TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02231 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00074/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Padova in data 2 novembre 2024, notificato in pari data, col quale è stato inibito al ricorrente di far ritorno nel Comune di Padova per un periodo di tre anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00074/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NI DI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Padova il 2 novembre 2024, con cui gli è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Padova per la durata di tre anni. La misura trae origine da una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla -OMISSIS- presso la società -OMISSIS-, nel corso della quale il ricorrente, in qualità di coordinatore sindacale, avrebbe diretto un picchettaggio che ha impedito l'accesso ai camion presso il magazzino.
Secondo la Questura, tale condotta sarebbe indicativa di pericolosità sociale, anche in ragione di precedenti penali e di polizia relativi ad analoghe manifestazioni. La misura sarebbe stata adottata senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura cautelare e urgente della misura.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, lamentando l'assenza di condotte violente, il difetto di motivazione, l'irrilevanza dei precedenti penali, nonché la violazione del diritto di sciopero e di libertà sindacale garantiti dall'art. 40 Cost. Egli evidenzia che la protesta si è svolta secondo modalità tipiche del picchettaggio sindacale, senza degenerare in atti di violenza o minaccia penalmente rilevanti, e che il provvedimento si fonda su valutazioni generiche, prive di elementi concreti e individualizzati.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del foglio di via, richiamando la funzione preventiva della misura e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Essa ribadisce che il provvedimento si basa su un giudizio prognostico, non richiedendo la prova della commissione di reati, e che il N. 00074/2025 REG.RIC.
ruolo attivo del ricorrente nella protesta, unitamente ai precedenti, denoterebbe una propensione a condotte antisociali.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione, rilevando che la protesta, qualificabile come picchettaggio, non era connotata da intrinseci profili di pericolosità né da atti di materiale violenza, e che il provvedimento questorile non indicava alcuna significativa azione aggressiva idonea a turbare la sicurezza pubblica.
All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che l'emissione del foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, pur non richiedendo la prova della commissione di reati, presuppone un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti, idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Tale giudizio deve essere sorretto da motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. -OMISSIS-) e dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022,
n. 3108).
Alla stregua di tali premesse si deve osservare, in primo luogo, che il provvedimento impugnato si fonda su una descrizione generica della condotta del ricorrente, limitata al ruolo di coordinatore sindacale e alla partecipazione a un picchettaggio che ha impedito l'accesso ai camion presso il magazzino. Non sono, infatti, indicati episodi specifici di violenza o minaccia, né modalità aggressive tali da compromettere la sicurezza pubblica. N. 00074/2025 REG.RIC.
La Questura si è, invero, limitata a richiamare genericamente il ruolo del ricorrente di coordinatore sindacale e la sua partecipazione a un picchettaggio, senza chiarire quali atti concreti di violenza o minaccia ne avrebbero qualificato negativamente l'iniziativa sindacale. Tale carenza, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il principio di tassatività sostanziale che governa le misure di prevenzione, in base al quale, come già ricordato, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi attuali e concreti, non su mere presunzioni o responsabilità collettive.
In secondo luogo, la motivazione si appalesa intrinsecamente illogica e sproporzionata, poiché assume a fondamento della misura una condotta – il picchettaggio – che, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce espressione del diritto di sciopero garantito dall'art. 40 Cost., purché non si traduca in modalità violente o minacciose tali da compromettere la libertà dei lavoratori non scioperanti o la sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575; T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 21). Nel caso di specie, la stessa Questura riconosce che la protesta si è svolta senza episodi di aggressione fisica alle persone o alle cose, né sono stati contestati reati di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, la mera opposizione fisica, priva di violenza, non integra di per sé indice di pericolosità sociale.
In terzo luogo, il richiamo a precedenti penali e di polizia appare inidoneo a fondare il giudizio di pericolosità, trattandosi di episodi analoghi di conflitto sindacale conclusi con archiviazioni, assoluzioni o prescrizioni, privi di elementi di violenza o minaccia. La giurisprudenza ha chiarito che la dedizione alla commissione di reati, richiesta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, non può essere desunta da mere denunce o procedimenti privi di esito sfavorevole, né da condotte riconducibili all'esercizio di diritti costituzionali (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile
2022, n. 3108).
Infine, la misura si pone in evidente frizione con il principio di proporzionalità, atteso che incide in modo significativo sulla libertà di circolazione e sull'attività N. 00074/2025 REG.RIC.
sindacale del ricorrente, senza che siano stati allegati elementi concreti di pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Come affermato da condivisa giurisprudenza
(T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 13 aprile 2023, n. 134), “la semplice presenza in un picchetto non connotato da violenza non può integrare sintomo di pericolosità sociale, se non si vuole trasformare il foglio di via in uno strumento surrettizio di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
NI DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 00074/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI DI NA SA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02231 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00074/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca
Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Padova in data 2 novembre 2024, notificato in pari data, col quale è stato inibito al ricorrente di far ritorno nel Comune di Padova per un periodo di tre anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00074/2025 REG.RIC.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NI DI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Padova il 2 novembre 2024, con cui gli è stato vietato di fare ritorno nel Comune di Padova per la durata di tre anni. La misura trae origine da una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla -OMISSIS- presso la società -OMISSIS-, nel corso della quale il ricorrente, in qualità di coordinatore sindacale, avrebbe diretto un picchettaggio che ha impedito l'accesso ai camion presso il magazzino.
Secondo la Questura, tale condotta sarebbe indicativa di pericolosità sociale, anche in ragione di precedenti penali e di polizia relativi ad analoghe manifestazioni. La misura sarebbe stata adottata senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura cautelare e urgente della misura.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, lamentando l'assenza di condotte violente, il difetto di motivazione, l'irrilevanza dei precedenti penali, nonché la violazione del diritto di sciopero e di libertà sindacale garantiti dall'art. 40 Cost. Egli evidenzia che la protesta si è svolta secondo modalità tipiche del picchettaggio sindacale, senza degenerare in atti di violenza o minaccia penalmente rilevanti, e che il provvedimento si fonda su valutazioni generiche, prive di elementi concreti e individualizzati.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del foglio di via, richiamando la funzione preventiva della misura e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Essa ribadisce che il provvedimento si basa su un giudizio prognostico, non richiedendo la prova della commissione di reati, e che il N. 00074/2025 REG.RIC.
ruolo attivo del ricorrente nella protesta, unitamente ai precedenti, denoterebbe una propensione a condotte antisociali.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2025, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione, rilevando che la protesta, qualificabile come picchettaggio, non era connotata da intrinseci profili di pericolosità né da atti di materiale violenza, e che il provvedimento questorile non indicava alcuna significativa azione aggressiva idonea a turbare la sicurezza pubblica.
All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che l'emissione del foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, pur non richiedendo la prova della commissione di reati, presuppone un giudizio prognostico basato su elementi di fatto attuali e concreti, idonei a dimostrare la dedizione del soggetto alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Tale giudizio deve essere sorretto da motivazione specifica e individualizzata, in ossequio ai principi di tassatività e determinatezza, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. -OMISSIS-) e dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022,
n. 3108).
Alla stregua di tali premesse si deve osservare, in primo luogo, che il provvedimento impugnato si fonda su una descrizione generica della condotta del ricorrente, limitata al ruolo di coordinatore sindacale e alla partecipazione a un picchettaggio che ha impedito l'accesso ai camion presso il magazzino. Non sono, infatti, indicati episodi specifici di violenza o minaccia, né modalità aggressive tali da compromettere la sicurezza pubblica. N. 00074/2025 REG.RIC.
La Questura si è, invero, limitata a richiamare genericamente il ruolo del ricorrente di coordinatore sindacale e la sua partecipazione a un picchettaggio, senza chiarire quali atti concreti di violenza o minaccia ne avrebbero qualificato negativamente l'iniziativa sindacale. Tale carenza, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il principio di tassatività sostanziale che governa le misure di prevenzione, in base al quale, come già ricordato, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi attuali e concreti, non su mere presunzioni o responsabilità collettive.
In secondo luogo, la motivazione si appalesa intrinsecamente illogica e sproporzionata, poiché assume a fondamento della misura una condotta – il picchettaggio – che, secondo consolidata giurisprudenza, costituisce espressione del diritto di sciopero garantito dall'art. 40 Cost., purché non si traduca in modalità violente o minacciose tali da compromettere la libertà dei lavoratori non scioperanti o la sicurezza pubblica (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7575; T.A.R.
Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 21). Nel caso di specie, la stessa Questura riconosce che la protesta si è svolta senza episodi di aggressione fisica alle persone o alle cose, né sono stati contestati reati di violenza privata o resistenza a pubblico ufficiale. Del resto, la mera opposizione fisica, priva di violenza, non integra di per sé indice di pericolosità sociale.
In terzo luogo, il richiamo a precedenti penali e di polizia appare inidoneo a fondare il giudizio di pericolosità, trattandosi di episodi analoghi di conflitto sindacale conclusi con archiviazioni, assoluzioni o prescrizioni, privi di elementi di violenza o minaccia. La giurisprudenza ha chiarito che la dedizione alla commissione di reati, richiesta dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, non può essere desunta da mere denunce o procedimenti privi di esito sfavorevole, né da condotte riconducibili all'esercizio di diritti costituzionali (Cons. Stato, sez. III, 22 aprile
2022, n. 3108).
Infine, la misura si pone in evidente frizione con il principio di proporzionalità, atteso che incide in modo significativo sulla libertà di circolazione e sull'attività N. 00074/2025 REG.RIC.
sindacale del ricorrente, senza che siano stati allegati elementi concreti di pericolo attuale per la sicurezza pubblica. Come affermato da condivisa giurisprudenza
(T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 13 aprile 2023, n. 134), “la semplice presenza in un picchetto non connotato da violenza non può integrare sintomo di pericolosità sociale, se non si vuole trasformare il foglio di via in uno strumento surrettizio di repressione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
NI DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 00074/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NI DI NA SA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.