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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3966/2019 All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. CONTUCCI MASSIMILIANO Avv. Di Meo presente in sostituzione
Controparte_2 Avv. CONTUCCI MASSIMILIANO
Appellato/i
IN Q.TA' DI PRO TUTORE Controparte_3 Avv. SOSCIA EZIO presente
Controparte_4 Avv. SOSCIA EZIO
IN Q TUTORE CP_5 Avv. SOSCIA EZIO
Controparte_6 Avv. CONTUCCI MASSIMILIANO
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi L'avv. Soscia chiede altresì la condanna per lite temeraria. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3966/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), e , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. Massimiliano CC (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di RA (FR) Via San Giuliano C.F._3
Sura 2/a, giusta procura in atti;
- APPELLANTI –
E
(c.f. ), , (c.f. CP_5 C.F._4 Controparte_3
, germani, n.q. di tutore e pro tutore, in forza di sentenza n. 1087/14 del Tribunale C.F._5
Civile di Latina del 23 aprile 2014, depositata il 6 maggio 2014, dell'interdetto , (c.f. Parte_1
) e , (c.f. ), rappresentati e C.F._6 Controparte_4 C.F._7 difesi nel presente giudizio dall'Avv. Soscia Ezio, (c.f. ) presso e nel cui studio C.F._8 eleggono domicilio in Itri (LT) alla Via San Gennaro, 46, come da delega a margine alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
- APPELLATI –
E (C.F. ) difeso e rappresentato dall'Avv. Massimiliano Controparte_7 C.F._9
CC (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di RA (FR) C.F._3
Via San Giuliano Sura, nr. 2/a, giusta procura in atti;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
C.F. ) CP_8 C.F._10
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno proposto Controparte_1 Controparte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 336/2019, pubblicata il 12/03/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori quali coeredi di hanno convenuto in giudizio Persona_1
, e , questi ultimi due in qualità di tutori di Controparte_4 CP_5 Controparte_3 [...]
, all'udienza del 15/09/2015 innanzi a codesto Tribunale per ivi sentire dichiarare e disporre Pt_1 la divisione giudiziale degli immobile sito in Ponza alla Via Calacaparra s.n.c. e precisamente: abitazione al piano terra, composta da tre vani principali, piccolo vano-cucina e bagno esterno, con annesse e pertinenti corti in proprietà esclusiva. In catasto fabbricati al foglio di mappa 5, particelle:563 subalterni 1,2 e 3, Via Calacaparra s.n.c., P.T., Cat. A/5, cl. 4^, vani 5, R.C. 555,19;
563/4, Via Calacaparra s.n.c., mq. 159.00, area urbana e per l'effetto, previa determinazione con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi, della loro consistenza attuale e del valore delle quote spettanti a ciascuna delle parti, disporre la vendita all'incanto degli immobili in comunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista delegato) ed in caso di molteplici offerte al prezzo indicato dal miglior offerente, con successiva ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote di proprietà. Si costituivano ritualmente i convenuti tutti a mezzo dello scrivente procuratore in particolare e n.q. di tutore e pro tutore CP_5 Controparte_3 dell'interdetto in forza di sentenza del Tribunale Civile di Latina n. 1087/14 del 23 Parte_1 aprile 2014, i quali non si opponevano allo scioglimento di comunione ma richiedevano il rimborso della somma di € 38.715,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso disponendo:“ la divisione giudiziale dei beni relitti a seguito della morte di così come da progetto di divisione Persona_1 redatto dal CTU;
Accerta e dichiara che è creditrice nei confronti di tutti gli altri Controparte_4 coeredi della somma di € 38.715,00 in totale, attribuisce ad l'Unità “B”, così come Controparte_4 indicata dal CTU alla pagina 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.2 con conseguente versamento, come conguaglio alla massa ereditaria dell'importo di € 7.285,00 (46.000,00 – 38.715,00). Dichiara la compensazione delle spese”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e che hanno svolto le Controparte_1 CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia 1'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
336/2019, resa inter partes dal Tribunale di Cassino, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott. Federico Eramo - R.G. n. 1104/2015, pubblicata il 12/03/2019, notificata il 03/05/2019; e per
l'effetto e in via principale: attribuire alla convenuta l'unita "A" così come indicato Controparte_4 dal CTU alla pagina n. 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.1 e condannare la sig.ra Controparte_4 al versamento in favore della massa ereditaria della somma complessiva ivi indicata da ripartirsi nel modo seguente in favore degli attori (al netto del conguaglio di € 18.000,00 che la sig.ra
[...]
deve ricevere a titolo di conguaglio); 2) in via subordinata disporre la vendita all'incanto CP_4 degli immobili in comunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) ed in caso di molteplici offerte al prezzo indicato dal miglior offerente, con successiva ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote di proprietà; 3) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio , germani, n.q. di tutore e pro CP_5 Controparte_3 tutore, dell'interdetto , e che hanno formulato le seguenti Parte_1 Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, rigettare l'appello proposto con conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Cassino n. 336/2019 resa nel giudizio civile n.
1104/2015, pubblicata 12 marzo 2019, notificata il 3 maggio 2019, in quanto infondata in fatto e in diritto, inammissibile per violazione degli art. 342 c.p.c. 345 c.p.c. e 348bbis c.p.c. Per violazione dell'art. 331 c.p.c. Con condanna degli appellanti alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che in adesione all'appello principale ha formulato Controparte_6 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti dai Sig.ri e l'appello in riforma della Controparte_1 Controparte_2 sentenza n. 336/2019, resa inter partes dal Tribunale di Cassino, Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Federico Eramo – R.G. n. 1104/2015, pubblicata il 12/03/2019, notificata il
03/05/2019; e per l'effetto e in via principale: attribuire alla convenuta l'unita "A" Controparte_4 così come indicato dal CTU alla pagina n. 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.1 e condannare la sig.ra al versamento in favore della massa ereditaria della somma complessiva ivi Controparte_4 indicata da ripartirsi nel modo seguente in favore degli attori (al netto del conguaglio di € 18.000,00 che la sig.ra deve ricevere a titolo di conguaglio): 2) in via subordinata: disporre Controparte_4 la vendita all'incanto degli immobili in comunione ai sensi e per gli effetti dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) ed in caso di molteplici offerte al prezzo indicato dal miglior offerente, con successiva ripartizione del ricavato secondo le rispettive quote di proprietà. 3) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte con ordinanza del 18.12.19 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Controparte_7 CP_8
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa. Gli appellati Controparte_3 [...]
e hanno chiesto la condanna degli appellanti per lite temeraria. CP_4 CP_5
In primis va dichiarata la contumacia di regolarmente evocato in giudizio e CP_8 non costituito.
Va di poi rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n.
7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano 16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto da è articolato in tre motivi.
Con il primo rubricato “Vizio di omessa pronuncia sulla domanda giudiziale” gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, in considerazione del progetto divisionale, avrebbe trascurato di attribuire l'unità "A" ad una dalle parti. Secondo gli appellanti il
Tribunale avrebbe dovuto, in aderenza alle indicazioni del perito, assegnare l'unità "A" (oltre all'unità
"B") ad , previo versamento a favore degli altri coeredi della somma complessiva di Controparte_4
€ 224.000 da ripartirsi in favore degli attori (al netto del conguaglio di €18.000,00 che la sig.ra
[...]
avrebbe dovuto ricevere a titolo di conguaglio). Il Giudice di prime cure secondo gli CP_4 appellanti non si sarebbe pronunciato adeguatamente sul petitum, nonostante il progetto divisionale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Insussistenza del diritto al rimborso per le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione da parte della convenuta”, gli appellanti lamentano, circa la richiesta di rimborso formulata da , che la stessa nel corso del giudizio non avrebbe Controparte_4 fornito alcuna prova a riguardo. Secondo gli appellanti invero la convenuta si sarebbe limitata a produrre le fatture e la stessa prova testimoniale non offrirebbe alcun significativo supporto poiché i testi sentiti sul punto si erano limitati a confermare l'esecuzione dei lavori di cui alle fatture. In definitiva, a detta degli appellanti, la richiesta di rimborso avanzata da parte convenuta per le spese sostenute per la manutenzione dell'immobile deve ritenersi infondata anche in considerazione del fatto che la stessa avrebbe dovuto ricorrere al procedimento previsto dalla legge per l'adozione dei provvedimenti necessari in tema di comunione. Inoltre trattandosi di spese non necessarie parte convenuta non potrebbe invocare l'applicazione dell'art. 1110 cod. civ. per vantare il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “erroneità nella determinazione dell'ammontare del rimborso”, gli appellanti rappresentano che ove si ritenesse sussistente il diritto di rimborso non sarebbe ragionevole richiedere alla parte attrice il rimborso dell'intero ammontare delle spese sostenute atteso che ciascun partecipante debba contribuire nelle spese pro quota. Soggiungono inoltre che gli oneri della comunione sarebbero solo quelli necessari mentre ogni altra spesa vincolerebbe il comunista se regolarmente deliberata.
La sentenza è così motivata: “Per questo Giudice possono accogliersi le domande delle parti, sotto la specie prospettata dai convenuti nella comparsa di replica: gli attori non si sono opposti a una attribuzione alla anche se hanno reclamato somme maggiori a loro favore. A Controparte_4 quest'ultimo proposito, però, le somme rivendicate non possono liquidarsi nella misura da loro indicata perché occorre precisare che l'importo di euro 38.715,00 è stato effettivamente pagato da
e sul punto ella ha prodotto fatture, confermate dai testi: il teste Controparte_4 Testimone_1 ha dichiarato che tale spesa è stata da lui sostenuta proprio per pagare i lavori da lui fatti, mentre la teste ha confermato anch'ella diversa spese fatte dalla per il Tes_2 Controparte_4 mantenimento dell'immobile e ha riconosciuto diverse fatture mostratele. Grazie a tali lavori il valore dell'immobile non è ulteriormente diminuito, come accertato dal CTU e, quindi, gli attori non possono sostenere di non aver ricevuto alcuna comunicazione o di non essere stati consultati sia perché della divisione beneficiano anche loro sia perché, fra l'altro la fu costretta ad sostenere CP_4 tali spese anche in adempimento di un decreto del Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Gaeta, in sede di volontaria giurisdizione. A sua volta, il deve essere considerato erede Controparte_2 puro e semplice per non aver seguito l'ordine di esibizione disposto da questo Giudice. La somma di euro 46.000,00 può essere riconosciuta agli attori, come ammesso dagli stessi convenuti, ma da questa va detratta in compensazione la predetta somma di euro 38.715,00; la somma di euro
224.000,00 rivendicata dagli attori non ha fondamento, sulla scorta delle indagini svolte dal CTU.
Può quindi attribuirsi a l'unità B, in conformità all'art. 720 cpc con i conseguenti Controparte_4 conguagli anche perché tale soluzione fa coincidere il più possibile la situazione di fatto con quella di diritto. Le altre questioni devono ritenersi assorbite. Le spese possono compensarsi, per la sostanziale adesione dei convenuti e l'esiguo valore (effettivo) delle somme contestate e anche perché tale soluzione permette una maggiore prevenzione di controversie future, non infrequenti in questi casi a causa degli aspetti familiari, anche sotto l'aspetto psicologico”.
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
Parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice di primo cure omesso di pronunciarsi su tutta la domanda giudiziale. Nello specifico, il Tribunale avrebbe emesso una sentenza solo parzialmente aderente alle richieste attoree, oltre ad aver disatteso il progetto divisionale elaborato dal CTU, limitandosi ad attribuire ad l'Unità “B” e non anche Controparte_4
l'Unità “A”. Ad avviso degli appellanti il giudice avrebbe dovuto attribuire ad Controparte_4
l'unità “A” oltre all'unità “B”, come sarebbe indicato dal CTU.
Invero, tale doglianza non ha pregio, posto che il giudice di prime cure non si è in alcun modo discostato dall'elaborato peritale, ma bensì si è allineato a quanto indicato dal consulente ed alle richieste delle parti in giudizio. Nel caso di specie, il giudice non ha omesso in alcun modo di pronunciarsi sulla domanda attorea né tantomeno si è discostato da quanto emerso dalla CTU espletata in primo grado, come paventato da parti appellanti.
Infatti, nell'elaborato peritale, il CTU profila due diverse ipotesi, tra di esse alternative. Come si legge a p. 26 “Considerando la presenza di uno dei coeredi cui compete una quota maggioritaria pari a circa la metà (7/15) si procede a formulare delle ipotesi che contemplino l'assegnazione alla stessa di una delle due porzioni, lasciando l'altra nella disponibilità degli altri coeredi”. Infatti, è prevista l'alternativa tra l'assegnazione dell'Unità “B” e l'assegnazione dell'unità “A” ad , Controparte_4 con indicazione delle somme da versare, nell'uno e nell'altro caso agli altri coeredi.
Inoltre, nell'elaborato peritale si specifica che il restante bene vada assegnato agli altri coeredi.
Nella CTU è stabilito che “ove si attribuisse alla signora , destinataria della quota Controparte_4 maggioritaria, l'unità immobiliare “B”, si avrebbe quanto segue.
Valore quota attribuita: €242.000,00
Valore quota spettante: €196.000,00
La signora dovrà versare come conguaglio alla massa ereditaria l'importo di Controparte_4
€46.000 (pari a €242.000,00 – 196.000,00) .
Il controvalore dell'unità immobiliare “A” e del terreno, del valore complessivo in cifra tonda di
€178.000, dovrà essere aumentato di €46.000,00 a titolo di conguaglio che la signora
[...]
dovrà versare, per un totale di €224.000,00 quindi andrà così suddiviso: CP_4
€56.000,00 Controparte_6
-Aprea €56.000,00 CP_1
-Aprea €56.000,00 Pt_1
€28.000,00 Controparte_2
- €28.000,00 Controparte_1
€224.000,00”
Aggiungendo che in tal caso “L'unità immobiliare “A” e il terreno potranno alternativamente essere acquisiti da una delle parti previo ristoro di quanto dovuto agli altri coeredi nella misura sopra definita”.
Ebbene, il giudice, conformemente al progetto divisionale redatto dal CTU e condiviso dalle parti del giudizio, ha seguito la seconda opzione indicata come alternativa nel progetto del CTU. In adesione al progetto predisposto dal consulente, se l'unità “B” è stata assegnata ad , allora Controparte_4
l'unità “A” andava necessariamente assegnata agli altri coeredi e, non già come sostenuto dagli odierni appellanti, sempre ad . Controparte_4
Sicché, in definitiva, il giudice ha disposto conformemente a quanto indicato nella consulenza e nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. si è palesata, posto oltretutto che egli ha statuito conformemente a quanto richiesto dalle parti. Infatti, nella comparsa conclusione di primo grado, gli odierni appellanti hanno sostenuto “Sul progetto di divisone e sull'attribuzione di quote” quanto segue “Gli odierni attori con la presente comparsa conclusionale aderiscono formalmente alla richiesta formulata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni sub 1 e non si oppongono anzi chiedono formalmente che il Giudice adito attribuisca alla convenuta l'unita B cosi come indicato dal CTU alla pagina N. 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.2 con conseguente versamento alla massa ereditaria dell'importo di € 46.000.” (cfr. p. 2 comparsa conclusionale).
Il Tribunale di Cassino, quindi, nel proprio dispositivo ha accolto le richieste delle parti e, conformemente a quanto dalle stesse indicato ha attribuito “ad l'Unità “B”, così Controparte_4 come indicata dal CTU alla pagina 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.2 con conseguente versamento, come conguaglio alla massa ereditaria dell'importo di € 7.285,00 (46.000,00 – 38.715,00)”.
Pertanto, nessuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, imposto dall'art. 112 c.p.c., che viene a determinarsi nell'eventualità in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda può affatto profilarsi nel caso di specie, atteso che vizio suddetto si riferisce soltanto all'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche alle ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione.
Il secondo ed il terzo motivo, in quanto intimamente connessi meritano una trattazione congiunta.
Gli appellanti lamentano l'insussistenza del diritto al rimborso per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di , oltre all'erroneità nella loro determinazione. Controparte_4
La doglianza non ha pregio.
Infatti, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, ha dimostrato di Controparte_4 aver sostenuto le spese di manutenzione, sia versando in atti le relative fatture, sia provando sulla base delle testimonianze escusse in primo grado, l'esecuzione dei lavori indicati nelle fatture emesse.
All'udienza del 5.05.2016, il teste di parte convenuta, relativamente alle spese di Testimone_1 manutenzione sostenute da per un importo di € 38.715,00 ha dichiarato quanto Controparte_4 segue: “Si è vero. Ho eseguito i lavori di cui alla fattura da me emessa e che mi vengono mostrate in nome e per conto di ”. Ha inoltre aggiunto che: “I lavori tutti mi sono stati pagati Controparte_4 solo da ”. Sullo stesso capitolo di prova anche il teste ha affermato Controparte_4 Tes_2 quanto segue: “Le fatture n.3-5-6 del fascicolo di parte convenuta intestate alla le Parte_2 riconosco in quanto mio marito unitamente a mio fratello e mio padre sono i soci della Parte_2
Riconosco infine il buono di consegna del 3.05.2006 intestato a in quanto sono Controparte_9
l'amministratrice unica della società”. Ha altresì affermato “confermo che mi è stata pagata dalla
la somma di € 7.000 (settemila) con assegno ivi indicato”. Controparte_4
Orbene, alla luce di tali evidenze probatorie, il giudice di primo grado, condivisibilmente, dopo l'assegnazione dell'Unità “B” all'odierna appellata, nel determinare i relativi conguagli spettanti agli altri coeredi, ha tenuto conto di siffatte somme stabilendo quanto segue nel dispositivo della sentenza impugnata “ACCERTA e dichiara che è creditrice nei confronti di Controparte_4 tutti gli altri coeredi della somma di € 38.715,00 in totale, ATTRIBUISCE ad Controparte_4
l'Unità “B”, così come indicata dal CTU alla pagina 26 dell'elaborato peritale al n.
4.4.2 con conseguente versamento, come conguaglio alla massa ereditaria dell'importo di € 7.285,00
(46.000,00 – 38.715,00)”.
Il Tribunale ha esplicitato dunque del tutto condivisibilmente che “La somma di € 46.000 può essere riconosciuta agli attori, come ammesso dagli stessi convenuti, ma da questa va detratta in compensazione la predetta somma di euro 38.715,00”. Mentre, sempre condivisibilmente, in relazione alla somma di euro 224.000,00 rivendicata dagli attori, odierni appellanti il giudice di prime cure ha disposto che essa “non ha fondamento, sulla scorta delle indagini svolte dal CTU”.
Infatti, dalla CTU espletata non emerge in alcun modo che debba versare Controparte_4 la somma di Euro 224.000,00 agli odierni appellanti. Nell'elaborato si legge a p. 27, solo che per effetto dell'assegnazione dell'Unità “B” ad , il controvalore dell'altro bene, ovvero Controparte_4
l'Unità “A” e del terreno, pari ad € 178.000,00 “dovrà essere aumentato di € 46.000,00 a titolo di conguaglio che la signora dovrà versare”. Conseguentemente, il valore dell'Unità Controparte_4
“A” è pari ad Euro 224.000,00.
Come poi rilevato dal giudicante e sul punto alcuna doglianza specifica è stata mossa dagli appellanti, ha senz'altro diritto al rimborso perché da un lato si è trattato di spese Controparte_4 senz'altro necessarie in quanto sostenute da quest'ultima anche in esecuzione di un provvedimento giudiziale del Tribunale di Latina, dall'altro e come è emerso nel corso della ctu, tali spese sono comunque consistite in miglioramenti delle cose comuni, valutate all'attualità dal ctu al momento della divisione e per le quali hanno beneficiato tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote e fermi i conguagli calcolati sull'intero valore del compendio, ciò che ha determinato un allineamento dei valori finali.
Sicché, dovendosi in questa sede soltanto accertare il valore finale, comprensivo dei miglioramenti, del compendio da dividere in uno al diritto al rimborso in favore della e CP_4 trattandosi in ogni caso di spese necessarie e comunque di miglioramenti apportati, senz'altro sussistenti al momento della restituzione, non hanno pregio le ulteriori doglianze mosse sul punto dagli appellanti atteso che il giudice ha seguito l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui
“il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore" (Cass. 16206/2013).
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non può infine essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. come avanzata in udienza di discussione dal procuratore delle parti appellate e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
A tal fine vale evidenziare che l'art. 96 c.p.c., rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n.
16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n.
3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche di recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, la Corte ritiene che dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte appellante che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna degli appellanti per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale palesemente arbitraria o abusiva, né tra gli atti di causa ed al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave degli appellanti;
elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione.
Nella specie, invero, le argomentazioni svolte in motivazione afferenti altresì al contenuto della relazione peritale svolta in primo grado nonché alla natura delle spese affrontate dall'appellata
[...]
non consentono di ritenere la tesi propugnata del tutto arbitraria. CP_4
Le spese del grado seguono la soccombenza e, ex art. 97 c.p.c. 1^ comma cpv, vanno poste in solido a carico degli appellanti e dell'appellata atteso il loro interesse comune al Controparte_7 giudizio;
esse sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tabella XII scaglione 5^ con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata. Nulla va disposto per la parte rimasta contumace evocata ai soli fine dell'integrità del contradditorio.
Infine, poiché l'impugnazione principale e quella incidentale adesiva è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 336/2019, pubblicata il 12/03/2019, così
[...] provvede: dichiara la contumacia di CP_8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti appellate;
condanna , e in solido a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 di , e , le spese del presente grado, liquidate in CP_5 Controparte_3 Controparte_4 complessivi € 12.154 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, in solido, da parte di CP_1
, e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Controparte_2 Controparte_7 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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