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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore altre controversie ha pronunciato la seguente in materia di previdenza obbligatoria SENTENZA
– prestazione nella causa civile di II grado iscritta sub n. 15/2024 RGP ANF
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato presso la
[...]
sede di 39100 Bolzano (BZ), Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
, c.f. , nato in [...] CP_1 CodiceFiscale_1
Erzegovina il 18.12.1975 e residente in [...],
1 Bukovic 276, elettivamente domiciliato in 38122 Trento(TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del Foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 72/2024 di data 23.04.2024 -
altre controversie in materia di previdenza obbligatoria-
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 72/24
notificata il 24.4.2024 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 72/24 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70,
nonché l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di I
grado
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande
2 avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, CP_2
8-11,15 e 16 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste e Testimone_1 [...]
di Brunico Testimone_2
dei procuratori di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forf. del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in CP_2
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto CP_2
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte
3 le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi che potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di Appello
altri nove procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 54/2023 RG, n.
55/2023 RG, n. 56/2023 RG, n. 57/2023 RG, n. 14/2024 RG,
n. 14/2024 RG, 16/2024 RG, 17/2024 RG e 18/2024 RG),
solamente nel procedimento riguardante il sig. con n. Pt_2
56/2023 RG, l' aveva prodotto la lettera originale dell'ente CP_2
croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana (cfr. doc.ti n. 5 e 6 fascicolo di parte di primo CP_2
grado).
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente ha citato in giudizio l' ed esposto al Tribunale di essere residente in CP_2
OA, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi proposto in data 16.10.2020 all' domanda di CP_2
autorizzazione per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data
4 12.11.2021 aveva richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di CP_2
ritenere la domanda incompleta della necessaria documentazione;
di ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un genitore era occupato;
che l' Pt_1
avrebbe provveduto a richiedere alla OA la spettanza della prestazione e che se dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda non era stata presentata in OA, la domanda sarebbe stata respinta;
che con ulteriore pec il
9.12.2021 l' ribadiva di ritenere la domanda incompleta;
di CP_2
aver inoltrato telematicamente all' ricorso amministrativo il CP_2
17.02.2022; che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non CP_2
poter procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di elementi per poterlo riesaminare.
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha ribadito che competente ad erogare gli ANF era l'ente italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della richiesta di pagamento
ANF; che ad ogni modo ove l'Ente italiano non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la domanda all'Ente
Croato avviando il procedimento di cui al reg. Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era assolutamente
5 completa. Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente di percepire gli ANF nel periodo di cui alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' ad erogare la prestazione, con il favore Pt_1
delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_2
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità del ricorso e/o l'inammissibilità dello stesso. Nel merito l' , Pt_1
dopo avere riconosciuto che il ricorrente aveva prestato attività
di lavoro subordinato in Italia dal 09.12.2019 al 30.05.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto il 05.04.2022 comunicando che la moglie del ricorrente svolgeva attività lavorativa e che i figli non percepivano assegni familiari in OA. Sosteneva, però, che competente per l'erogazione della prestazione era, sulla base della normativa comunitaria, l'ente sociale dello Stato croato, in quanto Stato di residenza dei figli. Ha chiesto nel merito,
quindi, il rigetto della domanda.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state
6 poste a carico dell'Istituto soccombente, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 e/o l'illegittimità della condanna (diretta)
dell'ente al pagamento della prestazione nonché
l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di primo grado rispettivamente per assenza di domande specifiche di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ovvero per difetto di presentazione di una “domanda di sia con CP_3
riferimento al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla
richiesta di condanna al pagamento di tali assegni a carico
diretto dell' ” (v. ricorso in appello, pag. 14). Nel merito ha CP_2
insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della “competenza” dell' rispetto alla CP_2
pretesa del ricorrente essendo “fuori dubbio che sia l' a CP_2
gestire tale tipo di prestazione e il datore di lavoro sia soltanto il
7 soggetto che materialmente eroga, in talune occasioni, l'assegno
di cui si parla” (sentenza, pag. 7).
1.1. L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice sul rilievo che il ricorso è stato rigettato il 31.3.2022 e che pertanto il ricorso giudiziale, depositato il 31.3.2023, deve dirsi tempestivo perché
proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
1.2. Nel merito il Giudice del lavoro ha dato “per pacifico” che
“per un lavoratore stabilmente residente in Italia l' o chi per CP_2
esso dovrebbe erogare l'assegno, nella specie il lavoratore ha
prestato il suo servizio in Italia, ma la sua famiglia risiede in
OA.” Dalla normativa comunitaria, segnatamente dall'art. 68 del regolamento, emergerebbe il principio della “lex loci
laboris” e solo in via sussidiaria la competenza sarebbe
“determinata dal luogo dove spetta il contributo maggiore.” Dalla
documentazione in atti si evincerebbe che nessuno ha mai fatto domanda di prestazione in OA, che la OA comunque mai avrebbe erogato alcun importo, che il ricorrente nel periodo in esame in OA non ha prestato attività lavorativa e che sua moglie ha prestato mero lavoro stagionale, per cui sarebbe
8 “difficile stabilire per quale motivo non dovrebbe essere
competente per la domanda l'ente italiano, per quale motivo non
dovrebbe avere diritto a tale tipo di prestazione, o per quale
motivo non dovrebbe essere trattato al pari degli altri lavoratori
nazionali.” Ha accolto, quindi, la domanda.
2. Questa decisione è censurata dall' sotto i CP_2
seguenti profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo grado CP_2
avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente, sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo, dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i termini prescritti per CP_2
l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione,
di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
9 2.2. Con la seconda censura l'appellante si duole della mancata osservanza del “meccanismo” procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto
diretto” tra dipendente ed ente previdenziale. Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al pagamento degli ANF, essendo CP_2
l'ente previdenziale tenuto esclusivamente a dare l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei familiari dell'appellato, il quale avrebbe dovuto domandare il pagamento degli assegni al proprio datore di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la OA). … Del pari, per evitare cumuli di
prestazioni analoghe, è necessario sapere se vi sia il diritto a tali
prestazioni (anche all'altro coniuge) nello stato di residenza (non
rilevando l'effettiva erogazione)”. Lo Stato competente e la legislazione applicabile in via prioritaria sarebbe nel caso di
10 specie la OA, perché la moglie del ricorrente ivi lavorava ed i figli ivi risiedevano, “cosicché è la OA lo stato di
competenza prioritaria che deve calcolare l'assegno familiare e
comunicare, in secondo luogo, l'importo che liquida (o dovrebbe
liquidare) in modo da permettere all' di calcolare l'eventuale CP_2
integrazione differenziale. Non è mai stato fornito l'importo
(anche solo teorico) degli ANF spettanti in base alla legislazione
croata.” L' osserva, infine, che l'onere della prova della CP_2
sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'assegno in
Italia ovvero della prova della non spettanza secondo il diritto croato spetterebbe al ricorrente, nella specie non assolto.
2.4. L' si duole, infine, dell'omessa pronuncia sulle CP_2
proprie eccezioni preliminari. In particolare il ricorso depositato avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato
“in quanto non vi sono domande specifiche in ordine alla
domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare (che
è la fase prodromica prima del riconoscimento degli ANF)” ed altresì improponibile “in quanto in sede amministrativa non è
mai stata presentata la domanda di ANF/DIP, sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30 aprile 1970,
11 n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, comma 1 - convertito in L. 14 novembre 1992, n.
438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_4
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
12 prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
3.1.1. L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
3.1.2. In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale. Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è CP_2
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022 (ampiamente entro termine).
3.1.3. Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718,
insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità
nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente
Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è
13 stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus,
a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , CP_2
a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica
del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a
seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui
al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso
amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in CP_2
questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del
ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex
art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la
decisione; III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
3.1.4. E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza
dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
14 amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.5. Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
3.1.6. Nella specie, infatti, alla pronuncia dell' CP_2
sull'istanza dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
3.1.7. Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
15 secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.8. Questa ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020,
n.17792 richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione
(pagg. 4 e 5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era
stata presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato CP_2
risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un
secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti
avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data
15/4/2011 l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo
avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era
iniziato il 13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del 21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al CP_2
comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività del ricorso giudiziario depositato solo in data
13/7/2012 sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il 15/4/2011. Nell'osservare che “il provvedimento del
16 24/1/2011, con cui l' ha rigettato nuovamente la domanda CP_2
ed a prescindere dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere
un nuovo termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data
di presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere, infatti, inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il
15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del CP_2
24/1/2011, così trascurando, come sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della decadenza sostanziale è quella
di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni
di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU,
n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la
stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo
decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si
ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come
nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti,
consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi
o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa
individuazione del dies a quo”.
3.1.9. Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al
17 datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
3.2.1. In relazione alla domanda de qua, infatti,
indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei CP_2
cui confronti soltanto la condanna poteva essere pronunciata,
essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
3.2.2. Peraltro, nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
3.2.3. È pertanto proprio l' il destinatario della CP_2
pretesa di credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
3.2.4. Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
18 l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro - Pt_1
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Sono altresì infondate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale in questa fase riproposte dall'impugnante, sul rilievo, la prima, dell'asserita assenza di una domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare e, la seconda, per il preteso difetto di presentazione di una “domanda di ANF/DIP sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF, sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3.3.1. Con riguardo alla prima eccezione, si rileva che lo stesso ha depositato, unitamente alla propria memoria CP_2
difensiva in primo grado, il riepilogo della “domanda di autorizzazioni ANF in modalità on-line” presentata dall'odierno appellato, che riporta nella casella dedicata alla specificazione della tipologia di autorizzazione richiesta la seguente indicazione: “Inclusione di Familiari nel Nucleo” (v. il suo doc. 2;
si veda altresì la domanda amministrativa con allegati prodotta unitamente al ricorso introduttivo).
3.3.2. Non è neppure condivisibile la deduzione circa la
19 mancanza di “domanda di ANF/DIP” dal momento che, come ricostruito dallo stesso ente impugnante nell'atto di appello,
detta domanda deve essere preceduta dal provvedimento di autorizzazione all'inclusione nel nucleo dei familiari,
provvedimento nella specie non concesso.
3.3.3. Ad avviso della Corte si deve, peraltro, considerare che la domanda di liquidazione degli assegni familiari è stata formulata, per conto del ricorrente/appellato dal suo avvocato,
con la comunicazione e-mail del 12 novembre 2021 (v. il doc. 2
del ricorso amministrativo del 16 febbraio 2022 sub doc. 6
dell'appellato) a cui ha fatto seguito il provvedimento di rigetto del 25 novembre 2021.
3.4. Nel merito l'appello è infondato.
3.4.1. L' invoca, come già sopra scritto, il CP_2
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, l'art. 68, paragrafo 1,
contenente le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
3.4.2. Ma nel caso specifico non soccorre in concreto alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
20 3.4.3. Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 5), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information che l'appellato dal 12.09.2019 al 11.11..2022 non ha svolto attività
lavorativa/professionale in OA (ma in Italia, dal 09.12.2019
al 30.05.2021), che la moglie ha lavorato in periodi stagionali in OA (4.6.2020 – 5.10.2020; 1.1.2020 – 12.4.2021), che l'assicurazione continua è facoltativa, che i coniugi non hanno e non percepiscono assegni familiari in OA).
3.4.4. La normativa unionale di riferimento è la seguente:
Regolamento n. 883/2004 (cosiddetto “di base”):
Il considerando 35 del regolamento n. 883/2004 enuncia le finalità perseguite dalla normativa europea come segue: «Allo
scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno
prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a
prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro
competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di
residenza dei familiari».
L'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento prevede, quindi,
il principio della “lex loci laboris”: “Fatti salvi gli articoli da 12 a
16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o
autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato membro …”. E non è dubbio che il ricorrente, in quanto lavoratore alle dipendenze di una sede italiana di
21 un'impresa europea (Strabag) nel periodo oggetto di causa, è
soggetto alla legislazione italiana quale “legislazione dello Stato
competente”.
Il capitolo 8 del titolo III dello stesso regolamento, intitolato
«Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di
prestazione», contiene gli articoli da 67 a 69 relativi alle prestazioni familiari. L'articolo 67 del regolamento n. 883/2004,
rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così
dispone: «Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi
della legislazione dello Stato membro competente, anche per i
familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi
ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di
una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari
ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la
sua pensione o la sua rendita». Con il che si esprime il principio
(prima frase) secondo cui il lavoratore migrante ha diritto di percepire le prestazioni familiari dallo Stato competente (in forza dell'attività lavorativa subordinata/autonoma ivi esercitata) “anche per i familiari che risiedono in un altro Stato
membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato
membro”.
L'articolo 68 del regolamento, intitolato «Regole di priorità in
caso di cumulo», si preoccupa, poi, di disciplinare i casi in cui,
per effetto della diversa residenza dei familiari rispetto al luogo in cui il lavoratore migrante esercita l'attività lavorativa, vi sia
22 una situazione di effettiva attribuzione di prestazioni di contenuto analogo da parte delle legislazioni sociali degli Stati
membri coinvolti: “1.Qualora nello stesso periodo e per gli stessi
familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più
Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel
caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo,
l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in
secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una
pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della
residenza; b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a
un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai
seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di
residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta
attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato
di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In
quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i
criteri definiti nel regolamento di applicazione;
(...); iii) nel caso di
diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei
figli.
2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono
erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del
paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma
della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a
concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed
23 erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per
la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale
integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro
Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto
sulla residenza.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga
presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente
istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione,
ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo: a) detta istituzione inoltra la domanda
immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di
cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la
persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento
di applicazione in materia di concessione provvisoria di
prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di
cui al paragrafo 2; b) l'istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la
domanda come se quest'ultima fosse stata presentata
direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di
presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la
data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima
istituzione».
L'articolo 84 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Recupero
di contributi e ripetizione di prestazioni», al comma 1 prevede:
«1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato
membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da
24 parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere
effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le
garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché
alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate,
dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro. (...)».
Regolamento (CE) n. 987/2009 (di applicazione):
L'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU
2009, L 284, pag. 1), di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. La domanda di prestazioni familiari è presentata
all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli
67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della
situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli
interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro
in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda
il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora
l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto,
l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari
presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente
che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata
la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base
delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo
25 conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la
situazione familiare del richiedente. Se tale istituzione conclude
che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/ 2004]
eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che
applica. Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale
diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di
un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del
regolamento [n. 883/2004], trasmette senza indugio la domanda
all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la
persona interessata;
essa informa inoltre l'istituzione dell'altro
Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla
domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004],
decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da
applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68,
paragrafo 3, del regolamento [n. 883/2004], all'istituzione
dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente.
Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione
provvisoria entro due mesi. Qualora l'istituzione a cui è stata
trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine
summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e
l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua
26 legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la
domanda l'importo delle prestazioni erogate. (...) 5. L'istituzione
che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio
per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo
carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle
somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui
all'articolo 73 del regolamento di applicazione».
3.4.5. Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi. Nel motivare la propria decisione la Corte di
Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza
costante della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta
situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è
sufficiente che prestazioni familiari siano dovute in uno Stato
membro e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in
altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata). 35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari
come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la
legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di
prestazioni a favore del familiare interessato. È quindi necessario
27 che l'interessato soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali
imposte dal diritto interno di tale Stato per poter esercitare
siffatto diritto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010,
C-16/09, EU:C:2010:605, punto 53). 36 Nel caso di Per_3
specie, dalla decisione di rinvio risulta che né DN né la sua ex
moglie hanno potuto percepire prestazioni familiari in Polonia per
far fronte all'onere del mantenimento della figlia residente in tale
Stato membro, dal momento che l'importo della pensione
percepita da DN in Austria superava l'importo massimo del
reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza della
normativa polacca. 37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua
ex moglie hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le
regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n.
883/2004 non si applicano in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale”.
3.4.6. Si è visto che gli artt. 11 e 67 del regolamento n.
883/2004 dispongono che al lavoratore migrante si applica,
comunque e in ogni caso, la legislazione dello Stato competente
(nel caso di specie l'Italia) in cui esplica la sua attività lavorativa subordinata e che ha diritto di ottenere le prestazioni familiari come se i suoi familiari risiedessero nello Stato membro competente (e, quindi, gli ANF “italiani”). Risulta dimostrato che nel periodo in questione né l'appellato né la di lui moglie hanno percepito assegni croati (per i quali non hanno presentato peraltro domanda – cfr. le risposte fornite all' dall'ente CP_2
28 croato competente).
3.4.7. Con riferimento ai periodi in cui non vi era sovrapposizione di attività lavorativa tra i due coniugi, era,
quindi, competente in via prioritaria l'Italia e applicabile la legislazione italiana, alla luce della regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68 del Regolamento CE del
29/04/2004 n. 883, secondo la quale “
1. Qualora nello stesso
periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base
alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti
regole di priorità: a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati
membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo
luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale
subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo
dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti
conferiti a titolo della residenza; (…)”. Nei periodi in cui la coniuge in OA non era impegnata nei lavori stagionali e il ricorrente odierno appellato aveva in corso il rapporto di lavoro in Italia (riferendosi la sua copertura assicurativa ad altri periodi), si deve concludere che spettavano in via prioritaria i
“diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o
autonoma”, dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana.
3.4.8. Risulta nel caso di specie alla luce della documentazione versata in atti che non può con certezza escludersi che nei periodi di sovrapposizione di attività
lavorativa di entrambi i coniugi (4.6.2020 – 5.10.2020; 1.1.2020
29 – 12.4.2021) spettavano alla moglie anche i child benefits
secondo la legislazione croata. Ciò in quanto la documentazione in atti sulla situazione reddituale della famiglia (con tre figli)
non è sufficiente ad escludere, in linea teorica, la spettanza sulla base di quella legislazione.
3.4.9. Secondo la legge croata sugli assegni per i figli,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale croata “Narodne novine n.
94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18
e 156/23, nell'anno 2024 l'ammontare dell'assegno a seconda del reddito familiare, che pro-capite non può superare l'importo di € 618,02, varia da un massimo di € 61,80 a un minimo di €
30,90 per figlio minorenne. A base della legislazione croata vi è
il meccanismo secondo cui viene determinato annualmente un reddito medio pro-capite familiare, che dà diritto a diversi importi di assegni per i figli a seconda del reddito effettivo familiare inferiore o uguale o superiore (comunque non oltre il
140%) del reddito medio pro-capite mensile. L'importo massimo reddituale pro-capite, oltre il quale non spetta alcun assegno per figli, nel 2024 ammonta, come detto, a € 618,02. Negli anni
2019/2020/2021 evidentemente questo importo era più basso.
3.4.10. Emerge dalla CU 2020 del lavoratore (doc. n.
8 del ricorrente/appellato) che il reddito netto mensile di questo percepito in Italia era di ca. € 2.000,00/2.500,00 (la CU in questione è relativa soltanto al periodo 9.12.-31.12.2019 ed è,
quindi, solo poco significativa). La famiglia era composta
30 dall'appellato, dalla moglie e da tre figli. Il reddito annuo della moglie in OA (cfr. la certificazione dei redditi allegata alla domanda amministrativa sub doc. n. 2 di parte ricorrente/appellata) ammontava nell'anno 2019, sempre per impiego stagionale, a complessivamente € 2.392,47.
3.4.11. Questa documentazione è talmente scarna da non potersi escludere, per ciò soltanto, che non vi fosse, nei periodi di contemporanea attività lavorativa dei coniugi, un diritto anche sulla base della legislazione croata, con conseguente applicabilità della regola di priorità di cui all'art. 68, lettera b) del regolamento n. 883/2004, secondo cui,
qualora le prestazioni spettano sulla base del medesimo titolo
(attività lavorativa) da parte delle due legislazioni coinvolte
(italiana e croata), è prioritariamente competente l'istituzione dello Stato membro di residenza dei figli.
3.4.12. Tuttavia, il rischio di effettivo cumulo di prestazioni è nel caso di specie escluso dalla mancata erogazione di assegni da parte della OA.
3.4.13. A prescindere da questo rilievo in fatto, è
decisivo però il mancato rispetto, da parte dell' , della CP_2
procedura unionale vincolante per questa ipotesi, il che ugualmente conduce alla conferma anche in parte qua del diritto del ricorrente/appellato.
3.4.14. Va invero considerato che qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
31 domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
3.4.15. Tale procedura è prevista dall'art. 60 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.4.16. Nell'esaminare la disposizione citata la Corte
giustizia UE sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36,
ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta
chiaramente che l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata
presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari,
la quale ritenga che la sua legislazione non è applicabile in via
prioritaria, è tenuta, in caso di mancata presa di posizione da
parte dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a
erogare le prestazioni previste a titolo di tale legislazione. 48 Di
conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione non può
sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari fino a
concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo. 49
Questa interpretazione è peraltro confermata dall'articolo 60,
32 paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che,
qualora un'istituzione abbia proceduto al versamento di
prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello
che risulta in definitiva a suo carico, essa può rivolgersi
all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in
eccedenza”.
3.4.17. Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur affermandosi incompetente in via prioritaria, non ha CP_2
risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo
3 del citato Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
3.4.18. Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che, comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la CP_2
propria legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla
33 legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
3.4.19. Deve infine essere disattesa altresì la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
3.4.20. Tale rilievo non pare considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello Stato
membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
3.4.21. Conclusivamente non può essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti unionali richiamati mira ad agevolare la circolazione dei lavoratori migranti,
semplificando, da un punto di vista amministrativo, le loro
34 pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali, gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
3.5. In conclusione, l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4.1. Le spese del grado: Il principio di soccombenza conduce alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata (art. 91 cpc). Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa. La vertenza ha carattere seriale. Tenuto
conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi minimi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e, pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste
35 soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei Parte_3
confronti di con ricorso in appello depositato il CP_1
22.05.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 72/2024 di data 23.04.2024,
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante a Parte_1
rifondere all'appellato le spese del grado, che CP_1
liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente
36 provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott.ssa Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto:
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore altre controversie ha pronunciato la seguente in materia di previdenza obbligatoria SENTENZA
– prestazione nella causa civile di II grado iscritta sub n. 15/2024 RGP ANF
promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato presso la
[...]
sede di 39100 Bolzano (BZ), Piazza Domenicani 30
- appellante -
contro
, c.f. , nato in [...] CP_1 CodiceFiscale_1
Erzegovina il 18.12.1975 e residente in [...],
1 Bukovic 276, elettivamente domiciliato in 38122 Trento(TN), Via
Giuseppe Grazioli 65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Zicaro del Foro di Cosenza, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva di costituzione in appello
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 72/2024 di data 23.04.2024 -
altre controversie in materia di previdenza obbligatoria-
Causa decisa all'udienza del 29.01.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 72/24
notificata il 24.4.2024 per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
A. In via preliminare sospendersi la provvisoria esecutorietà
della sentenza n. 72/24 del Tribunale di Bolzano e nello specifico della pronuncia di condanna al pagamento della prestazione oltre alla rivalutazione ed agli interessi.
B. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70,
nonché l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di I
grado
C. In via principale subordinata, rigettarsi tutte le domande
2 avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché
contrarie alla normativa
D. Spese, diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio rifusi
E. In via subordinata istruttoria ammettersi prova testimoniale sui punti della memoria di costituzione di I grado da 1 a 3, CP_2
8-11,15 e 16 che qui si hanno per integralmente riportati e richiamati, indicandosi a teste e Testimone_1 [...]
di Brunico Testimone_2
dei procuratori di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nelle funzioni di Giudice
del Lavoro, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, in accoglimento della presente memoria difensiva e di costituzione:
A) respingere l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa, con integrale conferma della sentenza impugnata;
B) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forf. del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Si reitera la richiesta già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, si richiede che venga ordinato all' di produrre tutta la documentazione in CP_2
possesso riguardante la domanda amministrativa del lavoratore necessaria ai fini del presente procedimento.
In particolare, sarebbe opportuno avere contezza dell'originale delle missive inviate dall'Istituzione croata all' in quanto CP_2
nel giudizio di primo grado erano state semplicemente prodotte
3 le relative traduzioni in italiano senza l'indicazione di elementi che potessero far ritenere genuini ed originali tali documenti.
Ed invero, poiché pendono dinanzi a Codesta Corte di Appello
altri nove procedimenti relativi a posizioni sostanzialmente identiche di altrettanti lavoratori croati (n. 54/2023 RG, n.
55/2023 RG, n. 56/2023 RG, n. 57/2023 RG, n. 14/2024 RG,
n. 14/2024 RG, 16/2024 RG, 17/2024 RG e 18/2024 RG),
solamente nel procedimento riguardante il sig. con n. Pt_2
56/2023 RG, l' aveva prodotto la lettera originale dell'ente CP_2
croato in cui si sosteneva che la priorità fosse dell'istituzione italiana (cfr. doc.ti n. 5 e 6 fascicolo di parte di primo CP_2
grado).
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta da controparte,
se ne chiede il rigetto perché non necessaria ai fini della decisione del presente giudizio. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario sugli stessi capitoli e con i medesimi testi indicati dall' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.3.2023 il ricorrente ha citato in giudizio l' ed esposto al Tribunale di essere residente in CP_2
OA, di aver lavorato presso la sede italiana (di Bolzano)
della società Strabag negli anni 2019 - 2021 e di aver quindi proposto in data 16.10.2020 all' domanda di CP_2
autorizzazione per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
che a fronte del silenzio serbato dall'istituto, in data
4 12.11.2021 aveva richiesto la liquidazione degli ANF e questa volta con comunicazione 25.11.2021 l' aveva comunicato di CP_2
ritenere la domanda incompleta della necessaria documentazione;
di ritenere competente in via primaria a pagare l'assegno lo Stato Croato in quanto Stato di residenza dei familiari e dove un genitore era occupato;
che l' Pt_1
avrebbe provveduto a richiedere alla OA la spettanza della prestazione e che se dalle informazioni fosse emerso che nello stato di residenza della famiglia non sussisteva il diritto alla prestazione la domanda sarebbe stata accolta;
se peraltro fosse emerso che la domanda non era stata presentata in OA, la domanda sarebbe stata respinta;
che con ulteriore pec il
9.12.2021 l' ribadiva di ritenere la domanda incompleta;
di CP_2
aver inoltrato telematicamente all' ricorso amministrativo il CP_2
17.02.2022; che l' aveva risposto con pec 31.3.2022 di non CP_2
poter procedere all'esame del ricorso, di aver chiesto documentazione all'ente estero, di chiudere provvisoriamente il ricorso in attesa di elementi per poterlo riesaminare.
Tanto premesso in fatto il ricorrente ha ribadito che competente ad erogare gli ANF era l'ente italiano, avendo egli lavorato in Italia negli anni oggetto della richiesta di pagamento
ANF; che ad ogni modo ove l'Ente italiano non si fosse ritenuto competente avrebbe dovuto trasmettere la domanda all'Ente
Croato avviando il procedimento di cui al reg. Cee 987/2009 e che la documentazione allegata agli ANF era assolutamente
5 completa. Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti in capo al ricorrente di percepire gli ANF nel periodo di cui alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' ad erogare la prestazione, con il favore Pt_1
delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la decadenza CP_2
ex art. 47 del D.P.R. 639/70 nonché l'improponibilità del ricorso e/o l'inammissibilità dello stesso. Nel merito l' , Pt_1
dopo avere riconosciuto che il ricorrente aveva prestato attività
di lavoro subordinato in Italia dal 09.12.2019 al 30.05.2021,
rappresentava che a seguito di contatti presi con l'Ente Croato
questo aveva risposto il 05.04.2022 comunicando che la moglie del ricorrente svolgeva attività lavorativa e che i figli non percepivano assegni familiari in OA. Sosteneva, però, che competente per l'erogazione della prestazione era, sulla base della normativa comunitaria, l'ente sociale dello Stato croato, in quanto Stato di residenza dei figli. Ha chiesto nel merito,
quindi, il rigetto della domanda.
Sentiti i procuratori delle parti, il Giudice del lavoro ha deciso la causa con la sentenza gravata con la quale, in accoglimento della domanda svolta, ha condannato l' ad CP_2
erogare la prestazione previdenziale richiesta in favore del ricorrente, relativamente ai periodi specificati nella domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti della L.
412/91 art. 16 e succ. modificazioni. Le spese di lite sono state
6 poste a carico dell'Istituto soccombente, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Zicaro antistatario.
Avverso la pronuncia di prime cure ha interposto appello l' chiedendo, in via pregiudiziale e/o preliminare di CP_2
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 e/o l'illegittimità della condanna (diretta)
dell'ente al pagamento della prestazione nonché
l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso di primo grado rispettivamente per assenza di domande specifiche di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, ovvero per difetto di presentazione di una “domanda di sia con CP_3
riferimento al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla
richiesta di condanna al pagamento di tali assegni a carico
diretto dell' ” (v. ricorso in appello, pag. 14). Nel merito ha CP_2
insistito nel rigetto di tutte le domande del ricorrente in quanto infondate.
Si è costituito per resistere l'appellato, che ha chiesto la conferma della sentenza con il favore delle spese del grado.
All'udienza del 29 gennaio 2025 il procedimento è stato definito con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza di primo grado ha innanzitutto affermato la ricorrenza della “competenza” dell' rispetto alla CP_2
pretesa del ricorrente essendo “fuori dubbio che sia l' a CP_2
gestire tale tipo di prestazione e il datore di lavoro sia soltanto il
7 soggetto che materialmente eroga, in talune occasioni, l'assegno
di cui si parla” (sentenza, pag. 7).
1.1. L'eccezione di decadenza formulata dall' con CP_2
richiamo alla disciplina dettata dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 è stata disattesa dal primo giudice sul rilievo che il ricorso è stato rigettato il 31.3.2022 e che pertanto il ricorso giudiziale, depositato il 31.3.2023, deve dirsi tempestivo perché
proposto entro il termine decadenziale di un anno, risultando così rispettato il termine stabilito dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970 per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fra le quali sono da ricomprendere quelle afferenti gli ANF.
1.2. Nel merito il Giudice del lavoro ha dato “per pacifico” che
“per un lavoratore stabilmente residente in Italia l' o chi per CP_2
esso dovrebbe erogare l'assegno, nella specie il lavoratore ha
prestato il suo servizio in Italia, ma la sua famiglia risiede in
OA.” Dalla normativa comunitaria, segnatamente dall'art. 68 del regolamento, emergerebbe il principio della “lex loci
laboris” e solo in via sussidiaria la competenza sarebbe
“determinata dal luogo dove spetta il contributo maggiore.” Dalla
documentazione in atti si evincerebbe che nessuno ha mai fatto domanda di prestazione in OA, che la OA comunque mai avrebbe erogato alcun importo, che il ricorrente nel periodo in esame in OA non ha prestato attività lavorativa e che sua moglie ha prestato mero lavoro stagionale, per cui sarebbe
8 “difficile stabilire per quale motivo non dovrebbe essere
competente per la domanda l'ente italiano, per quale motivo non
dovrebbe avere diritto a tale tipo di prestazione, o per quale
motivo non dovrebbe essere trattato al pari degli altri lavoratori
nazionali.” Ha accolto, quindi, la domanda.
2. Questa decisione è censurata dall' sotto i CP_2
seguenti profili.
2.1. Con il primo motivo di appello l'istituto si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L' fa valere, in particolare, che la sentenza di primo grado CP_2
avrebbe violato il consolidato principio secondo cui sarebbe irrilevante sia la decisione/risposta tardiva dell'ente, sia la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo, dovendosi tener conto esclusivamente della data di presentazione dell'istanza all' , cui vanno “sommati” i termini prescritti per CP_2
l'esaurimento del procedimento amministrativo (ovvero quelli risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione,
di cui alla legge n. 533 del 1973, art. 7 e di quello di centottanta giorni previsto dalla legge n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6).
Nella specie tra la presentazione della domanda all' CP_2
(16.10.2020) ed il deposito del ricorso giudiziale (31.3.2023)
erano passati più di 300 giorni e 1 anno, talché il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dall'azione giudiziale.
9 2.2. Con la seconda censura l'appellante si duole della mancata osservanza del “meccanismo” procedurale normativamente stabilito, che prevederebbe il pagamento degli assegni da parte del datore di lavoro al dipendente, con successivo conguaglio con la contribuzione dovuta all'istituto ovvero rimborso in caso di eccedenza, senza alcun “contatto
diretto” tra dipendente ed ente previdenziale. Per tali ragioni il primo giudice avrebbe dovuto disattendere la domanda di condanna diretta dell' al pagamento degli ANF, essendo CP_2
l'ente previdenziale tenuto esclusivamente a dare l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare dei familiari dell'appellato, il quale avrebbe dovuto domandare il pagamento degli assegni al proprio datore di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo l'impugnante deduce che, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 (c.d. “di base”), al fine della individuazione della “priorità della
legislazione da applicarsi (e, di conseguenza, dell'istituzione
competente ad erogare le prestazioni)”, non rileverebbe il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, bensì “il luogo di residenza
dei figli, se anche l'altro coniuge lavora nello stato di residenza
(nel presente caso la OA). … Del pari, per evitare cumuli di
prestazioni analoghe, è necessario sapere se vi sia il diritto a tali
prestazioni (anche all'altro coniuge) nello stato di residenza (non
rilevando l'effettiva erogazione)”. Lo Stato competente e la legislazione applicabile in via prioritaria sarebbe nel caso di
10 specie la OA, perché la moglie del ricorrente ivi lavorava ed i figli ivi risiedevano, “cosicché è la OA lo stato di
competenza prioritaria che deve calcolare l'assegno familiare e
comunicare, in secondo luogo, l'importo che liquida (o dovrebbe
liquidare) in modo da permettere all' di calcolare l'eventuale CP_2
integrazione differenziale. Non è mai stato fornito l'importo
(anche solo teorico) degli ANF spettanti in base alla legislazione
croata.” L' osserva, infine, che l'onere della prova della CP_2
sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'assegno in
Italia ovvero della prova della non spettanza secondo il diritto croato spetterebbe al ricorrente, nella specie non assolto.
2.4. L' si duole, infine, dell'omessa pronuncia sulle CP_2
proprie eccezioni preliminari. In particolare il ricorso depositato avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato
“in quanto non vi sono domande specifiche in ordine alla
domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare (che
è la fase prodromica prima del riconoscimento degli ANF)” ed altresì improponibile “in quanto in sede amministrativa non è
mai stata presentata la domanda di ANF/DIP, sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono mosse dall'ente appellante e deve essere confermata.
3.1. Affrontando preliminarmente la questione dell'eccepita decadenza dall'azione, va ricordato che il D.P.R. 30 aprile 1970,
11 n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, art. 4, comma 1 - convertito in L. 14 novembre 1992, n.
438 -, dispone quanto segue:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere
proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della
decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la Pt_1
pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione (1).
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione
giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione
decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli
interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad Controparte_4
indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel
comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di
12 prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali
organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto,
altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento
dell'azione giudiziaria”.
3.1.1. L'appellato ha agito per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge nr. 88 del
1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del
1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992,
convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (Cassazione civile sez.
lav., 10/04/2017, n.9158).
3.1.2. In questa fase il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale. Occorre considerare che nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione, vi è stata la risposta dell' del 25 novembre 2021, avverso la quale è CP_2
stato tempestivamente proposto ricorso in sede amministrativa,
il quale è stato rigettato il 31 marzo 2022 (ampiamente entro termine).
3.1.3. Al fine di risolvere la questione deve essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, di cui alla sentenza 29/05/2009, n.12718,
insegnamento costantemente applicato dalla Corte di legittimità
nelle successive pronunce, fra le quali anche la recente
Cassazione civile sez. lav., 07/11/2024, n.28671, con la quale è
13 stato rimarcato che “l'art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus,
a seconda che: I. sia stato emanato un provvedimento dell' , CP_2
a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica
del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a
seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui
al suddetto art. 47; II. sia stato presentato il ricorso
amministrativo ma l' non abbia provveduto a riguardo: in CP_2
questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del
ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex
art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la
decisione; III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' , in risposta CP_2
alla domanda iniziale dell'assicurato, o perché, pur in presenza
dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta CP_2
presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima
ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta
di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per
l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a
giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della
legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all'assicurato
per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della
legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46
comma 6 della legge nr. 88 del 1989)”.
3.1.4. E' stato osservato che “il riferimento alla scadenza
dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
14 amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla
previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della
decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe
proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo
la domanda di prestazione” (Cassazione civile sez. lav.,
10/04/2017, n. 9158; Cassazione civile sez. lav., 27/06/2017,
n.15969; Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.5. Tale chiarimento consente di escludere che il caso concreto debba essere ricondotto, come preteso dall'appellante,
alla terza delle ipotesi innanzi enucleate.
3.1.6. Nella specie, infatti, alla pronuncia dell' CP_2
sull'istanza dell'interessato ha fatto seguito il tempestivo ricorso amministrativo, per cui si versa nella ipotesi sub 1 contemplata dall'art. 47 comma 2 del DPR n. 639/1970 (“…dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
competenti organi dell'Istituto …”), cioè quando è stato proposto entro il termine prescritto di 90 giorni (il 17 febbraio 2022) un ricorso amministrativo contro la decisione sfavorevole dell' sulla domanda amministrativa avanzata dal Pt_1
lavoratore (nell'ottobre 2020) e l' si è tempestivamente Pt_1
pronunciato su detto ricorso gerarchico (il 31 marzo 2022).
3.1.7. Tale ipotesi è diversa da quella sub 3 (“… ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione …”), la quale,
15 secondo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, “ricorre
nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, nel
caso in cui l' non si pronunci sull'istanza dell'interessato e CP_2
nel caso in cui il provvedimento sia mancante delle indicazioni
circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile”
(così Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n.23484).
3.1.8. Questa ricostruzione non pare contraddetta dalla decisione della Cassazione civile sez. lav., del 26/08/2020,
n.17792 richiamata dall'appellante nell'atto di impugnazione
(pagg. 4 e 5), che – riguardo ad un caso in cui “la domanda era
stata presentata in data 7/6/2010 a cui l' aveva dato CP_2
risposta con un primo provvedimento in data 21/6/2010 ed un
secondo in data 24/1/2011 a seguito di richiesta di chiarimenti
avanzata dal ricorrente in data 23/7/2010; che in data
15/4/2011 l'assicurato aveva proposto ricorso amministrativo
avverso il secondo provvedimento di rigetto e che il giudizio era
iniziato il 13/7/2012” - ha considerato corretto fare decorrere il termine annuale di decadenza dal provvedimento di rigetto dell' del 21/6/2010, avverso il quale alcun ricorso al CP_2
comitato provinciale era stato presentato, concludendo per la tardività del ricorso giudiziario depositato solo in data
13/7/2012 sostenendo l'irrilevanza del secondo provvedimento di rigetto del 24/1/2011, emesso in risposta alla richiesta di chiarimenti del 23/7/2010 e di poi impugnato in via gerarchica il 15/4/2011. Nell'osservare che “il provvedimento del
16 24/1/2011, con cui l' ha rigettato nuovamente la domanda CP_2
ed a prescindere dalla sua motivazione, non vale a fare decorrere
un nuovo termine di decadenza atteso che ciò che rileva è la data
di presentazione dell'originaria domanda del 7/6/2010”, la
Suprema Corte risulta avere, infatti, inteso censurare l'argomentazione adottata nel provvedimento cassato, la quale aveva valorizzato il ricorso amministrativo proposto il
15/4/2011 contro il secondo provvedimento dell' del CP_2
24/1/2011, così trascurando, come sottolineato dalla sentenza in esame, che “la funzione della decadenza sostanziale è quella
di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni
di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU,
n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la
stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo
decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si
ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come
nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti,
consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi
o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa
individuazione del dies a quo”.
3.1.9. Non vi è pertanto ragione di discostarsi dall'impostazione del primo giudice.
3.2. La tesi dell'ente previdenziale circa la illegittimità della sua condanna al pagamento degli ANF direttamente in favore del lavoratore, quindi senza richiesta da parte di quest'ultimo al
17 datore di lavoro e anticipazione da parte di questi, non convince.
3.2.1. In relazione alla domanda de qua, infatti,
indubbiamente la legittimazione passiva appartiene all' , nei CP_2
cui confronti soltanto la condanna poteva essere pronunciata,
essendo la domanda giudiziale pacificamente stata proposta soltanto a rapporto di lavoro già terminato, e quindi non appare più applicabile l'invocato art. 37 D.P.R. 797/1955 che prevede la corresponsione “a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione” (il che presuppone,
evidentemente, che il rapporto di lavoro sia ancora in corso).
3.2.2. Peraltro, nella stessa ipotesi in cui il lavoratore agisca ancora in costanza di rapporto di lavoro, è vero che gli artt. 37 e ss. del D.P.R. n. 797/1955 conferiscono il mandato al pagamento della prestazione previdenziale al datore di lavoro,
ma è l'Istituto previdenziale che è tenuto ad erogare la provvidenza.
3.2.3. È pertanto proprio l' il destinatario della CP_2
pretesa di credito dell'appellato, scaturendo, infatti, il ricorso introduttivo del procedimento dal diniego opposto dall'istituto all'erogazione degli ANF in suo favore.
3.2.4. Per completezza, pur non essendo realmente messa in discussione dall' la propria legittimazione passiva, è CP_2
opportuno riportare l'insegnamento della Corte di legittimità per la quale “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è
18 l' , mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi CP_2
importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis
causa e pertanto solo l' predetto - e non il datore di lavoro - Pt_1
è legittimato passivamente nelle controversie relative al
pagamento di tale prestazione previdenziale” (Cassazione civile sez. lav., 01/02/1988, n.862; Cassazione civile sez. lav.,
12/02/1985, n.1186).
3.3. Sono altresì infondate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale in questa fase riproposte dall'impugnante, sul rilievo, la prima, dell'asserita assenza di una domanda di autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare e, la seconda, per il preteso difetto di presentazione di una “domanda di ANF/DIP sia con riferimento
al riconoscimento degli ANF, sia con riferimento alla richiesta di
condanna al pagamento di tali assegni a carico diretto dell' ”. CP_2
3.3.1. Con riguardo alla prima eccezione, si rileva che lo stesso ha depositato, unitamente alla propria memoria CP_2
difensiva in primo grado, il riepilogo della “domanda di autorizzazioni ANF in modalità on-line” presentata dall'odierno appellato, che riporta nella casella dedicata alla specificazione della tipologia di autorizzazione richiesta la seguente indicazione: “Inclusione di Familiari nel Nucleo” (v. il suo doc. 2;
si veda altresì la domanda amministrativa con allegati prodotta unitamente al ricorso introduttivo).
3.3.2. Non è neppure condivisibile la deduzione circa la
19 mancanza di “domanda di ANF/DIP” dal momento che, come ricostruito dallo stesso ente impugnante nell'atto di appello,
detta domanda deve essere preceduta dal provvedimento di autorizzazione all'inclusione nel nucleo dei familiari,
provvedimento nella specie non concesso.
3.3.3. Ad avviso della Corte si deve, peraltro, considerare che la domanda di liquidazione degli assegni familiari è stata formulata, per conto del ricorrente/appellato dal suo avvocato,
con la comunicazione e-mail del 12 novembre 2021 (v. il doc. 2
del ricorso amministrativo del 16 febbraio 2022 sub doc. 6
dell'appellato) a cui ha fatto seguito il provvedimento di rigetto del 25 novembre 2021.
3.4. Nel merito l'appello è infondato.
3.4.1. L' invoca, come già sopra scritto, il CP_2
Regolamento CE del 29/04/2004 n. 883 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi paesi della Comunità europea ed, in particolare, l'art. 68, paragrafo 1,
contenente le regole di priorità da osservare nel caso che nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più stati membri, avente lo scopo di evitare una duplicazione di pagamenti di prestazioni aventi lo stesso titolo.
3.4.2. Ma nel caso specifico non soccorre in concreto alcun pericolo di una duplicazione del pagamento degli assegni familiari percepiti dall'appellato.
20 3.4.3. Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso impugnante (suo doc. 5), in particolare dalla formale comunicazione dell'ente competente croato tramite il sistema
EESSI – Electronic Exchange Social Security Information che l'appellato dal 12.09.2019 al 11.11..2022 non ha svolto attività
lavorativa/professionale in OA (ma in Italia, dal 09.12.2019
al 30.05.2021), che la moglie ha lavorato in periodi stagionali in OA (4.6.2020 – 5.10.2020; 1.1.2020 – 12.4.2021), che l'assicurazione continua è facoltativa, che i coniugi non hanno e non percepiscono assegni familiari in OA).
3.4.4. La normativa unionale di riferimento è la seguente:
Regolamento n. 883/2004 (cosiddetto “di base”):
Il considerando 35 del regolamento n. 883/2004 enuncia le finalità perseguite dalla normativa europea come segue: «Allo
scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno
prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a
prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro
competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di
residenza dei familiari».
L'articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento prevede, quindi,
il principio della “lex loci laboris”: “Fatti salvi gli articoli da 12 a
16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o
autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di
tale Stato membro …”. E non è dubbio che il ricorrente, in quanto lavoratore alle dipendenze di una sede italiana di
21 un'impresa europea (Strabag) nel periodo oggetto di causa, è
soggetto alla legislazione italiana quale “legislazione dello Stato
competente”.
Il capitolo 8 del titolo III dello stesso regolamento, intitolato
«Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di
prestazione», contiene gli articoli da 67 a 69 relativi alle prestazioni familiari. L'articolo 67 del regolamento n. 883/2004,
rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così
dispone: «Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi
della legislazione dello Stato membro competente, anche per i
familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi
ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di
una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari
ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la
sua pensione o la sua rendita». Con il che si esprime il principio
(prima frase) secondo cui il lavoratore migrante ha diritto di percepire le prestazioni familiari dallo Stato competente (in forza dell'attività lavorativa subordinata/autonoma ivi esercitata) “anche per i familiari che risiedono in un altro Stato
membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato
membro”.
L'articolo 68 del regolamento, intitolato «Regole di priorità in
caso di cumulo», si preoccupa, poi, di disciplinare i casi in cui,
per effetto della diversa residenza dei familiari rispetto al luogo in cui il lavoratore migrante esercita l'attività lavorativa, vi sia
22 una situazione di effettiva attribuzione di prestazioni di contenuto analogo da parte delle legislazioni sociali degli Stati
membri coinvolti: “1.Qualora nello stesso periodo e per gli stessi
familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più
Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel
caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo,
l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a
titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in
secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una
pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della
residenza; b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a
un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai
seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di
un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di
residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta
attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato
di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In
quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i
criteri definiti nel regolamento di applicazione;
(...); iii) nel caso di
diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei
figli.
2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono
erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del
paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma
della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a
concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed
23 erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per
la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale
integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro
Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto
sulla residenza.
3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga
presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente
istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione,
ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo: a) detta istituzione inoltra la domanda
immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di
cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la
persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento
di applicazione in materia di concessione provvisoria di
prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di
cui al paragrafo 2; b) l'istituzione competente dello Stato membro
la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la
domanda come se quest'ultima fosse stata presentata
direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di
presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la
data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima
istituzione».
L'articolo 84 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Recupero
di contributi e ripetizione di prestazioni», al comma 1 prevede:
«1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato
membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da
24 parte dell'istituzione di uno Stato membro possono essere
effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le
garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché
alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate,
dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro. (...)».
Regolamento (CE) n. 987/2009 (di applicazione):
L'articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU
2009, L 284, pag. 1), di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. La domanda di prestazioni familiari è presentata
all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli
67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della
situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli
interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro
in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda
il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora
l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto,
l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari
presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente
che ha la tutela dei figli.
2. L'istituzione a cui è stata presentata
la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base
delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo
25 conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la
situazione familiare del richiedente. Se tale istituzione conclude
che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/ 2004]
eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che
applica. Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale
diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di
un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del
regolamento [n. 883/2004], trasmette senza indugio la domanda
all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la
persona interessata;
essa informa inoltre l'istituzione dell'altro
Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla
domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004],
decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da
applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68,
paragrafo 3, del regolamento [n. 883/2004], all'istituzione
dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente.
Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione
provvisoria entro due mesi. Qualora l'istituzione a cui è stata
trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine
summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e
l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua
26 legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la
domanda l'importo delle prestazioni erogate. (...) 5. L'istituzione
che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio
per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo
carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle
somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui
all'articolo 73 del regolamento di applicazione».
3.4.5. Come chiarito da Corte giustizia UE nella sentenza della sez. VII del 13/10/2022, n.199, qualora il percepimento di prestazioni familiari in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui trattasi. Nel motivare la propria decisione la Corte di
Giustizia ha argomentato che: “…secondo una giurisprudenza
costante della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta
situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è
sufficiente che prestazioni familiari siano dovute in uno Stato
membro e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in
altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015,
C-378/14, EU:C:2015:720, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata). 35 Infatti, risulta dalla giurisprudenza
della Corte che, per poter considerare le prestazioni familiari
come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la
legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di
prestazioni a favore del familiare interessato. È quindi necessario
27 che l'interessato soddisfi tutte le condizioni formali e sostanziali
imposte dal diritto interno di tale Stato per poter esercitare
siffatto diritto (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010,
C-16/09, EU:C:2010:605, punto 53). 36 Nel caso di Per_3
specie, dalla decisione di rinvio risulta che né DN né la sua ex
moglie hanno potuto percepire prestazioni familiari in Polonia per
far fronte all'onere del mantenimento della figlia residente in tale
Stato membro, dal momento che l'importo della pensione
percepita da DN in Austria superava l'importo massimo del
reddito che dà diritto a siffatte prestazioni in forza della
normativa polacca. 37 Ne consegue che, siccome né DN né la sua
ex moglie hanno diritto alle prestazioni familiari in Polonia, le
regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento n.
883/2004 non si applicano in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale”.
3.4.6. Si è visto che gli artt. 11 e 67 del regolamento n.
883/2004 dispongono che al lavoratore migrante si applica,
comunque e in ogni caso, la legislazione dello Stato competente
(nel caso di specie l'Italia) in cui esplica la sua attività lavorativa subordinata e che ha diritto di ottenere le prestazioni familiari come se i suoi familiari risiedessero nello Stato membro competente (e, quindi, gli ANF “italiani”). Risulta dimostrato che nel periodo in questione né l'appellato né la di lui moglie hanno percepito assegni croati (per i quali non hanno presentato peraltro domanda – cfr. le risposte fornite all' dall'ente CP_2
28 croato competente).
3.4.7. Con riferimento ai periodi in cui non vi era sovrapposizione di attività lavorativa tra i due coniugi, era,
quindi, competente in via prioritaria l'Italia e applicabile la legislazione italiana, alla luce della regola di priorità dettata dal paragrafo 1 lettera a) dell'art. 68 del Regolamento CE del
29/04/2004 n. 883, secondo la quale “
1. Qualora nello stesso
periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base
alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti
regole di priorità: a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati
membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo
luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale
subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo
dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti
conferiti a titolo della residenza; (…)”. Nei periodi in cui la coniuge in OA non era impegnata nei lavori stagionali e il ricorrente odierno appellato aveva in corso il rapporto di lavoro in Italia (riferendosi la sua copertura assicurativa ad altri periodi), si deve concludere che spettavano in via prioritaria i
“diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o
autonoma”, dunque gli ANF previsti dalla legislazione italiana.
3.4.8. Risulta nel caso di specie alla luce della documentazione versata in atti che non può con certezza escludersi che nei periodi di sovrapposizione di attività
lavorativa di entrambi i coniugi (4.6.2020 – 5.10.2020; 1.1.2020
29 – 12.4.2021) spettavano alla moglie anche i child benefits
secondo la legislazione croata. Ciò in quanto la documentazione in atti sulla situazione reddituale della famiglia (con tre figli)
non è sufficiente ad escludere, in linea teorica, la spettanza sulla base di quella legislazione.
3.4.9. Secondo la legge croata sugli assegni per i figli,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale croata “Narodne novine n.
94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18
e 156/23, nell'anno 2024 l'ammontare dell'assegno a seconda del reddito familiare, che pro-capite non può superare l'importo di € 618,02, varia da un massimo di € 61,80 a un minimo di €
30,90 per figlio minorenne. A base della legislazione croata vi è
il meccanismo secondo cui viene determinato annualmente un reddito medio pro-capite familiare, che dà diritto a diversi importi di assegni per i figli a seconda del reddito effettivo familiare inferiore o uguale o superiore (comunque non oltre il
140%) del reddito medio pro-capite mensile. L'importo massimo reddituale pro-capite, oltre il quale non spetta alcun assegno per figli, nel 2024 ammonta, come detto, a € 618,02. Negli anni
2019/2020/2021 evidentemente questo importo era più basso.
3.4.10. Emerge dalla CU 2020 del lavoratore (doc. n.
8 del ricorrente/appellato) che il reddito netto mensile di questo percepito in Italia era di ca. € 2.000,00/2.500,00 (la CU in questione è relativa soltanto al periodo 9.12.-31.12.2019 ed è,
quindi, solo poco significativa). La famiglia era composta
30 dall'appellato, dalla moglie e da tre figli. Il reddito annuo della moglie in OA (cfr. la certificazione dei redditi allegata alla domanda amministrativa sub doc. n. 2 di parte ricorrente/appellata) ammontava nell'anno 2019, sempre per impiego stagionale, a complessivamente € 2.392,47.
3.4.11. Questa documentazione è talmente scarna da non potersi escludere, per ciò soltanto, che non vi fosse, nei periodi di contemporanea attività lavorativa dei coniugi, un diritto anche sulla base della legislazione croata, con conseguente applicabilità della regola di priorità di cui all'art. 68, lettera b) del regolamento n. 883/2004, secondo cui,
qualora le prestazioni spettano sulla base del medesimo titolo
(attività lavorativa) da parte delle due legislazioni coinvolte
(italiana e croata), è prioritariamente competente l'istituzione dello Stato membro di residenza dei figli.
3.4.12. Tuttavia, il rischio di effettivo cumulo di prestazioni è nel caso di specie escluso dalla mancata erogazione di assegni da parte della OA.
3.4.13. A prescindere da questo rilievo in fatto, è
decisivo però il mancato rispetto, da parte dell' , della CP_2
procedura unionale vincolante per questa ipotesi, il che ugualmente conduce alla conferma anche in parte qua del diritto del ricorrente/appellato.
3.4.14. Va invero considerato che qualora anche l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una
31 domanda di concessione di prestazioni familiari, dovesse ritenere che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, essa sarebbe tenuta a erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, potendo successivamente rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.
3.4.15. Tale procedura è prevista dall'art. 60 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
3.4.16. Nell'esaminare la disposizione citata la Corte
giustizia UE sez. VII, con la pronuncia del 25/04/2024, n.36,
ha evidenziato che dalla formulazione della stessa “risulta
chiaramente che l'istituzione di uno Stato membro a cui è stata
presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari,
la quale ritenga che la sua legislazione non è applicabile in via
prioritaria, è tenuta, in caso di mancata presa di posizione da
parte dell'istituzione presunta competente in via prioritaria, a
erogare le prestazioni previste a titolo di tale legislazione. 48 Di
conseguenza, in un'ipotesi del genere, tale istituzione non può
sospendere l'erogazione di dette prestazioni familiari fino a
concorrenza dell'importo eventualmente previsto dalla
legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di
integrazione differenziale per la parte che supera tale importo. 49
Questa interpretazione è peraltro confermata dall'articolo 60,
32 paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che,
qualora un'istituzione abbia proceduto al versamento di
prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello
che risulta in definitiva a suo carico, essa può rivolgersi
all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in
eccedenza”.
3.4.17. Applicando tali precisazioni alla fattispecie oggetto di causa si deve, dunque, da un lato, constatare che l' , pur affermandosi incompetente in via prioritaria, non ha CP_2
risulta avere attivato il meccanismo di cui all'art. 60, paragrafo
3 del citato Regolamento (CE) n. 987/2009, per il quale “se
l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la
sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi
dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide
senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare
e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro,
informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione
prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.”.
3.4.18. Dall'altro lato il chiarimento offerto nella sopra richiamata pronuncia della Corte di giustizia consente di affermare che, comunque, in assenza di una risposta o presa di posizione da parte dell'ente croato, l' , pur ritenendo la CP_2
propria legislazione non applicabile in via prioritaria, avrebbe dovuto in ogni caso erogare le prestazioni previste dalla
33 legislazione italiana, potendo nondimeno in seguito reclamare all'istituzione competente croata il rimborso dell'importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
3.4.19. Deve infine essere disattesa altresì la censura dell'istituto impugnante, laddove lamenta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato.
3.4.20. Tale rilievo non pare considerare che, in base alle disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 987/2009, l'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l'istituzione dello Stato
membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e spetta a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse (in tal senso la già citata sentenza Corte giustizia UE sez. VII, 25/04/2024, n.36) ed altresì “fornire alle persone interessate qualsiasi informazione
necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei
diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi” (v. l'articolo
76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004).
3.4.21. Conclusivamente non può essere trascurato che la disciplina prevista dai regolamenti unionali richiamati mira ad agevolare la circolazione dei lavoratori migranti,
semplificando, da un punto di vista amministrativo, le loro
34 pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali, gli interessati possano essere privati dei loro diritti.
3.5. In conclusione, l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati dall' e, pertanto, va respinto con CP_2
conseguente conferma della sentenza.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4.1. Le spese del grado: Il principio di soccombenza conduce alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado all'appellata (art. 91 cpc). Il valore di causa è indeterminabile, di complessità bassa. La vertenza ha carattere seriale. Tenuto
conto di ciò si ritengono adeguati, in aderenza al D.M. n.
55/2014, novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M.
n. 147/2022, i compensi minimi (cause di appello, valore indeterminabile, complessità bassa) per le fasi di studio, quella introduttiva e quella decisionale e, pertanto, € 1.029,00 per studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste
35 soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei Parte_3
confronti di con ricorso in appello depositato il CP_1
22.05.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 72/2024 di data 23.04.2024,
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante a Parte_1
rifondere all'appellato le spese del grado, che CP_1
liquida in € 3.473,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_3
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002,
[...]
inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente
36 provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 29.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
37