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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO Mussa Presidente
Dott.ssa LL Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 131/2025R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.12.1972, residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Don Paviolo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Marco,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata il [...], in [...] Controparte_1 C.F._2
EN (NA), residente in [...], elettivamente domiciliata in Via Roosevelt n.8, presso lo studio dell'Avv. Paola Rubuano,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà Persona_1
residenza prevalente presso la madre;
la gestione degli impegni nonché l'affidamento condiviso
della figlia minore avverranno secondo il piano genitoriale allegato al ricorso Persona_1
introduttivo ex art 473 bis 51 cpc presentato congiuntamente dai coniugi e Parte_1
. Controparte_1
3. La casa familiare sita in Settimo T.se (TO), Via F. D. Roosvelt, n. 4, con gli arredi ivi presenti,
viene assegnata alla sig.ra la quale subentrerà nel contratto di locazione in essere con CP_1
la proprietà.
4. Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia
Il Sig. corrisponderà, inoltre, alla madre, a titolo di contributo al Per_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore la somma di euro 200,00, da versare entro il 15 di ogni Per_1
mese e da rivalutare annualmente secondo gli aumenti registrati dagli indici Istat, oltre il 50%
delle spese straordinarie scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N. L'accredito dell'assegno di
mantenimento di € 200,00 verrà effettuato mediante bonifico bancario a favore del seguente
codice Iban IT42 P360 8105 1382 5122 1251 227, salva eventuale variazione, nel qual caso sarà
onere della moglie comunicare al marito il nuovo codice iban.
5. Dare atto che i coniugi espressamente dichiarano di voler regolamentare la ripartizione delle
spese ordinarie e straordinarie in favore della prole, per tutto quanto non espressamente sopra
regolamentato, secondo le indicazioni di cui al Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati
siglato in data 15.3.2016. 6. Dare atto che le parti concordano fin da ora che l'assegno unico universale erogato dallo Stato
a sostegno della minore sarà percepito, anche in ordine alla quota del padre, interamente dalla
signora ed il sig. si impegna ad espletare ogni eventuale Controparte_1 Per_1
incombenza necessaria a tale scopo, a semplice richiesta.
7. La sig.ra rinuncia alla richiesta dell'assegno di mantenimento a fronte Controparte_1
dell'accollo da parte del marito di tutti i debiti contratti durante la vita matrimoniale e tutt'ora
pendenti, il quale riconosce che tali debiti rimangono a suo esclusivo carico, con impegno del
medesimo di provvedere ad estinguerli e di manlevare la stessa sig.ra verso i creditori, CP_1
da qualsivoglia richiesta di pagamento che potrà esserLe intimata.
8. L'autovettura Leon Station Wagon tg. EW827ZN (doc.6 carta circolazione), acquistata in
corso di matrimonio, rimane di proprietà esclusiva del sig. La sig.ra Parte_1 CP_1
si impegna ad intervenire ed espletare ogni incombenza di sua competenza necessaria a trasferire
la quota di proprietà di detta vettura a favore del sig. o di terzi indicati da Parte_1
quest'ultimo, con oneri a carico esclusivo dello stesso sig. e ciò entro 15 giorni dalla Per_1
pronuncia del decreto di omologa delle condizioni qui dedotte. I coniugi provvederanno anche ad
evadere ogni incombenza finalizzata a trasferire esclusivamente a nome del sig. Per_1
l'assicurazione rc.a. della vettura in parola, con ogni eventuale onere a carico di quest'ultimo.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche nell'interesse della figlia
minore Per_1
10. Dare atto che a mezzo del presente atto i sigg. e hanno definito ogni tipo Per_1 CP_1
di rapporto patrimoniale tra essi pendente e di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro
a qualsivoglia titolo, nessuno escluso.
Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei
figli ed esonerano il Presidente dall'ascolto degli stessi.”
Il P.M. il 26.03.2025 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere
favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 22.01.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio nel Comune di LL di IA (Na) in data
5.08.1999, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n.49,
parte I – anno 1999;
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 15.11.2000 a Torino;
il 19.12.2003 Per_2 Per_3
a Torino;
il 20.03.2008 a LL di IA, Per_1
- da tempo i coniugi, a seguito di insanabili divergenze non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 30.09.2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a LL di IA (Na) in data 5.08.1999 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile, Atto n. 49, parte I - anno 1999- Comune di LL di IA (Na)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio LL di IA (Na) in data 5.08.1999 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 49, parte I - anno 1999- Comune di LL di IA (Na)) -
alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea 15 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LL TR TO US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)