solo )-
CON RIFERIMENTO AL Controparte_7
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0047622-LB, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale
per l' , Dott.ssa nata a [...] il CP_5 Controparte_8
2 24.10.1963, ex procura del 18 marzo 2019, repertorio n.
47.148, dott. Notaio in Milano (doc. A), con Persona_2
sede in Milano, c.so Garibaldi 86 (C.F. , P.IVA_4
rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato e congiunto telematicamente al presente atto, ex art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Alberto Batini (C.F.
) del Foro di Milano, ed elettivamente C.F._9
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano,
Via Camperio n. 9
Con
-terza chiamata (o anche solo )-
OGGETTO: Risoluzione contratto e risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art.281 sexies c.p.c. del 10/12/24 sulle seguenti conclusioni.
per l'attore:
“Dato atto che la ha restituito all'attore il P_ possesso dell'immobile in data 27.04.2021 dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della appaltatrice. Accertata la concorrente responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, ex art. 2043 e 1669 c.c., della convenuta e del Direttore Lavori P.I. per P_ CP_2 i vizi dell'edificio parzialmente costruito, condannarsi in solido i medesimi e la società Assicuratrice
[...]
, corrente in Milano, a Controparte_10 risarcire all'attore di tutti i danni indicati in atti ed emersi in corso di causa, danni che si indicano nella somma di € 315.298,11 come specificato nell'allegata tabella indicante le singole voci, salvo diversa, maggiore o minore valutazione giudiziale. Condannarsi l'Ing. , in solido con gli altri convenuti, _3 al risarcimento dei danni limitatamente ai costi che verranno sostenuti per le pratiche burocratiche di regolarizzazione delle difformità nella somma di € 43.425,00 (iva compresa). Somme tutte da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo. Condannarsi i convenuti in solido al rimborso delle competenze e spese di lite e di ATP oltre IVA e CNA.
per i convenuti e : P_ CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contestata e rigettata ogni avversa deduzione
3 IN VIA PRELIMINARE ANTICIPATORIA Vista la mancata contestazione da parte del dott. Pt_1 delle somme già fatturate dalla nonché la prova P_ scritta inerente alle medesime somme (all. da 98 a 104), condannare il dott. con ordinanza immediatamente Pt_1 esecutiva ex art. 186-bis e/o 186-ter c.p.c. al pagamento in favore di l'importo già fatturato e non ancora P_ corrisposto pari a euro 55.000,00, oltre iva e interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. IN VIA PRELIMINARE Autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Via della Chiusa n. 2, c.f. ora P.IVA_5 CP_4
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, corrente in Milano, Piazza Vetra n. 17, p.iva ec.f. , affinché tenga P.IVA_3 P.IVA_2 garantito e manlevato il per. ind. da ogni CP_2 domanda per lo stesso pregiudizievole, e spostare all'uopo la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di permettere al convenuto la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE Accertato l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso delle parti, rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno (comprensivo della penale da ritardo) e, accertato il credito vantato dalla nei confronti del dott. P_
per Pt_1 le opere eseguite, condannare il dott. al pagamento Pt_1 in favore della società del complessivo importo di P_ euro 108.130,76,11, oltre iva e interessi moratori, di cui euro 55.000,00 oltre iva quale importo già fatturato e non ancora corrisposto, euro 52.334,11 oltre iva, quale importo ancora da fatturare ed euro 796,65 quale importo dovuto a titolo di rimborso per le spese legali. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non accogliere la domanda formulata nel merito in via principale e, conseguentemente, di riconoscere, anche solo parzialmente, le pretese avversarie e in particolare il danno patito dal dott.
a causa della condotta degli odierni convenuti: Pt_1
- per le ragioni di cui in parte narrativa, limitare l'individuazione e la quantificazione del danno alla somma di euro 16.520,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Accertato l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto per mutuo dissenso delle parti, rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno/ pagamento della penale da ritardo, in quanto infondata per le ragioni dedotte in parte narrativa;
- accertato il credito vantato dalla nei confronti P_ del dott. per le opere eseguite, condannare il dott. Pt_1
al pagamento in favore della società del Pt_1 P_
4 complessivo importo di euro 108.130,76, oltre iva e interessi moratori, di cui euro 55.000,00 oltre iva quale importo già fatturato e non ancora corrisposto, euro 52.334,11 oltre iva, quale importo ancora da fatturare ed euro 796,65 quale importo dovuto a titolo di rimborso per le spese legali.;
- compensare anche solo parzialmente, quanto dovuto dall'attore con la somma dovuta dai convenuti a titolo di risarcimento del danno. Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi
per il convenuto ; _3
Nel Merito in Via Principale
1. Rigettare la domanda attrice nei confronti del convenuto Ing. perché priva di ogni fondamento sia in fatto _3 che in diritto, esonerandolo non solo dal risarcimento di presunti danni relativi ai costi che verranno sostenuti per le pratiche burocratiche di regolarizzazione delle difformità, ma pure da qualsivoglia spesa ed onorari professionali sostenuti dalla ricorrente/attrice nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo. Con vittoria di spese e competenze professionali per la presente causa e per la fase di espletamento della consulenza tecnica in via preventiva già conclusasi oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Nel merito, in via subordinata
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la compagnia di assicurazioni
[...] C.F.–P.IVA: , con sede Controparte_12 P.IVA_4 legale in Corso Garibaldi n. 86 – Milano (MI), tenuta a garantire/manlevare l'Ing. dalle pretese della _3 parte attrice in forza della polizza assicurativa di copertura per la propria attività professionale stipulata in data 07/11/2019 n. AEAW0047622-LB e, per l'effetto, condannarsi la compagnia di assicurazioni Controparte_12 al pagamento di quanto risulterà in corso di
[...] causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per la presente causa e per la fase di espletamento della consulenza tecnica in via preventiva già conclusasi oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
Con per la terza chiamata :
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente; Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e
5 conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie;
In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria (…)
Con per la terza chiamata :
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, previa la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario : nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti del Convenuto Ing. in _3 quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate e conseguentemente rigettare integralmente le domande di manleva svolte dal Convenuto Ing. nei confronti di _3 ; Controparte_7 in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta nei confronti del Convenuto Ing. , accertare e dichiarare le _3 quote di responsabilità gravanti su ciascuno dei convenuti e dichiarare l'obbligo di manleva di Controparte_7
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...] AEAW0047622-LB esclusivamente con riferimento alla quota di responsabilità in denegata ipotesi gravante sull'Assicurata, ed esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti con applicazione delle franchigie previste nella polizza AEAW0047622-LB. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”. Ragioni di fatto e diritto della decisione
La presente vicenda processuale attiene al “contratto di appalto integrato” del 19 marzo 2019 con cui l'attore ha appaltato alla società (di seguito anche solo P_
) la costruzione di un edificio residenziale in quel di P_
Tarvisio, in via Alpi Giulie, sulla p.c. n.825 Fg. 14.
In estrema sintesi, l'attore, anche sulla scorta dell'ATP promosso in data antecedente la presente causa, ha chiesto la risoluzione per inadempimento di tale contratto in ragione del preteso grave inadempimento dell'impresa costruttrice nell'esecuzione dei lavori, che assume, tra l'altro, ingiustificatamente sospesi, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, assumendo la
6 concorrente responsabilità nella loro causazione del convenuto p.i. legale rappresentate della CP_2
predetta impresa, al quale, in tesi, lo stesso attore avrebbe affidato la direzione dei lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva nonché del convenuto ing. nella _3
veste di collaudatore delle opere strutturali, anch'egli, in tesi, incaricato direttamente dall'attore, limitatamente,
però, ai danni corrispondenti ai costi per la regolarizzazione amministrativa delle pretese difformità.
Fermo restando che all'accoglimento di tali domande si sono opposte, sotto diversi profili, tutte le parti convenute e le compagnie di assicurazioni terze chiamate per le azionate polizze per la responsabilità professionale dei professionisti citati (p.i. e ing. ), occorre che CP_2 _3
il Tribunale prenda posizione, innanzi tutto, su una questione preliminare, costituita dagli effetti che derivano dalla sottoscrizione del verbale di rilascio cantiere del
27/4/21, a valle della relazione tecnica resa in data
17/12/20 dall'ausiliario ing. nell'ambito del sopra Per_3
cennato procedimento di istruzione preventiva, da cui, in tesi dell'attore, si evincerebbe che l'opera, fino a quel punto realizzata, fosse affetta da gravi vizi e difetti
(infiltrazioni, sgretolamenti, difformità strutturali e materiali non conformi) accertati dal CTU, con un costo stimato per i rimedi pari a € 91.055 + IVA.
In particolare, i convenuti e sostengono, P_ CP_2
sin dalla costituzione in giudizio, che il vincolo contrattuale si fosse già sciolto per intervenuto mutuo dissenso delle parti con l'immissione del cantiere di cui è
causa nel possesso del dott. in virtù del predetto Pt_1
7 verbale di rilascio, con la conseguenza che, secondo quanto prospettato dagli stessi, la domanda di risoluzione andrebbe rigettata perché il contratto si era già sciolto per mutuo dissenso, essendo venuto meno il sinallagma contrattuale e il comune intendimento di proseguire nei rapporti in essere, a fronte delle vicende processuali prodromiche al presente giudizio, all'asserito continuo rifiuto da parte del dott.
delle proposte transattive avanzate dalla , Pt_1 P_
nonché del perdurante inadempimento delle obbligazioni di pagamento a carico del dott. . Pt_1
Al fine di trattare l'eccezione dei predetti convenuti occorre evidenziare che dallo scioglimento del contratto per mutuo dissenso deriva la mera caducazione ex nunc delle obbligazioni scaturenti dal contratto originario relative alla prosecuzione del rapporto;
nessun effetto liberatorio,
invece, esplica lo scioglimento consensuale in ordine ad eventuali aspetti di responsabilità per inadempimento relativo a prestazioni già eseguite, ferma restando la possibilità per le parti di prevedere, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, l'estensione dell'effetto liberatorio dell'accordo risolutorio ad altri titoli di responsabilità al di là dei limiti propri di detto accordo
(cfr. Cass.7270/1997).
Orbene, ritiene il Tribunale che con il verbale di rilascio del cantiere del 27/4/21 in favore del committente le parti abbiano inteso semplicemente sciogliere il contratto di appalto tra le stesse intercorso con effetto ex nunc,
perché da tale momento in poi l'opera appaltata non poteva evidentemente essere più completata dall'appaltatrice, senza però alcun effetto liberatorio rispetto alle rispettive
8 responsabilità per le prestazioni già eseguite nella vigenza del contratto di appalto, come confermato dalle clausole di salvezza inserite nel verbale stesso.
Del resto, a conforto di tale interpretazione milita la considerazione che non si tratti di una restituzione spontanea da parte della , come preteso dalla difesa P_
dell'attrice, essendo invece essa espressamente concordata dalle parti che così facendo, nulla riconoscendosi reciprocamente, si sono determinate a terminare definitivamente l'esecuzione del contratto di appalto inter
partes, con l'effetto che da quel momento in poi non gravava più sull'appaltatrice l'obbligo di portare a termine l'opera e sull'attore l'obbligo di pagare il compenso per la parte non più eseguibile, senza, però, alcuna liberazione dai reciproci obblighi e responsabilità in relazione alle prestazioni già (in parte) eseguite.
Il che se, per un verso, preclude l'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione perché il contratto è già
stato sciolto per volontà concorde delle parti (vedi in tal senso Cass.17503/2005, Cass.18859/2008, Cass.27999/2019),
dall'altro, non pregiudica alle parti di avvalersi dei rimedi risarcitori conseguenti all'inadempimento dei rispettivi obblighi in relazione all'esecuzione del contratto sino alla data del suo scioglimento ex nunc, fermo restando, è bene ribadirlo, che per effetto di tale scioglimento del vincolo dalla data di restituzione del cantiere, l'impresa convenuta era stata conseguentemente liberata dall'obbligazione di completare l'opera oggetto del contratto, così come l'attore dall'obbligazione di pagamento per tale parte dell'opera non più eseguibile.
9 Così chiariti gli effetti dell'intervenuto scioglimento del rapporto ex nunc per effetto del mutuo dissenso manifestato dalle parti con il predetto verbale, risulta all'evidenza l'infondatezza della domanda costitutiva di risoluzione, essendo il contratto già sciolto per quanto sopra esposto.
Al contrario, non risulta pregiudicato l'esperimento della domanda risarcitoria promossa dall'attore su cui a breve ci si soffermerà, non prima, però, di aver sgombrato il campo da un'altra questione che si agita nel presente giudizio.
Essa attiene al titolo di responsabilità invocato dall'attore nei confronti del quale incaricato P_3
della direzione lavori nonché della progettazione definitiva ed esecutiva, e dell'ing. , quale collaudatore delle _3
opere strutturali.
Le specifiche pattuizioni del contratto di “appalto integrato” che riservano alla società appaltatrice la scelta delle figure professionali necessarie all'esecuzione dell'opera, da un lato, e l'assenza di lettere di incarico professionali promananti direttamente dall'attore o comunque di documentazione comprovante un tanto, dall'altro, inducono il Tribunale a ritenere che non sussista un vincolo contrattuale tra la parte attrice e i predetti professionisti e sicchè va escluso che nei confronti degli stessi CP_2 _3
possa far valere una pretesa responsabilità di natura Pt_1
contrattuale che, però, costituisce la causa petendi
effettivamente coltivata dall'attore nel presente giudizio.
Di vero, ancorchè nelle proprie conclusioni l'attore richiami a fondamento della propria domanda risarcitoria la
10 responsabilità solidale di tali professionisti anche ai sensi degli artt.2043 e 1669 c.c., occorre osservare che quanto a quella di cui all'art.1669 non è invocabile nella fattispecie concreta atteso che essa si riferisce esclusivamente ad opere già ultimate -il che non ricorre pacificamente nella presente causa- mentre quella di cui all'art.2043 non è stata supportata nel termine per la formazione del thema decidendum
da specifiche allegazioni sulla pretesa colpa di ciascun professionista e sul nesso di causalità tra loro condotta e i danni che si assumono subiti, avendo per lo più l'attore incentrato la propria domanda di risoluzione e di risarcimento del danno sul preteso grave inadempimento dell'impresa appaltatrice nella realizzazione dell'opera.
In altri termini, non è invocabile dall'attore nel presente giudizio l'inversione dell'onere probatorio che in ambito contrattuale impone al professionista, per andare esente dalla responsabilità risarcitoria per asseriti danni che il proprio cliente gli addossa quale conseguenza del suo preteso inadempimento, di offrire la prova liberatoria di aver eseguito il proprio incarico con la speciale diligenza di cui all'art.1176 2° c.c..
Il che avrebbe dovuto indurre l'attore, entro il termine per il deposito della prima memoria ex art.183 6°
c.p.c. (nel testo previgente alla recente novella), ad allegare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che assume ascrivibile a carico dei predetti professionisti.
In difetto di un tanto, le domande risarcitorie nei confronti del p.i. e dell'ing. vanno pertanto CP_2 _3
rigettate.
A questo punto occorre, quindi, soffermarsi sulla
11 domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità
contrattuale, che la parte attrice ha promosso nei confronti dell'appaltatrice in ragione degli asseriti vizi e difformità
che in tesi della stessa affliggevano l'opera appaltata,
beninteso al momento dello scioglimento del contratto in data
27/4/2021.
E' bene subito anticipare che il Tribunale ritiene che tale domanda sia parzialmente fondata e nei limiti di seguito esposti vada, pertanto, accolta.
A fondamento di tale conclusione militano le risultanze delle relazioni tecniche del nominato CTU, ing. PE
, che, anche avvalendosi dell'accertamento tecnico
[...]
preventivo, ha evidenziato, sulla base di valutazioni e argomentazioni tecniche del tutto condivisibili, plurimi vizi e difformità nell'opera imputabili al maloperato della l'impresa convenuta, a comprova dell'inadempimento della stessa alle obbligazioni contrattuali assunte, ossia di eseguire a regola d'arte le lavorazioni per la realizzazione dell'opera, ancorchè non completata alla data di scioglimento del contratto.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato nell'edificio in questione la presenza di infiltrazioni, macchie di umidità
e muffe, lo sgretolamento del marmorino pareti esterne lato
Monte Lussari, l'errato posizionamento altimetrico dell'edificio, le grondaie in acciaio zincato, la zoccolatura esterna in materiale ceramico invece di pietra naturale,
l'errato posizionamento della parete strutturale in legno,
altezze difformi dei locali al primo piano, insufficiente altezza minima della tettoia di copertura dell'autorimessa,
la coibentazione esterna da rifare, mancanza nastri forati di
12 irrigidimento della tettoia.
Oltre a ciò, merita un approfondimento un vizio particolarmente rilevante che attiene al c.d. vuoto sanitario, considerato che già nella prima relazione l'ausiliario aveva evidenziato rispetto ad esso l'assenza di ventilazione naturale.
Tale aspetto è stato oggetto di specifico approfondimento istruttorio con deposito di apposita relazione a chiarimenti da parte del CTU.
L'ausiliario, sulla base di convincenti argomentazioni,
ha confermato la mancanza di areazione prospettando due rimedi alternativi: il primo consistente in un intervento con canne di aerazione inserite nel ciottolato esistente, per un costo stimato di Euro 48.735,00 (spese tecniche incluse, IVA
esclusa); il secondo nel rifacimento del pacchetto di pavimentazione attraverso la realizzazione del vuoto sanitario con casseforme a perdere in polipropilene (igloo)
per un costo stimato di Euro 82.965,00 (spese tecniche incluse, IVA esclusa).
A tale proposito ritiene il Tribunale che, alla luce delle considerazioni svolte dal CTP di parte attrice, la seconda soluzione prospettata sia quella idonea a emendare l'opera da tale vizio, sulla base della considerazione che non assurga nemmeno a rango di vuoto sanitario un mero riempimento di ghiaione privo di areazione sicchè esso deve essere necessariamente eseguito ex novo sulla base della seconda soluzione indicata dal CTU.
Pertanto, per emendare i vizi e le difformità sin qui considerati andranno liquidati, oltre IVA al 4% per i lavori edili e al 22% sulle competenze professionali, i seguenti
13 importi, considerato l'adeguamento dei prezzi di cui il CTU
ha tenuto conto nella relazione del 31/7/23:
1) eliminazione infiltrazioni ecc. € 700,00;
2) sgretolamento marmorino € 690,00
3) errato posizionamento edificio € 3.050,00 (no iva)
4) grondaie € 5.205,00
5) zoccolatura € 6.670,00
6) errato posizionamento parete € 1.320,00
7) altezze difformi 1° piano € 83.860,00
8) insufficiente altezza tettoia € 2.565,00
9) opere di lattoniere € 1.370,00
10) rifacimento completo del vuoto sanitario €
82.950,00
11) rifacimento coibentazione esterna € 350,00
12) deprezzamento mancanza nastri € 470,00
e così in totale € 189.200,00.
A ciò andranno aggiunti € 18.000,00 oltre IVA per i costi stimati dal CTU per la Progettazione, Direzione Lavori
e Coordinamento della sicurezza delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi.
Il tutto per un totale di Euro 207.200,00 oltre IVA.
Oltre al risarcimento di tali danni, all'attore compete anche il risarcimento del danno da ritardo, posto che, a termini di contratto, l'opera avrebbe dovuto essere completata entro 400 giorni dall'inizio dei lavori contrattualmente previsto per il 23/3/19 e, quindi, ultimati entro e non oltre il 26/4/2020.
Sicchè, considerato che il contratto si è sciolto consensualmente al 27/4/21, data in cui l'attore è tornato nel possesso del cantiere, il ritardo va computato dal
14 26/4/2020 al 27/4/21 per un totale di 367 giorni.
Pertanto, considerata la penale contrattuale di Euro
100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art.13 del contratto, andrà altresì liquidato all'attore l'ulteriore danno da ritardo di Euro 36.700,00.
Vanno, quindi, liquidati all'attore complessivi Euro
243.900,00, oltre all'IVA sull'imponibile di Euro 207.200,00
con le aliquote sopra indicate;
il tutto gravato dagli interessi legali di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta per il pagamento del saldo dell'appalto proprio in ragione dello scioglimento del contratto di appalto in data
27/4/21 che, avendola liberata dall'obbligo di completare l'opera, le preclude di ottenere il pagamento di Euro
51.920,00 oltre IVA perché esso, trattandosi del saldo (ossia la differenza tra corrispettivo di Euro 340.000 iva compresa e i versamenti di Vidrig per Euro 288.080,00), presupponeva logicamente la completa realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In definitiva, la convenuta andrà condannata al P_
pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di Euro
243.900,00 a titolo di risarcimento del danno, gravato degli interessi legali al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284
c.c. dalla domanda al saldo.
Le altre domande, come sopra esposto, vanno, invece,
rigettate.
Le spese del giudizio seguono la prevalente soccombenza nei rapporti tra l'attore e la società , così come P_
nei rapporti tra l'attore e le altre parti del processo, con
15 la precisazione che l'attore dovrà farsi carico anche delle spese di lite delle terze chiamate in ragione del fatto che la chiamata in garanzia delle stesse da parte dei convenuti e è stata giustificata dalle domande attoree. CP_2 _3
Le spese di CTU e di ATP vanno, infine, poste a definitivo carico della in considerazione della P_
sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna la al pagamento, in favore P_
dell'attore, di Euro 243.900,00, oltre IVA come in motivazione, oltre agli interessi legali al saggio di cui al 4° comma dell'art.1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) rigetta le altre domande;
c) condanna la convenuta al pagamento, in P_
favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in
Euro 28.272,00 a titolo di compenso, Euro 1.094,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e
IVA come per legge;
d) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto , delle spese del giudizio che liquida in CP_2
Euro 14.432,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto delle spese del giudizio che liquida in _3
Euro 9.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle
16 compagnie terze chiamate, in Euro 9.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e
IVA come per legge;
g) pone a definitivo carico della le P_
spese di CTU e di ATP.
Così deciso in DI il 9/4/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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