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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15541/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15541/2019 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Novembre n. Controparte_1
60, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Randazzo Via CodiceFiscale_1
Cammarata n. 4 nello studio dell'avv.to Matteo Ruffino che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Opponente contro in persona del Presidente pro tempore, con sede in Sant'Alfio Via Cavour n. Controparte_2
42, partita iva , elettivamente domiciliata in Catania Via Gabriele D'Annunzio n. P.IVA_1
67 nello studio dell'avv.to Manuela Raciti che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
Opposta
------------
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 6 ---------------
Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 settembre 2019, e notificato il
12 settembre 2019, il Tribunale di Catania, in persona del giudice monocratico, ha intimato, su iniziativa de il a il pagamento di €. 23.026,22, sì come CP_2 Controparte_1 pretese in restituzione del maggior importo di €. 39.681,37, in essi compresi €. 38.662,15 pagati quale sorte capitale, ed €. 1.019,12 per spese legali, corrisposti in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG a titolo di compensi professionali.
Con l'atto di citazione notificato il 17 ottobre 2019 proponeva formale Controparte_1 opposizione. Spiegava che l'iniziativa monitoria de seguiva la sentenza n. Controparte_2
395/2019 RG del 29 gennaio 2019 con la quale l'adito Tribunale aveva revocato l'azionato decreto ingiuntivo ed aveva condannato il al pagamento della minor somma di €. CP_2
10.000,00 oltre spese legali (€. 4.835,00). Contestava l'importo calcolato per differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto tenuto a ripetere per effetto della revoca del titolo monitorio. Precisava che l'interposto atto di appello avverso la sentenza consigliava la sospensione del procedimento in attesa del pronunciamento del giudice di secondo grado.
Opponeva, in ogni caso, in controcredito la somma di €. 20.000,00 oltre accessori, sì come dovuta da a compenso di attività ulteriore e diversa, rispetto a quella oggetto Controparte_2
del pregresso procedimento civile ancora pendente in appello, svolta da esso professionista.
Specificava al riguardo che il decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG, reso in data 13 aprile 2011, afferiva al saldo “delle competenze professionali relative all'esecuzione dell'incarico di redazione del progetto architettonico, preliminare ed esecutivo, redazione di calcoli statici, direzione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo comprese le prestazioni professionali accessorie” del nuovo fabbricato rurale da edificarsi in Randazzo contrada Piro, laddove i compensi professionali qui richiesti riguardavano la redazione del progetto esecutivo dei fabbricati esistenti, in uno al computo metrico ed al capitolato speciale di appalto. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna in via riconvenzionale de al pagamento della somma di €. 20.000,00 oltre interessi Controparte_2
legali ed accessori.
pagina 2 di 6 Resisteva, ritualmente costituitosi, il la quale confermava, per un verso, la CP_2
correttezza e la debenza di quanto richiesto in ripetizione, e contestava, per altro verso, la dovutezza dell'importo voluto in via riconvenzionale, sì come già ricompreso nei compensi professionali oggetto della pregressa pronuncia di condanna. Eccepiva a tal ultimo la prescrizione presuntiva.
Con l'ordinanza del 19 febbraio 2020 l'adito Giudice ha denegato il rilascio della clausola di provvisoria esecuzione.
Dopo una iniziale assunzione in decisione, la causa, con il provvedimento del 2 dicembre
2022, è stata rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di CTU tecnico-estimativa, terminata la quale, all'udienza del 13 gennaio 2025, è stata posta definitivamente in decisione.
------
Motivi della decisione
Si controverte nella presente controversia di compensi professionali affatto diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento n. 90500165/2011 RG che si è concluso con la sentenza n.
395/2019 RG con la quale l'adito Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG ed ha condannato il al pagamento della minor somma di €. 10.000,00 oltre spese CP_2 legali (€. 4.835,00).
Il pregresso procedimento afferiva ai compensi aventi titolo nel contratto d'opera professionale datato 16 novembre 2006 con il quale il ebbe a conferire a CP_2
ingegnere, l'incarico di redigere il “progetto architettonico, preliminare ed Controparte_1
esecutivo, redazione di calcoli statici, direzione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo comprese le prestazioni professionali accessorie” di un fabbricato rurale da edificarsi in Randazzo, contrada Piro: si trattava, nella specie, della realizzazione di una cantina vitivinicola da destinare alla produzione di circa 100.000 bottiglie di vino pro anno.
Il presente giudizio riguarda, per contro, i compensi professionali afferenti alla redazione del progetto esecutivo di recupero dei fabbricati esistenti nel medesimo appezzamento di terreno, di poi giammai realizzato, in uno al computo metrico ed al capitolato speciale di appalto, sì come esclusi dall'originario disciplinare di incarico (cfr. la sentenza 395/2019, pag.
8).
pagina 3 di 6 Tanto si ricava dalla deposizione testimoniale offerta da nel pregresso Testimone_1
giudizio (capp. 22 e 23) e dallo stesso interrogatorio formale reso dal legale rappresentante de (capp. 15, 16, 22): entrambi affermano e riconoscono che, dopo Parte_1
l'approvazione del progetto della nuova cantina, l'odierna società opposta diede incarico al professionista di preparare un nuovo progetto prevedente, in aggiunta alla costruzione della cantina, il recupero dei fabbricai esistenti in uno al computo metrico estimativo senza mai corrispondere alcunchè a titolo di compenso.
In atti è dato di riscontrare il progetto esecutivo redatto in epoca antecedente alla data del
22 luglio 2009 (prima autorizzazione dell'ente Parco dell'Etna) ed anche il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto, per vero risalenti (deposizione testimoniale resa da nel giudizio pregresso) in epoca antecedente al mese di maggio 2010. Testimone_1
Il computo è stato condotto dal nominato CTU alla stregua della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143, nel testo modificato dal DM
29 giugno 1981, sì come vigente all'epoca delle prestazioni, per una base di calcolo del valore delle opere pari ad €. 1.623.968,90: le evidenze della relazione di CTU attestano un computo di €. 20.238,80 - in essi compresi €. 10.539,70, quanto alla progettazione, €.
7.695,25, quanto al computo metrico, €. 2.003,80, quanto al capitolato di appalto – che, aumentato della misura del 25% a norma dell'art. 18 della Tariffa, sì come applicabile perché la prestazione svolta non ha seguito l'intero sviluppo dell'opera, sale ad €. 25.298,50.
Tale ultimo, tuttavia, non è l'importo che è dato di riconoscere in accoglimento della domanda riconvenzionale.
In parte qua il nominato CTU è incorso nell'errore di ricomprendere quale base di calcolo anche il valore delle opere edili e strutturali in calcestruzzo afferenti alla realizzazione della nuova cantina, rectius i lavori già considerati nel giudizio che si è concluso con la statuizione della Corte di appello: il rilievo, se pur non opposto al CTU nei termini assegnati ed articolato soltanto con la comparsa conclusionale, attiene a mera difesa ed è comunque rilevabile d'ufficio dal Giudice. che debbano essere dalla base di calcolo, assunta in €. 1.623.968,90, €. CP_3
960.182,22 (cfr il quadro sinottico B allegato all'allegato peritale), ne viene un importo residuo pagina 4 di 6 (€. 663.786,68) che si rapporta al di più considerato nella misura del 40%, sicchè dal computo di €. 25.298,50 vanno estratti €. 10.119,40 che solo possono essere riconosciuti in favore di a compenso dell'opera per cui è causa. Controparte_1
Disconosciuta qualsivoglia fondatezza alla pur formulata eccezione presuntiva di prescrizione - stante che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore e che tale norma non opera nel caso, quale quello a mano, in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza - il diritto azionato va liquidato, con gli interessi legali dal mese di ottobre 2019, data di notificazione della domanda introduttiva del giudizio (€. 979,58), in valori monetari attuali di €. 11.128,58.
La somma come sopra determinata va portata in compensazione del maggior importo preteso da con il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 Controparte_2
settembre 2019, qui opposto.
Si è già detto che, in esecuzione del titolo monitorio il ebbe a versare al CP_2 professionista, nel mese di febbraio 2013, la somma di €. 38.662,15 e, al procuratore costituito, €. 1.019,22 per compensi dell'avvocato, e, così, nell'intero, €. 39.681,37.
Nel computo deve anche ricomprendersi il pagamento della ritenuta di acconto nella misura di €. 7.150,00 che va ulteriormente computata avendo il beneficiato del CP_1 relativo importo in sede di dichiarazione dei redditi afferente all'anno di imposta relativo: nel complesso, sono €. 46.831,37.
E' poi accaduto che, a seguito della sentenza n. 395/2019 RG del 29 gennaio 2019, sì come riformata con la sentenza della Corte di appello n. 334/2022 RG, il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il diritto a quei compensi professionali è stato ridotto ad €. 15.000,00, per un ammontare comprensivo di accessori ed interessi al tasso legale pari ad €. 16.305,42. A tal ultimo vanno aggiunte le spese legali del primo (€. 2.891,32) e del secondo grado (€.
2.258,64), entrambe riconosciute nella misura di metà, per un totale di €. 21.455,38.
L'indebito trattenuto dal ammonta dunque ad €. 25.375,99 (€. 46.831,37 - €. CP_1
21.455,38).
pagina 5 di 6 Risalendo la formale richiesta di restituzione dell'indebito al mese di marzo 2019,
l'importo dovuto dal professionista è pari, alla data odierna, ad €. 27.944,32.
E' da tal ultima somma che va a tal punto detratto l'importo di €. 11.128,58, di talchè, in uno alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al Controparte_1 pagamento di €. 16.815,74 con gli interessi al taso legale dalla sentenza al sodisfo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica, nella considerazione della complessiva condotta processuale delle parti, comunque reciprocamente soccombenti, l'integrale compensazione delle spese processuali.
[. Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico de
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15541/2019 RG, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 settembre 2019, e condanna al pagamento, in favore de della somma di €. Controparte_1 Controparte_2
16.815,74 con gli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo.
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU a carico de Controparte_2
Così deciso in Catania, il 28 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15541/2019 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Novembre n. Controparte_1
60, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Randazzo Via CodiceFiscale_1
Cammarata n. 4 nello studio dell'avv.to Matteo Ruffino che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Opponente contro in persona del Presidente pro tempore, con sede in Sant'Alfio Via Cavour n. Controparte_2
42, partita iva , elettivamente domiciliata in Catania Via Gabriele D'Annunzio n. P.IVA_1
67 nello studio dell'avv.to Manuela Raciti che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
Opposta
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Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 6 ---------------
Svolgimento del processo
Con il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 settembre 2019, e notificato il
12 settembre 2019, il Tribunale di Catania, in persona del giudice monocratico, ha intimato, su iniziativa de il a il pagamento di €. 23.026,22, sì come CP_2 Controparte_1 pretese in restituzione del maggior importo di €. 39.681,37, in essi compresi €. 38.662,15 pagati quale sorte capitale, ed €. 1.019,12 per spese legali, corrisposti in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG a titolo di compensi professionali.
Con l'atto di citazione notificato il 17 ottobre 2019 proponeva formale Controparte_1 opposizione. Spiegava che l'iniziativa monitoria de seguiva la sentenza n. Controparte_2
395/2019 RG del 29 gennaio 2019 con la quale l'adito Tribunale aveva revocato l'azionato decreto ingiuntivo ed aveva condannato il al pagamento della minor somma di €. CP_2
10.000,00 oltre spese legali (€. 4.835,00). Contestava l'importo calcolato per differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto tenuto a ripetere per effetto della revoca del titolo monitorio. Precisava che l'interposto atto di appello avverso la sentenza consigliava la sospensione del procedimento in attesa del pronunciamento del giudice di secondo grado.
Opponeva, in ogni caso, in controcredito la somma di €. 20.000,00 oltre accessori, sì come dovuta da a compenso di attività ulteriore e diversa, rispetto a quella oggetto Controparte_2
del pregresso procedimento civile ancora pendente in appello, svolta da esso professionista.
Specificava al riguardo che il decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG, reso in data 13 aprile 2011, afferiva al saldo “delle competenze professionali relative all'esecuzione dell'incarico di redazione del progetto architettonico, preliminare ed esecutivo, redazione di calcoli statici, direzione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo comprese le prestazioni professionali accessorie” del nuovo fabbricato rurale da edificarsi in Randazzo contrada Piro, laddove i compensi professionali qui richiesti riguardavano la redazione del progetto esecutivo dei fabbricati esistenti, in uno al computo metrico ed al capitolato speciale di appalto. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna in via riconvenzionale de al pagamento della somma di €. 20.000,00 oltre interessi Controparte_2
legali ed accessori.
pagina 2 di 6 Resisteva, ritualmente costituitosi, il la quale confermava, per un verso, la CP_2
correttezza e la debenza di quanto richiesto in ripetizione, e contestava, per altro verso, la dovutezza dell'importo voluto in via riconvenzionale, sì come già ricompreso nei compensi professionali oggetto della pregressa pronuncia di condanna. Eccepiva a tal ultimo la prescrizione presuntiva.
Con l'ordinanza del 19 febbraio 2020 l'adito Giudice ha denegato il rilascio della clausola di provvisoria esecuzione.
Dopo una iniziale assunzione in decisione, la causa, con il provvedimento del 2 dicembre
2022, è stata rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di CTU tecnico-estimativa, terminata la quale, all'udienza del 13 gennaio 2025, è stata posta definitivamente in decisione.
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Motivi della decisione
Si controverte nella presente controversia di compensi professionali affatto diversi rispetto a quelli oggetto del procedimento n. 90500165/2011 RG che si è concluso con la sentenza n.
395/2019 RG con la quale l'adito Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo n. 39/2011 RG ed ha condannato il al pagamento della minor somma di €. 10.000,00 oltre spese CP_2 legali (€. 4.835,00).
Il pregresso procedimento afferiva ai compensi aventi titolo nel contratto d'opera professionale datato 16 novembre 2006 con il quale il ebbe a conferire a CP_2
ingegnere, l'incarico di redigere il “progetto architettonico, preliminare ed Controparte_1
esecutivo, redazione di calcoli statici, direzione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo comprese le prestazioni professionali accessorie” di un fabbricato rurale da edificarsi in Randazzo, contrada Piro: si trattava, nella specie, della realizzazione di una cantina vitivinicola da destinare alla produzione di circa 100.000 bottiglie di vino pro anno.
Il presente giudizio riguarda, per contro, i compensi professionali afferenti alla redazione del progetto esecutivo di recupero dei fabbricati esistenti nel medesimo appezzamento di terreno, di poi giammai realizzato, in uno al computo metrico ed al capitolato speciale di appalto, sì come esclusi dall'originario disciplinare di incarico (cfr. la sentenza 395/2019, pag.
8).
pagina 3 di 6 Tanto si ricava dalla deposizione testimoniale offerta da nel pregresso Testimone_1
giudizio (capp. 22 e 23) e dallo stesso interrogatorio formale reso dal legale rappresentante de (capp. 15, 16, 22): entrambi affermano e riconoscono che, dopo Parte_1
l'approvazione del progetto della nuova cantina, l'odierna società opposta diede incarico al professionista di preparare un nuovo progetto prevedente, in aggiunta alla costruzione della cantina, il recupero dei fabbricai esistenti in uno al computo metrico estimativo senza mai corrispondere alcunchè a titolo di compenso.
In atti è dato di riscontrare il progetto esecutivo redatto in epoca antecedente alla data del
22 luglio 2009 (prima autorizzazione dell'ente Parco dell'Etna) ed anche il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto, per vero risalenti (deposizione testimoniale resa da nel giudizio pregresso) in epoca antecedente al mese di maggio 2010. Testimone_1
Il computo è stato condotto dal nominato CTU alla stregua della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143, nel testo modificato dal DM
29 giugno 1981, sì come vigente all'epoca delle prestazioni, per una base di calcolo del valore delle opere pari ad €. 1.623.968,90: le evidenze della relazione di CTU attestano un computo di €. 20.238,80 - in essi compresi €. 10.539,70, quanto alla progettazione, €.
7.695,25, quanto al computo metrico, €. 2.003,80, quanto al capitolato di appalto – che, aumentato della misura del 25% a norma dell'art. 18 della Tariffa, sì come applicabile perché la prestazione svolta non ha seguito l'intero sviluppo dell'opera, sale ad €. 25.298,50.
Tale ultimo, tuttavia, non è l'importo che è dato di riconoscere in accoglimento della domanda riconvenzionale.
In parte qua il nominato CTU è incorso nell'errore di ricomprendere quale base di calcolo anche il valore delle opere edili e strutturali in calcestruzzo afferenti alla realizzazione della nuova cantina, rectius i lavori già considerati nel giudizio che si è concluso con la statuizione della Corte di appello: il rilievo, se pur non opposto al CTU nei termini assegnati ed articolato soltanto con la comparsa conclusionale, attiene a mera difesa ed è comunque rilevabile d'ufficio dal Giudice. che debbano essere dalla base di calcolo, assunta in €. 1.623.968,90, €. CP_3
960.182,22 (cfr il quadro sinottico B allegato all'allegato peritale), ne viene un importo residuo pagina 4 di 6 (€. 663.786,68) che si rapporta al di più considerato nella misura del 40%, sicchè dal computo di €. 25.298,50 vanno estratti €. 10.119,40 che solo possono essere riconosciuti in favore di a compenso dell'opera per cui è causa. Controparte_1
Disconosciuta qualsivoglia fondatezza alla pur formulata eccezione presuntiva di prescrizione - stante che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore e che tale norma non opera nel caso, quale quello a mano, in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza - il diritto azionato va liquidato, con gli interessi legali dal mese di ottobre 2019, data di notificazione della domanda introduttiva del giudizio (€. 979,58), in valori monetari attuali di €. 11.128,58.
La somma come sopra determinata va portata in compensazione del maggior importo preteso da con il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 Controparte_2
settembre 2019, qui opposto.
Si è già detto che, in esecuzione del titolo monitorio il ebbe a versare al CP_2 professionista, nel mese di febbraio 2013, la somma di €. 38.662,15 e, al procuratore costituito, €. 1.019,22 per compensi dell'avvocato, e, così, nell'intero, €. 39.681,37.
Nel computo deve anche ricomprendersi il pagamento della ritenuta di acconto nella misura di €. 7.150,00 che va ulteriormente computata avendo il beneficiato del CP_1 relativo importo in sede di dichiarazione dei redditi afferente all'anno di imposta relativo: nel complesso, sono €. 46.831,37.
E' poi accaduto che, a seguito della sentenza n. 395/2019 RG del 29 gennaio 2019, sì come riformata con la sentenza della Corte di appello n. 334/2022 RG, il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il diritto a quei compensi professionali è stato ridotto ad €. 15.000,00, per un ammontare comprensivo di accessori ed interessi al tasso legale pari ad €. 16.305,42. A tal ultimo vanno aggiunte le spese legali del primo (€. 2.891,32) e del secondo grado (€.
2.258,64), entrambe riconosciute nella misura di metà, per un totale di €. 21.455,38.
L'indebito trattenuto dal ammonta dunque ad €. 25.375,99 (€. 46.831,37 - €. CP_1
21.455,38).
pagina 5 di 6 Risalendo la formale richiesta di restituzione dell'indebito al mese di marzo 2019,
l'importo dovuto dal professionista è pari, alla data odierna, ad €. 27.944,32.
E' da tal ultima somma che va a tal punto detratto l'importo di €. 11.128,58, di talchè, in uno alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al Controparte_1 pagamento di €. 16.815,74 con gli interessi al taso legale dalla sentenza al sodisfo.
L'esito complessivo del giudizio giustifica, nella considerazione della complessiva condotta processuale delle parti, comunque reciprocamente soccombenti, l'integrale compensazione delle spese processuali.
[. Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU vanno poste a carico de
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 15541/2019 RG, così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG, reso in data 12 settembre 2019, e condanna al pagamento, in favore de della somma di €. Controparte_1 Controparte_2
16.815,74 con gli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo.
Compensa le spese processuali.
Le spese di CTU a carico de Controparte_2
Così deciso in Catania, il 28 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6