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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7773/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'11/07/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. DELLA SCHIAVA RITA, per mandato in calce al ricorso, e Parte_2
, con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA, per mandato
[...]
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/07/2012, in
RZ (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie e (entrambe il Per_1 Per_2
10/04/2008), minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1 il 25/04/1983, e , nata a [...] il [...], Parte_2 uniti in matrimonio in data 21/07/2012 in RZ (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà;
2) dà atto che le parti si sono obbligate a comunicarsi l'avvenuto trasferimento di residenza entro 15 giorni in forma scritta, anche senza particolari formalità (sms,
e-mail); dà atto che si è già trasferito presso diversa abitazione Parte_1 in Moggio Udinese – Piazza Uffici n. 10/6;
3) la residenza familiare, sita in Verzegnis (UD)-via Udine n. 8, viene assegnata a che ne è comproprietaria e che continuerà ad occuparla, con i Parte_2 relativi arredi, insieme alla figlia Per_1
4) dispone che le figlie minori e rimangano affidate in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento dal lunedì al venerdì di presso la madre e di presso il padre. Dispone che le figlie Per_1 Per_2 trascorreranno a week end alterni il sabato e la domenica, insieme, con ciascun genitore. Dispone, inoltre, che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia/figlie quando saranno presso di sé. Prende atto che entrambi i genitori si impegnano ad agevolare la relazione e la comunicazione dell'altro con la figlia collocata presso di sé e a darsi tempestivo avviso riguardo le questioni più importanti che le riguardano;
5) dispone che le figlie passeranno le giornate di Natale e di Pasqua alternate tra i due genitori. Durante le vacanze di Natale le figlie passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
2 gennaio o all'inizio della scuola. Per quanto riguarda il periodo pasquale,
e passeranno alternativamente con ciascun genitore dal Per_1 Per_2
Giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal lunedì di Pasqua sino al mercoledì successivo o alla ripresa della scuola. Dispone che durante l'estate le figlie passeranno due settimane -anche frazionate- di vacanza con ciascun genitore. I periodi andranno individuati entro il 31 maggio mediante comunicazione scritta, anche senza particolari formalità (e-mail, sms). In caso di disaccordo sui periodi, gli anni pari deciderà il padre ed i dispari la madre. Tutto quanto sopra, fatti salvi diversi impegni delle figlie legati ad attività scolastiche od extrascolastiche e/o lavorativi delle stesse;
6) dà atto che le parti stabiliscono che percepirà al 100% Parte_2
l'assegno unico universale in favore di entrambe le figlie e il signor farà Pt_1 quanto necessario annualmente per permetterle di presentare la relativa domanda;
7) le spese straordinarie relative alle figlie sono poste interamente a carico di finché non svolgerà un'attività lavorativa Parte_1 Parte_2 percependo un reddito mensile di almeno € 1.200,00 mensili;
all'esito le spese straordinarie saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore. Per
l'individuazione di quelle che dovranno ritenersi spese straordinarie si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo n. 3477/15 dd. 28.08.2015 del Tribunale di
Udine che i ricorrenti dichiarano di conoscere. Dà atto che le relative detrazioni spetteranno nella stessa percentuale prevista per i pagamenti;
8) dispone che verserà in favore della moglie, entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, un assegno di mantenimento a titolo di contributo al suo mantenimento di € 100,00 ma solo fino a che la stessa non svolgerà un'attività lavorativa percependo un reddito mensile di almeno € 1.200,00. In ragione di un tanto si impegna in primis a cercare un lavoro e, Parte_2 conseguentemente, a comunicare tempestivamente quando avrà raggiunto il reddito sopra indicato poiché, da tale momento, il versamento del mantenimento di € 100,00 verrà automaticamente sospeso.
9) Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
3 10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RZ (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7773/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'11/07/2025 da con il proc. e dom. Parte_1
avv. DELLA SCHIAVA RITA, per mandato in calce al ricorso, e Parte_2
, con il proc. e dom. avv. COMPARETTI BARBARA, per mandato
[...]
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/07/2012, in
RZ (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte 1, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie e (entrambe il Per_1 Per_2
10/04/2008), minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei sig.ri nato a [...] Parte_1 il 25/04/1983, e , nata a [...] il [...], Parte_2 uniti in matrimonio in data 21/07/2012 in RZ (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà;
2) dà atto che le parti si sono obbligate a comunicarsi l'avvenuto trasferimento di residenza entro 15 giorni in forma scritta, anche senza particolari formalità (sms,
e-mail); dà atto che si è già trasferito presso diversa abitazione Parte_1 in Moggio Udinese – Piazza Uffici n. 10/6;
3) la residenza familiare, sita in Verzegnis (UD)-via Udine n. 8, viene assegnata a che ne è comproprietaria e che continuerà ad occuparla, con i Parte_2 relativi arredi, insieme alla figlia Per_1
4) dispone che le figlie minori e rimangano affidate in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento dal lunedì al venerdì di presso la madre e di presso il padre. Dispone che le figlie Per_1 Per_2 trascorreranno a week end alterni il sabato e la domenica, insieme, con ciascun genitore. Dispone, inoltre, che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia/figlie quando saranno presso di sé. Prende atto che entrambi i genitori si impegnano ad agevolare la relazione e la comunicazione dell'altro con la figlia collocata presso di sé e a darsi tempestivo avviso riguardo le questioni più importanti che le riguardano;
5) dispone che le figlie passeranno le giornate di Natale e di Pasqua alternate tra i due genitori. Durante le vacanze di Natale le figlie passeranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
2 gennaio o all'inizio della scuola. Per quanto riguarda il periodo pasquale,
e passeranno alternativamente con ciascun genitore dal Per_1 Per_2
Giovedì Santo al giorno di Pasqua e dal lunedì di Pasqua sino al mercoledì successivo o alla ripresa della scuola. Dispone che durante l'estate le figlie passeranno due settimane -anche frazionate- di vacanza con ciascun genitore. I periodi andranno individuati entro il 31 maggio mediante comunicazione scritta, anche senza particolari formalità (e-mail, sms). In caso di disaccordo sui periodi, gli anni pari deciderà il padre ed i dispari la madre. Tutto quanto sopra, fatti salvi diversi impegni delle figlie legati ad attività scolastiche od extrascolastiche e/o lavorativi delle stesse;
6) dà atto che le parti stabiliscono che percepirà al 100% Parte_2
l'assegno unico universale in favore di entrambe le figlie e il signor farà Pt_1 quanto necessario annualmente per permetterle di presentare la relativa domanda;
7) le spese straordinarie relative alle figlie sono poste interamente a carico di finché non svolgerà un'attività lavorativa Parte_1 Parte_2 percependo un reddito mensile di almeno € 1.200,00 mensili;
all'esito le spese straordinarie saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore. Per
l'individuazione di quelle che dovranno ritenersi spese straordinarie si fa rinvio a quanto previsto dal protocollo n. 3477/15 dd. 28.08.2015 del Tribunale di
Udine che i ricorrenti dichiarano di conoscere. Dà atto che le relative detrazioni spetteranno nella stessa percentuale prevista per i pagamenti;
8) dispone che verserà in favore della moglie, entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, un assegno di mantenimento a titolo di contributo al suo mantenimento di € 100,00 ma solo fino a che la stessa non svolgerà un'attività lavorativa percependo un reddito mensile di almeno € 1.200,00. In ragione di un tanto si impegna in primis a cercare un lavoro e, Parte_2 conseguentemente, a comunicare tempestivamente quando avrà raggiunto il reddito sopra indicato poiché, da tale momento, il versamento del mantenimento di € 100,00 verrà automaticamente sospeso.
9) Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
3 10) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RZ (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 1, parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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