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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in VIA M. Parte_1 C.F._1
REGIS 49 - PAL. presso lo studio dell'Avv. GIORGIO LEOTTI che lo Parte_2 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ANTONINA LUCIA
BONARRIGO per procura in atti;
ricorrente
E
L' , c.f. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
ENRICO COSENZ,51 presso lo studio dell'Avv. ROSA AMADDEO che lo Pt_2 rappresenta e difende per procura in atti;
resistente avente per oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio. conclusioni delle parti: emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 al fine di chiedere la separazione personale alle condizioni compiutamente Controparte_2 indicate nell'atto introduttivo. Con comparsa di costituzione depositata in data 12 novembre 2024 parte resistente chiedeva di prendere atto dell'accordo raggiunto con il ricorrente, in merito alle condizioni di separazione. Con sentenza del 21 gennaio 2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, veniva pronunciata la separazione delle parti alle condizioni sottoscritte dalle parti.
Decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 della legge 1/12/1970 n. 898, secondo il quale “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale […]”, passata in giudicato la sentenza n. 75/2025 R. Sent. che ha pronunciato la separazione personale (come da attestazione prodotta in atti), sulla scorta del medesimo accordo le parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizione di cui alla separazione.
Il giudizio proseguiva con riferimento alla domanda di divorzio con la fissazione dell'udienza del 18 settembre 2025 e disponendo contestualmente la trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Cosicché, le parti depositavano le note scritte pervenute in atti, reiterando la richiesta di divorzio alle condizioni previste nell'accordo sottoscritto.
Il giudizio, conseguentemente, veniva tratto in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del 3.02.2025.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti il 9.11.2024 e integrato in data
21.01.2025, che non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della prole.
Non sussistono, quindi, ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Considerato l'esito del procedimento di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8 maggio 2010 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di al n. 8, P.2, S.A, Pt_2 anno 2020, tra e , alle condizioni concordate dalle Parte_1 Controparte_2 parti;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla prescritta Pt_2 annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.