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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice relatore
Letto il ricorso depositato dal Pubblico Ministero in sede per l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla Liquidazione Coatta Amministrativa di cui all'art. 298
[...]
Controparte_1
(C.F. e P.I. , PEC: , avente sede legale in Biella, via Pajetta n. 25 e posta in P.IVA_1 Email_1
Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n.
98/2023 del 27/4/2023;
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore delegato alla trattazione all'udienza del
12/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con decreto n. 98/2023 del 27/4/2023, la Controparte_1
(P.I: ), con sede in Biella, via Pajetta n. 25, è stata posta in liquidazione
[...] P.IVA_1 coatta amministrativa, “VISTE le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza” e
“CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1807,00, si riscontra una massa debitoria di
€ 252.096,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 250.289,00”, con la nomina del Commissario
Liquidatore nella rag. (C.F. ). Persona_1 C.F._1
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato in data 29/1/2025, il Pubblico Ministero in sede ha adito l'intestato tribunale affinché sia accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza della società in questione ai sensi dell'art. 298
C.C.I.I., in quanto non preventivamente dichiarato ai sensi dell'art. 297 C.C.I.I.
Con decreto del 6/2/2025, fissata dal Giudice relatore delegato alla trattazione con decreto del Collegio emanato il giorno precedente l'udienza di audizione del , nonché del Commissario Parte_1
Liquidatore, nonché dell'ultima l.r.p.t. della società debitrice, nella persona di Controparte_2 acquisite le informazioni dal Ministero suddetto avente la vigilanza sull'impresa, si è dunque tenuta in data 12/3/2025 l'udienza, alla quale sono comparsi il P.M. ricorrente, in persona del dott.
[...] nonché il Commissario Liquidatore, rag. e la suddetta CP_3 Persona_1 ultima l.r.p.t., Controparte_2
In data 4/3/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inoltre provveduto al deposito di atto con cui ha espresso il proprio parere favorevole, osservando: “Si fa riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale in data 24/02/2025 prot. 32801. Atteso che la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I., già ex art. 202 della L.F.”
All'esito dell'udienza il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo osservato che, quanto alla disciplina applicabile, in forza dell'art. 390 C.C.I.I., la domanda è soggetta al nuovo C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), essendo ai sensi del co. 1 il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a Liquidazione coatta amministrativa stato depositato dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo la data del 15 luglio 2022 (art. 389 C.C.I.I.).
Sussiste inoltre la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., avendo la società debitrice il proprio centro degli interessi principali in Biella, via Pajetta n. 25, Comune sito all'interno del circondario del Tribunale di Biella.
Quanto ai requisiti soggettivi, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società debitrice, la quale ha forma giuridica di “società cooperativa di servizi a responsabilità limitata”, è pertanto assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, essendo il suo ampio oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico, tra cui rientrano in particolare le attività di prestazione di servizi di pulizia in alloggi, uffici ed enti pubblici e privati ed in stabili in genere, di lavanderia, di trasporto in proprio e per conto terzi di merci e persone, di gestione di ordini in arrivo ed in partenza, di spedizione nazionale ed internazionale di merci, di deposito e consegna di colli, di gestione di magazzini e depositi, di carico e scarico, di facchinaggio ed annesse attività complementari/preliminari, di intermediazione e rappresentanza nel campo dei trasporti, di gestione di mense aziendali, bar, tavole calde/fredde, alberghi, ristoranti, macellerie e spacci alimentari, di pag. 2 di 3 effettuazione di servizi di portineria, portierato, custodia di beni immobili e controllo ingressi di aree di sosta o di servizio, di servizi di cassa, biglietteria, guardaroba, di manutenzione ordinaria in edifici pubblici e privati, di giardinaggio, di progettazione costruzione e manutenzione di aree verdi, ed ancora di promozione di ricerche di mercato e programmazione pubblicitaria, anche con mezzi audiovisivi e a mezzo stampa, il tutto con riferimento agli interessi dei soci”.
Essa è inoltre soggetta, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., anche alla liquidazione giudiziale, avendo svolto attività commerciale con scopo lucrativo ed economicità della gestione e non essendo il suo oggetto sociale limitato al solo perseguimento dello scopo mutualistico, bensì esteso al compimento di tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con possibilità peraltro di assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.
Quanto, poi, al requisito oggettivo dello stato d'insolvenza, da valutarsi ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. al momento in cui è stata ordinata la liquidazione, ossia alla data del 27/4/2023 di l'emissione del D.M. n.
98/2023, emerge dall'esame del ricorso e dei bilanci prodotti in atti che la società in questione, al momento in cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, si trovava in stato di insolvenza, attese le rilevanti perdite d'esercizio che hanno portato l'esposizione debitoria a raggiungere l'importo di oltre 250.000 euro, a fronte di un attivo patrimoniale sostanzialmente inconsistente, come anche si evince dall'ultimo bilancio di esercizio depositato, ossia quello al 31/12/2018, dal quale emergeva un ammontare dei debiti al 31/12/2018 di € 252.096, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.807,00.
Detto stato di insolvenza, del resto, risulta tutt'oggi sussistente, come emerge dall'istanza presentata in data 18/5/2023 al Commissario Liquidatore dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha documentato al 19/6/2023 un credito erariale di oltre 464.000 euro. Pertanto, alla luce dei dati sopra richiamati, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della procedura.
P.Q.M.
visti gli artt. 40 e 293 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA l'insolvenza di C.F. e Controparte_4
P.I. , posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto del Ministero dello P.IVA_1
Sviluppo Economico n. 98/2023 in data 27/4/2023, con sede legale in Biella, via Pajetta n. 25;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al
Pubblico Ministero ed al Commissario Liquidatore, nonché per la trasmissione per estratto all'Ufficio del registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.;
PONE le spese del procedimento a carico della procedura.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice relatore
Letto il ricorso depositato dal Pubblico Ministero in sede per l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla Liquidazione Coatta Amministrativa di cui all'art. 298
[...]
Controparte_1
(C.F. e P.I. , PEC: , avente sede legale in Biella, via Pajetta n. 25 e posta in P.IVA_1 Email_1
Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n.
98/2023 del 27/4/2023;
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore delegato alla trattazione all'udienza del
12/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con decreto n. 98/2023 del 27/4/2023, la Controparte_1
(P.I: ), con sede in Biella, via Pajetta n. 25, è stata posta in liquidazione
[...] P.IVA_1 coatta amministrativa, “VISTE le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza” e
“CONSIDERATO quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1807,00, si riscontra una massa debitoria di
€ 252.096,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 250.289,00”, con la nomina del Commissario
Liquidatore nella rag. (C.F. ). Persona_1 C.F._1
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato in data 29/1/2025, il Pubblico Ministero in sede ha adito l'intestato tribunale affinché sia accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza della società in questione ai sensi dell'art. 298
C.C.I.I., in quanto non preventivamente dichiarato ai sensi dell'art. 297 C.C.I.I.
Con decreto del 6/2/2025, fissata dal Giudice relatore delegato alla trattazione con decreto del Collegio emanato il giorno precedente l'udienza di audizione del , nonché del Commissario Parte_1
Liquidatore, nonché dell'ultima l.r.p.t. della società debitrice, nella persona di Controparte_2 acquisite le informazioni dal Ministero suddetto avente la vigilanza sull'impresa, si è dunque tenuta in data 12/3/2025 l'udienza, alla quale sono comparsi il P.M. ricorrente, in persona del dott.
[...] nonché il Commissario Liquidatore, rag. e la suddetta CP_3 Persona_1 ultima l.r.p.t., Controparte_2
In data 4/3/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inoltre provveduto al deposito di atto con cui ha espresso il proprio parere favorevole, osservando: “Si fa riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale in data 24/02/2025 prot. 32801. Atteso che la cooperativa indicata in oggetto si trovava in una grave situazione debitoria ed è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistono elementi ostativi rispetto alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I., già ex art. 202 della L.F.”
All'esito dell'udienza il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo osservato che, quanto alla disciplina applicabile, in forza dell'art. 390 C.C.I.I., la domanda è soggetta al nuovo C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), essendo ai sensi del co. 1 il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a Liquidazione coatta amministrativa stato depositato dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo la data del 15 luglio 2022 (art. 389 C.C.I.I.).
Sussiste inoltre la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., avendo la società debitrice il proprio centro degli interessi principali in Biella, via Pajetta n. 25, Comune sito all'interno del circondario del Tribunale di Biella.
Quanto ai requisiti soggettivi, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società debitrice, la quale ha forma giuridica di “società cooperativa di servizi a responsabilità limitata”, è pertanto assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, essendo il suo ampio oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico, tra cui rientrano in particolare le attività di prestazione di servizi di pulizia in alloggi, uffici ed enti pubblici e privati ed in stabili in genere, di lavanderia, di trasporto in proprio e per conto terzi di merci e persone, di gestione di ordini in arrivo ed in partenza, di spedizione nazionale ed internazionale di merci, di deposito e consegna di colli, di gestione di magazzini e depositi, di carico e scarico, di facchinaggio ed annesse attività complementari/preliminari, di intermediazione e rappresentanza nel campo dei trasporti, di gestione di mense aziendali, bar, tavole calde/fredde, alberghi, ristoranti, macellerie e spacci alimentari, di pag. 2 di 3 effettuazione di servizi di portineria, portierato, custodia di beni immobili e controllo ingressi di aree di sosta o di servizio, di servizi di cassa, biglietteria, guardaroba, di manutenzione ordinaria in edifici pubblici e privati, di giardinaggio, di progettazione costruzione e manutenzione di aree verdi, ed ancora di promozione di ricerche di mercato e programmazione pubblicitaria, anche con mezzi audiovisivi e a mezzo stampa, il tutto con riferimento agli interessi dei soci”.
Essa è inoltre soggetta, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c., anche alla liquidazione giudiziale, avendo svolto attività commerciale con scopo lucrativo ed economicità della gestione e non essendo il suo oggetto sociale limitato al solo perseguimento dello scopo mutualistico, bensì esteso al compimento di tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, con possibilità peraltro di assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.
Quanto, poi, al requisito oggettivo dello stato d'insolvenza, da valutarsi ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I. al momento in cui è stata ordinata la liquidazione, ossia alla data del 27/4/2023 di l'emissione del D.M. n.
98/2023, emerge dall'esame del ricorso e dei bilanci prodotti in atti che la società in questione, al momento in cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, si trovava in stato di insolvenza, attese le rilevanti perdite d'esercizio che hanno portato l'esposizione debitoria a raggiungere l'importo di oltre 250.000 euro, a fronte di un attivo patrimoniale sostanzialmente inconsistente, come anche si evince dall'ultimo bilancio di esercizio depositato, ossia quello al 31/12/2018, dal quale emergeva un ammontare dei debiti al 31/12/2018 di € 252.096, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.807,00.
Detto stato di insolvenza, del resto, risulta tutt'oggi sussistente, come emerge dall'istanza presentata in data 18/5/2023 al Commissario Liquidatore dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha documentato al 19/6/2023 un credito erariale di oltre 464.000 euro. Pertanto, alla luce dei dati sopra richiamati, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della procedura.
P.Q.M.
visti gli artt. 40 e 293 e ss. C.C.I.I.,
DICHIARA l'insolvenza di C.F. e Controparte_4
P.I. , posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto del Ministero dello P.IVA_1
Sviluppo Economico n. 98/2023 in data 27/4/2023, con sede legale in Biella, via Pajetta n. 25;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al
Pubblico Ministero ed al Commissario Liquidatore, nonché per la trasmissione per estratto all'Ufficio del registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.;
PONE le spese del procedimento a carico della procedura.
Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
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