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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 25.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Ignazio Di Parte_1
Leo) opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Controparte_1
RO LI)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 22.03.2021, avverso il decreto ingiuntivo n. 544/2021 emesso, su ricorso della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 04.02.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 3.553,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo n. 544/2021, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla società il pagamento della complessiva somma di € 7.095,36 in favore della società Parte_1
in forza di una scrittura privata sottoscritta il 14.03.2016, con gli Controparte_1
allegati “Regolamento scrittura privata di cessione di credito” e “Regolamento contratto di opera”, con cui la prima aveva ceduto alla seconda il credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, in cui era rimasta coinvolta l'autovettura Volkswagen Golf, tg CL756FZ, di proprietà dell'ingiunta, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 22.03.2021, la ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata;
in via riconvenzionale, l'opponente ha invocato la declaratoria di nullità della scrittura, eccependo il concorso di colpa dell'opposta per avere omesso di impugnare nei termini di legge la sentenza resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa nell'ambito del giudizio, avente ad oggetto il sinistro stradale richiamato nel ricorso.
Parte opponente ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non avendo essa provveduto alla riparazione della vettura, avanzando domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Resistendo all'opposizione, la ha partitamente contestato le avverse Controparte_1
eccezioni, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(Cass. Civ., n. 15328/18; SS.UU., 13533/2001).
Tanto premesso, è da dire che, in concreto, il titolo negoziale su cui la ricorrente fonda la propria pretesa è costituito dalla “scrittura privata di cessione di credito” prodotta in fase monitoria con allegati il “Regolamento scrittura privata di cessione di credito” e il “Regolamento contratto di opera”, sottoscritti il 14.03.2016.
Siffatta scrittura privata si inserisce nell'ambito di una vicenda connessa ad un sinistro stradale, avvenuto il 26.02.2016, in cui rimaneva coinvolta, tra le altre, l'autovettura Volkswagen Golf, tg.
CL756FZ, di proprietà della e condotta nell'occorso da attuale Parte_1 Controparte_2
amministratore unico della società. Con la richiamata scrittura l'opponente cedeva il credito risarcitorio asseritamente derivante dal sinistro, vantato nei confronti del responsabile civile, proprietario e conducente Controparte_3
della vettura Fiat Stilo, assicurata con la DI, che – secondo la prospettazione della – Parte_1
avrebbe tamponato la Volkswagen Golf.
In via preliminare, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla scrittura e sugli allegati regolamenti da Controparte_2
Ora, va in primo luogo, precisato che, come si evince dalla visura camerale prodotta dall'opposta, alla data di verificazione del sinistro e, ancor più significativamente, di sottoscrizione della documentazione di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione, l'amministratore unico della società opponente era e non che lo è divenuto soltanto CP_4 Controparte_2
successivamente alla cessazione dalla carica della prima, in data 29.12.2016.
In proposito, deve ricordarsi che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass. Civ., n. 7240/2019).
Nel caso che ci occupa, in quanto legale rappresentante costituitosi in giudizio Controparte_2
per la società opponente, pur negandosi come firmatario della documentazione de quibus, ha riferito il disconoscimento esclusivamente alla propria firma e non a quella di altri possibili rappresentanti della società (che, peraltro, non ha mai neppure indicato), senza neppure adombrare di non essere il legale rappresentante al tempo in cui i documenti furono sottoscritti – circostanza, questa, dedotta e provata dall'opposta.
Alla luce del principio sopra richiamato, ai fini di un efficace disconoscimento, l'opponente avrebbe dovuto articolare in modo specifico la dichiarazione della diversità della firma rispetto a tutte le sottoscrizioni di altre persone fisiche investite del potere di rappresentanza al momento della firma del documento, di cui voleva eliminare la valenza probatoria. Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento, così come formulata da in modo Controparte_2
generico e diretta solo a negare che la firma apposta fosse personalmente riferita a sé, non permette di escludere la conclusione del contratto a nome della società per mezzo di altra persona fisica, investita del potere di rappresentanza al momento della sottoscrizione dell'accordo, essendo, peraltro, documentalmente dimostrato che, all'epoca, era un altro il legale rappresentante.
Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare e considerati validi ed efficaci i documenti su cui si fonda la domanda monitoria dell'opposta, ne vanno esaminate le pattuizioni.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della scrittura privata, ribadito dall'art. 1 del Regolamento allegato,
l'opponente dichiarava di “cedere, come cede, alla che dichiara di Controparte_1
accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e anche ai sensi degli artt.
144 e 149 d. lgs 209/2005, con le relative azioni dell'importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito dallo stesso cedente a seguito del sinistro di cui in premessa e relativo alla riparazione dell'auto di proprietà rimasta danneggiata, ivi compreso il fermo tecnico, interessi, spese perizie valutative nolo veicolo similare svalutazione commerciale spese soccorso etc tutto incluso e nulla escluso”.
Secondo il disposto dell'art. 5 del Regolamento, la – parte cedente – dichiarava Parte_1
che “la responsabilità del sinistro è da attribuire totalmente ed esclusivamente alla controparte”; molto incisivamente, le parti concordavano che “qualora venisse riconosciuta a suo carico una responsabilità totale o parziale, e comunque un risarcimento per somma inferiore agli importi delle fatture per i servizi prestati, lo stesso si obbliga a corrispondere alla cessionaria la somma non pagata dal responsabile civile e dai suoi coobbligati in solido”.
Peraltro, laddove, nel corso del giudizio, la società assicuratrice avesse contestato la veridicità del sinistro, la avrebbe dovuto corrispondere entro 10 giorni tutte le somme relative ai Parte_1
servizi resi e alle eventuali spese sostenute (art. 6); in caso di esito negativo del giudizio, le spese e gli onorari di causa – per espressa pattuizione delle parti – sarebbero stati a carico della cedente
(l'opponente, appunto) (art. 8).
Secondo le previsioni del regolamento del contratto di opera, poi, la committente Parte_1
Contr incaricava la “di procedere alla riparazione del veicolo”, riconoscendole il diritto di subappaltare il servizio di riparazione “ad altra officina scelta dal committente fra le convenzionate
Contr con la esecutrice” (art. 2 regolamento); dal canto suo, la “a richiesta del committente… metterà a disposizione dello stesso, a titolo di noleggio, una autovettura sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione dell'autoveicolo di proprietà” (art. 6).
Anche il regolamento del contratto d'opera prevedeva che “il committente si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto a semplice richiesta dell'esecutrice”, e che “a garanzia del pagamento del corrispettivo il committente, fin d'ora, cede alla che Controparte_1
dichiara di accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati, di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e 149 d. lgs
209/2005, dell'importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito dallo stesso cedente a seguito del sinistro di cui in premessa e relativo alla riparazione dell'auto di proprietà rimasta danneggiata, ivi compreso il fermo tecnico, interessi, spese perizie valutative nolo veicolo similare svalutazione commerciale spese soccorso etc tutto incluso e nulla escluso” (art. 7).
Ebbene, dalla produzione documentale allegata dall'opposta è emerso che l'autovettura di proprietà
Contr dell'opponente fu riparata dall'officina ZA Car, a cui la – giusta previsione contrattuale – aveva subappaltato la riparazione.
Escusso all'udienza del 06.02.2025, titolare dell'omonima officina, ha Controparte_5
Contr confermato sia di essere convenzionato con la sia di avere provveduto alla riparazione della
Volkswagen Golf, sia di essere stato scelto tra le convenzionate con il consenso della committente, così come previsto dal regolamento.
Molto significativamente, il teste ha riferito di avere presenziato alla sottoscrizione dei tre documenti da parte del legale rappresentante della Parte_1
Nondimeno, non avendo ricevuto il ristoro dei danni patiti e delle spese sostenute, parte opposta, cessionaria del credito, costituiva in mora la società assicuratrice del mezzo asserito responsabile del sinistro, la DI (cfr. pec del 14.03.2016, all. 5 fascicolo opposta), e, rimasto infruttuoso il tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda, procedeva ad instaurare il giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Termini Imerese, nei confronti di e della DI S.p.A. - Controparte_3
rispettivamente, proprietario e conducente, il primo, e compagnia assicuratrice, la seconda, del veicolo Fiat Stilo, tg. CJ 218 NA, che (a dire dell'opponente) sarebbe stato responsabile del sinistro. Contr E tuttavia, il giudizio si concludeva con il rigetto delle domande della (attrice nel giudizio e cessionaria del credito), essendo stata accertata, a seguito dell'espletata ctu, l'insussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni riportati dalla vettura (cfr. sentenza n. 554/2019, all. 13 fascicolo opposta).
Peraltro, alla luce delle decisive conclusioni del Ctu – che hanno di fatto indotto al rigetto della
Contr domanda della –, il GdP di Termini Imerese ha rappresentato “notevoli dubbi sull'effettiva dinamica dei sinistri”: stando così le cose, non può che condividersi la scelta dell'opposta di non impugnare il provvedimento, con verosimile ulteriore aggravio di spese.
E allora, facendo applicazione delle pattuizioni contrattuali, devono essere rifuse all'opposta le spese sostenute per la redazione di una perizia valutativa del danno, per la riparazione dell'autovettura Volkswagen Golf, per il noleggio durante il fermo tecnico del veicolo Ford Fiesta tg. EW 740 JR (3 giorni), nonché il 50% delle spese e delle competenze legali pagate in favore della
DI, quelle per l'espletamento della CTU tecnica (in applicazione della sentenza del GdP), e le spese legali sostenute per la proposizione del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda risarcitoria, giuste fatture in atti (all. 6, 14, 15, 16 e 21 fascicolo opposta), i cui importi appaiono congrui rispetto alle prestazioni in esse specificatamente descritte.
Contr La somma complessivamente dovuta alla ammonta, dunque, a quella ingiunta di € 7.095,36, sulla quale vanno riconosciuti, secondo domanda, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dagli esborsi al soddisfo.
In conclusione, la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo si è rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va, pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 dicembre 2025 Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4125 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Ignazio Di Parte_1
Leo) opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Controparte_1
RO LI)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 22.03.2021, avverso il decreto ingiuntivo n. 544/2021 emesso, su ricorso della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 04.02.2021 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 3.553,00 oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo n. 544/2021, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla società il pagamento della complessiva somma di € 7.095,36 in favore della società Parte_1
in forza di una scrittura privata sottoscritta il 14.03.2016, con gli Controparte_1
allegati “Regolamento scrittura privata di cessione di credito” e “Regolamento contratto di opera”, con cui la prima aveva ceduto alla seconda il credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale, in cui era rimasta coinvolta l'autovettura Volkswagen Golf, tg CL756FZ, di proprietà dell'ingiunta, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 22.03.2021, la ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata;
in via riconvenzionale, l'opponente ha invocato la declaratoria di nullità della scrittura, eccependo il concorso di colpa dell'opposta per avere omesso di impugnare nei termini di legge la sentenza resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa nell'ambito del giudizio, avente ad oggetto il sinistro stradale richiamato nel ricorso.
Parte opponente ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non avendo essa provveduto alla riparazione della vettura, avanzando domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Resistendo all'opposizione, la ha partitamente contestato le avverse Controparte_1
eccezioni, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente. Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(Cass. Civ., n. 15328/18; SS.UU., 13533/2001).
Tanto premesso, è da dire che, in concreto, il titolo negoziale su cui la ricorrente fonda la propria pretesa è costituito dalla “scrittura privata di cessione di credito” prodotta in fase monitoria con allegati il “Regolamento scrittura privata di cessione di credito” e il “Regolamento contratto di opera”, sottoscritti il 14.03.2016.
Siffatta scrittura privata si inserisce nell'ambito di una vicenda connessa ad un sinistro stradale, avvenuto il 26.02.2016, in cui rimaneva coinvolta, tra le altre, l'autovettura Volkswagen Golf, tg.
CL756FZ, di proprietà della e condotta nell'occorso da attuale Parte_1 Controparte_2
amministratore unico della società. Con la richiamata scrittura l'opponente cedeva il credito risarcitorio asseritamente derivante dal sinistro, vantato nei confronti del responsabile civile, proprietario e conducente Controparte_3
della vettura Fiat Stilo, assicurata con la DI, che – secondo la prospettazione della – Parte_1
avrebbe tamponato la Volkswagen Golf.
In via preliminare, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla scrittura e sugli allegati regolamenti da Controparte_2
Ora, va in primo luogo, precisato che, come si evince dalla visura camerale prodotta dall'opposta, alla data di verificazione del sinistro e, ancor più significativamente, di sottoscrizione della documentazione di cui è stata disconosciuta la sottoscrizione, l'amministratore unico della società opponente era e non che lo è divenuto soltanto CP_4 Controparte_2
successivamente alla cessazione dalla carica della prima, in data 29.12.2016.
In proposito, deve ricordarsi che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass. Civ., n. 7240/2019).
Nel caso che ci occupa, in quanto legale rappresentante costituitosi in giudizio Controparte_2
per la società opponente, pur negandosi come firmatario della documentazione de quibus, ha riferito il disconoscimento esclusivamente alla propria firma e non a quella di altri possibili rappresentanti della società (che, peraltro, non ha mai neppure indicato), senza neppure adombrare di non essere il legale rappresentante al tempo in cui i documenti furono sottoscritti – circostanza, questa, dedotta e provata dall'opposta.
Alla luce del principio sopra richiamato, ai fini di un efficace disconoscimento, l'opponente avrebbe dovuto articolare in modo specifico la dichiarazione della diversità della firma rispetto a tutte le sottoscrizioni di altre persone fisiche investite del potere di rappresentanza al momento della firma del documento, di cui voleva eliminare la valenza probatoria. Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento, così come formulata da in modo Controparte_2
generico e diretta solo a negare che la firma apposta fosse personalmente riferita a sé, non permette di escludere la conclusione del contratto a nome della società per mezzo di altra persona fisica, investita del potere di rappresentanza al momento della sottoscrizione dell'accordo, essendo, peraltro, documentalmente dimostrato che, all'epoca, era un altro il legale rappresentante.
Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare e considerati validi ed efficaci i documenti su cui si fonda la domanda monitoria dell'opposta, ne vanno esaminate le pattuizioni.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della scrittura privata, ribadito dall'art. 1 del Regolamento allegato,
l'opponente dichiarava di “cedere, come cede, alla che dichiara di Controparte_1
accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e anche ai sensi degli artt.
144 e 149 d. lgs 209/2005, con le relative azioni dell'importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito dallo stesso cedente a seguito del sinistro di cui in premessa e relativo alla riparazione dell'auto di proprietà rimasta danneggiata, ivi compreso il fermo tecnico, interessi, spese perizie valutative nolo veicolo similare svalutazione commerciale spese soccorso etc tutto incluso e nulla escluso”.
Secondo il disposto dell'art. 5 del Regolamento, la – parte cedente – dichiarava Parte_1
che “la responsabilità del sinistro è da attribuire totalmente ed esclusivamente alla controparte”; molto incisivamente, le parti concordavano che “qualora venisse riconosciuta a suo carico una responsabilità totale o parziale, e comunque un risarcimento per somma inferiore agli importi delle fatture per i servizi prestati, lo stesso si obbliga a corrispondere alla cessionaria la somma non pagata dal responsabile civile e dai suoi coobbligati in solido”.
Peraltro, laddove, nel corso del giudizio, la società assicuratrice avesse contestato la veridicità del sinistro, la avrebbe dovuto corrispondere entro 10 giorni tutte le somme relative ai Parte_1
servizi resi e alle eventuali spese sostenute (art. 6); in caso di esito negativo del giudizio, le spese e gli onorari di causa – per espressa pattuizione delle parti – sarebbero stati a carico della cedente
(l'opponente, appunto) (art. 8).
Secondo le previsioni del regolamento del contratto di opera, poi, la committente Parte_1
Contr incaricava la “di procedere alla riparazione del veicolo”, riconoscendole il diritto di subappaltare il servizio di riparazione “ad altra officina scelta dal committente fra le convenzionate
Contr con la esecutrice” (art. 2 regolamento); dal canto suo, la “a richiesta del committente… metterà a disposizione dello stesso, a titolo di noleggio, una autovettura sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione dell'autoveicolo di proprietà” (art. 6).
Anche il regolamento del contratto d'opera prevedeva che “il committente si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto a semplice richiesta dell'esecutrice”, e che “a garanzia del pagamento del corrispettivo il committente, fin d'ora, cede alla che Controparte_1
dichiara di accettare, il credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro e suoi coobbligati, di gestori o di soggetti tenuti al risarcimento anche ai sensi degli artt. 144 e 149 d. lgs
209/2005, dell'importo da questi dovuto per il risarcimento del danno patito dallo stesso cedente a seguito del sinistro di cui in premessa e relativo alla riparazione dell'auto di proprietà rimasta danneggiata, ivi compreso il fermo tecnico, interessi, spese perizie valutative nolo veicolo similare svalutazione commerciale spese soccorso etc tutto incluso e nulla escluso” (art. 7).
Ebbene, dalla produzione documentale allegata dall'opposta è emerso che l'autovettura di proprietà
Contr dell'opponente fu riparata dall'officina ZA Car, a cui la – giusta previsione contrattuale – aveva subappaltato la riparazione.
Escusso all'udienza del 06.02.2025, titolare dell'omonima officina, ha Controparte_5
Contr confermato sia di essere convenzionato con la sia di avere provveduto alla riparazione della
Volkswagen Golf, sia di essere stato scelto tra le convenzionate con il consenso della committente, così come previsto dal regolamento.
Molto significativamente, il teste ha riferito di avere presenziato alla sottoscrizione dei tre documenti da parte del legale rappresentante della Parte_1
Nondimeno, non avendo ricevuto il ristoro dei danni patiti e delle spese sostenute, parte opposta, cessionaria del credito, costituiva in mora la società assicuratrice del mezzo asserito responsabile del sinistro, la DI (cfr. pec del 14.03.2016, all. 5 fascicolo opposta), e, rimasto infruttuoso il tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda, procedeva ad instaurare il giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Termini Imerese, nei confronti di e della DI S.p.A. - Controparte_3
rispettivamente, proprietario e conducente, il primo, e compagnia assicuratrice, la seconda, del veicolo Fiat Stilo, tg. CJ 218 NA, che (a dire dell'opponente) sarebbe stato responsabile del sinistro. Contr E tuttavia, il giudizio si concludeva con il rigetto delle domande della (attrice nel giudizio e cessionaria del credito), essendo stata accertata, a seguito dell'espletata ctu, l'insussistenza del nesso di causalità tra l'incidente e i danni riportati dalla vettura (cfr. sentenza n. 554/2019, all. 13 fascicolo opposta).
Peraltro, alla luce delle decisive conclusioni del Ctu – che hanno di fatto indotto al rigetto della
Contr domanda della –, il GdP di Termini Imerese ha rappresentato “notevoli dubbi sull'effettiva dinamica dei sinistri”: stando così le cose, non può che condividersi la scelta dell'opposta di non impugnare il provvedimento, con verosimile ulteriore aggravio di spese.
E allora, facendo applicazione delle pattuizioni contrattuali, devono essere rifuse all'opposta le spese sostenute per la redazione di una perizia valutativa del danno, per la riparazione dell'autovettura Volkswagen Golf, per il noleggio durante il fermo tecnico del veicolo Ford Fiesta tg. EW 740 JR (3 giorni), nonché il 50% delle spese e delle competenze legali pagate in favore della
DI, quelle per l'espletamento della CTU tecnica (in applicazione della sentenza del GdP), e le spese legali sostenute per la proposizione del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda risarcitoria, giuste fatture in atti (all. 6, 14, 15, 16 e 21 fascicolo opposta), i cui importi appaiono congrui rispetto alle prestazioni in esse specificatamente descritte.
Contr La somma complessivamente dovuta alla ammonta, dunque, a quella ingiunta di € 7.095,36, sulla quale vanno riconosciuti, secondo domanda, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dagli esborsi al soddisfo.
In conclusione, la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo si è rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va, pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.553,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 09 dicembre 2025 Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina