Articolo 2341 del Codice civile
Articolo 2340Articolo 2341 bis
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2341.

(( (Soci fondatori). )) ((La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente