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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
IA PE, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00193 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12340/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI-TEFA n. 112490070776, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, Direzione Entrate
Tributarie, relativo agli anni 2018-2023, notificato in data 7 novembre 2024, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dei tributi TARI-TEFA.
L'atto impositivo riguarda l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, catastalmente censito al Indirizzo_1, con annesso garage, identificato al NCEU Dati_Catastali_1
(garage), categoria catastale A/7.
La ricorrente ha dedotto la mancanza della soggettività passiva in capo alla proprietaria, evidenziando che per l'intero periodo accertato l'immobile risultava concesso in locazione a soggetti terzi, come comprovato dai contratti di locazione regolarmente registrati:
contratto con Nominativo_1, sottoscritto il 10.09.2017 e registrato il 28.09.2017; contratto con Nominativo_2 (e familiari), sottoscritto il 25.02.2019, registrato il 04.03.2019, successivamente rinnovato sino al 31.03.2026 e tuttora in corso. È stato inoltre rappresentato che, per il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022, il conduttore Nominativo_2 ha ricevuto un analogo avviso di accertamento per i medesimi tributi, con conseguente duplicazione della pretesa impositiva.
La contribuente ha anche documentato di aver presentato istanza di autotutela con PEC del 10 dicembre
2024 ad AMA Roma, deducendo il difetto di legittimazione passiva;
istanza che non ha avuto seguito, rendendo necessario il ricorso giurisdizionale.
Con il ricorso è stata altresì formulata istanza di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs.
546/1992, deducendo la sussistenza sia del fumus boni iuris (per manifesta illegittimità dell'accertamento) sia del periculum in mora.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la parte resistente, Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche,
Direzione Entrate Tributarie, non si è costituita in giudizio, rimanendo pertanto prive di contestazione le allegazioni di fatto e la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo per difetto di legittimazione passiva, come correttamente dedotto dalla contribuente.
Ai sensi della normativa vigente in materia di TARI, la soggettività passiva del tributo è individuata in capo al soggetto che detiene o occupa l'immobile, a qualunque titolo, e che beneficia del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Solo in via residuale la soggettività passiva può ricadere sul proprietario, in mancanza di un diverso detentore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti – non contestata – risulta che per l'intero periodo oggetto di accertamento (anni 2018–2023) l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, era concesso in locazione a terzi, in forza di contratti regolarmente registrati, che individuano chiaramente i conduttori quali soggetti detentori ed occupanti dell'immobile.
Risulta, inoltre, che per parte del medesimo periodo (1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) il conduttore
Nominativo_2 ha ricevuto un analogo avviso di accertamento per i medesimi tributi, circostanza che conferma, da un lato, l'effettiva detenzione dell'immobile da parte del conduttore e, dall'altro, una duplicazione della pretesa impositiva, non consentita dall'ordinamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti di un soggetto privo della soggettività passiva del tributo, in violazione dei principi che regolano l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della TARI e del TEFA, con conseguente nullità dell'atto per violazione di legge.
L'Amministrazione resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente, con particolare riferimento ai contratti di locazione e alla detenzione dell'immobile da parte dei conduttori.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI-TEFA n. 112490070776 relativo agli anni 2018-2023.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse sono regolate come da dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
IA PE, Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2383/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00193 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070776 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12340/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI-TEFA n. 112490070776, emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, Direzione Entrate
Tributarie, relativo agli anni 2018-2023, notificato in data 7 novembre 2024, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento dei tributi TARI-TEFA.
L'atto impositivo riguarda l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, catastalmente censito al Indirizzo_1, con annesso garage, identificato al NCEU Dati_Catastali_1
(garage), categoria catastale A/7.
La ricorrente ha dedotto la mancanza della soggettività passiva in capo alla proprietaria, evidenziando che per l'intero periodo accertato l'immobile risultava concesso in locazione a soggetti terzi, come comprovato dai contratti di locazione regolarmente registrati:
contratto con Nominativo_1, sottoscritto il 10.09.2017 e registrato il 28.09.2017; contratto con Nominativo_2 (e familiari), sottoscritto il 25.02.2019, registrato il 04.03.2019, successivamente rinnovato sino al 31.03.2026 e tuttora in corso. È stato inoltre rappresentato che, per il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022, il conduttore Nominativo_2 ha ricevuto un analogo avviso di accertamento per i medesimi tributi, con conseguente duplicazione della pretesa impositiva.
La contribuente ha anche documentato di aver presentato istanza di autotutela con PEC del 10 dicembre
2024 ad AMA Roma, deducendo il difetto di legittimazione passiva;
istanza che non ha avuto seguito, rendendo necessario il ricorso giurisdizionale.
Con il ricorso è stata altresì formulata istanza di sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs.
546/1992, deducendo la sussistenza sia del fumus boni iuris (per manifesta illegittimità dell'accertamento) sia del periculum in mora.
La parte resistente non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la parte resistente, Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche,
Direzione Entrate Tributarie, non si è costituita in giudizio, rimanendo pertanto prive di contestazione le allegazioni di fatto e la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo per difetto di legittimazione passiva, come correttamente dedotto dalla contribuente.
Ai sensi della normativa vigente in materia di TARI, la soggettività passiva del tributo è individuata in capo al soggetto che detiene o occupa l'immobile, a qualunque titolo, e che beneficia del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Solo in via residuale la soggettività passiva può ricadere sul proprietario, in mancanza di un diverso detentore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti – non contestata – risulta che per l'intero periodo oggetto di accertamento (anni 2018–2023) l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, era concesso in locazione a terzi, in forza di contratti regolarmente registrati, che individuano chiaramente i conduttori quali soggetti detentori ed occupanti dell'immobile.
Risulta, inoltre, che per parte del medesimo periodo (1 aprile 2019 – 31 marzo 2022) il conduttore
Nominativo_2 ha ricevuto un analogo avviso di accertamento per i medesimi tributi, circostanza che conferma, da un lato, l'effettiva detenzione dell'immobile da parte del conduttore e, dall'altro, una duplicazione della pretesa impositiva, non consentita dall'ordinamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nei confronti di un soggetto privo della soggettività passiva del tributo, in violazione dei principi che regolano l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della TARI e del TEFA, con conseguente nullità dell'atto per violazione di legge.
L'Amministrazione resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente, con particolare riferimento ai contratti di locazione e alla detenzione dell'immobile da parte dei conduttori.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo TARI-TEFA n. 112490070776 relativo agli anni 2018-2023.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse sono regolate come da dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.