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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9468/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] /A, Comune di Masate (MI), con l'Avv. Daniela Fontana
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Circoscrizione consolare SANTO DOMINGO, Città JUAN DOLIO, Indirizzo Avenida Boulevard Villas Del Mar Plza Real Apto 45, CAP 21004 con l'Avv. Daniela Fontana presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/10/2021 in Milano (registrato anno 2001 atto n. 1028, reg. del Comune di Milano, Settore Servizi Civili, Atti di matrimonio, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 13/12/2018 (Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, nr. 32446/2018, omologato con decreto nr. Cronol. 24680/2018, del 20/12/2018, pubblicato il medesimo giorno.
con i seguenti figli:
- nato il [...] in [...], (C.F. Persona_1
), cittadinanza italiana;
C.F._3
- Figlio: , nato il [...] in [...], (C.F. Persona_2
), cittadinanza italiana;
C.F._4
- Figlia: , nata il [...] in [...], (C.F. Parte_3
), cittadinanza italiana C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti: CONDIZIONI
) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra
[...]
, C.F. , nata il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
(POLONIA) ed il sig. , C.F. Parte_2
, nato il [...] in [...] contratto in data 20/10/2001 a C.F._2
Milano e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano con atto nr. 1028, parte
II, serie A, anno 2001, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con Parte_3 collocamento prevalente della stessa, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, sig.ra c.f. , presso la casa familiare in Masate, Via Parte_1 C.F._1
G. Matteotti nr. 9, e comunque ove la madre vorrà, in caso di suo trasferimento;
) stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. In particolare stabilire che le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute (in esse rientrano, tra le altre, le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali) siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente, ciascuno nel proprio periodo di permanenza con i figli medesimi;
) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e compatibilmente con gli Pt_2 impegni scolastici della figlia, potrà vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la sig.ra ; Pt_1
) il padre, in ogni caso, in considerazione dell'attuale distanza che lo separa dai figli e fatti salvi i diversi accordi che potranno intervenire fra i coniugi, avrà diritto di vedere e tenere con sé la minore almeno per una settimana durante le vacanze pasquali (il periodo esatto verrà concordato fra i coniugi entro il mese di febbraio di ciascun anno) e per quattro settimane durante le vacanze estive (il periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro la fine dell'anno scolastico);
) il Sig. provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo nr. 5830921 presso Pt_2
Banco BPM, tutt'ora gravante sull'immobile coniugale sino ad estinzione e dunque fino alla scadenza dello stesso;
) il sig. verserà, dal luglio 2025 a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
, l'importo mensile di Euro 2.700,00 somma rivalutabile annualmente in aumento Pt_1 secondo gli indici istat come per legge a decorrere dal mese di luglio 2026. Detta somma verrà corrisposta dal sig. la metà entro il giorno 10 e la metà entro il giorno 25 di ogni Pt_2 mese;
) il sig. verserà, dal luglio 2025 un contributo per il mantenimento ordinario dei tre Pt_2 figli non economicamente autosufficienti pari ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per figlio) somma rivalutabile annualmente in aumento secondo gli indici istat come per legge a decorrere dal mese di luglio 2026, con l'intesa che il padre corrisponderà direttamente ad ed a la somma di Euro 500,00 cadauno, mentre il Per_2 Persona_1 mantenimento ordinario per la figlia , dell'ammontare di Euro 500,00, verrà Parte_3 corrisposto alla madre sig.ra , unitamente alle somme di cui al punto numero 7 e con Pt_1 le medesime scadenze sino al termine del percorso scolastico secondario di , ossia Parte_3 fino al conseguimento della maturità prevista per luglio 2026. Successivamente a tale data/evento, il sig. corrisponderà la somma di Euro 500,00 direttamente in mani di Pt_2
; Parte_3 ) le spese straordinarie da sostenersi per i figli non coperte dall'assegno periodico verranno sopportate dal sig. e dalla sig.ra con le modalità di seguito indicate: Pt_2 Pt_1
I. spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo da sopportarsi al 50%, previa esibizione dei giustificativi di spesa: a) dentista, oculista, odontoiatra sia pubblico che privato,
a libera scelta di ogni parte b) visite specialistiche e trattamenti sanitari, sia pubblici che privati a libera scelta di ogni parte;
II. spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo, da corrispondere al
50% tra i genitori, salvo diversa intesa anche in ordine alla percentuale di ripartizione delle somme: tutte, in particolare: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
III. spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo da sopportarsi al 50%, previa esibizione dei giustificativi di spesa: a) cure termali e fisioterapiche, b) farmaci particolari;
IV. SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE AL 100% DAL PADRE:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti sia pubblici che privati, con libera scelta da parte dei figli, b) tasse imposte e rette per corsi di specializzazione e master da istituti sia pubblici che privati, con libera scelta da parte dei figli, c) alloggio presso la sede universitaria, d) gite scolastiche con pernottamento, e) psicologo e/o psichiatra;
V. SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE AL 100% MADRE: Pt_4
a) libri di testo e materiale a corredo scolastico di inizio anno, b) gite scolastiche senza pernottamento c) trasporto pubblico d) mensa scolastica, e) corsi di recupero e lezioni private, f) spese mediche coperte dal SSN;
VI. tutte le altre spese, che dovranno essere documentate, dovranno richiedere il preventivo accordo,
e dovranno essere corrisposte al 50% tra i genitori, salvo diversa intesa anche in ordine alla percentuale di ripartizione delle somme.
)assegnare l'assegno familiare e/o l'assegno unico o altro strumento analogo di sostegno alla famiglia, al 100% alla sig.ra come eventuali bonus. Le detrazioni fiscali per i figli Pt_1 saranno al 50% tra i coniugi.
)assegnare la casa familiare di Masate, Via G. Matteotti nr. 9 costituita da abitazione
(identificata al catasto fabbricato del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 18, cat A/2, classe 01, consistenza vani 5, rendita Euro 309,87, p. T/S1) ed autorimessa (identificata al catasto fabbricato del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 37, cat C/6, classe 05, consistenza 22 mq, rendita Euro 57,95, p. S1), con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra
[...]
c.f. ; Parte_1 C.F._1
)nell'ambito ed in esecuzione delle statuizioni economiche di cui alla presente cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. , nato a [...] il Parte_2
5/10/1974, C.F. s'impegna a trasferire, entro e non/oltre cinque mesi C.F._2 dall'emissione del provvedimento autorizzativo di divorzio (sentenza), alla sig.ra
[...]
c.f. , la quale si impegna a ricevere nel medesimo Parte_1 C.F._1 termine, i seguenti beni immobili, già casa coniugale:
- proprietà per ½ dell'appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e servizio con annesso giardino di pertinenza in uso esclusivo, nonché sottostante piano cantinato collegato da scala interna, il tutto censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 18, cat A/2, classe 01, consistenza vani 5, rendita Euro 309,87, p. T/S1, via
Giacomo Matteotti nr. 9/B (appartamento con cantina e giardino pertinenziale);
- proprietà per ½ dell'autorimessa al piano interrato, il tutto censito nel catasto dei fabbricati del
Comune di Masate al al fg 3, part. 330, sub 37, cat C/6, classe 05, consistenza 22 mq, rendita Euro
57,95, p. S1, via Giacomo Matteotti nr. 9 (vano autorimessa);
oltre alla proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero complesso residenziale, tali per legge, uso e destinazione, così come risulta dalla tabella millesimale allegata al Regolamento di Condominio ben conosciuta dalla parti.
Confini da nord in senso orario:
− dell'appartamento con annessa area in un sol corpo: scivolo comune sub 1, mappale 325, proprietà di terzi sub 19, enti comuni sub 3, cortile comune sub 1, proprietà di altre ragioni sub 9;
− della cantina proprietà di terzi, vano ascensore, corridoio comune sub 3, enti comuni proprietà di altre ragioni;
− del vano autorimessa: proprietà di terzi sub 36, altra proprietà per due lati, corsello comune sub 1.
Il trasferimento avviene allo stato di fatto e di diritto attuale ben conosciuto da entrambe le parti, così come ben conosciuto è il valore commerciale dell'appartamento. Spese del notaio e comunque di trasferimento a carico del sig. Alla sig.ra viene trasferito il possesso dell'immobile Pt_2 Pt_1 e la sua custodia dalla data di sottoscrizione del presente accordo e dalla stessa data la sig.ra Pt_1 provvederà al pagamento integrale di tutte le spese, ivi comprese le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, e di tutte le tasse gravanti sull'immobile;
)nel caso in cui la sig.ra venda l'immobile di cui al punto precedente, di cui in forza Pt_1 della presente scrittura sarà divenuta titolare dell'intera proprietà, ella si impegna a ripartire il
50% del guadagno di vendita in parti uguali ai tre figli , e Per_2 Persona_1
; Parte_3
)si precisa che l'esatta esecuzione del presente accordo ed in particolare delle disposizioni patrimoniali inerenti al trasferimento di proprietà dell'immobile coniugale sopra descritto, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
)le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. Pt_2
)con l'esatto adempimento delle condizioni economiche di cui al presente ricorso i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro esistenti ed esistiti nulla più avendo a che pretendere economicamente l'uno dall'altro;
)le parti sin d'ora rinunciano a proporre impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale adito ad esito del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno dichiarato di voler rinunciare a proporre impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale adito ad esito del procedimento
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Se una tantum Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 20/10/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Le spese legali della procedura sono a carico del sig. Controparte_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] /A, Comune di Masate (MI), con l'Avv. Daniela Fontana
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Circoscrizione consolare SANTO DOMINGO, Città JUAN DOLIO, Indirizzo Avenida Boulevard Villas Del Mar Plza Real Apto 45, CAP 21004 con l'Avv. Daniela Fontana presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 20/10/2021 in Milano (registrato anno 2001 atto n. 1028, reg. del Comune di Milano, Settore Servizi Civili, Atti di matrimonio, parte II, serie A) separati consensualmente con verbale in data 13/12/2018 (Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, nr. 32446/2018, omologato con decreto nr. Cronol. 24680/2018, del 20/12/2018, pubblicato il medesimo giorno.
con i seguenti figli:
- nato il [...] in [...], (C.F. Persona_1
), cittadinanza italiana;
C.F._3
- Figlio: , nato il [...] in [...], (C.F. Persona_2
), cittadinanza italiana;
C.F._4
- Figlia: , nata il [...] in [...], (C.F. Parte_3
), cittadinanza italiana C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti: CONDIZIONI
) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra
[...]
, C.F. , nata il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
(POLONIA) ed il sig. , C.F. Parte_2
, nato il [...] in [...] contratto in data 20/10/2001 a C.F._2
Milano e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano con atto nr. 1028, parte
II, serie A, anno 2001, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con Parte_3 collocamento prevalente della stessa, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, sig.ra c.f. , presso la casa familiare in Masate, Via Parte_1 C.F._1
G. Matteotti nr. 9, e comunque ove la madre vorrà, in caso di suo trasferimento;
) stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. In particolare stabilire che le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute (in esse rientrano, tra le altre, le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali) siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente, ciascuno nel proprio periodo di permanenza con i figli medesimi;
) il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e compatibilmente con gli Pt_2 impegni scolastici della figlia, potrà vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la sig.ra ; Pt_1
) il padre, in ogni caso, in considerazione dell'attuale distanza che lo separa dai figli e fatti salvi i diversi accordi che potranno intervenire fra i coniugi, avrà diritto di vedere e tenere con sé la minore almeno per una settimana durante le vacanze pasquali (il periodo esatto verrà concordato fra i coniugi entro il mese di febbraio di ciascun anno) e per quattro settimane durante le vacanze estive (il periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro la fine dell'anno scolastico);
) il Sig. provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo nr. 5830921 presso Pt_2
Banco BPM, tutt'ora gravante sull'immobile coniugale sino ad estinzione e dunque fino alla scadenza dello stesso;
) il sig. verserà, dal luglio 2025 a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
, l'importo mensile di Euro 2.700,00 somma rivalutabile annualmente in aumento Pt_1 secondo gli indici istat come per legge a decorrere dal mese di luglio 2026. Detta somma verrà corrisposta dal sig. la metà entro il giorno 10 e la metà entro il giorno 25 di ogni Pt_2 mese;
) il sig. verserà, dal luglio 2025 un contributo per il mantenimento ordinario dei tre Pt_2 figli non economicamente autosufficienti pari ad Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per figlio) somma rivalutabile annualmente in aumento secondo gli indici istat come per legge a decorrere dal mese di luglio 2026, con l'intesa che il padre corrisponderà direttamente ad ed a la somma di Euro 500,00 cadauno, mentre il Per_2 Persona_1 mantenimento ordinario per la figlia , dell'ammontare di Euro 500,00, verrà Parte_3 corrisposto alla madre sig.ra , unitamente alle somme di cui al punto numero 7 e con Pt_1 le medesime scadenze sino al termine del percorso scolastico secondario di , ossia Parte_3 fino al conseguimento della maturità prevista per luglio 2026. Successivamente a tale data/evento, il sig. corrisponderà la somma di Euro 500,00 direttamente in mani di Pt_2
; Parte_3 ) le spese straordinarie da sostenersi per i figli non coperte dall'assegno periodico verranno sopportate dal sig. e dalla sig.ra con le modalità di seguito indicate: Pt_2 Pt_1
I. spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo da sopportarsi al 50%, previa esibizione dei giustificativi di spesa: a) dentista, oculista, odontoiatra sia pubblico che privato,
a libera scelta di ogni parte b) visite specialistiche e trattamenti sanitari, sia pubblici che privati a libera scelta di ogni parte;
II. spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo, da corrispondere al
50% tra i genitori, salvo diversa intesa anche in ordine alla percentuale di ripartizione delle somme: tutte, in particolare: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
III. spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo da sopportarsi al 50%, previa esibizione dei giustificativi di spesa: a) cure termali e fisioterapiche, b) farmaci particolari;
IV. SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE AL 100% DAL PADRE:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti sia pubblici che privati, con libera scelta da parte dei figli, b) tasse imposte e rette per corsi di specializzazione e master da istituti sia pubblici che privati, con libera scelta da parte dei figli, c) alloggio presso la sede universitaria, d) gite scolastiche con pernottamento, e) psicologo e/o psichiatra;
V. SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE AL 100% MADRE: Pt_4
a) libri di testo e materiale a corredo scolastico di inizio anno, b) gite scolastiche senza pernottamento c) trasporto pubblico d) mensa scolastica, e) corsi di recupero e lezioni private, f) spese mediche coperte dal SSN;
VI. tutte le altre spese, che dovranno essere documentate, dovranno richiedere il preventivo accordo,
e dovranno essere corrisposte al 50% tra i genitori, salvo diversa intesa anche in ordine alla percentuale di ripartizione delle somme.
)assegnare l'assegno familiare e/o l'assegno unico o altro strumento analogo di sostegno alla famiglia, al 100% alla sig.ra come eventuali bonus. Le detrazioni fiscali per i figli Pt_1 saranno al 50% tra i coniugi.
)assegnare la casa familiare di Masate, Via G. Matteotti nr. 9 costituita da abitazione
(identificata al catasto fabbricato del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 18, cat A/2, classe 01, consistenza vani 5, rendita Euro 309,87, p. T/S1) ed autorimessa (identificata al catasto fabbricato del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 37, cat C/6, classe 05, consistenza 22 mq, rendita Euro 57,95, p. S1), con tutto quanto l'arreda, alla sig.ra
[...]
c.f. ; Parte_1 C.F._1
)nell'ambito ed in esecuzione delle statuizioni economiche di cui alla presente cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. , nato a [...] il Parte_2
5/10/1974, C.F. s'impegna a trasferire, entro e non/oltre cinque mesi C.F._2 dall'emissione del provvedimento autorizzativo di divorzio (sentenza), alla sig.ra
[...]
c.f. , la quale si impegna a ricevere nel medesimo Parte_1 C.F._1 termine, i seguenti beni immobili, già casa coniugale:
- proprietà per ½ dell'appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e servizio con annesso giardino di pertinenza in uso esclusivo, nonché sottostante piano cantinato collegato da scala interna, il tutto censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Masate al fg 3, part. 330, sub 18, cat A/2, classe 01, consistenza vani 5, rendita Euro 309,87, p. T/S1, via
Giacomo Matteotti nr. 9/B (appartamento con cantina e giardino pertinenziale);
- proprietà per ½ dell'autorimessa al piano interrato, il tutto censito nel catasto dei fabbricati del
Comune di Masate al al fg 3, part. 330, sub 37, cat C/6, classe 05, consistenza 22 mq, rendita Euro
57,95, p. S1, via Giacomo Matteotti nr. 9 (vano autorimessa);
oltre alla proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni dell'intero complesso residenziale, tali per legge, uso e destinazione, così come risulta dalla tabella millesimale allegata al Regolamento di Condominio ben conosciuta dalla parti.
Confini da nord in senso orario:
− dell'appartamento con annessa area in un sol corpo: scivolo comune sub 1, mappale 325, proprietà di terzi sub 19, enti comuni sub 3, cortile comune sub 1, proprietà di altre ragioni sub 9;
− della cantina proprietà di terzi, vano ascensore, corridoio comune sub 3, enti comuni proprietà di altre ragioni;
− del vano autorimessa: proprietà di terzi sub 36, altra proprietà per due lati, corsello comune sub 1.
Il trasferimento avviene allo stato di fatto e di diritto attuale ben conosciuto da entrambe le parti, così come ben conosciuto è il valore commerciale dell'appartamento. Spese del notaio e comunque di trasferimento a carico del sig. Alla sig.ra viene trasferito il possesso dell'immobile Pt_2 Pt_1 e la sua custodia dalla data di sottoscrizione del presente accordo e dalla stessa data la sig.ra Pt_1 provvederà al pagamento integrale di tutte le spese, ivi comprese le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, e di tutte le tasse gravanti sull'immobile;
)nel caso in cui la sig.ra venda l'immobile di cui al punto precedente, di cui in forza Pt_1 della presente scrittura sarà divenuta titolare dell'intera proprietà, ella si impegna a ripartire il
50% del guadagno di vendita in parti uguali ai tre figli , e Per_2 Persona_1
; Parte_3
)si precisa che l'esatta esecuzione del presente accordo ed in particolare delle disposizioni patrimoniali inerenti al trasferimento di proprietà dell'immobile coniugale sopra descritto, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
)le spese legali della presente procedura sono a carico del sig. Pt_2
)con l'esatto adempimento delle condizioni economiche di cui al presente ricorso i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro esistenti ed esistiti nulla più avendo a che pretendere economicamente l'uno dall'altro;
)le parti sin d'ora rinunciano a proporre impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale adito ad esito del presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno dichiarato di voler rinunciare a proporre impugnazione al provvedimento emesso dal Tribunale adito ad esito del procedimento
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Se una tantum Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto 20/10/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Le spese legali della procedura sono a carico del sig. Controparte_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato