Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2025 REG.RIC.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2025, proposto dalla signora EL TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, proposto dalla signora EL TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 950 del 2025
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 88 del 21 marzo 2023;
e quanto al ricorso n. 951 del 2025
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 66 del 7 febbraio 2024;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. DE De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 88 del 21 marzo 2023, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dell’importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del suddetto beneficio economico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza è passata in giudicato il 21.09.2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 20.03.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 30.06.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con la sentenza n. 66 del 7 febbraio 2024, il Tribunale di Arezzo ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dell’importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del suddetto beneficio economico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza è passata in giudicato il 7.08.2024, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 20.03.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 21.07.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato
Con due distinti ricorsi, entrambi notificati in data 3.04.2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sui suddetti titoli giudiziali e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
La parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante i ricorsi siano stati ad esso notificati, come detto, in data 3.04.2025 a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
Le cause sono state quindi trattenute in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, i ricorsi sono fondati e – previa la loro riunione, per evidenti ragioni di connessione soggettiva – devono pertanto essere accolti.
Infatti, non risulta dagli atti delle cause che i titoli della cui ottemperanza si tratta siano stati eseguiti.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione ai titoli giudiziali in epigrafe indicati, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Domenico Naso.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DE De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De RA | SI La AR |
IL SEGRETARIO